CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 novembre 2022
Cassazione n. 39504/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 20 novembre 2022 il Tribunale di Bari, in accoglimento dell'appello proposto ai sensi dell'art. 310 cod.proc.pen. dal pubblico ministero presso il Tribunale di Foggia contro l'ordinanza emessa in data 17 marzo 2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia, ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di devastazione da lui commesso, insieme a molti altri coindagati, nel carcere di Foggia in data 09 marzo 2020. Il G.i.p. del Tribunale di Foggia aveva respinto la richiesta di applicazione di una misura cautelare, presentata dal pubblico ministero nei confronti di tutti i detenuti partecipanti a quella rivolta, ritenendo insussistenti le esigenze cautelari, individuate nel pericolo di reiterazione dei reati, perché la vicenda si era verificata in un contesto fattuale molto particolare, cioè lo scoppio della pandemia da Covid-19 e i provvedimenti restrittivi adottati a carico dei detenuti, e non era perciò prevedibile il rischio di reiterazione di reati analoghi. 1.1. Il Tribunale ha invece ritenuto sussistenti tutti gli elementi richiesti dalla legge per l'applicazione di una misura cautelare. I gravi indizi di colpevolezza a carico del [OSCURATO:PERSONA] emergono dalla comunicazione di notizia di reato comprensiva dei fotogrammi estrapolati dalle videocamere dell'impianto di sorveglianza interno, che descrive la condotta specificamente tenuta da costui e la sua partecipazione ad alcuni degli atti che hanno contribuito a realizzare l'azione devastatrice: in particolare egli, con un altro detenuto, ha asportato e danneggiato un sistema di videoregistrazione in dotazione all'istituto penitenziario. 1.2. Sussistono le esigenze cautelari, consistenti nel pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, cioè di reati connotati da violenza e che mettono in pericolo analoghi beni tutelati dalla legge: il contesto in cui sono avvenuti i gravi fatti descritti non era singolare e originale, perché le restrizioni adottate in conseguenza della emergenza pandemica avevano colpito l'intera popolazione e non solo i soggetti detenuti, la cui reazione violenta, peraltro tenuta solo da alcuni di essi, non era quindi giustificata, avendo costoro semplicemente sfruttato l'occasione per mettere in atto una rivolta, tra l'altro proseguita per più giorni, che rappresentava una manifestazione della loro personalità aggressiva. 1.3. Sussiste anche il requisito della attualità del pericolo di reiterazione dei reati, perché le gravi modalità di quelli commessi, caratterizzate dalla totale inosservanza delle prescrizioni dell'autorità e persino delle normali regole di convivenza civile, dimostrano una spiccata pervicacia e una totale incapacità di autocontrollo, che impongono un giudizio prognostico positivo in ordine a tale pericolo. In particolare il [OSCURATO:PERSONA] ha tenuto una condotta molto grave, cercando di neutralizzare l'attività di documentazione videofilmata di quanto accaduto, rimuovendo e distruggendo gli apparecchi di registrazione delle videoriprese, dimostrando così di avere assunto un ruolo di rilievo nella organizzazione e nell'attuazione della condotta devastatrice. Inoltre egli ha una personalità negativa, essendo gravato da precedenti penali per reati connotati dall'uso della violenza. 1.4. Infine, il Tribunale ha ritenuto che l'unica misura idonea a fronteggiare tali esigenze cautelari sia la custodia in carcere, perché la spiccata capacità a delinquere e la mancanza di freni inibitori, evidenziate dalla personalità dell'indagato e dalla sua condotta, agevolatrice delle violenze perpetrate dagli altri rivoltosi, impediscono di fare affidamento su un suo spontaneo adempimento degli obblighi conseguenti all'adozione di misure meno afflittive. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando articolando due motivi. 2.1. Con il primo eccepisce la nullità dell'ordinanza impugnata, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen., per l'erronea applicazione della legge penale. L'appello del pubblico ministero doveva essere ritenuto inammissibile, perché motivato con il mero richiamo alla sua precedente richiesta, respinta dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia , ed è quindi privo del requisito della specificità, secondo i principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità. 2.2. Con il secondo motivo censura la violazione di legge per l'erronea applicazione della legge penale, e la mancanza o apparenza della motivazione in merito al pericolo di recidivanza, con violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen. Secondo il ricorrente, la motivazione è generica e illogica in merito alla sussistenza delle esigenze cautelari dovute al pericolo di recidivanza, che non viene verificata in concreto, omettendo il Tribunale di tenere conto del tempo trascorso dai fatti e della mancanza di attualità del pericolo di reiterazione di condotte analoghe. La pericolosità sociale di un indagato deve essere valutata esaminando congiuntamente la sua personalità e le specifiche modalità del fatto. Le particolari circostanze e il contesto storico-fattuale e socio-ambientale della vicenda comportano l'esclusione di una potenzialità di reiterazione, essendo stati i delitti determinati dall'emergenza pandemica appena scoppiata e dalla situazione di panico da questa scatenata nell'intera popolazione. Il Tribunale, invece, ha di fatto desunto il pericolo concreto di reiterazione dei reati solo dalla gravità del titolo di reato per cui si procede. Chiede pertanto l'annullamento dell'ordinanza. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto è infondato e deve essere rigettato. 2. Il primo motivo è genericot e manifestamente infondato. Il ricorrente non si confronta con la motivazione del Tribunale, che ha respinto l'analoga eccezione di nullità, formulata in appello, richiamando ed applicando correttamente i principi dettati da questa Corte. Il Tribunale ha infatti sottolineato che l'appello del pubblico ministero contro l'ordinanza di rigetto di una richiesta di misura cautelare è inammissibile, per mancanza di specificità, quando si limiti a richiamare il contenuto della richiesta originaria, salvo il caso che tale richiesta non sia stata in realtà valutata. Nel presente caso l'ordinanza impugnata con l'atto di appello ha, in effetti, omesso qualunque valutazione in merito alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, essendosi il giudice per le indagini preliminari limitato a respingere la richiesta ritenendo insussistenti le esigenze cautelari. In punto di gravi indizi di colpevolezza, quindi, non è inammissibile l'appello del pubblico ministero che richiama la propria, precedente richiesta, perché, essendo mancata qualunque valutazione del G.i.p. su di essi, l'appellante non avrebbe potuto contestare, sotto tale profilo, l'ordinanza impugnata. Il ricorrente ha citato, a sostegno dell'eccezione, la sentenza Sez. 6, n. 277 del 07 gennaio 2014 (rectius del 07/11/2013, dep. 07/01/2014), Rv. 257772, ma essa ha espresso il principio sopra citato, e non conferma, quindi, l'affermazione di nullità contenuta nel primo motivo di ricorso. Tale motivo, inoltre, è generico, perché il ricorrente si limita a citare detto principio, senza indicare in modo preciso in quali parti l'appello del pubblico ministero sarebbe privo di specificità, ovvero in quali parti esso si limita a riprodurre la richiesta cautelare. Esso deve quindi essere dichiarato inammissibile. • 3. Il secondo motivo di ricorso è infondato. Il ricorrente afferma la mancanza del requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie, e lamenta la mera apparenza della motivazione sul punto, non avendo il Tribunale tenuto conto del tempo trascorso dai fatti e del particolare contesto in cui i delitti sono stati commessi. 3.1. L'affermazione della insussistenza del requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie è infondata. E' principio consolidato di questa Corte quello secondo cui «In tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza» (Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Rv. 282891). Nel presente caso, il Tribunale ha valutato in modo attento e approfondito le concrete modalità della condotta di reato tenuta dal [OSCURATO:PERSONA], ritenute gravi perché dirette, oltre che a danneggiare beni dell'Amministrazione penitenziaria, soprattutto ad impedire la documentazione della devastazione in atto, agevolando così gli altri detenuti e spingendoli a proseguire nelle azioni delittuose, tutte connotate da una rilevante violenza. Inoltre ha valutato le particolari circostanze di tempo e luogo e le motivazioni di tale condotta, ed ha ritenuto, in modo logico e non contraddittorio, che tali modalità denotino una personalità aggressiva e incline a commettere reati contro l'autorità e con uso di violenza, avendo il [OSCURATO:PERSONA] tenuto un ruolo centrale nell'organizzazione e nell'attuazione degli atti di devastazione. Il Tribunale, poi, ha tenuto conto del particolare contesto in cui le violenze sono state perpetrate, ma ha ritenuto che le restrizioni imposte dall'emergenza pandemica siano state una mera occasione per scatenare una rivolta finalizzata a devastare la struttura carceraria e ad abbatterne le difese, consentendo così ad alcuni detenuti di evadere. Tale valutazione è logica e coerente con la gravità ed ampiezza delle condotte di reato; anche il fatto che esse siano proseguite per più giorni dimostra che non consistevano in una istintiva reazione all'improvvisa adozione di pratiche restrittive imposte dalla predetta emergenza, ma sono state l'esplosione di una violenza diretta, senza una particolare ragione, contro l'Autorità e il sistema penitenziario. 3.2. L'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione di reati contro l'autorità e caratterizzati dall'uso della violenza sono state desunte, così come prescrive l'art. 274, comma 1, lett. c), cod.proc.pen., anche dalla personalità dell'indagato che, secondo l'ordinanza impugnata, ha riportato precedenti condanne per reati commessi con l'uso della violenza e contro l'autorità, quali i delitti di furto in abitazione, violazione di domicilio, atti persecutori, lesioni personali. In merito alla «stessa specie» dei reati, richiesta dall'art. 274, comma 1 lett. c), cod.proc.pen. per ritenere sussistente il pericolo di reiterazione, deve infatti applicarsi il consolidato principio di questa Corte, secondo cui «In tema di esigenze cautelari, il pericolo di reiterazione va inteso con riferimento alla commissione non solo dei reati che offendono il medesimo bene giuridico, ma anche di quelli, che presentano uguaglianza di natura in relazione al bene tutelato e alle modalità esecutive.» (Sez. 6, n. 47887 del 25/09/2019, Rv. 277392) e «In tema di presupposti per l'applicazione di misure coercitive personali, il concetto di "reati della stessa specie" di cui all'art. 274, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. deve riferirsi non solo a reati che offendono il medesimo bene giuridico, ma anche alle fattispecie criminose che, pur non previste dalla stessa disposizione di legge, presentano "uguaglianza di natura" in relazione al bene tutelato ed alle modalità esecutive.» (Sez. 5, n. 52301 del 14/07/2016, Rv. 268444). 4. Il ricorrente non ha censurato l'adeguatezza della misura cautelare applicata. Il Tribunale, peraltro, ha sufficientemente motivato che il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie non può essere tutelato con una misura meno grave della custodia in carcere, avendo il [OSCURATO:PERSONA] dimostrato non solo una spiccata capacità a delinquere, ma anche il concreto rifiuto di rispettare le prescrizioni dell'autorità, elementi che impediscono di fare affidamento su un suo spontaneo rispetto degli obblighi conseguenti all'applicazione di una misura meno afflittiva. La gravità del reato di devastazione commesso, poi, dimostra la proporzionalità della misura, ritenuta dal Tribunale alla luce del grado di violenza impiegato e dall'entità dei danni causati, apparendo per tali motivi presumibile, allo stato, l'irrogazione di una condanna a pena superiore al limite stabilito dall'art. 275, comma 2-bis, cod.proc.pen. 5. Per i motivi sopra esposti, pertanto, il ricorso proposto deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. Il presente provvedimento deve essere trasmesso, per estratto, al pubblico ministero per l'immediata esecuzione. Inoltre, poiché esso non comporta la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi la sua trasmissione, a cura della cancelleria, al direttore dell'istituto penitenziario ove il [OSCURATO:PERSONA] risulta detenuto, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.7)/- P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. esec. cod.proc.pen. Manda altresì alla c