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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 33548/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05MON5P) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a GROSSETO avverso la sentenza in data 19/09/2022 della [OSCURATO:PERSONA]- RENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza del 19/09/2022 della Corte di appello di Firenze, che ha riformato la sentenza in data 10/11/2017 del Tribunale di Grosseto, riconoscendo l'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod.pen. ritenuta equivalente alle aggravanti e rideterminando la pena inflitta per i plurimi reati ascrittigli.

Deduce:

1.1. Vizio di motivazione in relazione alla ritenuta recidiva.Secondo il ricorrente la Corte di appello non ha adeguatamente valutato tutte le circostanze esposte dalla difesa per escludere la sussistenza della recidiva ovvero per ritenere le attenuanti prevalenti alle aggravanti.

1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di bilanciamento all'esito del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 61, comma primo, n. 6, cod.pen..

Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente sostiene che il riconoscimento della circostanza attenuante del risarcimento del danno doveva condurre il giudice a ritenere le attenuanti prevalenti alle aggravanti, così superando il giudizio di equivalenza stabilito dal primo giudice, che aveva operato il giudizio di bilanciamento considerando le sole circostanze attenuanti generiche.

2. Sono successivamente pervenuti motivi aggiunti con i quali il ricorrente fa presente che è sopraggiunta ordinanza di estinzione dei reati posti a base della recidiva, con conseguente venir meno degli effetti penali.

Ai sensi dell'art. 106 comma secondo. cod.pen..

Sulla base di ciò sostiene che non si può tenere conto delle condanne per le quali è intervenuta una causa di estinzione che travolge, appunto, gli effetti penali.

Ulteriori argomenti vengono spesi a sostegno degli originari motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito precisati.

1.1. Il motivo relativo alla configurabilità della recidiva è inammissibile per l'inammissibilità del relativo motivo dell'appello.

Nell'atto di gravame, invero, si rintraccia una generica e pedissequa affermazione di insussistenza della recidiva, del tutto priva di argomentazioni, in quanto volto a ottenere la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva, senza che siano esposte censure verso il riconoscimento della stessa recidiva, se non nei termini appena espressi.

A fronte di tale evenienza, va rilevata l'aspecificità dell'appello in relazione alla recidiva.

Da qui discende l'inammissibilità del motivo oggi esposto con il ricorso, dovendosi ribadire che «la inammissibilità dell'impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento», (Sez. 3 - , Sentenza n. 20356 del 02/12/2020 Ud., dep. il 2021, Mirabella, Rv. 281630 - 01).

1.2. I motivi relativi al giudizio di bilanciamento di circostanze eterogenee sono fondati.Va, in effetti, rilevato come il giudice di primo grado avesse risolto in termini equivalenza il giudizio di bilanciamento delle circostanze eterogenee.

Nel fare ciò, aveva tenuto in considerazione le circostanze attenuanti generiche, da un alto, e la recidiva, dall'altro lato; al contempo aveva espressamente escluso la circostanza attenuante del risarcimento del danno, ritenendo che la somma pagata dall'imputato non avesse i requisiti richiesti dall'art. 62, comma primo, n. 6, cod.pen..

La Corte di appello ha riformato la sentenza di primo grado ritenendo - invece- la sussistenza anche dell'attenuante del risarcimento del danno.

Tanto ha importato la necessità di rinnovare il giudizio di bilanciamento, tenendo in considerazione le circostanze attenuanti generiche e la circostanza del risarcimento del danno, da un lato, e la recidiva dall'altro lato.

La Corte di appello, a tale proposito, scrive: «il nuovo giudizio di comparazione che deve qui essere operato deve partire dal "peso" che hanno le circostanze attenuanti generiche già concesse, peso che, come già detto, riguarda solo il già avvenuto risarcimento del danno che quindi, nel giudizio di bilanciamento tra circostanze era già stato valutato, sicché il riconoscimento formale dell'attenuante del risarcimento del danno, non può apportare alcun elemento positivo nella valutazione delle circostanze, risolvendosi in un nuovo giudizio di equivalenza».

La Corte di appello, dunque, ingloba nelle circostanze attenuanti generiche anche la circostanza attenuante del risarcimento del danno, sul presupposto che questo era stato già considerato dal giudice di primo grado.

Tanto produce una profonda contraddizione nel costrutto argomentativo della sentenza impugnata, che riconosce una circostanza attenuante non ritenuta dal primo giudice e, subito dopo, afferma che quella circostanza -di fatto- era già stata riconosciuta dal primo giudice, così che nulla era mutato rispetto al quadro valutato dal tribunale in occasione del giudizio di bilanciamento delle circostanze eterogenee, con la conseguenza di restituire una motivazione che -sul punto- si mostra in contrasto sia con la propria decisione, sia con il contenuto della sentenza di primo grado.

Con l'ulteriore effetto che la Corte di appello, in sostanza, non rinnova il giudizio di bilanciamento per come -invece- richiedeva il mutato assetto delle circostanze eterogenee.

La sentenza impugnata va, dunque, annullata sul punto, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze che avrà il compito di rinnovare il giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti eterogenee.

2. Il tema introdotto con i motivi aggiunti non può essere esaminato in quanto non costituente oggetto del giudizio di appello.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al giudizio di bilanciamento tra le circostanze e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Firenze.

Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05MON5P) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a GROSSETO avverso la sentenza in data 19/09/2022 della [OSCURATO:PERSONA]- RENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza del 19/09/2022 della Corte di appello di Firenze, che ha riformato la sentenza in data 10/11/2017 del Tribunale di Grosseto, riconoscendo l'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod.pen. ritenuta equivalente alle aggravanti e rideterminando la pena inflitta per i plurimi reati ascrittigli. Deduce: 1.1. Vizio di motivazione in relazione alla ritenuta recidiva.Secondo il ricorrente la Corte di appello non ha adeguatamente valutato tutte le circostanze esposte dalla difesa per escludere la sussistenza della recidiva ovvero per ritenere le attenuanti prevalenti alle aggravanti. 1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di bilanciamento all'esito del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 61, comma primo, n. 6, cod.pen.. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente sostiene che il riconoscimento della circostanza attenuante del risarcimento del danno doveva condurre il giudice a ritenere le attenuanti prevalenti alle aggravanti, così superando il giudizio di equivalenza stabilito dal primo giudice, che aveva operato il giudizio di bilanciamento considerando le sole circostanze attenuanti generiche. 2. Sono successivamente pervenuti motivi aggiunti con i quali il ricorrente fa presente che è sopraggiunta ordinanza di estinzione dei reati posti a base della recidiva, con conseguente venir meno degli effetti penali. Ai sensi dell'art. 106 comma secondo. cod.pen.. Sulla base di ciò sostiene che non si può tenere conto delle condanne per le quali è intervenuta una causa di estinzione che travolge, appunto, gli effetti penali. Ulteriori argomenti vengono spesi a sostegno degli originari motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito precisati. 1.1. Il motivo relativo alla configurabilità della recidiva è inammissibile per l'inammissibilità del relativo motivo dell'appello. Nell'atto di gravame, invero, si rintraccia una generica e pedissequa affermazione di insussistenza della recidiva, del tutto priva di argomentazioni, in quanto volto a ottenere la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva, senza che siano esposte censure verso il riconoscimento della stessa recidiva, se non nei termini appena espressi. A fronte di tale evenienza, va rilevata l'aspecificità dell'appello in relazione alla recidiva. Da qui discende l'inammissibilità del motivo oggi esposto con il ricorso, dovendosi ribadire che «la inammissibilità dell'impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento», (Sez. 3 - , Sentenza n. 20356 del 02/12/2020 Ud., dep. il 2021, Mirabella, Rv. 281630 - 01). 1.2. I motivi relativi al giudizio di bilanciamento di circostanze eterogenee sono fondati.Va, in effetti, rilevato come il giudice di primo grado avesse risolto in termini equivalenza il giudizio di bilanciamento delle circostanze eterogenee. Nel fare ciò, aveva tenuto in considerazione le circostanze attenuanti generiche, da un alto, e la recidiva, dall'altro lato; al contempo aveva espressamente escluso la circostanza attenuante del risarcimento del danno, ritenendo che la somma pagata dall'imputato non avesse i requisiti richiesti dall'art. 62, comma primo, n. 6, cod.pen.. La Corte di appello ha riformato la sentenza di primo grado ritenendo - invece- la sussistenza anche dell'attenuante del risarcimento del danno. Tanto ha importato la necessità di rinnovare il giudizio di bilanciamento, tenendo in considerazione le circostanze attenuanti generiche e la circostanza del risarcimento del danno, da un lato, e la recidiva dall'altro lato. La Corte di appello, a tale proposito, scrive: «il nuovo giudizio di comparazione che deve qui essere operato deve partire dal "peso" che hanno le circostanze attenuanti generiche già concesse, peso che, come già detto, riguarda solo il già avvenuto risarcimento del danno che quindi, nel giudizio di bilanciamento tra circostanze era già stato valutato, sicché il riconoscimento formale dell'attenuante del risarcimento del danno, non può apportare alcun elemento positivo nella valutazione delle circostanze, risolvendosi in un nuovo giudizio di equivalenza». La Corte di appello, dunque, ingloba nelle circostanze attenuanti generiche anche la circostanza attenuante del risarcimento del danno, sul presupposto che questo era stato già considerato dal giudice di primo grado. Tanto produce una profonda contraddizione nel costrutto argomentativo della sentenza impugnata, che riconosce una circostanza attenuante non ritenuta dal primo giudice e, subito dopo, afferma che quella circostanza -di fatto- era già stata riconosciuta dal primo giudice, così che nulla era mutato rispetto al quadro valutato dal tribunale in occasione del giudizio di bilanciamento delle circostanze eterogenee, con la conseguenza di restituire una motivazione che -sul punto- si mostra in contrasto sia con la propria decisione, sia con il contenuto della sentenza di primo grado. Con l'ulteriore effetto che la Corte di appello, in sostanza, non rinnova il giudizio di bilanciamento per come -invece- richiedeva il mutato assetto delle circostanze eterogenee. La sentenza impugnata va, dunque, annullata sul punto, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze che avrà il compito di rinnovare il giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti eterogenee. 2. Il tema introdotto con i motivi aggiunti non può essere esaminato in quanto non costituente oggetto del giudizio di appello. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al giudizio di bilanciamento tra le circostanze e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così
Sentenza Cassazione n. 33548/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris