CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 aprile 2022
Cassazione n. 45154/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Catanzaro in data 1/3/2022 -udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] -udita la requisitoria del Sost. Proc.Gen., Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; -udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] in sost. dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha illustrato i motivi, chiedendone l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t., [OSCURATO:PERSONA], avverso i provvedimenti emessi dal Gip il 2 e 4 aprile 2022 con i quali veniva disposta la misura dei sequestro conservativo sui beni della società ricorrente fino alla concorrenza di euro 103.288,00 e il sequestro preventivo in via diretta sulle somme contenute nei conti correnti della stessa Kremissa per il complessivo valore di euro 540.876,68. L'ordinanza impugnata ha argomentato la sussistenza del fumus richiamando gli esiti investigativi che hanno condotto all'adozione di misure coercitive nei confronti degli indagati, tra cui il Vulcano, ed ha evidenziato che le emergenze acquisite nel corso di un'articolata indagine concernono l'esistenza e l'attività di un'associazione per delinquere dedita alla commissione di truffe aggravate per il conseguimento di erogazioni pubbliche nonché condotte di accesso abusivo a sistemi informatici, falsi, sottrazione all'accertamento e pagamento delle accise su prodotti energetici. In particolare, la società ricorrente -alla stregua delle risultanze scrutinate- avrebbe ottenuto sulla base di dati informativi falsi l'accesso alle agevolazioni per l'approvvigionamento di carburante agricolo, destinandolo tuttavia ad usi diversi da quelli assentiti. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 2.1 la violazione degli artt. 321 e 125 cod.proc.pen. nonché l'apparenza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione e, in particolare, l'assenza di motivazione sul periculum in mora per difetto di segno grafico. La difesa dopo aver premesso che il sequestro di cui si controverte è finalizzato alla confisca del prodotto, profitto o prezzo del reato, come s'evince dall'espresso richiamo all'art. 321,comma 2, cod.proc.pen., sostiene che il provvedimento impugnato ha omesso la motivazione sul periculum in contrasto con i principi fissati da Sez.U. n. 36959/2021, che ha escluso qualsiasi automatismo tra la confiscabilità del bene e la sua pericolosità, richiedendo un'espressa motivazione che giustifichi l'apposizione del vincolo. Dopo aver richiamato ulteriori pronunzie di legittimità in materia, il difensore aggiunge che l'obbligo di motivazione sul periculum in mora risponde, altresì, alla necessità di dare attuazione ai principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità della misura cautelare reale, evitando un'indebita compressione dei diritti costituzionalmente e convenzionalmente garantiti, attesi i principi affermati in materia dalla giurisprudenza della CEDU e dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea; 2.2 la violazione dell'art. 321 codice di rito, motivazione apparente, illogicità, contraddittorietà ed erroneità manifesta dell'impianto motivazionale. La difesa assume che l'ordinanza impugnata difetti di motivazione circa il quantum del sequestro in conseguenza di un'erronea impostazione e di un errato calcolo aritmetico. La difesa censura il ragionamento del Tribunale del riesame, mutuato dalla richiesta del P.m. e dal provvedimento genetico, secondo cui i singoli reati di truffa avrebbero prodotto un duplice profitto, consistente nell'ammontare delle agevolazioni fiscali di cui gli indagati hanno beneficiato a seguito dell'assegnazione di gasolio agricolo da parte della Regione Calabria, e nella provvista di gasolio che i concorrenti, tra cui la società ricorrente, si sono procurati e che poi hanno destinato ad usi diversi da quelli per cui l'agevolazione era stata riconosciuta. I giudici cautelari hanno pedissequamente reiterato ampi stralci della richiesta del P.m. e dell'ordinanza del Gip ignorando le censure della difesa che lamentava la mancata sottrazione dal quantum del sequestro del costo sopportato dalla società per l'acquisto dai propri fornitori del gasolio a tariffa agevolata. In particolare, la difesa aveva evidenziato che il computo che ha portato alla determinazione del profitto da assoggettare a misura cautelare è stato effettuato senza tener conto che la Kremissa aveva acquistato il carburante agricolo dai propri fornitori, assolvendo al pagamento dell'accisa in misura agevolata ed effettuando il pagamento dell'IVA al 10%, come da fatture prodotte in sede di riesame di cui non si è tenuto conto, sicché il profitto del reato è stato erroneamente determinato dal momento che, da un lato, sono state calcolate Iva e accise in misura piena per un valore complessivo di euro 157.191,29, dall'altro, si è calcolato il valore del gasolio asseritamente destinato ad usi diversi pari a !t 247.544, moltiplicandolo per il valore di euro 1,55 a !t che tiene conto dell'Iva e dell'accisa in misura piena, di fatto duplicando il quantum dell'operato sequestro. La difesa richiama ulteriormente a sostegno della richiesta di annullamento i principi declinati a Sez. U. n. 26654/2008 secondo cui nel caso di reati in contratto, quale quelli a giudizio, l'oggetto del sequestro deve essere determinato in base al criterio dell'utile netto dell'attività d'impresa, e la giurisprudenza di legittimità in materia di reati tributari, alla cui stregua il profitto deve essere rapportato all'ammontare dell'imposta evasa, che costituisce il vantaggio patrimoniale direttamente derivante dalla condotta illecita. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso non merita accoglimento in quanto manifestamente infondato. Contrariamente all'assunto difensivo, il Tribunale del Riesame ha congruamente giustificato il periculum in mora (pag. 3/4) richiamando a sostegno del rischio di dispersione delle garanzie patrimoniali e del pericolo connesso al ritardo nell'adozione del provvedimento ablatorio gli esiti dell'esecuzione del sequestro in via diretta, dimostrativi della sensibile erosione della provvista illecita di carburante e il saldo negativo registrato sul conto corrente della società. La motivazione resa dai giudici cautelari è, dunque, graficamente esistente, effettiva e rispondente alle esigenze giustificative richiamate dalla giurisprudenza di legittimità. 2. Anche il secondo motivo è destituito di fondamento. La difesa ritiene che il Tribunale del riesame abbia erroneamente disatteso le doglianze in ordine al quantum, omettendo la doverosa analisi dei rilievi difensivi sul punto. Osserva al riguardo il Collegio che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, nella nozione di violazione di legge che sola legittima il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è possibile ricomprendere esclusivamente i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692, e, tra molte, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656). Nella specie, l'ordinanza impugnata, a pag. 3, ha dato conto dell'entità del profitto confiscabile e delle sue componenti ritenendo, allo stato, infondate le censure in ordine alle modalità di computo del suo ammontare. La difesa lamenta che il Tribunale del riesame non ha effettuato il controllo necessario a valutare la correttezza della determinazione del profitto, limitandosi a recepire gli argomenti esposti dal P.m. nella richiesta cautelare, già fatti propri dal Gip, ignorando le doglianze difensive. Fermo il rilievo che la censura si sostanza nella denunzia di una inadeguatezza motivazionale che non attinge i caratteri della mera apparenza giustificativa, deve qui ribadirsi il principio in più occasioni affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in sede di riesame avverso il decreto di sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, fatti salvi i casi di manifesta sproporzione tra il valore dei beni oggetto del provvedimento ablatorio ed il "quantum" del profitto del reato indicato nella richiesta al giudice per le indagini preliminari della pubblica accusa, il tribunale non ha il potere di compiere accertamenti diretti a verificare il rispetto del principio di proporzionalità, essendo tenuto tuttavia a valutare il contenuto dell'eventuale consulenza tecnica presentata dalla parte ricorrente (Sez. 3, n. 29431 del 10/05/2019, Rv. 276272), ulteriormente chiarendo che il destinatario del provvedimento di coercizione reale può presentare apposita istanza di riduzione della garanzia al P.M. e, in caso di provvedimento negativo del g.i.p., può impugnare l'eventuale decisione sfavorevole con l'appello cautelare (Sez. 2, n. 36464 del 21/07/2015, Rv. 265057; n. 26340 del 28/2/2018, Rv. 272882). 2.1 Deve aggiungersi che il richiamo del difensore ai principi dettati da Sez. U n. 26654 del 27/03/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 239924 non sembra fornire utile supporto alle ragioni poste a base della lamentata erroneità della determinazione del profitto in quanto, al di là del già operato scorporo dei costi d'acquisto del gasolio agricolo, secondo la prospettazione accusatoria l'accesso alle agevolazioni pubbliche risulta viziato sin dalla fase genetica per effetto delle false dichiarazioni contestate nell'incolpazione provvisoria. La giurisprudenza di questa Corte ha in proposito reiteratamente precisato che, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche per equivalente, del profitto del reato di cui all'art. 640-bis cod. pen., in caso di finanziamento pubblico erogato ad un privato che abbia falsamente attestato di essere titolare dei requisiti prescritti, il profitto confiscabile deve essere individuato con riferimento all'intero importo erogato, senza che possa tenersi conto di alcun profilo di ingiustificato arricchimento per l'ente erogante, configurando la violazione dei limiti normativi dell'azione della pubblica amministrazione una ipotesi di "arricchimento imposto", non opponibile dal beneficiario (Sez. 2 , n. 43676 del 07/10/2021, Rv. 282506; n. 3439 del 28/9/2020, dep. 2021, Rv. 280609; n. 52808 del 04/10/2016, Rv. 268757; n. 13928 del 07/01/2015, Rv. 263418). 3.Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa