CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 aprile 2025
Cassazione n. 13141/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 10549-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza n. 357/2018 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 08/10/2018 R.G.N. 727/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] laurea R.G.N.10549/2019 Cron. Rep. Ud.11/04/2025 [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n.357/2018, in riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Venezia escludeva il diritto di [OSCURATO:PERSONA] ad ottenere dall’Inps l’accredito di due periodi contributivi necessari al fine della maturazione del diritto alla pensione di anzianità: il primo, relativo alla contribuzione figurativa dovuta in relazione al trattamento di mobilità; il secondo,relativo ad un anno di riscatto del corso di laurea triennale. Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per un motivo, illustrato da memoria. L’Inps resiste con controricorso. All’esito dell’odierna udienza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione e falsa applicazione dell’art.2, co.2 d.lgs. n.184/97, per non avere la Corte riconosciuto l’accreditamento dei contributi maturati in relazione al riscatto di un anno del corso di laurea triennale. Si argomenta con il motivo che l’unica condizione ostativa per l’accredito è che il periodo di corso di laurea non sia coperto da contribuzione in altro regime previdenziale. Preliminarmente va respinta l’accezione di inammissibilità del ricorso per carenza d’interesse svolta dall’Inps. Sostiene l’Istituto che, anche in caso di accoglimento del motivo, l’accredito del solo anno mancante non sarebbe sufficiente a far conseguire il trattamento pensionistico di anzianità chiesto in primo grado, non essendo stato impugnato il capo della sentenza relativo al mancato accredito dei contributi figurativi connessi al trattamento di mobilità. L’eccezione è infondata poiché, a prescindere dal conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di anzianità, sussiste comunque interesse ad aumentare il proprio montante contributivo per eventuali futuri trattamenti pensionistici soggetti al regime contributivo. Il motivo è comunque infondato. In fatto è pacifico che: il ricorrente frequentò tre anni presso l’Università degli Studi di Padova, senza però ottenere il diploma di laurea triennale; al qual fine fu necessario frequentare un ulteriore anno presso l’Università degli Studi di Macerata, dove fu conseguito il titolo. Quest’ultimo anno, però, è già coperto da contribuzione presso l’AGO: il ricorrente aveva in essere un rapporto di lavoro subordinato. Dispone l’art.2, co.2 d.lgs. n.184/97: “Sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda dell'assicurato, in uno dei regimi previdenziali di cui al comma 1 e quando non siano già coperti da contribuzione in alcuno dei regimi stessi, i periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario a seguito dei quali siano stati conseguiti i diplomi previsti dall’articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n.341”. La norma, come affermato dalla Corte d’appello, richiede che gli anni oggetto di riscatto debbano essere necessari al fine del conseguimento del diploma: deve infatti trattarsi di anni “a seguito dei quali siano stati conseguiti i diplomi”. Il ricorrente pretende di riscattare i tre anni presso l’Università di Padova. Tuttavia, uno di questi fu inutile al fine del conseguimento del diploma, posto che dopo i tre anni egli non ottenne il diploma, ma dovette frequentare un ultimo anno presso l’Università di Macerata. Poiché questo ultimo anno fu necessario e però non riscattabile per altra concomitante contribuzione, rettamente la Corte ha ritenuto riscattabili solo due anni (frequentati presso l’Università di Padova), ovvero i soli due necessari al fine del conseguimento del diploma, come disposto dall’art.2, co.2 d.lgs. n.184/1997. Conclusivamente il ricorso va respinto, con con