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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 maggio 2025

Cassazione n. 13148/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

NTERNO, in persona del Ministro p.t., rappres. edifeso dall’Avvocatura Generale dello Stato;-intimato-avverso la sentenza nr. 3/2024, resa dalla Corte d’Appello di Firenze,pubblicata il 02/01/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del9/04/2025 dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA].Oscuramento disposto Numero registro generale 12869/2024Numero sezionale 1517/2025Numero di raccolta generale 13148/2025Data pubblicazione 17/05/2025RILEVATO CHECon ricorso ex art. 30/6 D.L.gs. 286\1998 e 16 e 20 d.L. 150\2011,C.Y. cittadino albanese, impugnava, innanzi al Tribunale di15.7.2021 (notificato il 15.10.2021) che aveva respinto la suadomanda di rilascio della carta di soggiorno per familiare di cittadinoUE di cui all’art. 10 D.L.gs. 30\2007, chiedendo la declaratoria deldiritto ad ottenere il permesso di soggiorno richiesto quale familiare dicittadino UE previsto dagli artt. 3 comma 2 lett. a) del suddettodecreto.In particolare, il ricorrente assumeva che: aveva richiesto la carta disoggiorno in quanto familiare a carico di cittadino italiano, nella speciequale cugino del cittadino italiano T.D. (quindi collaterale diquarto grado); nonostante la documentazione della sua situazionefamiliare e alloggiativa, il Questore, in esito a deduzioni econtrodeduzioni, aveva respinto la sua domanda non ritenendosufficiente all’ottenimento del titolo di soggiorno richiesto il legame diparentela col cittadino italiano oltre che per l’assenza di altri requisitirichiesti dal D.L.vo 30\2007 quali la stabile relazione familiare, laconvivenza pregressa, la situazione di familiare a carico.Con sentenza depositata il 2.1.2024, il Tribunale respingeva ladomanda, compensando le spese, per assenza dei requisiti diconvivenza e vivenza a carico con il cugino tanto in Italia quanto inAlbania, osservando che: la riunione con il cugino, prima che garantirela coesione familiare col parente di quarto grado cittadino italiano,allentava coesioni familiari ben più strette quali quelle con i genitori ela moglie nel paese di origine, soprattutto con quest’ultima con la qualeera presumibile esistesse un progetto di vita comune, talché era lecitosospettare che la domanda fosse strumentale all'ottenimento delOscuramento disposto Numero registro generale 12869/2024Numero sezionale 1517/2025Numero di raccolta generale 13148/2025Data pubblicazione 17/05/2025permesso a rimanere legalmente in Italia, ricercando magari un lavoroper mantenere i ben più stretti parenti nel Paese di origine.Avverso la suddetta sentenza C.Y. proponeva appello,lamentando violazione di legge in riferimento all’interpretazione deirequisiti necessari per l’ottenimento della carta di soggiorno ecomunque per la sussistenza di essi in capo al richiedente.Con sentenza del 2.1.24, la Corte territoriale ha rigettato l’appello,osservando che: l’audizione dell’istante era superflua; il diritto delfamiliare extracomunitario, per espressa previsione legislativa, operase il familiare diverso da quelli diretti “…è a carico o convive nel paesedi provenienza con il cittadino dell’Unione titolare del diritto disoggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salute impongono cheil cittadino dell’Unione lo assista personalmente…”; pacificamenteinsussistenti le ultime due ipotesi dal momento che l’appellante da unlato non era componente del nucleo familiare del cugino, cittadinoitaliano, né aveva specificamente dedotto e comunque fornito prova diessere stato mai suo convivente e, dall’altro lato, non aveva dedottosituazioni pregiudizievoli di salute; quanto, infine, alla vivenza a carico,essa, da valutare nel concreto quale situazione di fatto, come giàindicato dal Tribunale, va intesa come condizione di uno straniero nonUE che, non avendo mezzi di sostentamento propri, viveva con ilsostanziale e continuativo contributo economico del cittadino italianodi cui vuol mantenere la coesione familiare; nel caso di specie, al di làdel fatto che non è stato provato che la vivenza a carico sia iniziata nelpaese di provenienza e proseguita in Italia, in ogni caso il requisito nonpuò ritenersi sussistente sulla base di una mera “attestazione divivenza a carico” da parte del sindaco del Municipio albanese diprovenienza, in assenza di prova certa di rimesse in denarocontinuative nel tempo e tali da consentire di ritenere unOscuramento disposto Numero registro generale 12869/2024Numero sezionale 1517/2025Numero di raccolta generale 13148/2025Data pubblicazione 17/05/2025mantenimento del familiare – pure a distanza – strutturato econtinuativo in un apprezzabile lasso di tempo; a fronte di unadomanda di rilascio risalente al giugno 2019 esistevano rimesse indenaro concentrate tutte nel precedente periodo gennaio-aprile dellostesso anno, senza che nulla sia stato documentato per il periodoanteriore o successivo; né sotto tale aspetto poteva sopperire larichiesta effettuata in questo grado di prova orale vertente sucircostanze assolutamente generiche o irrilevanti dal momento chenulla aggiungono su entità e durata del mantenimento e comunquei più recenti; quanto infine all’accenno svolto dal Tribunalesull’eventuale disgregazione del nucleo di famiglia in senso stretto(moglie e genitori) nel paese di origine in caso di accoglimento delladomanda, era da specificare che – al di là del fatto che l’osservazionenon ha costituito motivo fondante della decisione – esso intendeva, contutta evidenza, offrire risposta alla deduzione dell’appellante circa lanecessità di accoglimento della domanda proprio al fine di mantenerel'unità della famiglia, pure in senso lato.Lo straniero ricorre in cassazione, avverso la suddetta sentenza, concinque motivi.

Il Ministero dell’Interno ha depositato nota chiedendo dipartecipare all’eventuale udienza di discussione.RITENUTO CHEIl primo motivo denunzia violazione di cui all’art. 360 comma 1 nr. 3c.p.c. in relazione agli artt. 2697 e/o 2727 c.c. e/o, 3 comma 2 lett. a)D.Lgs. 30/2007 e/o 3 comma 2 lett. a) Dir. 2004/38/CE e/o aiConsiderando 2, 5, 6, 14 Dir. 2004/38/CE e/o all’art. 289 § 3, TFUEe/o agli artt. 11 e 117 comma 1 Cost., per avere la Corte d’Appello –negando l’efficacia diretta della Direttiva 2004/38/CE – omesso diconsiderare in modo unitario la situazione personale, economica eOscuramento disposto Numero registro generale 12869/2024Numero sezionale 1517/2025Numero di raccolta generale 13148/2025Data pubblicazione 17/05/2025familiare del ricorrente, circa il rapporto di parentela e la situazione difatto esistente in Albania al momento della richiesta del titolo disoggiorno, siccome imposto dall’interpretazione data dalla CGUE allaDirettiva in oggetto circa lo status di “familiare a carico” del ricorrente.Il secondo motivo denunzia violazione di cui all’art. 360 comma 1 nr.5 c.p.c. in relazione agli artt. 115 comma 1 e 116 c.p.c. e/o in relazioneall’art. 3 comma 2 lett. a) D.Lgs. 30/2007 e/o all’art. 3 comma 2 lett.a) Dir. 2004/38/CE e/o ai Considerando 2, 5, 6, 14 Dir. 2004/38/CEe/o all’art. 289 § 3, TFUE e/o artt. 11 e 117 comma 1 Cost., per averela Corte d’Appello – negando l’efficacia diretta della Direttiva2004/38/CE – valutato il materiale probatorio offerto secondo critericontrari e comunque non conformi al diritto dell’Unione, specificamenteavendo omesso di considerare in modo unitario la situazione personale,economica e familiare del ricorrente in relazione alla situazione di fattoesistente in Albania al momento della richiesta del titolo di soggiorno,siccome imposto dall’interpretazione data dalla CGUE alla Direttiva inoggetto con riferimento al suo status di “familiare a carico”.Il terzo motivo denunzia violazione di cui all’art. 360 comma 1 nr. 3c.p.c. in relazione all’art. 10 comma 3 lett. b) D.Lgs. 30/2007 e/o aiConsiderando 2, 5, 6, 14 ed all’art. 9 comma 2 lett. c) Dir 2004/38/CE,e/o all’art. 116 c.p.c. per avere la Corte d’Appello, in violazione dellenorme surricordate, privato dell’efficacia probatoria autonomaconferitagli dalla legge nazionale, oltre che dal diritto dell’Unione, ildoc. 26 di prime cure, ovvero l’attestazione di vivenza a carico delricorrente, redatta dalla competente autorità albanese, subordinandolaalla prova dell’entità e durata delle rimesse di denaro.Il quarto motivo denunzia violazione di cui all’art. 360 comma 1 nr. 3c.p.c. in relazione agli artt. 2697 comma 1 c.c., 115 comma 1, 116c.p.c., 111, comma 6, Cost.,10, comma 3, lett. b) D.Lgs. 30/2007 e/oOscuramento disposto Numero registro generale 12869/2024Numero sezionale 1517/2025Numero di raccolta generale 13148/2025Data pubblicazione 17/05/2025ai Considerando 2, 5, 6, 14 ed all’art. 9 comma 2 lett. c) Dir.2004/38/CE, circa l’efficacia probatoria attribuita dalla Corte d’Appelloal doc. 26 (attestazione di vivenza a carico del ricorrente), redatta dallacompetente autorità albanese, subordinandola alla sola prova,costituita dal doc. 27, dell’entità e durata delle rimesse di denaro, edescludendo ogni altro documento prodotto.Il quinto motivo denunzia violazione di cui all’art. 360 comma 1 nr. 3e 4 c.p.c. in relazione agli artt. 132,commi 2 e 4, c.p.c. e/o, 2697,comma 1, c.c., 115, comma 1, e 116 c.p.c., 111 comma 6, Cost., 10,comma 3, lett. b) D.Lgs. 30/2007 e/o ai Considerando 2, 5, 6, 14 edall’art. 9, comma 2, lett. c) Dir 2004/38/CE, circa l’efficacia probatoriacarico del ricorrente), redatta dalla competente autorità albanese,subordinandola alla sola prova, costituita dal doc. 27, dell’entità edurata delle rimesse di denaro, e trascurando il compendio probatorioofferto.Il primo ed il quinto motivo, da trattare insieme perché logicamenteconnessi sono infondati.L'art. 3, comma 2, lett. a) d.lgs.n.30/2007 così stabilisce: «1.

Ilpresente decreto legislativo si applica a qualsiasi cittadino dell'Unioneche si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cuiha la cittadinanza, nonché ai suoi familiari ai sensi dell'articolo 2,comma 1, lettera b), che accompagnino o raggiungano il cittadinomedesimo.

2. Senza pregiudizio del diritto personale di liberacircolazione e di soggiorno dell'interessato, lo Stato membro ospitante,conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l'ingresso e ilsoggiorno delle seguenti persone: a) ogni altro familiare, qualunque siala sua cittadinanza, non definito all'articolo 2, comma 1, lettera b) , seè a carico o convive, nel Paese di provenienza, con il cittadinoOscuramento disposto Numero registro generale 12869/2024Numero sezionale 1517/2025Numero di raccolta generale 13148/2025Data pubblicazione 17/05/2025dell'Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravimotivi di salute impongono che il cittadino dell'Unione lo assistapersonalmente; b) il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia unarelazione stabile debitamente attestata con documentazione ufficiale.3.

Lo Stato membro ospitante effettua un esame approfondito dellasituazione personale e giustifica l'eventuale rifiuto del loro ingresso osoggiorno»Al riguardo, la Corte d’appello ha efficacemente rilevato l’insussistenzadel requisito normativo della vivenza a carico del cittadino italiano, noncostituendone prova l’attestazione da parte del sindaco del Municipioalbanese di provenienza, in assenza di prova certa di rimesse in denarocontinuative nel tempo e tali da dimostrare un mantenimento delfamiliare – anche a distanza – strutturato e continuativo in unapprezzabile lasso di tempo.La Corte d’appello ha ritenuto, dunque, insufficiente la documentazionefornita senza escluderne l’ammissibilita’ perche’ proveniente da paeseterzo, con motivazione in fatto del tutto adeguata.Gli altri tre motivi, esaminabili congiuntamente poiché tra loroconnessi, sono inammissibili, tendendo a sollecitare una diversainterpretazione e ricostruzione dei fatti.Attesa la mancata costituzione del Ministero, nulla per le spese.

