Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 aprile 2026

Cassazione n. 08716/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ataldo, il quale dichiara di vRol.eGr.

Nri.c evere le11368/2017comunicazioni e notifiche all’indirizzo di posta elettronica certificataindicato- ricorrente -contro1 RG n. 26585/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26585/2021Numero sezionale 4481/2025Numero di raccolta generale 8716/2026Data pubblicazione 08/04/2026EDILZETA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa, in virtù di mandato speciale in calce alcontroricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatapresso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via Piemonte, n. 32, iquali dichiarano di voler ricevere le notificazioni e le comunicazioni relativeal presente procedimento agli indirizzi di posta elettronica certificataindicati- controricorrente-avverso l’ordinanza della Corte di appello di Catania n. 1488/2021,depositata in data 6/7/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del17/12/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio.RILEVATO CHE1.

Con atto di citazione del 5/9/2012 (RG 280/2012) la EDILZETAs.r.l. citava in giudizio il Comune di, allegando che aveva effettuato ilavori di recupero e conservazione del [OSCURATO:PERSONA] dierano stati ultimati [OSCURATO:DATA_NASCITA] e collaudati.In ragione della «scarsa esecutività del progetto» redatto dalComune, veniva disposta dalla stazione appaltante la sospensionedei lavori per 25 mesi, ritenuta illegittima.La società appaltatrice iscriveva tre riserve:1) indennizzo ex art.25 del D.M. n. 145 del 2000 per la somma di euro 189.023,27 (perspese generali e perdita di utile a causa di sospensione illegittima deilavori);2) compensazione dei rincari dei costi dei materiali; 3) nuoviprezzi non accettati.La [OSCURATO:SOCIETA] chiedeva l’importo per le tre riserve, detratta lasomma di euro 63.007,63, già oggetto di riconoscimento da parte2 RG n. 26585/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26585/2021Numero sezionale 4481/2025Numero di raccolta generale 8716/2026Data pubblicazione 08/04/2026del Comune, con riferimento alla riserva n. 1, di cui al decretoingiuntivo relativo al fascicolo n. 35 del 2012.2.

Si costituiva il Comune che, per quel che ancora qui rileva, conriferimento alla riserva n. 1, deduceva che l’appaltatrice avrebbepotuto ridurre le spese generali e la perdita di utile con lo smontaggiodel ponteggio.3.

Veniva espletata CTU che riconosceva per la riserva n. 1 euro109.756,36 oppure euro 105.707,88, con riferimento alle spesegenerali, ed euro 9034,53 o euro 8700,57 per la lesione di utile.4.

Il tribunale, con sentenza n. 2121/2018 del 10/12/2018,condannava il Comune a pagare la somma di euro 114.480,45(105.707,88 + 8700,57).

Veniva detratta la somma di euro63.007,63, con un residuo di euro 51.572,69.5.

Avverso la sentenza proponeva appello il Comune con atto del10/6/2019, sulla base di due motivi:1) violazione dell’onere dellaprova e del principio di disponibilità delle prove; 2) violazione degliarticoli 24 e 25 del D.M. n. 145 del 2000.6.

Con ricorso per decreto ingiuntivo del 14/9/2012 la societàEDILZETA chiedeva, con riferimento alle tre riserve, la somma dieuro 63.007,76, portata dal certificato di collaudo positivo del20/5/2020, con il quale il collaudatore aveva dichiarato congruol’indennizzo relativo alla riserva n. 1; inoltre, poiché i lavori eranostati effettuati per euro 1.194.329,89, mentre i certificati di accontonon avevano coperto l’intera cifra, residuava la somma di euro5971,66; pertanto, con il ricorso per decreto ingiuntivo si chiedevala somma complessiva di euro 68.979,42.7.

Veniva emesso il decreto ingiuntivo n. 120 del 2012 del15/11/2012, notificato al Comune l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].3 RG n. 26585/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26585/2021Numero sezionale 4481/2025Numero di raccolta generale 8716/2026Data pubblicazione 08/04/20268.

Il Comune presentava opposizione a decreto ingiuntivo il19/1/2013 (RG 35/2012), chiedendo la riunione con il giudizio n.280/2012.9.

Il tribunale, con sentenza n. 2120 del 2018, dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA],rigettava l’opposizione, confermando il decreto ingiuntivo.10.

Avverso tale sentenza proponeva appello il Comune con attodi citazione notificato il 10/6/2019, per violazione dell’onere dellaprova oltre che per violazione degli articoli 24 e 25 del D.M. n. 145del 2000.Il Comune chiedeva la riunione dei due giudizi.11.

La Corte d’appello di Catania, con sentenza del 6/7/2021,dopo aver proceduto alla riunione dei giudizi, rigettava entrambi gliappelli.11.1.

Con riguardo al primo motivo di impugnazione, relativo allaviolazione dell’onere della prova, in quanto il tribunale aveva ritenutodovuta la somma di cui alla riserva n. 1, sulla scorta del solocertificato di collaudo, la Corte territoriale, pur rilevando cheeffettivamente il certificato di collaudo non integrasse unriconoscimento di debito da parte del Comune, osservava tuttaviache la sospensione dei lavori era illegittima, sicché l’appaltatore nonpoteva operare la risoluzione del contratto, come nelle ipotesi disospensione legittima.

Non poteva, perciò, farsi questione di buonafede con riferimento alla mancata richiesta di risoluzione delcontratto da parte dell’appaltatrice.

Andava, quindi, applicato l’art.25 del D.M. n. 145 del 2000, sicché spettavano le somme di cuiall’art. 25, comma 2, lettere a e B, del D.M. n. 145 del 2000, ex art.1382 c.c.11.2.

Con riferimento al secondo motivo di appello del Comune,la Corte territoriale evidenziava che il CTU, nel calcolare nella misuradi euro 109.765,36 le spese generali ed in euro 9034,53 la lesione4 RG n. 26585/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26585/2021Numero sezionale 4481/2025Numero di raccolta generale 8716/2026Data pubblicazione 08/04/2026dell’utile, si era attenuto ai parametri di cui all’art. 25 del D.M. n.145 del 2000, non essendo possibile prevedere, «a petto delledisposizioni in vigore, ipotesi di riduzioni per il decorso del tempo».12.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione ilComune.13.

