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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 37914/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché del tutto privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, atteso che, al contrario di quanto sostenuto in ricorso, la motivazione dell'aumento per continuazione determinato dal giudice dell'esecuzione non è "del tutto privo di motivazione", perché nel quantificare l'aumento di pena l'ordinanza specifica espressamente che "l'entità dell'aumento a titolo di continuazione per il delitto di cui all'art 416 bis commesso dall'agosto 2015 all'aprile 2016 nel procedimento c.d.« Kronos di cui alla sentenza sub 2) si giustifica per il ruolo primario assunto da [OSCURATO:PERSONA] nel gruppo associativo di riferimento nel secondo processo che lo vede come portavoce del capo [OSCURATO:PERSONA] e fornitore di svariate armi alla frangia calatina e palagoniese del gruppo, armi nuove e con laser di ultima generazione, frangia che parla dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] pure quale persona che avrebbe potuto procurare un kalashnikov"; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am ndiì.

E P( ! A [OSCURATO:PERSONA]( ; n i Così deciso il 13 lugli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché del tutto privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, atteso che, al contrario di quanto sostenuto in ricorso, la motivazione dell'aumento per continuazione determinato dal giudice dell'esecuzione non è "del tutto privo di motivazione", perché nel quantificare l'aumento di pena l'ordinanza specifica espressamente che "l'entità dell'aumento a titolo di continuazione per il delitto di cui all'art 416 bis commesso dall'agosto 2015 all'aprile 2016 nel procedimento c.d.« Kronos di cui alla sentenza sub 2) si giustifica per il ruolo primario assunto da [OSCURATO:PERSONA] nel gruppo associativo di riferimento nel secondo processo che lo vede come portavoce del capo [OSCURATO:PERSONA] e fornitore di svariate armi alla frangia calatina e palagoniese del gruppo, armi nuove e con laser di ultima generazione, frangia che parla dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] pure quale persona che avrebbe potuto procurare un kalashnikov"; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am ndiì. E P( ! A [OSCURATO:PERSONA]( ; n i Così deciso il 13 lugli