P.Q.MRigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo13, ove dovuto.Oscuramento disposto Numero registro generale 12869/2024Numero sezionale 1517/2025Numero di raccolta generale 13148/2025Data pubblicazione 17/05/2025In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalitàe gli altri titoli identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data9 aprile 2025.Il PresidenteDott.sa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NTERNO, in persona del Ministro p.t., rappres. edifeso dall’Avvocatura Generale dello Stato;-intimato-avverso la sentenza nr. 3/2024, resa dalla Corte d’Appello di Firenze,pubblicata il 02/01/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del9/04/2025 dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA].Oscuramento disposto Numero registro generale 12869/2024Numero sezionale 1517/2025Numero di raccolta generale 13148/2025Data pubblicazione 17/05/2025RILEVATO CHECon ricorso ex art. 30/6 D.L.gs. 286\1998 e 16 e 20 d.L. 150\2011,C.Y. cittadino albanese, impugnava, innanzi al Tribunale di15.7.2021 (notificato il 15.10.2021) che aveva respinto la suadomanda di rilascio della carta di soggiorno per familiare di cittadinoUE di cui all’art. 10 D.L.gs. 30\2007, chiedendo la declaratoria deldiritto ad ottenere il permesso di soggiorno richiesto quale familiare dicittadino UE previsto dagli artt. 3 comma 2 lett. a) del suddettodecreto.In particolare, il ricorrente assumeva che: aveva richiesto la carta disoggiorno in quanto familiare a carico di cittadino italiano, nella speciequale cugino del cittadino italiano T.D. (quindi collaterale diquarto grado); nonostante la documentazione della sua situazionefamiliare e alloggiativa, il Questore, in esito a deduzioni econtrodeduzioni, aveva respinto la sua domanda non ritenendosufficiente all’ottenimento del titolo di soggiorno richiesto il legame diparentela col cittadino italiano oltre che per l’assenza di altri requisitirichiesti dal D.L.vo 30\2007 quali la stabile relazione familiare, laconvivenza pregressa, la situazione di familiare a carico.Con sentenza depositata il 2.1.2024, il Tribunale respingeva ladomanda, compensando le spese, per assenza dei requisiti diconvivenza e vivenza a carico con il cugino tanto in Italia quanto inAlbania, osservando che: la riunione con il cugino, prima che garantirela coesione familiare col parente di quarto grado cittadino italiano,allentava coesioni familiari ben più strette quali quelle con i genitori ela moglie nel paese di origine, soprattutto con quest’ultima con la qualeera presumibile esistesse un progetto di vita comune, talché era lecitosospettare che la domanda fosse strumentale all'ottenimento delOscuramento disposto Numero registro generale 12869/2024Numero sezionale 1517/2025Numero di raccolta generale 13148/2025Data pubblicazione 17/05/2025permesso a rimanere legalmente in Italia, ricercando magari un lavoroper mantenere i ben più stretti parenti nel Paese di origine.Avverso la suddetta sentenza C.Y. proponeva appello,lamentando violazione di legge in riferimento all’interpretazione deirequisiti necessari per l’ottenimento della carta di soggiorno ecomunque per la sussistenza di essi in capo al richiedente.Con sentenza del 2.1.24, la Corte territoriale ha rigettato l’appello,osservando che: l’audizione dell’istante era superflua; il diritto delfamiliare extracomunitario, per espressa previsione legislativa, operase il familiare diverso da quelli diretti “…è a carico o convive nel paesedi provenienza con il cittadino dell’Unione titolare del diritto disoggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salute impongono cheil cittadino dell’Unione lo assista personalmente…”; pacificamenteinsussistenti le ultime due ipotesi dal momento che l’appellante da unlato non era componente del nucleo familiare del cugino, cittadinoitaliano, né aveva specificamente dedotto e comunque fornito prova diessere stato mai suo convivente e, dall’altro lato, non aveva dedottosituazioni pregiudizievoli di salute; quanto, infine, alla vivenza a carico,essa, da valutare nel concreto quale situazione di fatto, come giàindicato dal Tribunale, va intesa come condizione di uno straniero nonUE che, non avendo mezzi di sostentamento propri, viveva con ilsostanziale e continuativo contributo economico del cittadino italianodi cui vuol mantenere la coesione familiare; nel caso di specie, al di làdel fatto che non è stato provato che la vivenza a carico sia iniziata nelpaese di provenienza e proseguita in Italia, in ogni caso il requisito nonpuò ritenersi sussistente sulla base di una mera “attestazione divivenza a carico” da parte del sindaco del Municipio albanese diprovenienza, in assenza di prova certa di rimesse in denarocontinuative nel tempo e tali da consentire di ritenere unOscuramento disposto Numero registro generale 12869/2024Numero sezionale 1517/2025Numero di raccolta generale 13148/2025Data pubblicazione 17/05/2025mantenimento del familiare – pure a distanza – strutturato econtinuativo in un apprezzabile lasso di tempo; a fronte di unadomanda di rilascio risalente al giugno 2019 esistevano rimesse indenaro concentrate tutte nel precedente periodo gennaio-aprile dellostesso anno, senza che nulla sia stato documentato per il periodoanteriore o successivo; né sotto tale aspetto poteva sopperire larichiesta effettuata in questo grado di prova orale vertente sucircostanze assolutamente generiche o irrilevanti dal momento chenulla aggiungono su entità e durata del mantenimento e comunquei più recenti; quanto infine all’accenno svolto dal Tribunalesull’eventuale disgregazione del nucleo di famiglia in senso stretto(moglie e genitori) nel paese di origine in caso di accoglimento delladomanda, era da specificare che – al di là del fatto che l’osservazionenon ha costituito motivo fondante della decisione – esso intendeva, contutta evidenza, offrire risposta alla deduzione dell’appellante circa lanecessità di accoglimento della domanda proprio al fine di mantenerel'unità della famiglia, pure in senso lato.Lo straniero ricorre in cassazione, avverso la suddetta sentenza, concinque motivi. Il Ministero dell’Interno ha depositato nota chiedendo dipartecipare all’eventuale udienza di discussione.RITENUTO CHEIl primo motivo denunzia violazione di cui all’art. 360 comma 1 nr. 3c.p.c. in relazione agli artt. 2697 e/o 2727 c.c. e/o, 3 comma 2 lett. a)D.Lgs. 30/2007 e/o 3 comma 2 lett. a) Dir. 2004/38/CE e/o aiConsiderando 2, 5, 6, 14 Dir. 2004/38/CE e/o all’art. 289 § 3, TFUEe/o agli artt. 11 e 117 comma 1 Cost., per avere la Corte d’Appello –negando l’efficacia diretta della Direttiva 2004/38/CE – omesso diconsiderare in modo unitario la situazione personale, economica eOscuramento disposto Numero registro generale 12869/2024Numero sezionale 1517/2025Numero di raccolta generale 13148/2025Data pubblicazione 17/05/2025familiare del ricorrente, circa il rapporto di parentela e la situazione difatto esistente in Albania al momento della richiesta del titolo disoggiorno, siccome imposto dall’interpretazione data dalla CGUE allaDirettiva in oggetto circa lo status di “familiare a carico” del ricorrente.Il secondo motivo denunzia violazione di cui all’art. 360 comma 1 nr.5 c.p.c. in relazione agli artt. 115 comma 1 e 116 c.p.c. e/o in relazioneall’art. 3 comma 2 lett. a) D.Lgs. 30/2007 e/o all’art. 3 comma 2 lett.a) Dir. 2004/38/CE e/o ai Considerando 2, 5, 6, 14 Dir. 2004/38/CEe/o all’art. 289 § 3, TFUE e/o artt. 11 e 117 comma 1 Cost., per averela Corte d’Appello – negando l’efficacia diretta della Direttiva2004/38/CE – valutato il materiale probatorio offerto secondo critericontrari e comunque non conformi al diritto dell’Unione, specificamenteavendo omesso di considerare in modo unitario la situazione personale,economica e familiare del ricorrente in relazione alla situazione di fattoesistente in Albania al momento della richiesta del titolo di soggiorno,siccome imposto dall’interpretazione data dalla CGUE alla Direttiva inoggetto con riferimento al suo status di “familiare a carico”.Il terzo motivo denunzia violazione di cui all’art. 360 comma 1 nr. 3c.p.c. in relazione all’art. 10 comma 3 lett. b) D.Lgs. 30/2007 e/o aiConsiderando 2, 5, 6, 14 ed all’art. 9 comma 2 lett. c) Dir 2004/38/CE,e/o all’art. 116 c.p.c. per avere la Corte d’Appello, in violazione dellenorme surricordate, privato dell’efficacia probatoria autonomaconferitagli dalla legge nazionale, oltre che dal diritto dell’Unione, ildoc. 