Ha resistito con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] dientrambe le parti.CONSIDERATO CHE1.

Con il primo motivo di impugnazione si deduce la «nullità dellasentenza impugnata, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., per violazione e/o falsa applicazione degli articoli 91,92,633 e653, secondo comma, c.p.c., avendo la Corte di Appello di Catanianon riformato la illegittima sentenza di primo grado n. 2120/2018del tribunale di Siracusa che a sua volta aveva, in violazione dell’art.2697 c.c., ribaltato il principio dell’onere della prova ponendo a caricodell’opponente».Per il ricorrente Comune, dunque, la violazione di legge dovrebbeindividuarsi nella circostanza che la Corte d’appello ha posto a caricodel Comune opponente al decreto ingiuntivo la prova del credito,mentre l’onere della prova del credito spettava alla appaltatriceopposta.La Corte d’appello, da un lato, ha ritenuto fondato il motivod’appello del Comune sul valore del certificato del collaudatore, chenon può avere valore di riconoscimento del debito, ma ha adottatouna diversa motivazione.In particolare, ha erroneamente ritenuto che il risarcimentopotesse essere effettuato in via automatica.Nell’atto di appello, avverso la sentenza n. 2120 del 2018, concui il tribunale aveva rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo, siera affermato che le valutazioni effettuate dal collaudatore sulle5 RG n. 26585/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26585/2021Numero sezionale 4481/2025Numero di raccolta generale 8716/2026Data pubblicazione 08/04/2026riserve e sulle domande dell’appaltatore avevano solo una funzionedi accertamento della regolarità contabile, ma non avevano alcunavalenza di prova sull’accertamento delle somme vantate.La Corte territoriale, invece, pur avendo ritenuto fondata ladoglianza del Comune sul valore del certificato del collaudatore,ciononostante ha affermato la fondatezza dell’atto d’appello, sia purecon una motivazione diversa.Avrebbe errato la Corte di merito nel ritenere dimostrate leriserve, con un risarcimento riconosciuto in via automatica epresuntiva, quindi anche senza la prova del danno, con riferimentoalle spese generali e agli utili non conseguiti.Per il Comune ricorrente, la Corte d’appello, non riformandol’impugnata sentenza, avrebbe violato e/o falsamente applicato icanoni interpretativi degli articoli 91, 633 e 653, secondo comma,c.p.c.Il giudice della opposizione a decreto ingiuntivo, ai sensi dell’art.653, secondo comma, c.p.c., ove ritenga il credito solo parzialmentefondato, deve revocare il decreto ingiuntivo ed emettere condannaper il minore importo.La Corte d’appello avrebbe dovuto, dunque, accoglierel’opposizione e condannare il Comune limitatamente ad euro5971,66, unica somma su cui era stata raggiunta la prova.Tra l’altro, non poteva confermarsi neppure la condanna delComune alle spese di primo grado, dovendo disporsene lacompensazione.La compensazione sarebbe stata opportuna anche perché laEDILZETA aveva abusato dei giudizi duplicando le pretese risarcitoriebasate su un unico rapporto obbligatorio.2.

Con il secondo motivo di impugnazione si deduce la «nullitàdella sentenza impugnata, in relazione all’art. 360, primo comma, n.6 RG n. 26585/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26585/2021Numero sezionale 4481/2025Numero di raccolta generale 8716/2026Data pubblicazione 08/04/20263, c.p.c., per violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1226,2729 e 1384 c.c., avendo la Corte di Appello di Catania fattoun’errata applicazione dei principi in tema di liquidazione del dannoda sospensione dei lavori di appalto di opere pubbliche per spesegenerali e lesione dell’utile di cui agli articoli 24 e 25 D.M. n.145/2000».La Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere che, conriferimento alle spese generali e alla perdita degli utili, fossesufficiente il richiamo dell’art. 25 del D.M. n. 145 del 2000 l’art. 1382c.c., sicché la penale era dovuta indipendentemente dalla prova deldanno.Tale statuizione sarebbe erronea «in caso di lunghissimasospensione dell’appalto» (si cita Cass. n. 5010 del 2009).Con l’appello, il Comune aveva chiesto, in via subordinata, ditenersi conto della lunghezza del tempo della sospensione dei lavori,pur in presenza di una sospensione illegittima.Per il Comune appellante, le riserve, qualsiasi natura e finalitàabbiano, devono avere il carattere della temporaneità, dovendosialtrimenti procedere alla risoluzione del contratto.Una sospensione eccessiva, sproporzionata e indefinita autorizzal’appaltatore a richiedere anche la risoluzione del contratto in dannodell’amministrazione, senza l’onere di iscrizione di riserva.Tuttavia, restava il dovere dell’appaltatore «di comportarsisecondo buona fede, attenuando il danno e riducendo nei limiti delpossibile […] sospensione di lunghissima durata, personale eL’appaltatrice, dunque, avrebbe capitalizzato la sospensionesenza richiedere la risoluzione del contratto.Proprio per sopperire agli abusi, la giurisprudenza di legittimitàha ritenuto possibile la riduzione delle spese generali in relazione al7 RG n. 26585/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26585/2021Numero sezionale 4481/2025Numero di raccolta generale 8716/2026Data pubblicazione 08/04/2026decorso del tempo, essendo illogico liquidarle in percentuale identicaall’inizio della sospensione dei lavori e dopo lunghi periodi di mancataesecuzione delle opere, durante i quali l’organizzazione di impresapuò limitare o ridurre l’incidenza negativa di essa.In sostanza, il Comune non aveva contestato l’automatismo delcalcolo delle spese generali e lesione dell’utile in caso di sospensionedei lavori, ma «ha chiesto in seno a tale atto di appello la giustariduzione degli importi determinati in relazione al caso concreto, inconformità al principio fissato dalla sentenza della Corte diCassazione n. 5010 del 2009».La Corte d’appello ha richiamato altra sentenza della Corte dicassazione, n. 14779 del 2020, che argomenta la presunzione el’automatismo delle spese generali e della lesione dell’utile, ma conriferimento ad un’ipotesi in cui le opere non erano state completate,mentre nella controversia in oggetto le opere erano statecompletate.Senza contare che la giurisprudenza di legittimità ammette lariduzione della penale ex art. 1384 c.c.3.

Il primo motivo è infondato.3.1.

