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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 dicembre 2021

Cassazione n. 02802/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 27255/21 Albergo [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Bari confermava la sentenza di primo grado, di condanna dell'imputato per il reato di cui alli art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 12.000,00 di multa; che la Corte territoriale, in particolare, rappresentava che il fatto non poteva essere qualificato di lieve entità sia per la quantità di sostanza rinvenuta, sia per le modalità del trasporto che ne rendevano oltremodo difficoltosa la rintracciabilità; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone la violazione di legge con riguardo al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 della norma incriminatrice; che si tratta di motivo di ricorso non consentito in sede di legittimità, trattandosi di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 01/12/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] P IN CAIshn—•'

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 27255/21 Albergo [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Bari confermava la sentenza di primo grado, di condanna dell'imputato per il reato di cui alli art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 12.000,00 di multa; che la Corte territoriale, in particolare, rappresentava che il fatto non poteva essere qualificato di lieve entità sia per la quantità di sostanza rinvenuta, sia per le modalità del trasporto che ne rendevano oltremodo difficoltosa la rintracciabilità; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone la violazione di legge con riguardo al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 della norma incriminatrice; che si tratta di motivo di ricorso non consentito in sede di legittimità, trattandosi di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/12/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] P IN CAIshn—•'
Sentenza Cassazione n. 02802/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris