Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2022
ECLI:EU:C:2022:133
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 24 febbraio 2022 (
1
)
Causa C
‑
110/21 P
[OSCURATO:PERSONA]
contro
Agenzia esecutiva europea per la ricerca (REA)
«Impugnazione – Articolo 19 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea – Rappresentanza dei ricorrenti non privilegiati nei ricorsi diretti – Legami tra il rappresentante processuale e la parte rappresentata che pregiudicano manifestamente la capacità del rappresentante di rappresentare tale parte dinanzi ai giudici dell’Unione – Rappresentanza da parte di un professore universitario – Professore universitario presso l’università ricorrente coinvolto nella fattispecie oggetto della controversia – Possibilità di sanare un difetto di rappresentanza processuale – Diritto di accesso a un giudice – Limiti»
I.
Introduzione
1.
L’[OSCURATO:PERSONA] (Germania) (l’università di Brema, Brema, Germania; in prosieguo: l’«università di Brema») adiva il Tribunale chiedendo l’annullamento di una decisione con la quale l’Agenzia esecutiva europea per la ricerca (in prosieguo, la «REA») aveva respinto la sua domanda di finanziamento di un progetto. Il Tribunale respingeva il ricorso in quanto irricevibile, dopo aver constatato che il rappresentante processuale di tale università, professore presso l’università di Brema cui erano attribuite specifiche responsabilità quanto alla realizzazione del progetto in questione, non soddisfaceva il dovere di indipendenza imposto ai rappresentanti processuali dei ricorrenti non privilegiati (
2
).
2.
Nell’ambito dell’impugnazione in esame, l’università di Brema chiede l’annullamento della decisione del Tribunale, sostenendo che quest’ultimo ha commesso un errore di diritto nell’applicare il dovere di indipendenza al suo rappresentante processuale e, in ogni caso, nell’omettere di consentire alla ricorrente di designare un altro rappresentante.
3.
La questione dell’indipendenza del rappresentante processuale nei procedimenti dinanzi alla Corte di giustizia o al Tribunale non è nuova. Il dovere di indipendenza è stato sviluppato nella giurisprudenza dei giudici dell’Unione applicabile agli
avvocati
che compaiono dinanzi ad essi. In tale contesto, la Corte ha recentemente precisato, in sostanza, che il dovere di indipendenza dell’avvocato esige l’assenza di legami con la parte rappresentata che
pregiudichino manifestamente
la capacità del rappresentante di servire al meglio gli interessi del ricorrente (
3
).
4.
Nell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha applicato il dovere di indipendenza a un
professore universitario
. In un’ottica restrittiva, la presente causa verte sulla questione se un professore universitario possa rappresentare la sua università dinanzi ai giudici dell’Unione, e ciò in particolare qualora sia coinvolto in qualità di coordinatore e capo del progetto scientifico che la REA ha respinto. In una prospettiva più ampia, la presente causa invita la Corte a precisare nuovamente i vincoli legati alla rappresentanza in giudizio obbligatoria dei ricorrenti non privilegiati dinanzi ai giudici dell’Unione.
II.
Contesto giuridico
5.
L’articolo 19 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») prevede quanto segue:
«Tanto gli Stati membri quanto le istituzioni dell’Unione sono rappresentati davanti alla Corte di giustizia da un agente nominato per ciascuna causa; l’agente può essere assistito da un consulente o da un avvocato.
(...)
Le altre parti devono essere rappresentate da un avvocato.
[OSCURATO:PERSONA] un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato parte contraente dell’accordo sullo Spazio economico europeo può rappresentare o assistere una parte dinanzi alla Corte.
(....)
La Corte gode, nei confronti dei consulenti e degli avvocati che si presentano davanti ad essa, dei poteri normalmente riconosciuti in materia alle corti e ai tribunali, alle condizioni che saranno determinate dallo stesso regolamento.
I professori cittadini degli Stati membri la cui legislazione riconosce loro il diritto di patrocinare godono davanti alla Corte dei diritti riconosciuti agli avvocati dal presente articolo».
6.
Ai sensi dell’articolo 21, secondo comma, dello Statuto, «[a]ll’istanza deve essere allegato, ove occorra, l’atto di cui è richiesto l’annullamento ovvero, nell’ipotesi contemplata dall’articolo 265 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, un documento che certifichi la data della richiesta prevista da tale articolo. Se questi documenti non sono stati allegati all’istanza, il cancelliere invita l’interessato a produrli entro un termine ragionevole, senza che si possa eccepire decadenza qualora la regolarizzazione intervenga dopo la scadenza del termine per ricorrere».
7.
Ai sensi dell’articolo 53 dello Statuto, «[l]a procedura dinanzi al Tribunale è disciplinata dal titolo III (…)». Tale titolo comprende l’articolo 19 dello Statuto.
8.
L’articolo 51 del regolamento di procedura del Tribunale verte sull’«Obbligo di rappresentanza» e dispone quanto segue:
«1. Le parti sono rappresentate da un agente o da un avvocato nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 19 dello statuto.
2. L’avvocato che assiste o rappresenta una parte deposita in cancelleria un certificato da cui risulti che egli è abilitato a patrocinare dinanzi a un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato aderente all’accordo SEE.
3. Gli avvocati, quando la parte che rappresentano è una persona giuridica di diritto privato, sono tenuti a depositare in cancelleria un mandato rilasciato da quest’ultima.
4. Se i documenti previsti dai paragrafi 2 e 3 non sono depositati, il cancelliere assegna alla parte interessata un termine adeguato per produrli. In difetto di detta produzione alla scadenza del termine impartito, il Tribunale decide se l’inosservanza di questa formalità comporti l’irricevibilità del ricorso o della memoria per vizio di forma».
9.
La sezione 2 del capo I di cui al titolo III del regolamento di procedura del Tribunale è dedicata ai «Diritti e obblighi dei rappresentanti delle parti». Tale sezione contiene gli articoli da 52 a 56.
10.
L’articolo 55 di detto regolamento di procedura riguarda l’«Esclusione dal procedimento». Esso prevede quanto segue:
«1. Il Tribunale, se ritiene che il comportamento di un agente, di un consulente o di un avvocato dinanzi al Tribunale, al presidente, a un giudice o al cancelliere sia incompatibile con il decoro del Tribunale o con quanto richiesto da una buona amministrazione della giustizia, o che tale agente, consulente o avvocato faccia uso dei diritti inerenti alle sue funzioni per scopi diversi da quelli per i quali tali diritti gli sono stati riconosciuti, ne informa l’interessato. Il Tribunale può informarne le autorità competenti da cui dipende l’interessato. Copia della lettera inviata a tali autorità è trasmessa a quest’ultimo.
2. Per gli stessi motivi, il Tribunale, in qualsiasi momento, sentito l’interessato, può decidere di escludere, mediante ordinanza motivata, un agente, un consulente o un avvocato dal procedimento. Detta ordinanza è immediatamente esecutiva.
3. Quando un agente, un consulente o un avvocato è escluso dal procedimento, quest’ultimo è sospeso fino alla scadenza del termine impartito dal presidente alla parte interessata per designare un altro agente, consulente o avvocato.
4. Le decisioni adottate in esecuzione del presente articolo possono essere revocate».
11.
L’articolo 56 del regolamento di procedura del Tribunale rende applicabile ai «professori di cui all’articolo 19, settimo comma, dello statuto» la sezione 2 del capo I di cui al titolo III di tale regolamento.
III.
Ordinanza impugnata
12.
Il 25 settembre 2019 l’università di Brema ha proposto dinanzi al Tribunale un ricorso diretto all’annullamento della decisione Ares (2019) 4590599 della REA, del 16 luglio 2019, di respingere la proposta che tale università aveva presentato in risposta all’invito a presentare proposte H2020-SC6-Governance-2019 (in prosieguo: la «decisione controversa»).
13.
La REA ha sollevato un’eccezione di irricevibilità sostenendo, in sostanza, che il rappresentante processuale della ricorrente non era un terzo indipendente, essendo impiegato presso l’università di Brema in qualità di professore. Secondo la REA, era evidente che il rappresentante non aveva preso sufficienti distanze dalla controversia poiché aveva preparato e presentato la domanda di finanziamento in questione ed era previsto che non solo lo stesso avrebbe coordinato e guidato il progetto di cui trattasi ma, inoltre, che gli sarebbero stati affidati compiti essenziali in tale ambito.
14.
L’università di Brema ha sostenuto che il suo rappresentante processuale non aveva alcun interesse economico personale nella controversia e che non esisteva alcun rapporto di subordinazione tra il medesimo e l’università. La ricorrente ha altresì precisato che la rappresentanza in giudizio assunta dal suo rappresentante era esercitata da quest’ultimo come attività accessoria. Inoltre, secondo l’università di Brema, non vi erano elementi tali da indicare che il legame tra l’università e il suo rappresentante processuale pregiudicasse manifestamente la capacità di quest’ultimo di rappresentare la ricorrente. Il fatto che il rappresentante processuale fosse il coordinatore del progetto in questione era meramente indicativo del fatto che egli nutriva, quanto al progetto, lo stesso interesse scientifico della ricorrente. L’università di Brema sostiene che, anche nell’ipotesi in cui il suo rappresentante processuale non fosse stato autorizzato a rappresentarla, l’irricevibilità del suo ricorso come conseguenza diretta di tale circostanza era incompatibile con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).
15.