26 di prime cure, ovvero l’attestazione di vivenza a carico delricorrente, redatta dalla competente autorità albanese, subordinandolaalla prova dell’entità e durata delle rimesse di denaro.Il quarto motivo denunzia violazione di cui all’art. 360 comma 1 nr. 3c.p.c. in relazione agli artt. 2697 comma 1 c.c., 115 comma 1, 116c.p.c., 111, comma 6, Cost.,10, comma 3, lett. b) D.Lgs. 30/2007 e/oOscuramento disposto Numero registro generale 12869/2024Numero sezionale 1517/2025Numero di raccolta generale 13148/2025Data pubblicazione 17/05/2025ai Considerando 2, 5, 6, 14 ed all’art. 9 comma 2 lett. c) Dir.2004/38/CE, circa l’efficacia probatoria attribuita dalla Corte d’Appelloal doc. 26 (attestazione di vivenza a carico del ricorrente), redatta dallacompetente autorità albanese, subordinandola alla sola prova,costituita dal doc. 27, dell’entità e durata delle rimesse di denaro, edescludendo ogni altro documento prodotto.Il quinto motivo denunzia violazione di cui all’art. 360 comma 1 nr. 3e 4 c.p.c. in relazione agli artt. 132,commi 2 e 4, c.p.c. e/o, 2697,comma 1, c.c., 115, comma 1, e 116 c.p.c., 111 comma 6, Cost., 10,comma 3, lett. b) D.Lgs. 30/2007 e/o ai Considerando 2, 5, 6, 14 edall’art. 9, comma 2, lett. c) Dir 2004/38/CE, circa l’efficacia probatoriacarico del ricorrente), redatta dalla competente autorità albanese,subordinandola alla sola prova, costituita dal doc. 27, dell’entità edurata delle rimesse di denaro, e trascurando il compendio probatorioofferto.Il primo ed il quinto motivo, da trattare insieme perché logicamenteconnessi sono infondati.L'art. 3, comma 2, lett. a) d.lgs.n.30/2007 così stabilisce: «1. Ilpresente decreto legislativo si applica a qualsiasi cittadino dell'Unioneche si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cuiha la cittadinanza, nonché ai suoi familiari ai sensi dell'articolo 2,comma 1, lettera b), che accompagnino o raggiungano il cittadinomedesimo. 2. Senza pregiudizio del diritto personale di liberacircolazione e di soggiorno dell'interessato, lo Stato membro ospitante,conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l'ingresso e ilsoggiorno delle seguenti persone: a) ogni altro familiare, qualunque siala sua cittadinanza, non definito all'articolo 2, comma 1, lettera b) , seè a carico o convive, nel Paese di provenienza, con il cittadinoOscuramento disposto Numero registro generale 12869/2024Numero sezionale 1517/2025Numero di raccolta generale 13148/2025Data pubblicazione 17/05/2025dell'Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravimotivi di salute impongono che il cittadino dell'Unione lo assistapersonalmente; b) il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia unarelazione stabile debitamente attestata con documentazione ufficiale.3. Lo Stato membro ospitante effettua un esame approfondito dellasituazione personale e giustifica l'eventuale rifiuto del loro ingresso osoggiorno»Al riguardo, la Corte d’appello ha efficacemente rilevato l’insussistenzadel requisito normativo della vivenza a carico del cittadino italiano, noncostituendone prova l’attestazione da parte del sindaco del Municipioalbanese di provenienza, in assenza di prova certa di rimesse in denarocontinuative nel tempo e tali da dimostrare un mantenimento delfamiliare – anche a distanza – strutturato e continuativo in unapprezzabile lasso di tempo.La Corte d’appello ha ritenuto, dunque, insufficiente la documentazionefornita senza escluderne l’ammissibilita’ perche’ proveniente da paeseterzo, con motivazione in fatto del tutto adeguata.Gli altri tre motivi, esaminabili congiuntamente poiché tra loroconnessi, sono inammissibili, tendendo a sollecitare una diversainterpretazione e ricostruzione dei fatti.Attesa la mancata costituzione del Ministero, nulla per le spese. P.Q.MRigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo13, ove dovuto.Oscuramento disposto Numero registro generale 12869/2024Numero sezionale 1517/2025Numero di raccolta generale 13148/2025Data pubblicazione 17/05/2025In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalitàe gli altri titoli identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data9 aprile 2025.Il PresidenteDott.sa [OSCURATO:PERSONA]
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