Va, in primo luogo, chiarito che la Corte d’appello ben puòconfermare la sentenza di prime cure, sia pure con diversamotivazione, stante la natura sostitutiva della sentenza di secondogrado.La sentenza di appello è sostitutiva di quella di primo grado,relativamente alle parti impugnate; e quando rigetta l'appello nongrado, ma è essa stessa che assume tale carattere (Cass., se z. 2,4/7/1974, n 1937).4.

Inoltre, con pieno accertamento meritale, la Corte d’appelloha ritenuto che la sospensione dei lavori fosse illegittima, non8 RG n. 26585/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26585/2021Numero sezionale 4481/2025Numero di raccolta generale 8716/2026Data pubblicazione 08/04/2026rientrando in alcune delle ipotesi di cui all’art. 24 del D.M. n. 145 del2000.4.1.

L’art. 24 del D.M. n. 145 del 2000 (regolamento recante ilcapitolato generale d’appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell’art. 3,comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successivemodificazioni), stabilisce, al primo comma, che «è ammessa lasospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, ai sensidell’art. 133, comma 1, del regolamento nei casi di avversecondizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanzespeciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regolad’arte dei lavori stessi».Al comma 6 dell’art. 24, si prevede che «nei casi previsti dall’art.133, comma 2, del regolamento, il responsabile del procedimentodetermina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblicointeresse o di necessità che lo hanno indotto a sospendere i lavori.Qualora la sospensione, o le sospensioni siano più di una, durino perun periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessivaprevista per l’esecuzione dei lavori stessi, o comunque quandosuperino 6 mesi complessivi, l’appaltatore può chiedere loscioglimento del contratto senza indennità».L’art. 25 del medesimo D.M. n. 145 del 2000 si occupa dellesospensioni illegittime, stabilendo che «le sospensioni totali o parzialidei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse daquelle stabilite dall’art. 24 sono considerate illegittime e danno dirittoall’appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni prodotti».Al comma 2 dell’art. 25 del D.M. n. 145 del 2000 si precisa che«ai sensi dell’art. 1382 del codice civile, il danno derivante dasospensione illegittimamente disposta è quantificato secondo iseguenti criteri: a) detratte dal prezzo globale nella misura intera, lespese generali infruttifere sono determinate nella misura pari alla9 RG n. 26585/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26585/2021Numero sezionale 4481/2025Numero di raccolta generale 8716/2026Data pubblicazione 08/04/2026metà della percentuale minima prevista dall’art. 34, comma 2,lettera c) del regolamento, rapportata alla durata dell’illegittimasospensione; b) la lesione dell’utile è riconosciuta coincidente con laritardata percezione dell’utile di impresa, nella misura pari agliinteressi moratori come fissati dall’art. 30, comma 4, computati sullapercentuale prevista dall’art. 34, comma 2, lettera d) delregolamento, rapportata alla durata dell’illegittima sospensione; c) ilmancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrispostesono riferiti rispettivamente ai macchinari esistenti in cantiere e allaconsistenza della manodopera accertati dal direttore dei lavori aisensi dell’art. 133, comma 5, del regolamento; d) la determinazionedell’ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissatidalle vigenti norme fiscali».Nella specie, la Corte d’appello ha rilevato come l’appaltatriceabbia richiesto esclusivamente le spese generali di cui alla lettera a)dell’art. 25, comma 2, del D.M. n. 145 del 2000, e la lesione dell’utiledi cui alla lettera b) dell’art. 25, comma 2.Pertanto, in tema di appalto di opere pubbliche, fin dall'entrata invigore del d.m. 29 maggio 1895, n. 257, nel caso di illegittimasospensione dei lavori, sono dovuti all'appaltatore a titolo risarcitorioed in via automatica e presuntiva gli utili non conseguiti e le spesegenerali, ove il committente, con il proprio comportamento ne abbiadeterminato un aggravio, considerando che l'art. 34 del d.P.R. n. 554del 1999 prevede per tale voce il 10% del prezzo dell'appalto (Cass.,sez. 1, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 27690; Cass., sez. 1, 10/7/2020, n. 14779).Ed infatti, le spese generali, mentre non costituiscono perdite ocausa di danni nel periodo in cui le opere sono eseguite, essendocomputate nel prezzo pagato all’appaltatore, sono invece dovute aquest’ultimo a titolo risarcitorio ove il committente con il propriocomportamento ne abbia determinato un aggravio, essendo inerente10 RG n. 26585/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26585/2021Numero sezionale 4481/2025Numero di raccolta generale 8716/2026Data pubblicazione 08/04/2026all’azienda e allo stesso impianto del cantiere, il che avvienesegnatamente in caso di illegittima sospensione dei lavori, di modoche il relativo rimborso costituisce componente ineluttabile delrisarcimento del danno patito dall’appaltatore in conseguenzadell’allungamento dei tempi di lavorazione (Cass., sez. 1, 10/7/2020,n. 14779).5.

Questa Corte, poi, ha affermato che gli articoli 24 e 25 delD.M. n. 145 del 2000, che disciplinano le sospensioni,rispettivamente legittime e illegittime, trovano applicazione soltantonel caso in cui l’appalto sia stato ultimato ed eseguito, ma nonnell’ipotesi di risoluzione del contratto (Cass., sez. 1, 22 dicembre2011, n. 28429), la cui domanda è ammissibile fino al collaudo delleopere (Cass., n. 22065 del 2022, cit.).Nella specie il contratto non è stato risolto, con conseguenteapplicazione - nella specie - dell’art. 25 del D.M. n. 145 del 2000.6.

L’art. 5 del decreto 19 aprile 2000, n. 145, con riferimento allespese generali, prevede che «fatte salve le eventuali ulterioriprescrizioni del capitolato speciale d’appalto, si intendono compresenel prezzo dei lavori e perciò a carico dell’appaltatore: a) le speseper l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei cantieri, conesclusione di quelle relative alla sicurezza nei cantieri stessi; b) lespese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera; c) lespese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorrealla esecuzione piena e perfetta dei lavori; […] h) le spese per lacustodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudoprovvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione[…]».Pertanto, tali spese sono, in linea di principio, a caricodell’appaltatore, ma, vi è l’obbligo della stazione appaltante dirimborsare i maggiori oneri in favore dell’appaltatore, ove con il11 RG n. 26585/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26585/2021Numero sezionale 4481/2025Numero di raccolta generale 8716/2026Data pubblicazione 08/04/2026proprio comportamento abbia determinato un aggravio delle spesegenerali del cantiere.

