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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 08644/2026

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia, avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma emessa in data 16/04/2025, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento, udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA], letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, viste le conclusioni datate 24/11/2025 a firma avv. [OSCURATO:PERSONA], con le quali si insiste nei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza emessa in data 13/06/2024 dal G.u.p. del Tribunale di Civitavecchia, di condanna dell'imputato per il reato di truffa aggravata commesso a Tarquinia il 25/08/2020.

2. Avverso detta sentenza propone ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, affidandolo a due motivi.

2.1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'omesso riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 131 bis cod. pen., osservando che la Corte di Appello si è limitata a motivare il diniego con il riferimento al danno patrimoniale cagionato alla persona offesa, senza valutare l'occasionalità della condotta, tenuto conto della risalenza nel tempo dei precedenti a carico dell'imputato.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'omessa esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 bis cod. pen., osservando che, nel caso di specie, la vulnerabilità della vittima è stata fatta discendere semplicemente dalle modalità della condotta (eseguita a distanza tramite mail e con utilizzo di una ricarica postepay) senza una valutazione in concreto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato in entrambe le sue articolazioni, oltre che meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con sentenza c.d. doppia conforme, mediante argomentazioni puntuali in fatto e corrette in diritto.

2. Quanto al primo profilo, l'art. 131-bis, primo comma, cod. pen., stabilisce che la punibilità è esclusa (nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni ovvero la pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena) quando l'offesa è di particolare tenuità «per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma», cod. pen..

Tale richiamo al primo comma dell'art. 133 cod. pen., al n. 2), fa riferimento al danno o al pericolo «cagionato alla persona offesa dal reato».

Da tali disposizioni discende che, ai fini dell'esclusione (o meno) della punibilità per particolare tenuità del fatto, occorre avere riguardo al danno cagionato, appunto, alla persona offesa, e, quindi, nei reati contro il patrimonio, al danno cagionato relativamente al suo patrimonio.

Ne consegue la correttezza e logicità della sentenza impugnata là dove, come il giudice di primo grado, la Corte territoriale ha valutato la significativa consistenza del danno cagionato alla persona offesa (corrispondente a quasi tremila euro).

Va del resto aggiunto, a proposito delle modalità della condotta, che secondo l'orientamento fatto proprio da Sez. 2, n. 9113 del 17/02/2021, Frappampina, Rv. 280663 - 01 (relativo a fattispecie di truffa aggravata ex art. 640, comma secondo, n. 2-bis, cod. pen. commessa mediante vendita "on line"[,]) la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., non è applicabile nel caso in cui l'agente, come nel caso di specie (v. punto successivo) abbia approfittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, da riferire non solo alle particolari condizioni della persona, ma anche alle circostanze "di tempo" e "di luogo", contemplate dall'art. 61, comma primo, n. 5, cod. pen..

3. Del pari manifestamente infondata è la doglianza relativa all'aggravante della minorata difesa di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. (ora art. 640 comma 2 ter, cod. pen.).

Va premesso che, con l'art. 16, comma 1, lett. t), n. 1), della legge 28 giugno 2024 n, 90, pubblicata sulla G.U. il 2 luglio ed entrata in vigore il 17 luglio 2024, il legislatore è intervenuto sul secondo comma dell'art. 640 cod. pen. inserendo, con il n. 2-ter, l'aggravante "se il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei ad ostacolare la propria o l'altrui individuazione" e introducendo, per tale ipotesi, la procedibilità a querela; tale disposizione è rimasta invariata anche a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge 1 aprile 2025 n. 48, convertito, senza modificazioni, nella legge 9 giugno 2025 n. 80 che ha eliminato il n.2-bis contenente il riferimento all'aggravante di cui all'art. 61 n.5 cod. pen., la quale, tuttavia, è stata dislocata nel terzo comma con previsione di un più severo trattamento sanzionatorio e della procedibilità d'ufficio.

Detti interventi legislativi non hanno introdotto un'aggravante di nuovo conio, avendo semplicemente enucleato per la fattispecie di truffa c.d. telematica un'ipotesi specifica dell'aggravante comune della "minorata difesa" sub specie di approfittamento delle condizioni di luogo, derivante dall'utilizzo del mezzo telematico con modalità volte a schermare e, quindi, a rendere più difficoltosa, l'identità dell'agente o di terzi.

