CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 33125/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te S E N T E N Z A sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso da sé medesimo ex art. 86 c.p.c.. Ricorrente contro Ministero della Giustizia. Intimato avverso il decreto n. 4281/2021 della Corte di appello di Bari , depositat o il 6. 6. 2023. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10. 10. 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Viste le conclusioni del P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del secondo motivo di ricorso ed il rigetto del primo. Fatti di causa Con ricorso ex art. 5ter legge 24 marzo 2001, n. 89, depositato innanzi alla Corte d’Appello di Bari, [OSCURATO:PERSONA] chiedeva l’indennizzo per equa R.G. N. 4144/2022.riparazione per l’irragionevole durata del procedimento presupposto, avviato a nome proprio - in qualità di titolare di un credito nei confronti dell’INPS - con ricorso depositato l’8 giugno 2007 innanzi al Tribunale del lavoro di Trani e definito da questa Corte con ordinanza n. 20451 del 30.07.2019. Il giudice designato respingeva il ricorso di equa riparazione, rilevando che Lojodice non era stato parte del giudizio civile presupposto, avendo assunto la mera qualità di procuratore antistatario. Il decreto veniva opposto dal Lojodice innanzi alla Corte d’Appello di Bari in composizione collegiale la quale, con decreto n. 4281 del 2021, rigettava l’opposizione in ragione del rilievo che l’opponente aveva omesso di fornire la prova dell’irragionevole durata del processo, non avendo depositato i verbali delle udienze (ad eccezione di due) che avevano scandito i gradi del giudizio, così precludendo al giudice dell’opposizione di verificare l’attività svolta nelle varie udienze ed il contegno assunto dalle parti, al fine di stabilire quale e quanta parte della durata del processo potesse eventualmente ritenersi irragionevole. Per la cassazione di questo decreto, con atto notificato il 31. 1. 2022, ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], sulla base di due motivi. Il Ministero della Giustizianon ha svolto attività difensiva. Fissata per la trattazione l’adunanza camerale, con ordinanza interlocutoria n. 15755/2022, il ricorso è stato rimesso per la sua decisone alla pubblica udienza. Il P.M. ha rassegnato le sue conclusioni come in epigrafe indicate. Ragioni della decisione Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 93-100 cod. proc. civ., omesso esame del thema decidendum ed omessa decisione sulla domanda, erronea motivazione e violazione degli artt. 1bis e 2, legge n. 89 del 2001, e dell’art. 6, pa r . 1, Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, lamentando che la Corte di appello, confermando il decreto del giudice designato, ha di fatto travisato, a sua volta, la domanda formulata dall’odierno ricorrente nel ricorso monitorio, non avvedendosi che nel giudizio presupposto egli aveva agito in proprio, a tutela di un proprio credito, e non quale procuratore antistatario. R.G. N. 4144/2022.Il motivo è inammissibile. Esso solleva critiche avverso le ragioni della decisione di rigetto della domanda adottata dal giudice della fase monitoria del procedimento di equa riparazione, non riprodotte ma anzi implicitamente disattese nel decreto della Corte di appello che si è pronunciata sull’opposizione, respingendo la domanda per la ragione che essa non era documentata in misura insufficiente, non avendo la parte assolto l’onere,previs to dall’art. 3 , comma 3, legge n. 89 del 2001 , di depositare i verbali di causa del giudizio presupposto. Il ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte di appello che, in composizione collegiale, decide sull’opposizione proposta ai sensi dell’art. 5 ter legge citata deve infatti rivolgersi esclusivamente nei confronti del suddetto decreto e non già di quello adottato dalla Corte di appello, in composizione monocratica, sulla domanda introduttiva, restando quest’ultimo assorbito, data la struttura del procedimento, dalla decisione sulla sua opposizione. Ne consegue, nel caso di specie, l’inammissibilità del motivo, che non investe le ragioni alla luce delle quali il provvedimento qui impugnato ha rigettato l’opposizione avanzata dall’odierno ricorrente. Il secondo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 100-112 e 640, comma 1, cod. proc. civ.,omesso esame del thema decidendum ed omessa decisione sulla domanda proposta,erronea motivazione e violazione degli artt. 1bis, 2, 3, comma 4, e 4 della legge n. 89 del 2001, e dell’art. 6, par. 1, Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, censurando il decreto impugnato per avere rigettato la domanda di equo indennizzo perinsufficienza della documentazione prodott a dal ricorrente, s enza avvalersi del potere d’ufficio, previsto dall’art. 640, comma 2, c.p.c., richiamato dall’art. 3, comma 4, legge n. 89 del 2001,di chiedere alla parte di integrare la documentazione prodotta, producendo i verbali delle udienze dei vari gradi del giudizio. Il mezzo è infondato. L’art. 3, comma 3 lett. b), legge n. 89 del 2001 prevede che,unitamente alla domanda di equa riparazione,il ricorrente deve depositare i verbali di causa e i provvedimenti del giudizio presupposto. In ordine all’atteggiarsi in concreto di tale onere, l’ultimo alinea del comma 4 dell’articolo citato, dichiara applicabili R.G. N. 4144/2022.al procedimento i primi due commi dell’art. 640 c.p.c., dettati per il ricorso per decreto ingiuntivo, i quali dispongono che, se il giudice ritiene non giustificata la domanda, cioè non sufficienti i documenti offerti dal ricorrente per la pronuncia del decreto ingiuntivo, lo invita a provvedere all’integrazione degli atti e, solo nel caso in cui eglinon provveda, rigetta la domanda. Il rinvio a tali disposizioni comporta che il giudice della fase monitoria del procedimento di equa riparazione, nel caso in cui il ricorrente non assolva all’obbligo di depositare i verbali di causa ed i provvedimenti del giudizio presupposto, non può per tale ragione respingere la domanda ma deve richiederne la produzione e che, solo nell’ipotesi di inosservanza di tale invito, può adottare una pronuncia di rigetto ( Cass. n. 18539 del 2014 ). Si è chiarito in proposito che l’onere di produrre la documentazione relativa al giudizio di cui si lamenta la violazione non attiene alle condizioni di ammissibilità della domanda, ma all’allegazione del suo fatto costitutivo, cioè in altri termini alla prova e documentazione della violazione della ragionevole durata del processo. Si è per l’effetto anche precisato che esso può essere assolto nel successivo giudizio di opposizione, in qualunque momento utile fino alla decisione della domanda( Cass. n. 22763 del 2015; Cass. n. 19348 del 2015; Cass. n. 22704 del 2017; Cass. n. 24181 del 2019 ). Ora, riconoscere al ricorrente la facoltà di depositare o integrare la suddetta documentazione in sede di opposizione, fino alla sua decisione, non comporta come conseguenza, ma anzi la smentisce, che, in caso di insufficienza della stessa, il giudice dell’opposizione abbia il dovere, sanzionato dalla nullità della relativa decisione, di invitare la parte alla sua integrazione. In primo luogo potendo la parte procedere alla produzione di propria iniziativa, senza necessità di alcuna autorizzazione. In secondo luogo, risultando la previsione al riguardo stabilita dalla legge per la fase monitoria, davanti al giudice monocratico, non in relazione al giudizio di opposizione, che si svolge a contraddittorio pieno e quindi “ con parità di armi “ e nel cui ambito l’onere della parte di documentare in maniera compiuta la domanda si configura in modo pieno, senza temperamenti( Cass. n. 22704 del 2017 ). Per tali ragioni, non può configurarsi R.G. N. 4144/2022.un dovere del giudice dell’opposizione di fissare, ora per allora, il termine non concesso nella fase monitoria ai sensi dell’art. 640, comma 1, cod. proc. civ. Il ricorso va pertanto respinto. Nulla si dispone sulle spese del giudizio, non avendo il Ministero intimato svolto attività difensiva. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio