CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35087/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordínanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. Rilevato che con l'ordinanza impugnata la Corte d'appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta, proposta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con sette sentenze irrevocabili, relative a reati di cui agli artt. 648 cod. pen. (sentenze sub 1, 2) e 4), artt. 640, 494, 477, 482, 648 cod. pen. (sentenza sub 3), artt. 648, 497, 56, 640 (sentenza sub 5), artt. 640, 494, 648 cod. pen. (sentenze sub 6) e 7), fatti già ritenuti avvinti dal vincolo della continuazione, con ordinanza del 1° giugno 2018, in relazione alle sentenze sub 2,3,4 e 6. 2. Ritenuto che il motivo di ricorso (inosservanza e erronea applicazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen.) siano costituiti da doglianze in punto di fatto, dunque, non consentite in sede di legittimità. 3. Reputato, invero, che il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di un'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio—temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino, comunque, frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). 3.1.Ritenuto, altresì, che grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti e all'identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580), come nel caso di specie ritenuto dai giudici di merito considerate le ricettazioni del maggio 2007, quella successiva commessa a Napoli nel febbraio 2008, i 25 reati commessi in Firenze fino al mese di aprile del 2008, le tentate truffe di Cremona del 2007 e Firenze nel 2008. 3.2. Evidenziato che la prova del medesimo disegno criminoso è stata esclusa dal giudice dell'esecuzione, con adeguata analisi, estrinsecata attraverso una motivazione non manifestamente illogica, immune da violazione di legge e coerente con i principi giurisprudenziali indicati, nonché sottolineando, correttamente, che non poteva essere rilevante, dal punto di vista unificante dedotto dalla difesa, l'omogeneità di parte dei titoli dì reato divisi per gruppi, ritenuti invece, espressione, nel caso al vaglio, di una vera e propria inclinazione a delinquere attraverso reati della stessa specie, realizzati in luoghi diversi del territorio nazionale, in un ambito temporale ampio, con la finalità di lucro. 3.3.Rilevato, infatti, che il provvedimento censurato ha chiarito, con valutazione di merito, dunque incensurabile in questa sede, come gli indici emersi non confortino la conclusione della sussistenza della dimostrazione che ab initio l'intera serie, pur nelle grandi linee, fosse stata unitariamente programmata, ma facciano propendere per l'estrinsecazione, da parte dell'odierno ricorrente, di determinazioni estemporanee, così in definitiva escludendo il vincolo ex art. 671 cod. proc. pen. 3.4. Ritenuto, quindi, che le censure sollevate devolvono critiche di mero fatto, in quanto sottolineano, diversamente dall'esame di merito compìuto dal giudice dell'esecuzione, la dedotta contiguità temporale (tutti i fatti si collocano tra il 2007 e il 2008), la ripetitività del modus operandi, quanto ai reati di truffa ai danni di uffici postali, presso i quali Capasso si portava negoziando titoli di provenienza illecita, dei quali alterava il nome del beneficiario e l'importo, presentandosi con falso nome e documenti contraffatti. 4.Considerato che deriva, da quanto sìn qui rilevato, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.