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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 41805/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di BARIudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 10 dicembre 2020 il Tribunale di sorveglianza di Bari rigettava il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento in data 30 settembre 2020, con il quale il Magistrato di sorveglianza di Bari aveva dichiarato inammissibile la richiesta di permesso premio ex art. 30-ter Ord. pen., rilevando che il detenuto era in espiazione di un reato ostativo ex art. 4-bis Ord. pen. e non erano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata.

2. Avverso predetto provvedimento propone ricorso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) e) cod. proc. pen., violazione dell'art. 30-ter Ord. pen., nonché vizio di motivazione, in relazione alla mancata concessione del permesso premio richiesto, anche alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n. 253 del 2019.

La difesa preliminarmente evidenzia che Mercuri ha scontato oltre i tre quarti della condanna inflitta, pari ad anni otto di reclusione, e ha da sempre mantenuto una condotta corretta e rispettosa delle regole intramurarie, tanto da poter regolarmente beneficiare delle detrazioni di pena per effetto della concessione della liberazione anticipata.

Il rapporto informativo delle forze dell'ordine, inoltre, non evidenziava particolari ragioni di attuale pericolosità sociale del Mercuri.

La difesa osserva come l'assenza di alcuna relazione di sintesi da parte della Casa circondariale di Bari, dopo tre anni di detenzione, non possa essere "posta a carico" del detenuto che ha sempre serbato comportamento corretto.

Di conseguenza, sostiene, il giudice di sorveglianza avrebbe potuto disporre un rinvio al fine di consentire al difensore di sollecitare la definizione di tale procedura.

Il ricorrente contesta anche la motivazione, nella parte in cui evidenzia la prossimità dei delitti commessi dal Mercuri e l'assenza di elementi utili ad escludere la sussistenza di attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, assumendo come l'assenza di tali elementi non possa integrare un elemento ostativo, essendo invece necessaria l'indicazione delle circostanze da cui trarre l'attualità dei collegamenti o, comunque, la sussistenza di un rischio concreto in tal senso.

Infine, evidenzia come la motivazione sia incorsa in contraddizione nella parte in cui ha riportato come conforme al rigetto il parere del Procuratore generale, quando, invece, in udienza aveva concluso esprimendo parere favorevole all'accoglimento del reclamo del Mercuri.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale di questa Corte ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, rilevando la manifesta infondatezza dei motivi.

Il Pubblico ministero osserva che il Tribunale di sorveglianza, con motivazione corretta e adeguata, ha dato atto della incompiutezza dell'osservazione intramuraria e dell'assenza di elementi concreti da cui desumere l'esclusione dell'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, ovvero il pericolo di ripristino degli stessi, in considerazione del titolo dei reati per cui il Mercuri sta scontando la pena.

Puntualizza, inoltre, l'irrilevanza della regolarità della condotta mantenuta dal detenuto ai fini del riconoscimento del presupposto normativamente richiesto per accedere al beneficio.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è da rigettare in quanto articolato su motivi infondati e in parte inammissibili.

Il ricorrente, in esecuzione di pena per reati ostativi di cui all'art. 4-bis, comma 1, Ord. pen. (delitti di cui agli artt. 416-bis cod. pen e art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, aggravato ex art. 7 d.

I. 13 maggio 1991, n. 152), ha impugnato il rigetto della richiesta di poter fruire di permesso premio.

Quanto all'ammissibilità della richiesta, è bene ricordare che,con la sentenza n. 253 del 2019, la Corte ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 4-bis, comma 1, della legge 354 del 1975 nella parte in cui non prevede che ai detenuti per i delitti di cui all'art. 416-bis cod. pen. e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo, ovvero al fine di agevolare le associazioni in esso previste, possano essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia, alla condizione che siano acquisiti elementi tali da escludere sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo di ripristino di tali collegamenti.

Nel merito, il riferimento normativo è all'art. 30-ter, comma 2, Ord. Pen., secondo il quale «L'esperienza dei permessi premio è parte integrante del programma di trattamento e deve essere seguita dagli educatori e assistenti sociali penitenziari in collaborazione con gli esperti sociali del territorio».

È evidente, pertanto, che il permesso premio è un istituto di natura trattamentale, per accedere al quale è necessaria la formulazione di un percorso trattamentale personalizzato per ciascun detenuto, alla luce dell'osservazione scientifica della sua personalità, condotta dall'équipe di osservazione e trattamento presente presso l'istituto penitenziario, non sostituibile dal mero accertamento della regolare condotta mantenuta in ambito intramurario, diversamente, dunque, dai permessi di necessità, previsti dall'art. 30 Ord. pen., inquadrabili, invece, in benefici di eccezionale applicazione, rispondenti a finalità di umanizzazione della pena.