In applicazione dell’articolo 126 del suo regolamento di procedura, il Tribunale ha accolto l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla REA e ha respinto il ricorso in quanto manifestamente irricevibile per inosservanza dell’articolo 19, terzo e quarto comma, dello Statuto e dell’articolo 5, paragrafo 1, del suo regolamento di procedura. Ha altresì condannato l’università di Brema a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla REA.
16.
Nell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha ricordato la giurisprudenza concernente le condizioni alle quali gli avvocati possono rappresentare ricorrenti non privilegiati dinanzi ai giudici dell’Unione. Richiamando tale giurisprudenza, esso ha fatto riferimento al dovere di indipendenza, implicito nella nozione autonoma di «avvocato» ai sensi dell’articolo 19, terzo comma, dello Statuto, che viene determinato non solo in positivo (mediante un riferimento agli obblighi deontologici professionali), bensì anche in negativo (vale a dire con la mancanza di un rapporto di impiego). Esso ha altresì ricordato le diverse situazioni in cui la rappresentanza di una persona giuridica dinanzi a tali giudici è stata giudicata invalida a causa delle competenze amministrative e finanziarie rilevanti esercitate dal rappresentante processuale all’interno della parte rappresentata (
4
).
17.
Nel caso di specie, il Tribunale ha osservato che, oltre al fatto di essere impiegato dalla ricorrente, sulla base di un rapporto di lavoro di diritto pubblico, il rappresentante processuale dell’università di Brema aveva preparato e presentato la domanda di finanziamento di cui trattasi, doveva essere coordinatore e capo del relativo progetto ed era incaricato di compiti essenziali in tale ambito. Il Tribunale ne ha concluso che egli aveva uno stretto collegamento personale con la fattispecie e un interesse diretto nel suo esito, tale pertanto da pregiudicare la sua capacità di fornire l’assistenza legale richiesta dal cliente in piena indipendenza e nell’interesse superiore della giustizia (
5
). Il Tribunale ha aggiunto che le vaste competenze esercitate dal rappresentante processuale dell’università di Brema compromettevano la sua qualità di terzo indipendente e davano origine a un legame che pregiudicava manifestamente la capacità di tale rappresentante di rappresentare la ricorrente (
6
).
18.
Per quanto concerne l’argomento secondo cui all’università di Brema avrebbe dovuto essere concessa la possibilità di rimediare al difetto di rappresentanza processuale, il Tribunale ha affermato che siffatto difetto non rientra tra quelli sanabili (
7
).
IV.
Procedimento dinanzi alla Corte
19.
Con l’impugnazione in esame, l’università di Brema chiede alla Corte di annullare l’ordinanza impugnata, rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché statuisca nel merito, constatare che la rappresentanza in giudizio da parte del professore universitario in questione è valida e, in subordine, constatare che l’università di Brema è legittimata a proseguire il procedimento con il patrocinio di un avvocato che soddisfi le condizioni previste dall’articolo 19, terzo e quarto comma, dello Statuto. Inoltre, la ricorrente chiede alla Corte di riservare la decisione sulle spese e sostiene, in sostanza, che essa non dovrebbe essere condannata alle spese, o quantomeno non dovrebbe farsi carico delle spese sostenute dalla REA fino alla presente fase del procedimento. La stessa sostiene altresì che l’importo che ha versato alla REA in relazione al procedimento dinanzi al Tribunale dovrebbe esserle rimborsato. Inoltre, l’università di Brema invita la Corte ad aiutare le parti a raggiungere un accordo.
20.
Nella sua replica, la REA chiede alla Corte di respingere l’impugnazione e di condannare l’università di Brema alle spese relative sia al procedimento di impugnazione, sia al procedimento dinanzi al Tribunale.
21.
Nella sua impugnazione, l’università di Brema deduce due motivi, vertenti, rispettivamente, da un lato, sulla violazione dell’articolo 19 dello Statuto e, dall’altro, sulla violazione dell’articolo 47 della Carta nonché dell’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «CEDU»).
22.
Con il suo primo motivo di impugnazione, l’università di Brema afferma che il Tribunale ha interpretato erroneamente l’articolo 19 dello Statuto. Tale motivo si compone di tre censure principali, che possono essere riassunte come segue.
23.
In primo luogo, la ricorrente sostiene in sostanza che, essendo un’università pubblica, essa costituisce un’emanazione di uno Stato membro che è un ricorrente privilegiato ai sensi dell’articolo 19, primo comma, dello Statuto. La ricorrente aggiunge che, in quanto università pubblica, la rappresentanza da parte di uno dei suoi professori che hanno familiarità con l’oggetto della controversia costituisce un vantaggio.
24.
In secondo luogo, la ricorrente sostiene, in sostanza, che i professori universitari non sono soggetti al dovere di indipendenza implicito nella nozione autonoma di «avvocato» ai sensi dell’articolo 19, terzo comma, dello Statuto. Ciò poiché i professori universitari dispongono, de lege, delle garanzie necessarie altrimenti richieste agli avvocati. La rappresentanza in giudizio non rientra tra le mansioni obbligatorie espletate dai medesimi, i quali non dipendono finanziariamente dalla stessa. Detta rappresentanza costituisce, dunque, un’attività accessoria e, di conseguenza, è molto meno probabile che sorga un conflitto di interessi. Al contempo, la ricorrente sostiene che, in forza dell’articolo 19, settimo comma, dello Statuto, la loro capacità di patrocinare può essere valutata soltanto alla luce del diritto nazionale, unitamente alla questione del conflitto di interessi. Richiamando l’articolo 67 della Verwaltungsgerichtsordnung (codice tedesco di procedura amministrativa), la ricorrente sostiene che il suo rappresentante processuale era abilitato a rappresentarla, dal momento che non esisteva alcun serio conflitto di interessi, che, in ogni caso, potrebbe incidere soltanto sulla responsabilità professionale, e non sulla sua capacità di patrocinare o sulla ricevibilità del ricorso.
25.
Infine, e nell’ipotesi in cui la Corte concluda che il dovere di indipendenza si applica al professore universitario di cui trattasi, la ricorrente chiede alla Corte di consentirgli di rappresentare l’università di Brema in via eccezionale. La ricorrente sostiene di aver diritto di fondarsi sul legittimo affidamento, tenuto conto della chiara formulazione dell’articolo 19, settimo comma, dello Statuto, che rende totalmente inattesa l’applicazione del dovere di indipendenza ai professori universitari.
26.
La REA risponde a tale argomento affermando che il fatto che l’università di Brema faccia parte del Land di Brema non significa che essa debba essere equiparata alla Repubblica federale di Germania, poiché la giurisprudenza della Corte impedisce di considerare le regioni come ricorrenti privilegiati.
27.
La REA afferma, inoltre, che i professori universitari non beneficiano di una posizione privilegiata rispetto agli avvocati. [OSCURATO:PERSONA] argomenti dell’università di Brema non terrebbero conto del fatto che, ai sensi dell’articolo 19, primo e secondo comma, dello Statuto, soltanto i ricorrenti privilegiati possono essere rappresentati dai propri dipendenti o funzionari.
28.
La REA sostiene, in tale contesto, che la giurisprudenza elaborata ai sensi dell’articolo 19, terzo comma, dello Statuto si applica ai professori universitari che, quando agiscono dinanzi ai giudici dell’Unione, si trovano nella stessa situazione degli avvocati. Il rispetto del diritto nazionale non è quindi una condizione sufficiente per concludere che un professore universitario possa rappresentare una determinata parte dinanzi a detti giudici, poiché anche un professore universitario, al pari di un avvocato, deve essere indipendente. Peraltro, la circostanza che il professore universitario in questione non dipenda finanziariamente dall’incarico di rappresentanza è irrilevante, dal momento che il Tribunale ha concluso che egli è personalmente coinvolto nel progetto.
29.
Inoltre, gli argomenti dedotti per dimostrare che il rappresentante legale in questione ha la capacità di patrocinare ai sensi del diritto tedesco sono, secondo la REA, elementi di fatto non pertinenti presentati per la prima volta in sede di impugnazione.
30.
Infine, la REA ritiene che l’università di Brema non possa fondarsi sul legittimo affidamento poiché non ha dimostrato l’esistenza di circostanze eccezionali nelle quali si applica siffatta tutela.
31.
Con il suo secondo motivo, dedotto in subordine, l’università di Brema sostiene che il Tribunale ha violato il suo diritto al contraddittorio, sancito dall’articolo 47 della Carta e dall’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, non avendola informata del fatto che l’asserito difetto di rappresentanza processuale avrebbe comportato che il ricorso venisse dichiarato irricevibile e, inoltre, non avendole offerto la possibilità di nominare un altro rappresentante processuale. La ricorrente afferma che il Tribunale avrebbe dovuto esaminare la questione non soltanto alla luce del suo regolamento di procedura, ma anche tenendo debitamente conto del diritto fondamentale al contraddittorio. In tale contesto, la ricorrente richiama le conclusioni dell’avvocato generale Bobek nelle cause riunite Uniwersytet Wrocławski e [OSCURATO:PERSONA]/REA (
8
).
32.
L’università di Brema aggiunge che la dichiarazione di irricevibilità del ricorso per assenza di una valida rappresentanza in giudizio viola il principio di proporzionalità, poiché l’obiettivo della buona amministrazione della giustizia poteva essere conseguito con mezzi meno gravosi. L’università di Brema sottolinea gli effetti pregiudizievoli di tale decisione, sia per la ricorrente, sia per il suo rappresentante processuale. Essa afferma di essere stata condannata a sopportare le spese della REA, di importo pari a EUR 12 000, mentre il suo rappresentante processuale rischia di subire un’azione di rivalsa da parte dell’università.
33.
Infine, la ricorrente sostiene che, nel caso in cui essa non sia autorizzata a invocare il suo legittimo affidamento sulla base della formulazione dell’articolo 19, settimo comma, dello Statuto, il principio dello Stato di diritto esige che il ricorrente sia avvertito del fatto che la disposizione sarà interpretata in contrasto con la sua formulazione e che gli sia offerta la possibilità di proseguire il procedimento avvalendosi di un avvocato che soddisfi il dovere di indipendenza.
34.
In risposta, la REA contesta che vi sia stata una violazione dell’articolo 47 della Carta e dell’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU. Essa afferma che il Tribunale ha concluso che non era necessario avvertire la ricorrente, poiché il difetto di rappresentanza di cui trattasi non poteva essere sanato. Secondo la REA ciò esclude, quindi, l’esistenza di una violazione del diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo.
35.
La REA sostiene altresì che l’università di Brema ha omesso di dimostrare che la restrizione in questione non persegue un obiettivo legittimo, è sproporzionata e incide sulla sostanza stessa del diritto a un ricorso effettivo.
V.
Valutazione
36.
Per quanto riguarda i motivi dedotti dall’università di Brema, come riassunti nel precedente paragrafo 19, ricordo che, ai sensi dell’articolo 61, primo comma, dello Statuto, la Corte può esercitare la propria competenza, quando l’impugnazione è accolta, annullando la decisione del Tribunale e rinviando la causa ad esso o, qualora lo stato degli atti lo consenta, statuendo essa stessa in via definitiva sulla controversia. Come giustamente osservato dalla REA, la Corte non può pronunciare una sentenza dichiarativa richiesta dalla ricorrente per quanto attiene alla sua rappresentanza in giudizio. Per quanto concerne la domanda con cui la ricorrente chiede l’assistenza della Corte ai fini del raggiungimento di un accordo, e fatta salva la questione se la Corte possa pronunciarsi su di essa (
9
), osservo che la REA nega, in ogni caso, la possibilità di raggiungere detto accordo. Di conseguenza, la valutazione deve concentrarsi sul motivo diretto all’annullamento dell’ordinanza impugnata.
37.
Ricordo che, con il suo primo motivo, l’università di Brema sostiene, in sostanza, che il Tribunale ha interpretato erroneamente l’articolo 19 dello Statuto. Con il suo secondo motivo, essa lamenta una violazione del diritto di accesso a un giudice, sancito dall’articolo 47 della Carta.
38.
Per le ragioni esposte nelle presenti conclusioni, ritengo che il primo motivo di impugnazione sia parzialmente fondato. Infatti, nell’ordinanza impugnata, il Tribunale è incorso in un errore di diritto omettendo di interpretare correttamente il dovere di indipendenza che i rappresentanti processuali che agiscono dinanzi ai giudici dell’Unione devono rispettare (A). Qualora la Corte non concordi con tale tesi e proceda all’esame del secondo motivo di impugnazione, ritengo che anche tale motivo sia fondato. La dichiarazione di irricevibilità del ricorso come conseguenza automatica della constatazione che la rappresentanza in giudizio non soddisfaceva i requisiti di cui all’articolo 19 dello Statuto costituisce una restrizione al diritto di accesso a tali giudici che non soddisfa il criterio di proporzionalità (B).
A. Sul primo motivo di impugnazione: asserita erronea interpretazione dell ’articolo 19 dello Statuto
39.
Nell’esaminare il primo motivo di impugnazione, inizierò analizzando l’argomento della ricorrente secondo cui essa, in sostanza, deve essere considerata un ricorrente privilegiato ai sensi dell’articolo 19, primo comma, dello Statuto (1). Affronterò poi la questione centrale di tale motivo, concernente l’applicabilità del dovere di indipendenza al rappresentante della ricorrente per poi concludere che, sebbene tale dovere trovi effettivamente applicazione nei suoi confronti, il Tribunale l’ha interpretato in modo errato (2). Per una questione di completezza, affronterò la terza parte del primo motivo di impugnazione, con cui la ricorrente chiede alla Corte, nell’ipotesi in cui il dovere di indipendenza si applichi al professore universitario di cui trattasi (e nel caso in cui egli non lo soddisfi) di consentirgli di rappresentarla, in via eccezionale, nella presente causa (3).
1.
L
’
università di Brema può essere considerata un ricorrente privilegiato
?
40.
L’università di Brema sostiene che un’università pubblica costituisce un’emanazione di uno Stato membro che è un ricorrente privilegiato. Interpreto tale argomento nel senso che, in sostanza, la ricorrente dovrebbe essere essa stessa considerata un ricorrente privilegiato ai sensi dell’articolo 19, primo comma, dello Statuto.
41.
Da tale disposizione risulta che i ricorrenti privilegiati possono essere rappresentati dai loro agenti. Pertanto, qualora la ricorrente sia considerata un ricorrente privilegiato, l’obbligo di essere rappresentata da un avvocato indipendente di cui all’articolo 19, terzo comma, dello Statuto (o da un professore universitario ai sensi del settimo comma dello stesso articolo) non sarebbe ad essa applicabile.
42.
Tuttavia, come osservato dalla REA, anche qualora si dimostri che l’università di Brema fa parte del Land di Brema, ciò non consente di considerarla un ricorrente privilegiato, poiché, conformemente alla giurisprudenza costante della Corte, gli enti subnazionali non sono considerati ricorrenti privilegiati (
10
) e, pertanto, ad essi si applica l’obbligo di essere rappresentati (
11
).
43.
Ritengo pertanto che la prima parte del primo motivo di impugnazione sia manifestamente infondata.
2. Applicabilità e portata del dovere di indipendenza
44.
Nell’esaminare il nucleo del primo motivo di impugnazione, ricorderò le precisazioni fornite dalla Corte nella sentenza Uniwersytet Wrocławski per quanto concerne i casi in cui si può ritenere che la rappresentanza di ricorrenti non privilegiati da parte di un
avvocato
non rispetti il dovere di indipendenza derivante dall’articolo 19,
terzo
comma, dello Statuto (a).
Poiché tale dovere mira a preservare una buona amministrazione della giustizia e, soprattutto, a garantire il rispetto degli interessi delle parti rappresentate, concluderò che esso dovrebbe trovare applicazione, come dichiarato dal Tribunale nell’ordinanza impugnata, anche alla rappresentanza di ricorrenti non privilegiati da parte di un
professore universitario
, in applicazione del
settimo
comma della medesima disposizione (b). Osserverò quindi che, come statuito dalla Corte, è necessario circoscrivere le situazioni nelle quali la scelta del rappresentante processuale da parte del ricorrente deve essere oggetto di limitazioni ai casi in cui la rappresentanza in giudizio
manifestamente pregiudica
gli interessi della parte rappresentata (c). Concluderò quindi che il Tribunale ha commesso un errore nell’applicare tale criterio nell’ordinanza impugnata (d).
a)
Sentenza Uniwersytet Wrocławski
45.
La sentenza Uniwersytet Wrocławski si iscrive in un filone giurisprudenziale alquanto lungo, riguardante l’interpretazione dell’articolo 19, terzo e quarto comma, dello Statuto, che enuncia l’obbligo, per i ricorrenti non privilegiati, di essere rappresentati da un «avvocato» nei procedimenti dinanzi ai giudici dell’Unione (
12
).
46.
Da tale giurisprudenza risulta che siffatto «avvocato» deve soddisfare due requisiti. Da un lato, ai sensi dell’articolo 19, quarto comma, dello Statuto, l’avvocato deve essere «abilitato al patrocinio dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro (...)». Il soddisfacimento di tale requisito è verificato alla luce del diritto nazionale. Dall’altro lato, la nozione di «avvocato» di cui all’articolo 19, terzo comma, dello Statuto deve essere intesa come una nozione autonoma del diritto dell’Unione, che implica un dovere di indipendenza, da parte di tale avvocato, come giustamente ricordato dal Tribunale nell’ordinanza impugnata (
13
).
47.
Nella giurisprudenza dei giudici dell’Unione il dovere di indipendenza è stato sviluppato, anzitutto, al fine di definire l’ambito di applicazione della tutela della riservatezza delle comunicazioni e, analogamente, per individuare i documenti raccolti dalla Commissione che devono beneficiare di tale principio (
14
). Esso è stato in seguito trasposto nel contesto dell’articolo 19 dello Statuto, per valutare l’ammissibilità della rappresentanza in giudizio dei ricorrenti non privilegiati e la ricevibilità dei loro ricorsi (
15
).
48.
Nella sentenza Uniwersytet Wrocławski, la Corte ha precisato la portata del controllo che i giudici dell’Unione devono effettuare nel valutare se un determinato rappresentante processuale soddisfi il dovere di indipendenza.
49.
Sebbene la Corte abbia ricordato, in tale contesto, la sua giurisprudenza anteriore ai sensi della quale, in sostanza, il dovere di indipendenza dell’avvocato esclude la possibilità che i ricorrenti non privilegiati siano rappresentati da avvocati con i quali possiedono un certo legame, essa ha aggiunto che l’indipendenza dell’avvocato non è ostacolata dall’esistenza di «qualsiasi legame» tra l’avvocato e il suo cliente, bensì soltanto da «legami che pregiudichino manifestamente la sua capacità di svolgere il proprio incarico difensivo servendo al meglio gli interessi del cliente» (
16
).