Ciò avviene proprio in caso di illegittimasospensione dei lavori in cui se ne ammette la liquidazione in misurapercentuale sul prezzo dell’appalto, salva la possibile riduzione inrelazione al decorso del tempo (Cass. n. 28429 del 2011).7.

Pertanto, correttamente la Corte d’appello ha fattoapplicazione, nel liquidare le spese generali ed il mancato utile,all’art. 25 del D.M. n. 145 del 2000, senza che sia ravvisabile alcunaviolazione della regola di riparto dell’onere probatorio di cui all’art.2697 c.c.Avendo, poi, confermato la sentenza del tribunale, la Corted’appello non poteva certo revocare - neppure in parte - il decretoingiuntivo, stante l’opposizione allo stesso, che era stata ritenutalegittima, sia nel giudizio di prime cure che in quello d’appello.La questione in ordine al preteso illegittimo frazionamento delcredito non risulta sollevata nei gradi di merito, sicché è nuova.8.

Il secondo motivo è infondato.8.1.

È vero, infatti, che per giurisprudenza consolidata di questaCorte, in caso di sospensione illegittima dei lavori, che si prolunghiper un periodo di tempo molto lungo, è consentito al giudice diridurre l’importo delle spese generali e del mancato utile.Si è dunque affermato che, in tema di appalto di opere pubbliche,le cosiddette spese generali mentre non costituiscono perdite ocausa di danni nel periodo in cui le opere sono eseguite, essendocomputate nel prezzo pagato all'appaltatore, sono invece dovute aquest'ultimo a titolo risarcitorio in caso di illegittima sospensione deilavori e devono essere liquidate in misura percentuale sul prezzodell'appalto, salva la possibile riduzione in relazione al decorso deltempo, essendo illogico liquidarle in percentuale identica all'iniziodella sospensione dei lavori e dopo lunghi periodi di mancata12 RG n. 26585/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26585/2021Numero sezionale 4481/2025Numero di raccolta generale 8716/2026Data pubblicazione 08/04/2026esecuzione delle opere, durante i quali l'organizzazione d'impresapuò limitare o ridurre l'incidenza negativa di essa (Cass., sez. 1,2/3/2009, n. 5010).8.2.

Tuttavia, è evidente che il potere del giudice di ridurrel’importo della clausola penale, ove eccessivamente gravosa,rappresenta il risultato della discrezionalità del giudice di merito enon è perciò sindacabile in sede di legittimità se congruamentemotivato.L'apprezzamento della eccessività dell'importo fissato conclausola penale dalle parti contraenti, per il caso di inadempimentoo di ritardato adempimento, e della misura della riduzione equitativadell'importo medesimo rientra nel potere discrezionale del giudice dimerito, il cui esercizio è incensurabile in sede di legittimità se nonnegli aspetti relativi alla motivazione (Cass., sez. 2, 1/10/2018, n.23750; Cass., sez. 2, 23/5/2002, n. 7528).8.3.

Inoltre, solo in remote pronunce si reputava che il poterediscrezionale conferito al giudice dall'art. 1384 cod. civ. di ridurre adequità la penale, ritenuta eccessiva, pur implicando indubbiamenteuna limitazione dell'autonomia contrattuale delle parti, non potevaessere esercitato d'ufficio, richiedendo che l'eccessività della penalefosse dedotta in via di azione o di eccezione, anche per la prima voltain appello e pure implicitamente, attraverso la contestazione di nulladovere a tale titolo (Cass., sez. 3, 30/3/1984, n. 2112).Successivamente, si è stabilito che il potere di riduzione dellapenale ad equità, attribuito al giudice dall’art. 1384 c.c., può essereesercitato d’ufficio anche quando la penale sia stata spontaneamentepagata, perché i rimedi contrattuali sono esperibili anche dopo che ilcontratto è stato eseguito, salva la prescrizione (Cass., sez. 3,5/2/2024, n. 3297).13 RG n. 26585/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26585/2021Numero sezionale 4481/2025Numero di raccolta generale 8716/2026Data pubblicazione 08/04/2026Si è anche spiegato che il potere di riduzione della penale adequità, attribuito al giudice dall'art. 1384 c.c., in quanto volto atutelare l'interesse generale dell'ordinamento di assicurarel'equilibrio contrattuale, può essere esercitato d'ufficio, anchequando la penale è prevista a favore della P.A. da disposizioni dicapitolati generali, richiamate e recepite nel contratto stipulato conil privato; in tal caso, la disapplicazione delle stesse, quali clausolecontrattuali, per contrasto con la norma primaria ed inderogabiledettata dalla indicata disposizione, è subordinata all'assolvimentodegli oneri di allegazione e prova incombenti sulle parti circa lecircostanze rilevanti per la valutazione dell'eccessività della penale(Cass., sez. 6-2, 15/6/2020, n. 11439; Cass., sez. 1, 25/10/2017,n. 25334).L’esercizio del potere di riduzione d’ufficio della penale èsubordinato all’assolvimento degli oneri di allegazione e prova,incombenti sulla parte, circa le circostanze rilevanti per lavalutazione dell’eccessività della penale, che deve risultare ex actis(Cass., sez. 2, 19/12/2019, n. 34021; Cass., sez. 1, 19/7/2018, n.19320).Nella specie, non risulta assolto neppure l’onere di allegazione -con relativa trascrizione - delle circostanze che avrebbero dovutoindurre il giudice d’appello alla riduzione della penale.9.

Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il principiodella soccombenza, a carico del ricorrente e si liquidano come dadispositivo.