Ciò premesso, il Collegio ritiene che la decisione impugnata sia adeguata e corretta in punto di diritto, e che i motivi dedotti con il ricorso non siano in grado di scardinarne la solidità.

Nello specifico, il giudice di sorveglianza ha ritenuto l'istanza ammissibile ma non meritevole accoglimento sulla base di due ordini di ragioni.

In primo luogo, ha rilevato che, in quanto i reati per i quali il Mercuri sta scontando la pena rientrano tra i reati ostativi di cui all'art. 4-bis Ord. pen., l'accesso ai permessi premio richiede - alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n. 253 del 2019 - che siano quanto meno acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, circostanza allo stato non ritenuta sussistente, in base alle informazioni pervenute.

In secondo luogo, il Tribunale ha evidenziato l'estrema gravítàkla prossimità temporale dei fatti criminosi commessi (risalenti al 2015) e il mancato completamento dell'osservazione scientifica della personalità da parte dell'équipe di osservazione e trattamento della Casa circondariale ove Mercuri sta scontando la pena, ritenuta imprescindibile affinché l'autorità giudiziaria possa avere a disposizione ogni elementt utile per valutare la meritevolezza del beneficio richiesto, anche in punto di attualità della pericolosità del Mercuri.

Infine, quanto alla dedotta contraddittorietà della motivazione sulla base del segnalato contrasto in merito al parere espresso dal Pubblico ministero, favorevole all'accoglimento del reclamo del detenuto in sedeÚdienza, ma riportato come conforme alla decisione del Tribunale nel corpo dell'ordinanza impugnata, il Collegio, alla luce della consolidata giurisprudenza, ne rileva l'inammissibilità, non solo per vizio di autosufficienza, per mancata allegazione al ricorso del verbale richiamato, ma anche per essere tale circostanza priva del carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica, stante la non vincolatività di tale parere rispetto alla decisione impugnata.

1. Per le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere rigettato.

Dal rigetto del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso4n ,data 10/09/2021