50.
Su tale base, la Corte ha concluso, nella sentenza Uniwersytet Wrocławski, che, contrariamente a quanto statuito dal Tribunale in tale causa (
17
), un tale pregiudizio non era manifesto, poiché l’università ricorrente era rappresentata da un avvocato che impartiva altresì lezioni presso tale università sulla base di un contratto avente ad oggetto incarichi di docenza. A tal riguardo, la Corte ha sottolineato che il rappresentante processuale non rappresentava l’università di Breslavia nell’ambito di un vincolo di subordinazione (
18
).
b)
Il dovere di indipendenza si applica ai professori universitari?
51.
La valutazione degli argomenti dedotti nell’ambito del primo motivo di impugnazione impone di accertare se il dovere di indipendenza, quale risulta dalla giurisprudenza sulla nozione di «
avvocato
» ai sensi dell’articolo 19, terzo comma, dello Statuto, si applichi anche ai
professori universitari
il cui diritto di patrocinare è disciplinato dal settimo comma della medesima disposizione.
52.
Mentre la REA sostiene che il dovere di indipendenza si applica anche ai professori universitari che agiscono in qualità di rappresentanti processuali, l’università di Brema contesta tale posizione e asserisce che la capacità di agire quale rappresentante dinanzi ai giudici dell’Unione dovrebbe essere valutata, per quanto riguarda i professori universitari, unicamente alla luce del diritto nazionale. Essa spiega, in sostanza, che lo status specifico di cui beneficiano i professori universitari nel diritto tedesco rende irrilevante il criterio dell’indipendenza.
53.
Al fine di valutare tale argomento, è importante precisare che cosa si intenda per dovere di indipendenza dell’avvocato in generale e, soprattutto, nel particolare contesto della rappresentanza in giudizio dinanzi ai giudici dell’Unione.
54.
Il termine «indipendenza» è spesso designato come una caratteristica essenziale della professione di avvocato in quanto tale (
19
). Sebbene il suo contenuto preciso possa essere inteso in modo diverso nei vari ordinamenti giuridici, segnatamente a seconda della percezione del ruolo dell’avvocato nel più ampio contesto dell’amministrazione della giustizia, l’indipendenza sembra essere percepita come una caratteristica fondamentale sottesa all’esercizio di tale professione autoregolamentata, la quale esige che la consulenza giuridica sia prestata nel rispetto di determinate norme professionali e sia esente da qualsiasi pressione esterna o pregiudizio discendente dagli interessi personali dell’avvocato o di terzi (
20
) È pacifico che la consulenza giuridica deve essere prestata nel miglior interesse della parte rappresentata (
21
). Tuttavia, il dovere di indipendenza dell’avvocato implica anche un obbligo, per lo stesso, di rifiutare di seguire determinate istruzioni, in circostanze in cui farlo sarebbe contrario a norme di legge o etiche.
55.
Non si tratta di considerazioni pertinenti per quanto attiene i professori universitari allorché essi operano in quanto tali, per il semplice motivo che la loro professione è, per ragioni assai evidenti, ben diversa da quella degli avvocati.
56.
Per questo motivo, per quanto riguarda i professori universitari, si può essere tentati di escludere la pertinenza della giurisprudenza della Corte relativa al dovere di indipendenza che incombe agli avvocati ai sensi dell’articolo 19, terzo comma, dello Statuto.
57.
Tuttavia, a mio avviso, questo non è il modo corretto di affrontare il problema poiché, nell’ipotesi in cui un professore universitario si presenti dinanzi ai giudici dell’Unione, detto professore non impartirà una lezione, ma rappresenterà un cliente, esattamente come un avvocato.
58.
Pertanto, allorché i professori universitari sono chiamati ad agire in qualità di rappresentanti processuali dinanzi ai giudici dell’Unione, la loro situazione coincide con quella degli avvocati, poiché entrambi svolgono la stessa funzione, consistente nel rappresentare parti non privilegiate. Ciò si riflette, come sostiene la REA, nella formulazione dell’articolo 19, settimo comma, dello Statuto, ai sensi del quale i professori universitari hanno gli stessi diritti (e, implicitamente, occorre specificarlo, gli stessi doveri) previsti in tale contesto per gli «avvocati» ai sensi del summenzionato articolo 19, terzo comma.
59.
Riconosco appieno che la possibilità, per un professore universitario, di assumere effettivamente il ruolo di rappresentante processuale può costituire espressione di uno status particolare di cui egli può beneficiare in forza del diritto nazionale. È forse poco frequente, ma il diritto nazionale può effettivamente garantire ai professori universitari un accesso agevolato all’esercizio della professione forense (
22
) e può persino attribuire loro piena facoltà di rappresentare le parti, come risulta avvenire in Germania. Tuttavia, una siffatta specificità del diritto nazionale per quanto concerne la possibilità di agire in qualità di rappresentante processuale non incide sulla valutazione del dovere di indipendenza che i rappresentanti processuali, ivi compresi i professori universitari abilitati ad agire in quanto tali ai sensi del diritto nazionale, devono rispettare quando patrocinano dinanzi ai giudici dell’Unione. Come già indicato in precedenza, ciò accade poiché tale dovere è specificamente connesso alla funzione da loro svolta dinanzi ai giudici dell’Unione.
60.
Come illustrerò più dettagliatamente nel prosieguo, nel verificare se un rappresentante processuale si conformi al dovere di indipendenza, i giudici dell’Unione svolgono un controllo residuale ed eccezionale inteso a preservare la buona amministrazione della giustizia e, in particolare, il rispetto dei diritti delle parti ricorrenti derivanti dall’articolo 47 della Carta. Poiché tale controllo è incentrato proprio sui diritti delle parti rappresentate nei procedimenti dinanzi ai giudici dell’Unione, non vedo alcuna ragione, in via di principio, per cui tale controllo non dovrebbe essere svolto in riferimento ai professori universitari che agiscono in qualità di rappresentanti processuali.
61.
La questione chiave rimane, tuttavia, quella della portata esatta che dovrebbe avere siffatto controllo. È su tale questione che mi soffermerò ora.
c)
Criterio del pregiudizio manifesto
62.
Come già rilevato al paragrafo 48 delle presenti conclusioni, nella sentenza Uniwersytet Wrocławski la Corte ha precisato che il dovere di indipendenza deve essere inteso come l’assenza di «legami che pregiudichino manifestamente la (...) capacità [del rappresentante processuale] di svolgere il proprio incarico difensivo servendo al meglio gli interessi del cliente» (
23
).
63.
Vi sono vari tipi di pregiudizio che possono prodursi per effetto della scelta di un determinato rappresentante processuale. Dalla sentenza Uniwersytet Wrocławski risulta che il pregiudizio rilevante ai fini della valutazione del dovere di indipendenza, sviluppato ai sensi dell ’articolo 19, terzo comma, dello Statuto, non è un qualsiasi pregiudizio che può verificarsi a causa della scelta (eventualmente inadeguata) dell’avvocato, bensì un pregiudizio manifesto che è stato causato o che potrà essere causato da determinati legami tra il rappresentante processuale e la parte rappresentata.
64.
Più precisamente, la Corte ha confermato che gli avvocati interni non possono ottemperare al dovere di indipendenza (
24
), poiché, come risulta dalla giurisprudenza pertinente, il loro parere professionale può essere, «almeno in parte, influenzato dal loro ambiente professionale» (
25
). Tale situazione riguarda, quindi, uno degli aspetti dell’indipendenza dei rappresentanti in giudizio, menzionata supra al paragrafo 54 delle presenti conclusioni, che concerne l’eventuale obbligo di rifiutare di seguire determinate istruzioni, qualora queste ultime siano contrarie alle norme giuridiche o deontologiche applicabili. L’esistenza di obblighi paralleli in capo al rappresentante processuale, come quelli derivanti da un rapporto di lavoro, può infatti impedire al rappresentante processuale di adempiere correttamente a detto dovere, pregiudicando in tal modo la qualità della consulenza giuridica fornita dal medesimo.
65.
Ciò detto, l ’inosservanza del dovere di indipendenza può verificarsi anche in altre situazioni. Ciò avviene tipicamente quando, tenuto conto dell’oggetto della controversia, esiste, tra il rappresentante processuale e la parte rappresentata, un nesso tale da rendere, di fatto, illusoria la difesa dei diritti della parte rappresentata, poiché il rappresentante processuale persegue interessi diversi da quelli del cliente.
66.
A mio avviso, queste considerazioni hanno indotto la Corte a censurare, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] (
26
), l’approccio eccessivamente benevolo adottato dal Tribunale (
27
) allorché quest’ultimo ha accettato gli effetti di diritto nazionale connessi alla revoca di un mandato, sebbene tale revoca fosse stata effettuata dal liquidatore della banca ricorrente, che agiva in una situazione di conflitto di interessi. Come sottolineato dalla Corte, il liquidatore era stato designato da un organo nazionale che aveva partecipato alla procedura che aveva condotto alla revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria e, quindi, alla liquidazione della banca. Dopo aver esaminato il nesso esistente tra l’organo nazionale che aveva designato il liquidatore e il liquidatore stesso, la Corte ha concluso che sussisteva il rischio che il liquidatore potesse evitare di rimettere in discussione, dinanzi ai giudici dell’Unione, l’atto che aveva determinato la liquidazione della parte rappresentata, dato che l’eventuale annullamento di tale atto avrebbe potuto comportare la rimozione del liquidatore dalle sue funzioni (
28
).