P.Q.Mrigetta il ricorso.Condanna il ricorrente a rimborsare in favore dellacontroricorrente le spese del giudizio di legittimità, che si liquidanoin complessivi euro 5.700,00, oltre euro 200,00 per esborsi,14 RG n. 26585/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26585/2021Numero sezionale 4481/2025Numero di raccolta generale 8716/2026Data pubblicazione 08/04/2026rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva ecpa.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 1, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I Sezionecivile il 17 dicembre 2025Il PresidenteMarco Marulli15 RG n. 26585/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ataldo, il quale dichiara di vRol.eGr. Nri.c evere le11368/2017comunicazioni e notifiche all’indirizzo di posta elettronica certificataindicato- ricorrente -contro1 RG n. 26585/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26585/2021Numero sezionale 4481/2025Numero di raccolta generale 8716/2026Data pubblicazione 08/04/2026EDILZETA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa, in virtù di mandato speciale in calce alcontroricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatapresso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via Piemonte, n. 32, iquali dichiarano di voler ricevere le notificazioni e le comunicazioni relativeal presente procedimento agli indirizzi di posta elettronica certificataindicati- controricorrente-avverso l’ordinanza della Corte di appello di Catania n. 1488/2021,depositata in data 6/7/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del17/12/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio.RILEVATO CHE1. Con atto di citazione del 5/9/2012 (RG 280/2012) la EDILZETAs.r.l. citava in giudizio il Comune di, allegando che aveva effettuato ilavori di recupero e conservazione del [OSCURATO:PERSONA] dierano stati ultimati [OSCURATO:DATA_NASCITA] e collaudati.In ragione della «scarsa esecutività del progetto» redatto dalComune, veniva disposta dalla stazione appaltante la sospensionedei lavori per 25 mesi, ritenuta illegittima.La società appaltatrice iscriveva tre riserve:1) indennizzo ex art.25 del D.M. n. 145 del 2000 per la somma di euro 189.023,27 (perspese generali e perdita di utile a causa di sospensione illegittima deilavori);2) compensazione dei rincari dei costi dei materiali; 3) nuoviprezzi non accettati.La [OSCURATO:SOCIETA] chiedeva l’importo per le tre riserve, detratta lasomma di euro 63.007,63, già oggetto di riconoscimento da parte2 RG n. 26585/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26585/2021Numero sezionale 4481/2025Numero di raccolta generale 8716/2026Data pubblicazione 08/04/2026del Comune, con riferimento alla riserva n. 1, di cui al decretoingiuntivo relativo al fascicolo n. 35 del 2012.2. Si costituiva il Comune che, per quel che ancora qui rileva, conriferimento alla riserva n. 1, deduceva che l’appaltatrice avrebbepotuto ridurre le spese generali e la perdita di utile con lo smontaggiodel ponteggio.3. Veniva espletata CTU che riconosceva per la riserva n. 1 euro109.756,36 oppure euro 105.707,88, con riferimento alle spesegenerali, ed euro 9034,53 o euro 8700,57 per la lesione di utile.4. Il tribunale, con sentenza n. 2121/2018 del 10/12/2018,condannava il Comune a pagare la somma di euro 114.480,45(105.707,88 + 8700,57). Veniva detratta la somma di euro63.007,63, con un residuo di euro 51.572,69.5. Avverso la sentenza proponeva appello il Comune con atto del10/6/2019, sulla base di due motivi:1) violazione dell’onere dellaprova e del principio di disponibilità delle prove; 2) violazione degliarticoli 24 e 25 del D.M. n. 145 del 2000.6. Con ricorso per decreto ingiuntivo del 14/9/2012 la societàEDILZETA chiedeva, con riferimento alle tre riserve, la somma dieuro 63.007,76, portata dal certificato di collaudo positivo del20/5/2020, con il quale il collaudatore aveva dichiarato congruol’indennizzo relativo alla riserva n. 1; inoltre, poiché i lavori eranostati effettuati per euro 1.194.329,89, mentre i certificati di accontonon avevano coperto l’intera cifra, residuava la somma di euro5971,66; pertanto, con il ricorso per decreto ingiuntivo si chiedevala somma complessiva di euro 68.979,42.7. Veniva emesso il decreto ingiuntivo n. 120 del 2012 del15/11/2012, notificato al Comune l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].3 RG n. 26585/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26585/2021Numero sezionale 4481/2025Numero di raccolta generale 8716/2026Data pubblicazione 08/04/20268. Il Comune presentava opposizione a decreto ingiuntivo il19/1/2013 (RG 35/2012), chiedendo la riunione con il giudizio n.280/2012.9. Il tribunale, con sentenza n. 2120 del 2018, dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA],rigettava l’opposizione, confermando il decreto ingiuntivo.10. Avverso tale sentenza proponeva appello il Comune con attodi citazione notificato il 10/6/2019, per violazione dell’onere dellaprova oltre che per violazione degli articoli 24 e 25 del D.M. n. 145del 2000.Il Comune chiedeva la riunione dei due giudizi.11. La Corte d’appello di Catania, con sentenza del 6/7/2021,dopo aver proceduto alla riunione dei giudizi, rigettava entrambi gliappelli.11.1. Con riguardo al primo motivo di impugnazione, relativo allaviolazione dell’onere della prova, in quanto il tribunale aveva ritenutodovuta la somma di cui alla riserva n. 1, sulla scorta del solocertificato di collaudo, la Corte territoriale, pur rilevando cheeffettivamente il certificato di collaudo non integrasse unriconoscimento di debito da parte del Comune, osservava tuttaviache la sospensione dei lavori era illegittima, sicché l’appaltatore nonpoteva operare la risoluzione del contratto, come nelle ipotesi disospensione legittima. Non poteva, perciò, farsi questione di buonafede con riferimento alla mancata richiesta di risoluzione delcontratto da parte dell’appaltatrice. Andava, quindi, applicato l’art.25 del D.M. n. 145 del 2000, sicché spettavano le somme di cuiall’art. 25, comma 2, lettere a e B, del D.M. n. 145 del 2000, ex art.1382 c.c.11.2. Con riferimento al secondo motivo di appello del Comune,la Corte territoriale evidenziava che il CTU, nel calcolare nella misuradi euro 109.765,36 le spese generali ed in euro 9034,53 la lesione4 RG n. 26585/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26585/2021Numero sezionale 4481/2025Numero di raccolta generale 8716/2026Data pubblicazione 08/04/2026dell’utile, si era attenuto ai parametri di cui all’art. 25 del D.M. n.145 del 2000, non essendo possibile prevedere, «a petto delledisposizioni in vigore, ipotesi di riduzioni per il decorso del tempo».12. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione ilComune.13. Ha resistito con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] dientrambe le parti.CONSIDERATO CHE1. Con il primo motivo di impugnazione si deduce la «nullità dellasentenza impugnata, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., per violazione e/o falsa applicazione degli articoli 91,92,633 e653, secondo comma, c.p.c., avendo la Corte di Appello di Catanianon riformato la illegittima sentenza di primo grado n. 2120/2018del tribunale di Siracusa che a sua volta aveva, in violazione dell’art.2697 c.c., ribaltato il principio dell’onere della prova ponendo a caricodell’opponente».Per il ricorrente Comune, dunque, la violazione di legge dovrebbeindividuarsi nella circostanza che la Corte d’appello ha posto a caricodel Comune opponente al decreto ingiuntivo la prova del credito,mentre l’onere della prova del credito spettava alla appaltatriceopposta.La Corte d’appello, da un lato, ha ritenuto fondato il motivod’appello del Comune sul valore del certificato del collaudatore, chenon può avere valore di riconoscimento del debito, ma ha adottatouna diversa motivazione.In particolare, ha erroneamente ritenuto che il risarcimentopotesse essere effettuato in via automatica.Nell’atto di appello, avverso la sentenza n. 2120 del 2018, concui il tribunale aveva rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo, siera affermato che le valutazioni effettuate dal collaudatore sulle5 RG n. 26585/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26585/2021Numero sezionale 4481/2025Numero di raccolta generale 8716/2026Data pubblicazione 08/04/2026riserve e sulle domande dell’appaltatore avevano solo una funzionedi accertamento della regolarità contabile, ma non avevano alcunavalenza di prova sull’accertamento delle somme vantate.La Corte territoriale, invece, pur avendo ritenuto fondata ladoglianza del Comune sul valore del certificato del collaudatore,ciononostante ha affermato la fondatezza dell’atto d’appello, sia purecon una motivazione diversa.Avrebbe errato la Corte di merito nel ritenere dimostrate leriserve, con un risarcimento riconosciuto in via automatica epresuntiva, quindi anche senza la prova del danno, con riferimentoalle spese generali e agli utili non conseguiti.Per il Comune ricorrente, la Corte d’appello, non riformandol’impugnata sentenza, avrebbe violato e/o falsamente applicato icanoni interpretativi degli articoli 91, 633 e 653, secondo comma,c.p.c.Il giudice della opposizione a decreto ingiuntivo, ai sensi dell’art.653, secondo comma, c.p.c., ove ritenga il credito solo parzialmentefondato, deve revocare il decreto ingiuntivo ed emettere condannaper il minore importo.La Corte d’appello avrebbe dovuto, dunque, accoglierel’opposizione e condannare il Comune limitatamente ad euro5971,66, unica somma su cui era stata raggiunta la prova.Tra l’altro, non poteva confermarsi neppure la condanna delComune alle spese di primo grado, dovendo disporsene lacompensazione.La compensazione sarebbe stata opportuna anche perché laEDILZETA aveva abusato dei giudizi duplicando le pretese risarcitoriebasate su un unico rapporto obbligatorio.2. Con il secondo motivo di impugnazione si deduce la «nullitàdella sentenza impugnata, in relazione all’art. 360, primo comma, n.6 RG n. 26585/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26585/2021Numero sezionale 4481/2025Numero di raccolta generale 8716/2026Data pubblicazione 08/04/20263, c.p.c., per violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1226,2729 e 1384 c.c., avendo la Corte di Appello di Catania fattoun’errata applicazione dei principi in tema di liquidazione del dannoda sospensione dei lavori di appalto di opere pubbliche per spesegenerali e lesione dell’utile di cui agli articoli 24 e 25 D.M. n.145/2000».La Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere che, conriferimento alle spese generali e alla perdita degli utili, fossesufficiente il richiamo dell’art. 25 del D.M. n. 145 del 2000 l’art. 1382c.c., sicché la penale era dovuta indipendentemente dalla prova deldanno.Tale statuizione sarebbe erronea «in caso di lunghissimasospensione dell’appalto» (si cita Cass. n. 5010 del 2009).Con l’appello, il Comune aveva chiesto, in via subordinata, ditenersi conto della lunghezza del tempo della sospensione dei lavori,pur in presenza di una sospensione illegittima.Per il Comune appellante, le riserve, qualsiasi natura e finalitàabbiano, devono avere il carattere della temporaneità, dovendosialtrimenti procedere alla risoluzione del contratto.Una sospensione eccessiva, sproporzionata e indefinita autorizzal’appaltatore a richiedere anche la risoluzione del contratto in dannodell’amministrazione, senza l’onere di iscrizione di riserva.Tuttavia, restava il dovere dell’appaltatore «di comportarsisecondo buona fede, attenuando il danno e riducendo nei limiti delpossibile […] sospensione di lunghissima durata, personale eL’appaltatrice, dunque, avrebbe capitalizzato la sospensionesenza richiedere la risoluzione del contratto.Proprio per sopperire agli abusi, la giurisprudenza di legittimitàha ritenuto possibile la riduzione delle spese generali in relazione al7 RG n. 26585/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26585/2021Numero sezionale 4481/2025Numero di raccolta generale 8716/2026Data pubblicazione 08/04/2026decorso del tempo, essendo illogico liquidarle in percentuale identicaall’inizio della sospensione dei lavori e dopo lunghi periodi di mancataesecuzione delle opere, durante i quali l’organizzazione di impresapuò limitare o ridurre l’incidenza negativa di essa.In sostanza, il Comune non aveva contestato l’automatismo delcalcolo delle spese generali e lesione dell’utile in caso di sospensionedei lavori, ma «ha chiesto in seno a tale atto di appello la giustariduzione degli importi determinati in relazione al caso concreto, inconformità al principio fissato dalla sentenza della Corte diCassazione n. 5010 del 2009».La Corte d’appello ha richiamato altra sentenza della Corte dicassazione, n. 14779 del 2020, che argomenta la presunzione el’automatismo delle spese generali e della lesione dell’utile, ma conriferimento ad un’ipotesi in cui le opere non erano state completate,mentre nella controversia in oggetto le opere erano statecompletate.Senza contare che la giurisprudenza di legittimità ammette lariduzione della penale ex art. 1384 c.c.3. Il primo motivo è infondato.3.1. Va, in primo luogo, chiarito che la Corte d’appello ben puòconfermare la sentenza di prime cure, sia pure con diversamotivazione, stante la natura sostitutiva della sentenza di secondogrado.La sentenza di appello è sostitutiva di quella di primo grado,relativamente alle parti impugnate; e quando rigetta l'appello nongrado, ma è essa stessa che assume tale carattere (Cass., se z. 2,4/7/1974, n 1937).4. Inoltre, con pieno accertamento meritale, la Corte d’appelloha ritenuto che la sospensione dei lavori fosse illegittima, non8 RG n. 26585/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26585/2021Numero sezionale 4481/2025Numero di raccolta generale 8716/2026Data pubblicazione 08/04/2026rientrando in alcune delle ipotesi di cui all’art. 24 del D.M. n. 145 del2000.4.1. L’art. 24 del D.M. n. 145 del 2000 (regolamento recante ilcapitolato generale d’appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell’art. 3,comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successivemodificazioni), stabilisce, al primo comma, che «è ammessa lasospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, ai sensidell’art. 133, comma 1, del regolamento nei casi di avversecondizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanzespeciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regolad’arte dei lavori stessi».Al comma 6 dell’art. 24, si prevede che «nei casi previsti dall’art.133, comma 2, del regolamento, il responsabile del procedimentodetermina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblicointeresse o di necessità che lo hanno indotto a sospendere i lavori.Qualora la sospensione, o le sospensioni siano più di una, durino perun periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessivaprevista per l’esecuzione dei lavori stessi, o comunque quandosuperino 6 mesi complessivi, l’appaltatore può chiedere loscioglimento del contratto senza indennità».L’art. 25 del medesimo D.M. n. 145 del 2000 si occupa dellesospensioni illegittime, stabilendo che «le sospensioni totali o parzialidei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse daquelle stabilite dall’art. 24 sono considerate illegittime e danno dirittoall’appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni prodotti».Al comma 2 dell’art. 25 del D.M. n. 145 del 2000 si precisa che«ai sensi dell’art. 1382 del codice civile, il danno derivante dasospensione illegittimamente disposta è quantificato secondo iseguenti criteri: a) detratte dal prezzo globale nella misura intera, lespese generali infruttifere sono determinate nella misura pari alla9 RG n. 26585/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26585/2021Numero sezionale 4481/2025Numero di raccolta generale 8716/2026Data pubblicazione 08/04/2026metà della percentuale minima prevista dall’art. 34, comma 2,lettera c) del regolamento, rapportata alla durata dell’illegittimasospensione; b) la lesione dell’utile è riconosciuta coincidente con laritardata percezione dell’utile di impresa, nella misura pari agliinteressi moratori come fissati dall’art. 30, comma 4, computati sullapercentuale prevista dall’art. 34, comma 2, lettera d) delregolamento, rapportata alla durata dell’illegittima sospensione; c) ilmancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrispostesono riferiti rispettivamente ai macchinari esistenti in cantiere e allaconsistenza della manodopera accertati dal direttore dei lavori aisensi dell’art. 133, comma 5, del regolamento; d) la determinazionedell’ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissatidalle vigenti norme fiscali».Nella specie, la Corte d’appello ha rilevato come l’appaltatriceabbia richiesto esclusivamente le spese generali di cui alla lettera a)dell’art. 25, comma 2, del D.M. n. 145 del 2000, e la lesione dell’utiledi cui alla lettera b) dell’art. 25, comma 2.Pertanto, in tema di appalto di opere pubbliche, fin dall'entrata invigore del d.m. 29 maggio 1895, n. 257, nel caso di illegittimasospensione dei lavori, sono dovuti all'appaltatore a titolo risarcitorioed in via automatica e presuntiva gli utili non conseguiti e le spesegenerali, ove il committente, con il proprio comportamento ne abbiadeterminato un aggravio, considerando che l'art. 34 del d.P.R. n. 554del 1999 prevede per tale voce il 10% del prezzo dell'appalto (Cass.,sez. 1, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 27690; Cass., sez. 1, 10/7/2020, n. 14779).Ed infatti, le spese generali, mentre non costituiscono perdite ocausa di danni nel periodo in cui le opere sono eseguite, essendocomputate nel prezzo pagato all’appaltatore, sono invece dovute aquest’ultimo a titolo risarcitorio ove il committente con il propriocomportamento ne abbia determinato un aggravio, essendo inerente10 RG n. 26585/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26585/2021Numero sezionale 4481/2025Numero di raccolta generale 8716/2026Data pubblicazione 08/04/2026all’azienda e allo stesso impianto del cantiere, il che avvienesegnatamente in caso di illegittima sospensione dei lavori, di modoche il relativo rimborso costituisce componente ineluttabile delrisarcimento del danno patito dall’appaltatore in conseguenzadell’allungamento dei tempi di lavorazione (Cass., sez. 1, 10/7/2020,n. 14779).5. Questa Corte, poi, ha affermato che gli articoli 24 e 25 delD.M. n. 145 del 2000, che disciplinano le sospensioni,rispettivamente legittime e illegittime, trovano applicazione soltantonel caso in cui l’appalto sia stato ultimato ed eseguito, ma nonnell’ipotesi di risoluzione del contratto (Cass., sez. 1, 22 dicembre2011, n. 28429), la cui domanda è ammissibile fino al collaudo delleopere (Cass., n. 22065 del 2022, cit.).Nella specie il contratto non è stato risolto, con conseguenteapplicazione - nella specie - dell’art. 25 del D.M. n. 145 del 2000.6. L’art. 5 del decreto 19 aprile 2000, n. 145, con riferimento allespese generali, prevede che «fatte salve le eventuali ulterioriprescrizioni del capitolato speciale d’appalto, si intendono compresenel prezzo dei lavori e perciò a carico dell’appaltatore: a) le speseper l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei cantieri, conesclusione di quelle relative alla sicurezza nei cantieri stessi; b) lespese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera; c) lespese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorrealla esecuzione piena e perfetta dei lavori; […] h) le spese per lacustodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudoprovvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione[…]».Pertanto, tali