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 10 dicembre 2020 il Tribunale di sorveglianza di Bari rigettava il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento in data 30 settembre 2020, con il quale il Magistrato di sorveglianza di Bari aveva dichiarato inammissibile la richiesta di permesso premio ex art. 30-ter Ord. pen., rilevando che il detenuto era in espiazione di un reato ostativo ex art. 4-bis Ord. pen. e non erano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata. 2. Avverso predetto provvedimento propone ricorso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) e) cod. proc. pen., violazione dell'art. 30-ter Ord. pen., nonché vizio di motivazione, in relazione alla mancata concessione del permesso premio richiesto, anche alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n. 253 del 2019. La difesa preliminarmente evidenzia che Mercuri ha scontato oltre i tre quarti della condanna inflitta, pari ad anni otto di reclusione, e ha da sempre mantenuto una condotta corretta e rispettosa delle regole intramurarie, tanto da poter regolarmente beneficiare delle detrazioni di pena per effetto della concessione della liberazione anticipata. Il rapporto informativo delle forze dell'ordine, inoltre, non evidenziava particolari ragioni di attuale pericolosità sociale del Mercuri. La difesa osserva come l'assenza di alcuna relazione di sintesi da parte della Casa circondariale di Bari, dopo tre anni di detenzione, non possa essere "posta a carico" del detenuto che ha sempre serbato comportamento corretto. Di conseguenza, sostiene, il giudice di sorveglianza avrebbe potuto disporre un rinvio al fine di consentire al difensore di sollecitare la definizione di tale procedura. Il ricorrente contesta anche la motivazione, nella parte in cui evidenzia la prossimità dei delitti commessi dal Mercuri e l'assenza di elementi utili ad escludere la sussistenza di attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, assumendo come l'assenza di tali elementi non possa integrare un elemento ostativo, essendo invece necessaria l'indicazione delle circostanze da cui trarre l'attualità dei collegamenti o, comunque, la sussistenza di un rischio concreto in tal senso. Infine, evidenzia come la motivazione sia incorsa in contraddizione nella parte in cui ha riportato come conforme al rigetto il parere del Procuratore generale, quando, invece, in udienza aveva concluso esprimendo parere favorevole all'accoglimento del reclamo del Mercuri. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale di questa Corte ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, rilevando la manifesta infondatezza dei motivi. Il Pubblico ministero osserva che il Tribunale di sorveglianza, con motivazione corretta e adeguata, ha dato atto della incompiutezza dell'osservazione intramuraria e dell'assenza di elementi concreti da cui desumere l'esclusione dell'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, ovvero il pericolo di ripristino degli stessi, in considerazione del titolo dei reati per cui il Mercuri sta scontando la pena. Puntualizza, inoltre, l'irrilevanza della regolarità della condotta mantenuta dal detenuto ai fini del riconoscimento del presupposto normativamente richiesto per accedere al beneficio.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è da rigettare in quanto articolato su motivi infondati e in parte inammissibili. Il ricorrente, in esecuzione di pena per reati ostativi di cui all'art. 4-bis, comma 1, Ord. pen. (delitti di cui agli artt. 416-bis cod. pen e art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, aggravato ex art. 7 d. I. 13 maggio 1991, n. 152), ha impugnato il rigetto della richiesta di poter fruire di permesso premio. Quanto all'ammissibilità della richiesta, è bene ricordare che,con la sentenza n. 253 del 2019, la Corte ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 4-bis, comma 1, della legge 354 del 1975 nella parte in cui non prevede che ai detenuti per i delitti di cui all'art. 416-bis cod. pen. e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo, ovvero al fine di agevolare le associazioni in esso previste, possano essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia, alla condizione che siano acquisiti elementi tali da escludere sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo di ripristino di tali collegamenti. Nel merito, il riferimento normativo è all'art. 30-ter, comma 2, Ord. Pen., secondo il quale «L'esperienza dei permessi premio è parte integrante del programma di trattamento e deve essere seguita dagli educatori e assistenti sociali penitenziari in collaborazione con gli esperti sociali del territorio». È evidente, pertanto, che il permesso premio è un istituto di natura trattamentale, per accedere al quale è necessaria la formulazione di un percorso trattamentale personalizzato per ciascun detenuto, alla luce dell'osservazione scientifica della sua personalità, condotta dall'équipe di osservazione e trattamento presente presso l'istituto penitenziario, non sostituibile dal mero accertamento della regolare condotta mantenuta in ambito intramurario, diversamente, dunque, dai permessi di necessità, previsti dall'art. 30 Ord. pen., inquadrabili, invece, in benefici di eccezionale applicazione, rispondenti a finalità di umanizzazione della pena. Ciò premesso, il Collegio ritiene che la decisione impugnata sia adeguata e corretta in punto di diritto, e che i motivi dedotti con il ricorso non siano in grado di scardinarne la solidità. Nello specifico, il giudice di sorveglianza ha ritenuto l'istanza ammissibile ma non meritevole accoglimento sulla base di due ordini di ragioni. In primo luogo, ha rilevato che, in quanto i reati per i quali il Mercuri sta scontando la pena rientrano tra i reati ostativi di cui all'art. 4-bis Ord. pen., l'accesso ai permessi premio richiede - alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n. 253 del 2019 - che siano quanto meno acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, circostanza allo stato non ritenuta sussistente, in base alle informazioni pervenute. In secondo luogo, il Tribunale ha evidenziato l'estrema gravítàkla prossimità temporale dei fatti criminosi commessi (risalenti al 2015) e il mancato completamento dell'osservazione scientifica della personalità da parte dell'équipe di osservazione e trattamento della Casa circondariale ove Mercuri sta scontando la pena, ritenuta imprescindibile affinché l'autorità giudiziaria possa avere a disposizione ogni elementt utile per valutare la meritevolezza del beneficio richiesto, anche in punto di attualità della pericolosità del Mercuri. Infine, quanto alla dedotta contraddittorietà della motivazione sulla base del segnalato contrasto in merito al parere espresso dal Pubblico ministero, favorevole all'accoglimento del reclamo del detenuto in sedeÚdienza, ma riportato come conforme alla decisione del Tribunale nel corpo dell'ordinanza impugnata, il Collegio, alla luce della consolidata giurisprudenza, ne rileva l'inammissibilità, non solo per vizio di autosufficienza, per mancata allegazione al ricorso del verbale richiamato, ma anche per essere tale circostanza priva del carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica, stante la non vincolatività di tale parere rispetto alla decisione impugnata. 1. Per le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere rigettato. Dal rigetto del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso4n ,data 10/09/2021
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