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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 25201/2025

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[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso 2367-2025, proposto da [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocata [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio della quale, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 88, è elettivamente domiciliata ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il loro indirizzo PEC controricorrente [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 270 del 2024 della Corte d’appello di Genova, depositata il 6 novembre 2024 (RG 113/2024), [OSCURATO:PERSONA] è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. (art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese, che devono esser poste a carico della parte ricorrente, con attribuzione a favore dei procuratori antistatari della parte controricorrente, nella -2 - misura indicata in dispositivo, alla stregua del valore della controversia e dell’attività processuale svolta; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio e condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente, con attribuzione a favore dei procuratori antistatari, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.

R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso 2367-2025, proposto da [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocata [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio della quale, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 88, è elettivamente domiciliata ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il loro indirizzo PEC controricorrente [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 270 del 2024 della Corte d’appello di Genova, depositata il 6 novembre 2024 (RG 113/2024), [OSCURATO:PERSONA] è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. (art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese, che devono esser poste a carico della parte ricorrente, con attribuzione a favore dei procuratori antistatari della parte controricorrente, nella -2 - misura indicata in dispositivo, alla stregua del valore della controversia e dell’attività processuale svolta; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio e condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente, con attribuzione a favore dei procuratori antistatari, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge. R
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