spese sono, in linea di principio, a caricodell’appaltatore, ma, vi è l’obbligo della stazione appaltante dirimborsare i maggiori oneri in favore dell’appaltatore, ove con il11 RG n. 26585/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26585/2021Numero sezionale 4481/2025Numero di raccolta generale 8716/2026Data pubblicazione 08/04/2026proprio comportamento abbia determinato un aggravio delle spesegenerali del cantiere. Ciò avviene proprio in caso di illegittimasospensione dei lavori in cui se ne ammette la liquidazione in misurapercentuale sul prezzo dell’appalto, salva la possibile riduzione inrelazione al decorso del tempo (Cass. n. 28429 del 2011).7. Pertanto, correttamente la Corte d’appello ha fattoapplicazione, nel liquidare le spese generali ed il mancato utile,all’art. 25 del D.M. n. 145 del 2000, senza che sia ravvisabile alcunaviolazione della regola di riparto dell’onere probatorio di cui all’art.2697 c.c.Avendo, poi, confermato la sentenza del tribunale, la Corted’appello non poteva certo revocare - neppure in parte - il decretoingiuntivo, stante l’opposizione allo stesso, che era stata ritenutalegittima, sia nel giudizio di prime cure che in quello d’appello.La questione in ordine al preteso illegittimo frazionamento delcredito non risulta sollevata nei gradi di merito, sicché è nuova.8. Il secondo motivo è infondato.8.1. È vero, infatti, che per giurisprudenza consolidata di questaCorte, in caso di sospensione illegittima dei lavori, che si prolunghiper un periodo di tempo molto lungo, è consentito al giudice diridurre l’importo delle spese generali e del mancato utile.Si è dunque affermato che, in tema di appalto di opere pubbliche,le cosiddette spese generali mentre non costituiscono perdite ocausa di danni nel periodo in cui le opere sono eseguite, essendocomputate nel prezzo pagato all'appaltatore, sono invece dovute aquest'ultimo a titolo risarcitorio in caso di illegittima sospensione deilavori e devono essere liquidate in misura percentuale sul prezzodell'appalto, salva la possibile riduzione in relazione al decorso deltempo, essendo illogico liquidarle in percentuale identica all'iniziodella sospensione dei lavori e dopo lunghi periodi di mancata12 RG n. 26585/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26585/2021Numero sezionale 4481/2025Numero di raccolta generale 8716/2026Data pubblicazione 08/04/2026esecuzione delle opere, durante i quali l'organizzazione d'impresapuò limitare o ridurre l'incidenza negativa di essa (Cass., sez. 1,2/3/2009, n. 5010).8.2. Tuttavia, è evidente che il potere del giudice di ridurrel’importo della clausola penale, ove eccessivamente gravosa,rappresenta il risultato della discrezionalità del giudice di merito enon è perciò sindacabile in sede di legittimità se congruamentemotivato.L'apprezzamento della eccessività dell'importo fissato conclausola penale dalle parti contraenti, per il caso di inadempimentoo di ritardato adempimento, e della misura della riduzione equitativadell'importo medesimo rientra nel potere discrezionale del giudice dimerito, il cui esercizio è incensurabile in sede di legittimità se nonnegli aspetti relativi alla motivazione (Cass., sez. 2, 1/10/2018, n.23750; Cass., sez. 2, 23/5/2002, n. 7528).8.3. Inoltre, solo in remote pronunce si reputava che il poterediscrezionale conferito al giudice dall'art. 1384 cod. civ. di ridurre adequità la penale, ritenuta eccessiva, pur implicando indubbiamenteuna limitazione dell'autonomia contrattuale delle parti, non potevaessere esercitato d'ufficio, richiedendo che l'eccessività della penalefosse dedotta in via di azione o di eccezione, anche per la prima voltain appello e pure implicitamente, attraverso la contestazione di nulladovere a tale titolo (Cass., sez. 3, 30/3/1984, n. 2112).Successivamente, si è stabilito che il potere di riduzione dellapenale ad equità, attribuito al giudice dall’art. 1384 c.c., può essereesercitato d’ufficio anche quando la penale sia stata spontaneamentepagata, perché i rimedi contrattuali sono esperibili anche dopo che ilcontratto è stato eseguito, salva la prescrizione (Cass., sez. 3,5/2/2024, n. 3297).13 RG n. 26585/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26585/2021Numero sezionale 4481/2025Numero di raccolta generale 8716/2026Data pubblicazione 08/04/2026Si è anche spiegato che il potere di riduzione della penale adequità, attribuito al giudice dall'art. 1384 c.c., in quanto volto atutelare l'interesse generale dell'ordinamento di assicurarel'equilibrio contrattuale, può essere esercitato d'ufficio, anchequando la penale è prevista a favore della P.A. da disposizioni dicapitolati generali, richiamate e recepite nel contratto stipulato conil privato; in tal caso, la disapplicazione delle stesse, quali clausolecontrattuali, per contrasto con la norma primaria ed inderogabiledettata dalla indicata disposizione, è subordinata all'assolvimentodegli oneri di allegazione e prova incombenti sulle parti circa lecircostanze rilevanti per la valutazione dell'eccessività della penale(Cass., sez. 6-2, 15/6/2020, n. 11439; Cass., sez. 1, 25/10/2017,n. 25334).L’esercizio del potere di riduzione d’ufficio della penale èsubordinato all’assolvimento degli oneri di allegazione e prova,incombenti sulla parte, circa le circostanze rilevanti per lavalutazione dell’eccessività della penale, che deve risultare ex actis(Cass., sez. 2, 19/12/2019, n. 34021; Cass., sez. 1, 19/7/2018, n.19320).Nella specie, non risulta assolto neppure l’onere di allegazione -con relativa trascrizione - delle circostanze che avrebbero dovutoindurre il giudice d’appello alla riduzione della penale.9. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il principiodella soccombenza, a carico del ricorrente e si liquidano come dadispositivo. P.Q.Mrigetta il ricorso.Condanna il ricorrente a rimborsare in favore dellacontroricorrente le spese del giudizio di legittimità, che si liquidanoin complessivi euro 5.700,00, oltre euro 200,00 per esborsi,14 RG n. 26585/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26585/2021Numero sezionale 4481/2025Numero di raccolta generale 8716/2026Data pubblicazione 08/04/2026rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva ecpa.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 1, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I Sezionecivile il 17 dicembre 2025Il PresidenteMarco Marulli15 RG n. 26585/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio
Sentenza Cassazione n. 08716/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris