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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 dicembre 2021

Cassazione n. 02811/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2021 del GIP TRIBUNALE di FERMO(dato awi-góalle parti;) udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 27337/21 Hoxhaj [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al delitto di cui all' art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, gli ha applicato su richiesta la pena di anni quattro e mesi otto di reclusione ed euro 20.000,00 di multa; che il ricorrente denuncia vizio di motivazione relativamente alla mancanza di motivazione in ordine alla insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; che il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 01/12/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2021 del GIP TRIBUNALE di FERMO(dato awi-góalle parti;) udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 27337/21 Hoxhaj [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al delitto di cui all' art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, gli ha applicato su richiesta la pena di anni quattro e mesi otto di reclusione ed euro 20.000,00 di multa; che il ricorrente denuncia vizio di motivazione relativamente alla mancanza di motivazione in ordine alla insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; che il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/12/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente M
Sentenza Cassazione n. 02811/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris