CassazionedecretoSezione LDecisione del 11 settembre 2024
Cassazione n. 26865/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2024 PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.16374/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]AGOSTINO, domiciliat o in R oma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, con diritto di ricevere le comunicazioni all’indicato indirizzo PEC dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , che l o rappresenta edifende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] (E.S.A.C.R.I.) in [OSCURATO:PERSONA], in persona del [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in R oma, via dei Portoghesi n. 12 , presso l’[OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende ope legis -controricorrente - avverso il decreto n. 1629/2022del Tribunale di Roma, depositat o il 15.6.2022; udita la relazione svolta nella pubblica udienzadell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Zuliani; udito il Pubblico Ministero, in persona dell’[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udital’avv. [OSCURATO:PERSONA] ;[OSCURATO:PERSONA] Ilricorrente – già appartenent e al corpo militare della C roce Rossa Italiana – chiese di essere ammess o al passivo della [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] alla C.R . I . per crediti vantati a titolo di retribuzioni arretrate, con riferimento all’equiparazione del suo trattamento economico a quello dei militari di pari grado delle [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale di Romaha respinto la domand a , avendo riten uto assente il necessario presupposto del diritto vantato, ovverosia una determina dell’organo di vertice dell’ente che avesse disposto l’estensione retroattiva dellariconosciuta equiparazione retributiva. Contro il decreto delTribunaleil lavoratore ha proposto ricorso per cassazione ai sensi degli artt. 209 e 99, ultimo comma, legge fall., denunciando due distinteviolazionidi legge, entramb e illustrat e con un’unica e cumulativa argomentazione. L’[OSCURATO:PERSONA] alla C.R.I. in L.C.A. si è difesa con controricorso. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte per il rigetto del ricorso , rib adite anche in udienza, nella quale è intervenuto anche ildifensore del ricorrent e, che ha invece insistito per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il moti vo di ricors o è così rubricat o : « Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3 , c.p.c. con riferimento agli artt. 116, comma 1, r.d. n. 484/1936 e dell’art. 1757, comma 3, [OSCURATO:PERSONA]. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3 , c.p.c. con riferimento all’art. 11, comma 5, del Regolamento di contabilità della [OSCURATO:PERSONA] adottato con Delibera n. 47del 9.5.2008 dal Consiglio Nazionale C.R.I.». Secondo il ricorrenteil Commissario straordinario della [OSCURATO:PERSONA], con alcune ordinanze adottate tra il 2009 e il 2010, avrebbedisposto, non solo l’allineamento del trattamento economico del personale militare della C.R.I. a gli aumenti accordati ai militari delle [OSCURATO:PERSONA] 2005 in poi, ma anche il pagamento, a titolo diarretrati, delle differenze retributiv e nel frattempo già maturate . Il che si evincerebbe anche dall’iniziale inserimento a bilancio del relativo debito, sia pur successivamente stralciato in asserita violazionedel regolamento di contabilità adottato dalla [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il ricorsoè inammissibile. 2.1. La prima censura, sebbene formalmente proposta in termini di violazione di legge, pone, in realtà, una questione di fatto, tale essendo l’interpretazione delle ordinanze con cui il [OSCURATO:PERSONA] dispose l’aggiornamento delle retribuzioni dovute al personale militare della C.R.I. Non viene messa in discussione l’interpretazione che il Tribunale ha dato all’art. 1757, comma 3, del Codice dell’[OSCURATO:PERSONA] (d.lgs. n. 66 del 2010) e nemmeno quella dell’analogo, e previgente, art. 116, comma 1, del r.d. n. 484 del 1936. Quelle disposizioni attribuiscono all’organo di vertice della [OSCURATO:PERSONA] (normalmente, la presidenza nazionale; in questo caso, il Commissario straordinario) il potere di stabilire le competenze spettanti al personale del corpo militare « assunto in servizio in tempo di pace negli stabilimenti o uffici dell’Associazione» (id est: della [OSCURATO:PERSONA]). Il principio di diritto è stato accolto nel decreto impugnatoe il Tribunale ha respinto la domanda accertando chele ordinanze del Commissario straordinario avevano disposto l’adeguamento reddituale soltanto per il futuro, riservandosi di valutare in un secondo momento i presupposti (in particolare la copertura finanziaria) per il riconoscimento di ulteriori somme a titolo di arretrati. L’interpretazione dell’atto amministrativoè questione di fatto, che non può essere censurata ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. e, infatti, la difesa del ricorrente – evidentemente di ciò consapevole – si sforza di prospettare una questione di violazione delle norme di legge a monte (in particolare, del vigente art. 1757, comma 3, del Codice dell’[OSCURATO:PERSONA]), che però non ha alcuna attinenza con la ratio decidendi, basata su un difforme accertamento del fattoe non su una errata interpretazione o su una falsa applicazione della legge. Fermo restando che ilricorso non è posto in questi termini, è appena il caso di aggiungere che non possono essere considerate fonti di norme di dirittole ordinanze del Commissario straordinario, prive dei necessari requisiti di generalità e astrattezza, in quanto volte a dettare il contenuto i ntegra tivo di una serie individuata di contratti pendenti. 2.2. Identica sorte, e per analoga ragione, spetta anche alla seconda censura, posto che nemmeno il Regolamento di contabilità della [OSCURATO:PERSONA] può essere annoverato tra le norme di diritto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., trattandosi di un regolamento interno volto a disciplinare il funzionamento dell’ente pubblico e non i rapporti giuridici della [OSCURATO:PERSONA] con altri soggetti e, in particolare, i rapporti tra l’entee i suoi dipendenti ( sulla statuizione che i regolamenti interni degli enti pubblici non sono norme di diritto, v., ex multis, Cass. nn.27456/2017; 10581/1998; 3311/1985). Anche sotto questo profilo il ricorrentecerca di sostanziare una questione di dirittoallegando il fatto dell’appostazione a bilancio del debito per il pagamento degli arretrati, cui sarebbe seguito, nei bilanci successivi, uno stralcio ritenuto illegittimo. Ma le vicende contabili potrebbe ro tutt’al più rilevare ai fini dell’interpretazione delle citate ordinanze e, quindi, ancora una volta, sul piano dell’accertamento del fatto,incensurabile in questa sede. Certamente non si potrebbe attribuire all’asserita appostazione a bilancio il valore di fonte dell’obbligazione, né il credito potrebbe essere sorto per il successivo stralcio dal bilancio della posta passiva. E, infatti, a onor del vero, una simile prospettazione non compare nel ricorso.3. L’inammissibilità del ricorso preclude l’esame di qualsiasi ulteriore profilonon sollevato dalle parti, anche se rilevabile d’ufficio , qualequello del possibile difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulrapporto di pubblico impiego del personale militare, quantunque non facente parte delle forze armate (vedi: Corte cost., ordinanza n. 273/1999 e art. 3 d.lgs. n. 165 del 2001). 4. Dichiarato inammissibile il ricorso, le spese del presente giudizio di legittimità seg uono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. 5. Si dà atto chesussistono i presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento, da parte del ricorrente, d ell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloeventualmente dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13. P.Q.M. La Corte dichiarainammissibile il ricorso; condanna il ricorrent e al pagamento , in favore del controricorrente, delle spese relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in € 5.000, oltre a spese generali al 15%, € 200 per esborsi e accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrent i , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se