3.1. Premesso ciò, va detto che la Corte di appello ha correttamente ritenuto integrata l'aggravante in considerazione delle modalità del fatto, avvenuto per via informatica, essendo provata la circostanza per cui la persona offesa fosse entrata in contatto con l'imputato soltanto tramite mail - come del resto ammesso dalla stessa difesa - non avendo avuto altro modo per potersi confrontare sulla prospettata falsa sospensione della sua carta postale con attivazione di una nuova carta postale postpay, in realtà attivata dall'imputato presso un ufficio postale di Napoli e al medesimo intestata, con conseguente ingiusto profitto, essendo incontestato che l'azione delittuosa ha comportato un trasferimento di denaro dalla carta Postepay della persona offesa al conto corrente dell'imputato.

Va ribadito, dunque, che sussiste l'aggravante della minorata difesa, con riferimento alle circostanze di luogo, note all'autore del reato e delle quali egli, ai sensi dell'art. 61, n. 5, cod. pen., abbia approfittato, nell'ipotesi di truffa commessa attraverso la vendita di prodotti online, poiché, in tal caso, la distanza tra il luogo ove si trova la vittima, che di norma paga in anticipo il prezzo del bene venduto, e quello in cui, invece, si trova l'agente, determina una posizione di maggior favore di quest'ultimo, consentendogli di schermare la sua identità, di non sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo preventivo da parte dell'acquirente e di sottrarsi agevolmente alle conseguenze della propria condotta (Sez. 6, n. 17937 del 22/03/2017, Cristaldi, Rv. 269893 - 01; Sez. 2, n. 28070 del 08/04/2021, Poropat, Rv. 281800 - 01; Sez. 6, n. 3096 del 03/12/2024, dep. 2025, Masi, Rv. 287452 - 01).

A fronte dei fatti descritti nell'imputazione, la motivazione del provvedimento impugnato risulta conforme ai principi .di diritto ora enunciati, in quanto emerge come il ricorrente abbia indotto in errore la vittima - che si è fidata delle informazioni fornite via telematica - approfittando dalla distanza dei luoghi, tale da impedire la verifica della richiesta di nuova attivazione della carta di pagamento postale, ricorrendo ad una falsa rappresentazione.

4. Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia, avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma emessa in data 16/04/2025, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento, udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA], letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, viste le conclusioni datate 24/11/2025 a firma avv. [OSCURATO:PERSONA], con le quali si insiste nei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza emessa in data 13/06/2024 dal G.u.p. del Tribunale di Civitavecchia, di condanna dell'imputato per il reato di truffa aggravata commesso a Tarquinia il 25/08/2020. 2. Avverso detta sentenza propone ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, affidandolo a due motivi. 2.1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'omesso riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 131 bis cod. pen., osservando che la Corte di Appello si è limitata a motivare il diniego con il riferimento al danno patrimoniale cagionato alla persona offesa, senza valutare l'occasionalità della condotta, tenuto conto della risalenza nel tempo dei precedenti a carico dell'imputato. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'omessa esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 bis cod. pen., osservando che, nel caso di specie, la vulnerabilità della vittima è stata fatta discendere semplicemente dalle modalità della condotta (eseguita a distanza tramite mail e con utilizzo di una ricarica postepay) senza una valutazione in concreto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato in entrambe le sue articolazioni, oltre che meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con sentenza c.d. doppia conforme, mediante argomentazioni puntuali in fatto e corrette in diritto. 2. Quanto al primo profilo, l'art. 131-bis, primo comma, cod. pen., stabilisce che la punibilità è esclusa (nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni ovvero la pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena) quando l'offesa è di particolare tenuità «per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma», cod. pen.. Tale richiamo al primo comma dell'art. 133 cod. pen., al n. 2), fa riferimento al danno o al pericolo «cagionato alla persona offesa dal reato». Da tali disposizioni discende che, ai fini dell'esclusione (o meno) della punibilità per particolare tenuità del fatto, occorre avere riguardo al danno cagionato, appunto, alla persona offesa, e, quindi, nei reati contro il patrimonio, al danno cagionato relativamente al suo patrimonio. Ne consegue la correttezza e logicità della sentenza impugnata là dove, come il giudice di primo grado, la Corte territoriale ha valutato la significativa consistenza del danno cagionato alla persona offesa (corrispondente a quasi tremila euro). Va del resto aggiunto, a proposito delle modalità della condotta, che secondo l'orientamento fatto proprio da Sez. 2, n. 9113 del 17/02/2021, Frappampina, Rv. 280663 - 01 (relativo a fattispecie di truffa aggravata ex art. 640, comma secondo, n. 2-bis, cod. pen. commessa mediante vendita "on line"[,]) la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., non è applicabile nel caso in cui l'agente, come nel caso di specie (v. punto successivo) abbia approfittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, da riferire non solo alle particolari condizioni della persona, ma anche alle circostanze "di tempo" e "di luogo", contemplate dall'art. 61, comma primo, n. 5, cod. pen.. 3. Del pari manifestamente infondata è la doglianza relativa all'aggravante della minorata difesa di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. (ora art. 640 comma 2 ter, cod. pen.). Va premesso che, con l'art. 16, comma 1, lett. t), n. 1), della legge 28 giugno 2024 n, 90, pubblicata sulla G.U. il 2 luglio ed entrata in vigore il 17 luglio 2024, il legislatore è intervenuto sul secondo comma dell'art. 640 cod. pen. inserendo, con il n. 2-ter, l'aggravante "se il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei ad ostacolare la propria o l'altrui individuazione" e introducendo, per tale ipotesi, la procedibilità a querela; tale disposizione è rimasta invariata anche a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge 1 aprile 2025 n. 48, convertito, senza modificazioni, nella legge 9 giugno 2025 n. 80 che ha eliminato il n.2-bis contenente il riferimento all'aggravante di cui all'art. 61 n.5 cod. pen., la quale, tuttavia, è stata dislocata nel terzo comma con previsione di un più severo trattamento sanzionatorio e della procedibilità d'ufficio. Detti interventi legislativi non hanno introdotto un'aggravante di nuovo conio, avendo semplicemente enucleato per la fattispecie di truffa c.d. telematica un'ipotesi specifica dell'aggravante comune della "minorata difesa" sub specie di approfittamento delle condizioni di luogo, derivante dall'utilizzo del mezzo telematico con modalità volte a schermare e, quindi, a rendere più difficoltosa, l'identità dell'agente o di terzi. 3.1. Premesso ciò, va detto che la Corte di appello ha correttamente ritenuto integrata l'aggravante in considerazione delle modalità del fatto, avvenuto per via informatica, essendo provata la circostanza per cui la persona offesa fosse entrata in contatto con l'imputato soltanto tramite mail - come del resto ammesso dalla stessa difesa - non avendo avuto altro modo per potersi confrontare sulla prospettata falsa sospensione della sua carta postale con attivazione di una nuova carta postale postpay, in realtà attivata dall'imputato presso un ufficio postale di Napoli e al medesimo intestata, con conseguente ingiusto profitto, essendo incontestato che l'azione delittuosa ha comportato un trasferimento di denaro dalla carta Postepay della persona offesa al conto corrente dell'imputato. Va ribadito, dunque, che sussiste l'aggravante della minorata difesa, con riferimento alle circostanze di luogo, note all'autore del reato e delle quali egli, ai sensi dell'art. 61, n. 5, cod. pen., abbia approfittato, nell'ipotesi di truffa commessa attraverso la vendita di prodotti online, poiché, in tal caso, la distanza tra il luogo ove si trova la vittima, che di norma paga in anticipo il prezzo del bene venduto, e quello in cui, invece, si trova l'agente, determina una posizione di maggior favore di quest'ultimo, consentendogli di schermare la sua identità, di non sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo preventivo da parte dell'acquirente e di sottrarsi agevolmente alle conseguenze della propria condotta (Sez. 6, n. 17937 del 22/03/2017, Cristaldi, Rv. 269893 - 01; Sez. 2, n. 28070 del 08/04/2021, Poropat, Rv. 281800 - 01; Sez. 6, n. 3096 del 03/12/2024, dep. 2025, Masi, Rv. 287452 - 01). A fronte dei fatti descritti nell'imputazione, la motivazione del provvedimento impugnato risulta conforme ai principi .di diritto ora enunciati, in quanto emerge come il ricorrente abbia indotto in errore la vittima - che si è fidata delle informazioni fornite via telematica - approfittando dalla distanza dei luoghi, tale da impedire la verifica della richiesta di nuova attivazione della carta di pagamento postale, ricorrendo ad una falsa rappresentazione. 4. Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C
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