CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2022
Cassazione n. 29741/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è volto a reiterare deduzioni difensive già esaminate con motivazione immune da vizi e risulta comunque manifestamente infondato, in quanto muove dal presupposto che il ricorrente potesse avvalersi della sua iscrizione alla Sezione B) dell'Ordine degli Architetti di Palermo, ma non si confronta con il rilievo della Corte secondo cui l'iscrizione era riferita alla Sezione B) settore pianificazione, che non gli avrebbe consentito il compimento della rilevata attività di progettazione; Considerato inoltre che la Corte ha ampiamente dato conto dell'elemento soggettivo, facendo riferimento al compimento dell'attività nonostante l'originaria comunicazione dell'improcedibilità dell'istanza inviata, per carenza del requisito professionale del progettista inerente all'iscrizione ad un ordine territoriale degli ingegneri con sede in Italia, generiche risultando sul punto le deduzioni difensive; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ident