67.
Analogamente, quando la Corte ha fatto riferimento, nella sentenza Uniwersytet Wrocławski, alla nozione di pregiudizio manifesto causato dalla rappresentanza in giudizio, intendeva riferirsi a situazioni evidenti nelle quali è indubbio che il rappresentante processuale può non agire nel miglior interesse del cliente, bensì
contro
tale interesse o, in ogni caso, quando agisce, in realtà, in difesa di altri interessi.
Ciò avviene tipicamente quando l
’
avvocato, sulla base del suo rapporto con il cliente, è in grado di arricchirsi a scapito del cliente, di agire altrimenti a danno di quest
’
ultimo oppure quando può utilizzare informazioni concernenti tale cliente a vantaggio di terzi. Ciò detto, in assenza di tali situazioni evidenti, la premessa di base è, e deve essere, quella per cui la scelta di un avvocato è anzitutto una questione di libertà contrattuale e di fiducia.
68.
Per illustrare la distinzione da operare in tale contesto, la rappresentanza in giudizio da parte di un congiunto, che risulta essere un avvocato, in un procedimento successorio nel quale sia l ’avvocato sia la parte rappresentata sono possibili eredi sarebbe probabilmente ostacolata dalla presenza di un conflitto di interessi. Di converso, essa potrebbe non sollevare problemi nell’ambito di una controversia con un vicino sulla delimitazione del confine tra il terreno del vicino e quello della famiglia. Per fare un altro esempio, un avvocato che sia anche legato da rapporti di stretta amicizia può essere una scelta sensata per quanto attiene a un procedimento concernente un’eredità, mentre una tale rappresentanza in una controversia relativa a un terreno sarà problematica nel caso in cui detto amico stretto risulti essere anche il proprietario della parcella di terreno di cui trattasi. Infine, difficilmente un avvocato che detenga una partecipazione minoritaria in una società che necessita di essere rappresentata costituirebbe una possibile scelta nell’ambito di una controversia tra tale società e gli azionisti di minoranza concernente l’introduzione di diritti di acquisto, mentre è poco probabile che la rappresentanza in giudizio della stessa società ad opera di tale avvocato ponga problemi nell’ambito di un procedimento per responsabilità per danno da prodotti difettosi instaurato da un terzo.
69.
Se è vero che la valutazione di tali situazioni può differire a seconda dell ’ordinamento giuridico nazionale interessato, ciò che rileva, in tutti questi casi, non è soltanto l’individuazione di un certo legame tra il rappresentante processuale e la parte rappresentata, ma anche la valutazione se, tenendo conto dell’oggetto della controversia, detto legame induce a concludere che il rappresentante processuale non agirà, o non agirà necessariamente, nel miglior interesse della parte rappresentata.
d) Applicazione del criterio al caso di specie
70.
Per quanto riguarda la presente causa, il Tribunale si è basato su due elementi per statuire che il rappresentante processuale della ricorrente non soddisfaceva il dovere di indipendenza. Tali due elementi concernono, rispettivamente, due diversi aspetti del dovere di indipendenza menzionato ai paragrafi 64 e 65 delle presenti conclusioni. In primo luogo, il Tribunale ha rilevato, al punto 25 dell ’ordinanza impugnata, che il rappresentante processuale è impiegato presso l’università di Brema sulla base di un rapporto di lavoro di diritto pubblico (1). In secondo luogo, nello stesso punto, il Tribunale ha osservato, in sostanza, che egli era personalmente coinvolto nella controversia di cui trattasi (2).
1) Status, in capo al rappresentante processuale, di professore universitario presso l ’università di Brema
71.
Come già rilevato, il Tribunale ha osservato che il rappresentante processuale della ricorrente era impiegato dalla ricorrente sulla base di un rapporto di lavoro di diritto pubblico (
29
). Poiché tale osservazione è immediatamente riconducibile al riferimento alla sentenza della Corte nella causa Prezes Urzędu [OSCURATO:PERSONA], contenuto nel punto anteriore dell’ordinanza impugnata, e in assenza di motivi ulteriori, sembrerebbe che il Tribunale abbia inquadrato la posizione del professore universitario di cui trattasi nella categoria degli avvocati dipendenti (interni), la cui indipendenza è stata esclusa, di fatto, dalla Corte, a causa del rischio che il loro parere professionale sia «almeno in parte, influenzato dal loro ambiente professionale» (
30
), come già ricordato.
72.
Indipendentemente dalle differenze che possono esistere tra lo status di diritto pubblico della situazione del rappresentante processuale della ricorrente quale professore universitario e il rapporto di lavoro di un avvocato interno, ritengo che, nell ’ordinanza impugnata, il Tribunale abbia omesso di considerare il fatto che, come sostenuto dinanzi ad esso dall’università di Brema (e come è stato sostenuto nel presente procedimento), la rappresentanza in giudizio non rientra nelle mansioni svolte dal rappresentante della ricorrente in qualità di professore universitario, essendo queste ultime limitate alla ricerca e all’insegnamento. L’università di Brema ha sostenuto, inoltre, che la rappresentanza in giudizio era, pertanto, indipendente dalla qualità di professore universitario (limitata alla ricerca e all’insegnamento) del rappresentante processuale ed era esercitata al di fuori di qualsiasi vincolo di subordinazione.
73.
Ne deduco, quindi, che, quando ha accettato l’incarico di rappresentante processuale della ricorrente, il professore universitario in questione non lo ha fatto per adempiere un obbligo allo stesso incombente nei confronti dell’Università di Brema in quanto professore, ma ha basato la sua decisione di assumere tale rappresentanza al di fuori della sua funzione di professore universitario. A tal riguardo, dunque, la sua situazione si distingue in modo sostanziale da quella degli avvocati interni quando rappresentano i loro datori di lavoro, poiché, in tal caso, la rappresentanza in giudizio rientra nelle rispettive mansioni e può essere decisa dal datore di lavoro.
74.
Per tale ragione, la presente causa può, a mio avviso, essere messa a confronto con la situazione che ha dato luogo alla sentenza Uniwersytet Wrocławski. Anche detta causa concerneva un rappresentante processuale che insegnava presso l’università da egli rappresentata dinanzi ai giudici dell’Unione. È vero che egli non esercitava un’attività di insegnamento a tempo pieno, bensì sulla base di un contratto avente ad oggetto incarichi di docenza. Tuttavia, il motivo addotto dalla Corte per escludere l’inosservanza del dovere di indipendenza consisteva nel fatto che egli «non si occupava della difesa degli interessi dell’università di Breslavia nell’ambito di un vincolo di subordinazione con quest’ultima» (
31
).
75.
Infatti, e conformemente a quanto osservato supra, al paragrafo 64 delle presenti conclusioni, la questione essenziale in tale contesto è se la rappresentanza in giudizio possa essere ostacolata dagli obblighi che vincolano il rappresentante processuale a causa degli specifici legami con la parte rappresentata, come quelli fondati su un contratto di lavoro. Nei limiti in cui il dovere di indipendenza implica il dovere di rifiutare istruzioni qualora queste confliggano con obblighi deontologici, l’esercizio effettivo di tale dovere può essere ostacolato dall’obbligo di esercitare la rappresentanza in giudizio in un determinato modo o con uno specifico contenuto, come richiesto, ad esempio, dal datore di lavoro.
76.
Dagli argomenti dedotti dall’università di Brema nel procedimento dinanzi al Tribunale e ribaditi nell’ambito della presente impugnazione, risulta che il professore universitario di cui trattasi non agiva in qualità di suo avvocato interno, vale a dire come membro del suo servizio giuridico, bensì come una persona il cui status le conferisce il diritto di rappresentare una parte dinanzi agli organi giurisdizionali e che ha deciso di assumere tale funzione, indipendentemente dalla sua qualità di professore universitario. Da tali argomenti risulta altresì che la rappresentanza in giudizio di cui trattasi non è stata esercitata nel quadro di un vincolo di subordinazione, né è stata altrimenti influenzata da altri obblighi del rappresentante processuale nei confronti della ricorrente, diversi da quelli derivanti dalla stessa rappresentanza in giudizio.
2) Sul personale coinvolgimento del rappresentante processuale nell ’oggetto della controversia
77.
Il secondo motivo per cui il Tribunale ha concluso, nell ’ordinanza impugnata, che il rappresentante processuale dell’università di Brema non soddisfaceva il dovere di indipendenza era connesso alla sua qualità di coordinatore e di capo del progetto in questione, nel contesto del quale egli era «incaricato di compiti essenziali» (
32
). Il Tribunale ha altresì aggiunto che il professore universitario in questione aveva preparato e presentato la domanda di finanziamento di cui trattasi. Secondo il Tribunale, ciò significava che detto rappresentante aveva un interesse diretto all’esito della controversia, il che pregiudicava la sua capacità di fornire l’assistenza legale richiesta dal cliente in piena indipendenza e nell’interesse superiore della giustizia (
33
).
78.
Mediante tali dichiarazioni, il Tribunale ha affrontato l ’aspetto del dovere di indipendenza discusso al precedente paragrafo 65 delle presenti conclusioni, concernente la situazione in cui il rappresentante processuale non persegua realmente gli interessi della parte rappresentata ma, al contrario, persegua, di fatto, altri interessi, quali i propri.
79.
Ne deduco che, in caso di accoglimento del ricorso di annullamento della decisione controversa, l ’università di Brema potrebbe essere in grado di realizzare il progetto scientifico di cui trattasi e, analogamente, il suo rappresentante potrebbe agire in tale contesto, in particolare, in qualità di capo del gruppo di ricerca. In altri termini, l’eventuale accoglimento del ricorso di annullamento inciderà sulla possibilità della ricorrente di ottenere il finanziamento richiesto, al quale anche il suo rappresentante è interessato, a sua volta, in qualità di professore universitario, poiché da ciò dipende se lo stesso potrà proseguire e dirigere il progetto di ricerca in questione.
80.
Tale situazione dimostra, come sottolineato dalla stessa ricorrente, che il rappresentante processuale ha un interesse convergente con quello perseguito dalla ricorrente. Ciò detto, e contrariamente a quanto statuito dal Tribunale nell ’ordinanza impugnata, non vedo in che modo siffatta comunanza di interessi discendente dalla partecipazione del rappresentante al progetto di cui trattasi possa, in assenza di altri elementi, condurre alla conclusione che la rappresentanza in giudizio pregiudichi manifestamente gli interessi dell’università di Brema. Infatti, non rinvengo alcun elemento, nella descrizione del coinvolgimento del rappresentante processuale nel progetto di cui trattasi, tale da dimostrare che, rappresentando l’università di Brema, egli perseguiva in realtà i propri o altri interessi, a danno della ricorrente.
81.
Non escludo, in linea di principio, che un ’apparente comunanza di interessi possa celare, in realtà, un vizio fondamentale. Ciò precisato, sebbene il Tribunale affermi, al punto 26 dell’ordinanza impugnata, che il legame tra il rappresentante processuale e la ricorrente aveva prodotto un effetto manifestamente pregiudizievole per la capacità di detto rappresentante processuale di difendere al meglio gli interessi della ricorrente, esso, semplicemente, non adduce alcun elemento a conferma di tale situazione.
3. Il legittimo affidamento della ricorrente è stato violato ?
82.
Con la terza parte del primo motivo di impugnazione, l’università di Brema sostiene che al suo rappresentante processuale dovrebbe essere consentito, in via eccezionale, di rappresentarla qualora, in sostanza, la Corte concluda che il dovere di indipendenza si applica a detto rappresentante (con la conseguenza, per quanto mi è dato comprendere, che quest’ultimo non potrebbe rappresentare la ricorrente nella presente causa). La ricorrente precisa che dovrebbe esserle consentito di fondarsi sul legittimo affidamento, in ragione della chiara formulazione dell’articolo 19, settimo comma, dello Statuto, dal quale discenderebbe, ad avviso della ricorrente, che il dovere di indipendenza, come sviluppato nella giurisprudenza della Corte, non si applica ai professori universitari.
83.
Ritengo che non sia necessario soffermarsi in dettaglio su tale motivo, tenuto conto di quanto da me suggerito in precedenza, da cui discende che, anche nel caso in cui il dovere di indipendenza si applichi ai professori universitari che agiscono alle condizioni di cui all’articolo 19, settimo comma, dello Statuto, la sua interpretazione corretta implica che, nella presente causa, al rappresentante processuale dovrebbe essere permesso di rappresentare la ricorrente.
84.
Tuttavia, qualora la Corte statuisca diversamente, spiegherò brevemente, e in via subordinata, le ragioni per le quali la terza parte del primo motivo di impugnazione deve, a mio avviso, essere considerata infondata.
85.
Secondo la mia interpretazione, con tale parte la ricorrente chiede una deroga alla «retrospettività incidentale» (
34
) della decisione da pronunciare nella presente causa o, in altri termini, alla regola secondo la quale l’interpretazione che la Corte dà di una norma del diritto dell’Unione (nella fattispecie, dell’articolo 19, settimo comma, dello Statuto) «chiarisce e precisa, se necessario, il significato e la portata di tale diritto, nel senso in cui deve o avrebbe dovuto essere inteso e applicato sin dalla data della sua entrata in vigore» (
35
). Infatti, con la terza parte del primo motivo di impugnazione, l’università di Brema sostiene, richiamando la sentenza Defrenne (
36
), che, se l’interpretazione dell’articolo 19, settimo comma, dello Statuto impedisce al suo rappresentante processuale di rappresentarla, detta interpretazione è inattesa e non dovrebbe quindi trovare applicazione nella presente causa (bensì in cause future).
86.
In tale contesto, ricordo che, nell’interpretazione del diritto dell’Unione nell’ambito di un procedimento pregiudiziale, i giudici dell’Unione hanno eccezionalmente accettato di limitare nel tempo gli effetti delle loro decisioni (
37
) nei casi in cui ciò era necessario ai fini della certezza del diritto e in presenza di due condizioni: in primo luogo, il soggetto interessato deve aver agito in buona fede; in secondo luogo, in assenza di una limitazione nel tempo, la decisione della Corte causerebbe «gravi inconvenienti» (
38
).
87.
In tale contesto, concordo con la REA sul fatto che la ricorrente non abbia dimostrato il rischio di gravi inconvenienti che potrebbero derivare da un’interpretazione dell’articolo 19, settimo comma, dello Statuto che impedisca al rappresentante in questione, di fatto, di rappresentare la ricorrente (
39
). L’università di Brema si limita a sollevare le seguenti questioni: il fatto che il merito del suo ricorso non è stato esaminato, l’obbligo di sopportare le spese processuali e l’azione di rivalsa che la ricorrente potrebbe intentare nei confronti del suo rappresentante processuale.
88.
In tali circostanze, ritengo che la terza parte del primo motivo di impugnazione debba essere considerata infondata.
4. Conclusione sul primo motivo di impugnazione
89.
Alla luce di quanto precede, concludo che, nello statuire che la posizione del rappresentante processuale in questione presso l ’università di Brema e il suo personale coinvolgimento nell’oggetto della controversia hanno pregiudicato manifestamente la capacità di detto rappresentante di tutelare al meglio gli interessi della ricorrente, il Tribunale ha interpretato erroneamente il dovere di indipendenza che i rappresentanti processuali che agiscono dinanzi al giudice dell’Unione devono soddisfare e, pertanto, ha commesso un errore di diritto. Il primo motivo di impugnazione è pertanto fondato.
B.
Sul secondo motivo di impugnazione: conseguenze procedurali dell’inosservanza del dovere di indipendenza
90.
Con il secondo motivo della sua impugnazione, dedotto dall’università di Brema in via subordinata, la ricorrente sostiene, in sostanza, che le conseguenze procedurali che il Tribunale ha tratto dalla conclusione secondo cui il suo rappresentante processuale non soddisfaceva i requisiti di indipendenza richiesti violano l’articolo 47 della Carta (
40
).
91.
Ritengo che la Corte non sia tenuta ad affrontare tale questione, poiché, come è stato esposto in precedenza, il primo motivo di impugnazione è parzialmente fondato.
92.
Tuttavia, per ragioni di completezza, esporrò le ragioni per le quali, a mio avviso, l’università di Brema rileva giustamente che il fatto che non sia stata data l’opportunità di nominare un nuovo rappresentante processuale in sostituzione di quello che, come statuito dal Tribunale nell’ordinanza impugnata, non soddisfaceva il dovere di indipendenza, viola il diritto di accesso di tale università a un giudice, riconosciuto dall’articolo 47, primo comma, della Carta.
93.
A tal fine, esaminerò anzitutto quella che, a mio avviso, è la questione principale nel presente contesto, ossia l’irricevibilità automatica del ricorso (1). Mi soffermerò poi sulla questione accessoria del fondamento giuridico della nomina di un nuovo avvocato (2).
1.
Irricevibilità automatica del ricorso
94.
Concordo con la REA sul fatto che le norme processuali nulla dispongono in ordine alla nomina di un nuovo avvocato nel caso in cui l’avvocato inizialmente nominato non soddisfi il dovere di indipendenza.
95.
Tuttavia, il silenzio delle norme procedurali non implica che offrire alla ricorrente la possibilità di sostituire un rappresentante processuale che non soddisfa il dovere di indipendenza si ponga automaticamente in contrasto con tali norme. In ogni caso, ciò che occorre valutare nel caso di specie sono gli argomenti dedotti dall’università di Brema ai sensi dei quali l’interpretazione del regolamento di procedura del Tribunale accolta nell’ordinanza impugnata avrebbe leso il diritto di accesso della ricorrente a un giudice.
96.
Inizierò, in tale contesto, ricordando che l’obbligo di essere rappresentati da un rappresentante processuale indipendente costituisce una condizione di ricevibilità del ricorso e, pertanto, analogamente, una limitazione al diritto di accesso a un giudice.
97.
Concordo certamente con il Tribunale sul fatto che, in linea di principio, «il diritto di accesso a un giudice non costituisce un diritto assoluto» (
41
). Tuttavia, eventuali limitazioni a tale diritto possono essere ammesse solo se conformi alle condizioni previste all’articolo 52, paragrafo 1, della Carta.
98.
Ai sensi della prima frase di tale disposizione, eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nella seconda frase è previsto che, nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni a tali diritti e libertà solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.
99.
Dato che queste quattro condizioni si applicano cumulativamente, ritengo che sia sufficiente, nella presente causa, concentrare l’analisi sull’esistenza di finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione, e sulla conformità al principio di proporzionalità.
100.
Dalla sentenza Uniwersytet Wrocławski risulta che l’obbligo di rappresentanza dei ricorrenti non privilegiati persegue due obiettivi, consistenti nella buona amministrazione della giustizia e «soprattutto» nel tutelare e nel difendere al meglio gli interessi del ricorrente (
42
). Sebbene la Corte abbia statuito in tal senso riguardo alla rappresentanza in giudizio esercitata da un avvocato alle condizioni stabilite all’articolo 19, terzo comma, dello Statuto, non vedo alcuna ragione, in via di principio, per la quale i medesimi obiettivi non dovrebbero trovare applicazione anche nel contesto della rappresentanza in giudizio esercitata da un professore universitario ai sensi del settimo comma di tale disposizione. Il motivo è che entrambi questi tipi di rappresentanza in giudizio garantiscono e rendono effettivamente possibile l’accesso delle parti non privilegiate ai giudici dell’Unione; inoltre, lo status dei professori universitari è stato equiparato allo status degli avvocati, come ho già osservato in precedenza (
43
).
101.
Gli obiettivi di una buona amministrazione della giustizia e della tutela degli interessi del ricorrente possono, in determinate circostanze, esigere che un rappresentante processuale non agisca (o cessi di agire) qualora non sia in grado, per una qualsiasi ragione, di trattare una causa in modo adeguato o non sia in grado di difendere al meglio gli interessi della parte rappresentata.
102.
Ammetto, dunque, che il perseguimento di tali obiettivi può esigere che il ricorso sia effettivamente dichiarato irricevibile, anche qualora tale conseguenza osti a un nuovo esame della stessa causa in futuro, poiché, a causa dei termini entro i quali il ricorso di annullamento deve essere proposto, la proposizione di un nuovo ricorso diverrebbe, di fatto, impossibile. Ciò può verificarsi, in particolare, nel caso in cui la parte rappresentata si opponga o ignori le istruzioni dei giudici dell’Unione di nominare un altro rappresentante processuale, quindi ritardando o impedendo effettivamente in modo significativo lo svolgimento del procedimento, in circostanze in cui è evidente che la rappresentanza in giudizio iniziale non è tesa a garantire un’effettiva difesa degli interessi della parte rappresentata. Poiché l’obbligo di essere rappresentati costituisce una condizione di ricevibilità dei ricorsi proposti da ricorrenti non privilegiati, la dichiarazione di irricevibilità costituisce, di fatto, una conseguenza logica del mancato rispetto di detto obbligo.
103.
Ciò premesso, se è vero che la dichiarazione di irricevibilità del ricorso può essere uno strumento adeguato per porre rimedio a situazioni che compromettono la buona amministrazione della giustizia o la tutela degli interessi del ricorrente, sono dell’avviso che la soluzione, sotto forma di una dichiarazione
automatica
di irricevibilità del ricorso, vada al di là di quanto necessario per raggiungere entrambi questi obiettivi.
104.
Il fatto che esistano, in tale contesto, mezzi meno gravosi è confermato dalla possibilità, offerta dall’articolo 55, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, di nominare un nuovo rappresentante processuale quando il Tribunale decide di escludere il rappresentante inizialmente designato, qualora ritenga, secondo quanto previsto dall’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento di procedura, che il suo comportamento sia «incompatibile con il decoro del Tribunale o con quanto richiesto da una buona amministrazione della giustizia». In una situazione del genere, l’articolo 55, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale prevede una sospensione del procedimento al fine di consentire all’interessato di designare un altro rappresentante. La norma di cui trattasi permette, in tal modo, di garantire le condizioni necessarie per assicurare la giustizia, escludendo un rappresentante processuale che, con il suo comportamento, lede tali condizioni, facendo salva, al contempo, la possibilità che la causa sia esaminata, purché il ricorrente non ometta di designare un altro rappresentante.
105.
Sulla base dell’analisi che precede, ritengo che l’università di Brema abbia ragione nel sostenere che la dichiarazione
automatica
di irricevibilità del suo ricorso, quale conseguenza del fatto che il suo rappresentante processuale non soddisfa il dovere di indipendenza, costituisce una restrizione sproporzionata del suo diritto di accesso a un giudice. Essa va al di là di quanto necessario, poiché gli obiettivi della buona amministrazione della giustizia e della tutela degli interessi della ricorrente possono essere raggiunti con mezzi meno gravosi, qualora alla ricorrente sia offerta la possibilità di nominare un altro avvocato.
2.
Sulla (falsa) questione dell
’
assenza di un fondamento procedurale espresso per consentire la nomina di un nuovo rappresentante processuale
106.
Al punto 40 dell ’ordinanza impugnata, il Tribunale si è basato sull’articolo 21, secondo comma, dello Statuto e sull’articolo 51, paragrafo 4, del suo regolamento di procedura per concludere che le sue norme di procedura non prevedono la possibilità, per la ricorrente, di nominare un nuovo rappresentante processuale, a differenza delle norme menzionate in precedenza, che prevedono apertamente la possibilità di porre rimedio alla mancata produzione di taluni documenti.
107.
La ricorrente contesta tale argomentazione e richiama, a tal fine, le conclusioni presentate nella causa Uniwersytet Wrocławski, nelle quali l ’avvocato generale Bobek si è fondato, in via analogica, sull’articolo 51, paragrafo 4, del regolamento di procedura del Tribunale, nonché sull’articolo 47 della Carta, per suffragare la sua tesi secondo cui alla parte ricorrente in tale causa doveva essere data la possibilità di sostituire l’avvocato che si riteneva non soddisfacesse il dovere di indipendenza (
44
).
108.
In risposta, la REA sostiene che l ’articolo 51 del regolamento di procedura del Tribunale riguarda soltanto la questione della mancanza di un certificato che attesti l’appartenenza dell’avvocato al rispettivo ordine o la questione della mancanza del mandato. A suo avviso, l’interpretazione proposta dall’avvocato generale Bobek contrasta con il dato testuale e richiederebbe una modifica legislativa che esula dalle competenze del Tribunale.
109.
Osservo che l ’insussistenza di una norma espressa che preveda la nomina di un nuovo avvocato nel caso in cui l’avvocato iniziale non soddisfi il dovere di indipendenza deve essere collocata nel contesto normativo corretto. Il dovere di indipendenza è emerso dalla giurisprudenza. Non sorprende, quindi, che gli estensori dello Statuto e del regolamento di procedura del Tribunale non abbiano incluso una disposizione che disciplini specificamente la possibilità o l’impossibilità di porre rimedio al mancato rispetto di tale dovere. In tali circostanze, l’argomento concernente il silenzio al riguardo del regolamento di procedura del Tribunale per sostenere che non vi sono altre possibilità, se non quella di dichiarare il ricorso irricevibile, è lungi dall’essere persuasivo.
110.
Poiché il requisito del dovere di indipendenza dell ’«avvocato» è emerso dalla giurisprudenza, la risposta ideale alle conseguenze dell’inosservanza di tale requisito dovrebbe essere elaborata alle condizioni previste dall’articolo 254, quinto comma, TFUE. A tale riguardo, concordo con la REA.
111.
Osservo che, in passato, la Corte ha avallato la decisione del Tribunale di non accordare a un ricorrente non privilegiato la possibilità di nominare un nuovo avvocato quando l ’avvocato inizialmente designato è stato ritenuto non soddisfare il dovere di indipendenza (
45
). Ciò premesso, l’analisi è stata effettuata alla luce dell’articolo 44 del regolamento di procedura del Tribunale vigente all’epoca, che corrispondeva, in linea di principio, all’articolo 51 di tale regolamento nella sua versione attualmente in vigore. Di converso, nell’ambito dell’impugnazione in esame, la Corte è chiamata a esaminare la questione specificamente alla luce delle implicazioni dell’articolo 47 della Carta.
112.
Dopo aver esaminato tali implicazioni, ho concluso, ai paragrafi da 94 a 105 delle presenti conclusioni, che la dichiarazione automatica di irricevibilità del ricorso a causa del mancato rispetto, da parte del rappresentante processuale, del dovere di indipendenza, limita in maniera sproporzionata il diritto di accesso a un giudice. Di conseguenza, e poiché le norme procedurali devono essere interpretate nel rispetto dell ’articolo 47 della Carta, ritengo che ai ricorrenti non privilegiati il cui rappresentante processuale sia considerato non soddisfare il dovere di indipendenza debba essere offerta la possibilità di nominare un altro rappresentante processuale.
113.
A tale riguardo, una «via di uscita» adeguata potrebbe essere rinvenuta nell ’articolo 55, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale. Infatti, come osservato in precedenza, tale disposizione, in combinato disposto con l’articolo 55, paragrafo 1, di detto regolamento, disciplina le situazioni in cui un rappresentante processuale non rispetta, in particolare, «quanto richiesto da una buona amministrazione della giustizia». La decisione di un rappresentante processuale di assumere la rappresentanza in giudizio in una situazione in cui tale rappresentanza può pregiudicare manifestamente la parte rappresentata può essere considerata come un esempio di una tale violazione, poiché entrambe le fattispecie riguardano il mancato rispetto, da parte del rappresentante processuale, di talune norme professionali.
114.
Pertanto, al fine di garantire ai ricorrenti non privilegiati il godimento effettivo del diritto di accesso a un giudice, e in attesa che sia fornita una base giuridica espressa a tal fine, suggerisco che il Tribunale si fondi sull ’articolo 55, paragrafo 3, del suo regolamento di procedura al fine di concedere ai ricorrenti non privilegiati la possibilità di nominare un nuovo rappresentante processuale, qualora si accerti che il rappresentante processuale inizialmente designato non soddisfa il dovere di indipendenza.
115.
Infine, come è già stato indicato altrove (
46
), la sostituzione della rappresentanza in giudizio non significa che la parte interessata sia in grado di ripresentare nuovi atti processuali. La sostituzione del rappresentante processuale implica che il nuovo rappresentante si fa carico della controversia nello stato in cui è stata lasciata dal precedente, e ciascuno dei due rappresentanti si assume la responsabilità del rispettivo operato.
3. Conclusione sul secondo motivo di impugnazione
116.
Alla luce di quanto precede, concludo che, nel dichiarare che il suo regolamento di procedura non prevede la possibilità, per la ricorrente, di nominare un nuovo rappresentante processuale, dopo aver concluso che il primo rappresentante non soddisfa il dovere di indipendenza, il Tribunale ha violato il diritto della ricorrente di accesso a un giudice, diritto sancito dall’articolo 47, primo comma, della Carta. Il secondo motivo di impugnazione è quindi fondato.
VI.
Conseguenze delle conclusioni sull’impugnazione
117.
Conformemente all’articolo 61, primo comma, dello Statuto, quando l’impugnazione è accolta, la Corte, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, essa può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo.
118.
Nel caso di specie, il Tribunale non si è pronunciato sul merito. Occorre pertanto rinviare la causa dinanzi al Tribunale.
VII.
Spese
119.
Poiché suggerisco di rinviare la causa dinanzi al Tribunale, la decisione sulle spese delle parti nel procedimento di impugnazione deve essere riservata, conformemente all’articolo 137 del regolamento di procedura della Corte, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, di tale regolamento.
VIII.
Conclusione
120.
Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di:
– annullare l’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 16 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA]/REA (T‑660/19, non pubblicata, EU:T:2020:633);
– rinviare la causa T‑660/19 al Tribunale;
– riservare le spese.
1
Lingua originale: l’inglese.
2
Ordinanza del 16 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA]/REA (T‑660/19, non pubblicata, EU:T:2020:633) (in prosieguo: l’«ordinanza impugnata»).
3
Sentenza del 4 febbraio 2020, Uniwersytet Wrocławski e [OSCURATO:PERSONA]/REA (C‑515/17 P e C‑561/17 P, EU:C:2020:73, punto 64) (in prosieguo: la «sentenza Uniwersytet Wrocławski»).
4
Ordinanza impugnata, punti da 18 a 24.
5
Ordinanza impugnata, punto 25.
6
Ordinanza impugnata, punto 26.
7
Ordinanza impugnata, punto 40.
8
C‑515/17 P e C‑561/17 P, EU:C:2019:774 (in prosieguo: le «conclusioni nella causa Uniwersytet Wrocławski»).
9
V., per analogia, sentenza dell’11 luglio 2019, Commissione/Italia (Risorse proprie – Recupero di un’obbligazione doganale) (C‑304/18, non pubblicata, EU:C:2019:601, punto 75).
10
V. sentenza del 3 dicembre 2020, Région de Bruxelles-Capitale/Commissione (C‑352/19 P, EU:C:2020:978, punto 18 e giurisprudenza ivi citata).
11
V. ordinanze della Corte del 20 febbraio 2008, [OSCURATO:PERSONA] de Valencia – [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (C‑363/06 P, non pubblicata, EU:C:2008:99), e del Tribunale del 14 novembre 2016, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (T‑360/16, non pubblicata, EU:T:2016:694).
12
Tale obbligo non trova applicazione nell’ambito dei procedimenti pregiudiziali ai sensi dell’articolo 97, paragrafo 3, del regolamento di procedura della Corte di giustizia.
13
Ordinanza impugnata, punti 18 e 19. V. anche sentenza Uniwersytet Wrocławski (punti da 55 a 57 e giurisprudenza ivi citata).
14
Sentenze del 18 maggio 1982, AM & S Europe/Commissione (155/79, EU:C:1982:157), e del 14 settembre 2010, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (C‑550/07 P, EU:C:2010:512).
15
I vari filoni giurisprudenziali pertinenti sono stati analizzati nelle conclusioni alla causa Uniwersytet Wrocławski (paragrafi 37 e segg.).
16
Sentenza Uniwersytet Wrocławski, punto 64.
17
Ordinanza del 13 giugno 2017, Uniwersytet Wrocławski/REA (T‑137/16, non pubblicata, EU:T:2017:407).
18
Sentenza Uniwersytet Wrocławski, punto 66.
19
Conclusioni nella causa Uniwersytet Wrocławski (paragrafo 35).
20
V.
Carta dei principi fondamentali dell’avvocato europeo e codice deontologico degli avvocati europei
, Consiglio degli [OSCURATO:PERSONA], 2019, pag. 15, punto 2.1.
21
Ibidem, pag. 16, punto 2.7. V., tuttavia, sentenza del 10 marzo 2021, [OSCURATO:PERSONA] (C‑739/19, EU:C:2021:185, punto 29, in combinato disposto con il punto 16), che sottolinea il ruolo speciale degli avvocati patrocinanti dinanzi ai giudici irlandesi, consistente nell’«effettuare la parte essenziale delle ricerche giuridiche necessarie al regolare svolgimento del procedimento», che può includere altresì l’individuazione di «elementi (...) sfavorevoli alla causa difesa dall’avvocato in questione».
22
Tale sembra essere il caso della normativa francese, discussa, tuttavia, sotto un altro profilo, nella sentenza del 17 dicembre 2020, Onofrei (C‑218/19, EU:C:2020:1034). V. conclusioni dell’avvocato generale Bobek nella causa Conseil de l’ordre des avocats au barreau de Paris and Bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris, C‑218/19 (EU:C:2020:716, paragrafo 4).
23
Sentenza Uniwersytet Wrocławski, punto 64.
24
Sentenza Uniwersytet Wrocławski, punto 63.
25
Sentenza del 6 settembre 2012, Prezes Urzędu [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (C‑422/11 P e C‑423/11 P, EU:C:2012:553, punto 25) (in prosieguo: la sentenza «Prezes Urzędu [OSCURATO:PERSONA]»).
26
V. sentenza del 5 novembre 2019, BCE e a./[OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑663/17 P, C‑665/17 P e C‑669/17 P, EU:C:2019:923).
27
Ordinanza del 12 settembre 2017, Fursin e a./BCE (T‑247/16, non pubblicata, EU:T:2017:623).
28
V. sentenza del 5 novembre 2019, BCE e a./[OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑663/17 P, C‑665/17 P e C‑669/17 P, EU:C:2019:923, punti da 60 a 62).
29
Ordinanza impugnata, punto 25.
30
Sentenza Prezes Urzędu [OSCURATO:PERSONA], punto 25.
31
Sentenza Uniwersytet Wrocławski, punto 66.
32
Ordinanza impugnata, punto 25.
33
Ordinanza impugnata, punti 25 e 26.
34
Conclusioni dell’avvocato generale Bobek nella causa Cussens e a. (C‑251/16, EU:C:2017:648, paragrafo 35).
35
V., ad esempio, sentenza del 22 novembre 2017, Cussens e a. (C‑251/16, EU:C:2017:881, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).
36
Sentenza dell’8 aprile 1976, Defrenne (43/75, EU:C:1976:56).
37
V., ad esempio, sentenze dell’8 aprile 1976, Defrenne (43/75, EU:C:1976:56, punti da 72 a 75); del 17 maggio 1990, Barber (C‑262/88, EU:C:1990:209, punti 44 e 45), o del 16 luglio 1992, Legros e a. (C‑163/90, EU:C:1992:326, punti da 34 a 36).
38
V., ad esempio, sentenza del 29 settembre 2015, Gmina Wrocław (C‑276/14, EU:C:2015:635, punto 45).
39
In tali circostanze, non ritengo necessario analizzare la questione se il criterio utilizzato dalla Corte nei procedimenti pregiudiziali in risposta a domande di limitazione nel tempo degli effetti delle sue sentenze debba applicarsi in quanto tale nel presente contesto.
40
L’università di Brema lamenta altresì una violazione dell’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU. Come la Corte ha ripetutamente dichiarato, quest’ultimo strumento non costituisce, fintantoché l’Unione non vi abbia aderito, uno strumento giuridico formalmente integrato nel diritto dell’Unione. Pertanto, il controllo giurisdizionale dell’ordinanza impugnata deve essere effettuato alla luce dell’articolo 47 della Carta. Ciò premesso, in applicazione dell’articolo 52, paragrafo 3, della Carta, ai sensi del quale il significato e la portata dei diritti previsti nella Carta corrispondenti a diritti garantiti dalla CEDU sono uguali a quelli conferiti da quest’ultima, o addirittura più estesi, occorre tenere debitamente conto dell’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU (nonché dell’articolo 13 della CEDU) e altresì della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo concernente tali disposizioni.
41
Ordinanza impugnata, punto 35. Un’affermazione analoga è stata resa a più riprese dalla Corte EDU.V., ad esempio, Corte EDU, 11 febbraio 2014, Maširević c. Serbia (CE:ECHR:2014:0211JUD003067108, § 46 e giurisprudenza ivi citata).
42
Sentenza Uniwersytet Wrocławski, punto 62.
43
V. supra, paragrafi da 58 a 60 delle presenti conclusioni.
44
Conclusioni nella causa Uniwersytet Wrocławski, paragrafi da 151 a 157.
45
Ordinanza del 5 settembre 2013, ClientEarth/Consiglio (C‑573/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:564, punto 23).
46
Conclusioni nella causa Uniwersytet Wrocławski, paragrafo 158.