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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 gennaio 2023

Cassazione n. 10814/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' PAOLO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza del 27 maggio 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Monza, pronunciata il 2 novembre 2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 642, 477-482 cod. pen., ha ridotto la pena inflitta confermando nel resto la sentenza impugnata.

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la mancata assunzione di una prova decisiva e il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità per i delitti contestati alla luce della richiesta di rinnovazione dibattimentale avanzata dalla difesa, è manifestamente infondato in quanto, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 2016, Ricci, Rv. 266820; v. anche Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Innpellizzeri, Rv. 273577; Sez. 2, n. 21884 del 20/03/2013, Cabras, Rv. 255817), e, nel caso di specie, la Corte territoriale ha adeguatamente risposto all'istanza di parte con argomentazione priva di lacune o illogicità, ribadendo che la rinnovazione istruttoria non avrebbe potuto aggiungere nulla al compendio probatorio agli atti; osservato che il secondo motivo di ricorso, con il quale genericamente si lamenta la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per i delitti contestati dato il mancato accertamento dell'attribuibilità all'imputato della firma apposta in calce al contrassegno assicurativo, è privo della puntuale enunciazione delle ragioni giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato avendo la Corte di appello già evidenziato, a pagina 3, che l'imputato, con la restituzione del contrassegno e l'incasso del premio versato, aveva inconfutabilmente assunto la paternità della firma; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 10 gennaio 2023 Il Consigliere Estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' PAOLO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza del 27 maggio 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Monza, pronunciata il 2 novembre 2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 642, 477-482 cod. pen., ha ridotto la pena inflitta confermando nel resto la sentenza impugnata. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la mancata assunzione di una prova decisiva e il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità per i delitti contestati alla luce della richiesta di rinnovazione dibattimentale avanzata dalla difesa, è manifestamente infondato in quanto, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 2016, Ricci, Rv. 266820; v. anche Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Innpellizzeri, Rv. 273577; Sez. 2, n. 21884 del 20/03/2013, Cabras, Rv. 255817), e, nel caso di specie, la Corte territoriale ha adeguatamente risposto all'istanza di parte con argomentazione priva di lacune o illogicità, ribadendo che la rinnovazione istruttoria non avrebbe potuto aggiungere nulla al compendio probatorio agli atti; osservato che il secondo motivo di ricorso, con il quale genericamente si lamenta la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per i delitti contestati dato il mancato accertamento dell'attribuibilità all'imputato della firma apposta in calce al contrassegno assicurativo, è privo della puntuale enunciazione delle ragioni giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato avendo la Corte di appello già evidenziato, a pagina 3, che l'imputato, con la restituzione del contrassegno e l'incasso del premio versato, aveva inconfutabilmente assunto la paternità della firma; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 10 gennaio 2023 Il Consigliere Estensore I
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