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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16979/2026

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ILENA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che PASSALACQUA Marilena - imputata del delitto di illecita detenzione di cocaina ed hashish, come meglio specificato in rubrica - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 19/09/2025, con cui la Corte d'Appello di Catanzaro ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa nei suoi confronti, con rito abbreviato, dal Tribunale di Catanzaro; rilevato che la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla conferma dell'affermazione di penale responsabilità, alla mancata applicazione del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e dell'art. 62-bis cod. pen., nonché alla misura del trattamento sanzionatorio; ritenuto di dover richiamare, quanto al primo ordine di censure, il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (così, tra le altre, Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01); ritenuto che, in tale condivisibile prospettiva ermeneutica, le censure difensive non superino lo scrutinio di ammissibilità, risolvendosi in non consentiti rilievi critici sul merito delle valutazioni espresse dalla Corte territoriale (in piena sintonia con le argomentazioni svolte dal primo giudice) in ordine alle risultanze acquisite, e nella prospettazione - parimenti non consentita, in questa sede - di una diversa lettura delle risultanze medesime rispetto a quella motivatamente accolta dalla Corte territoriale; ritenuto in particolare che quest'ultima ha sottolineato, per un verso, come sia stata la stessa PASSALACQUA a superare in appello, rendendo dichiarazioni confessorie, l'iniziale prospettazione di estraneità ai fatti per essere la droga stata nascosta nell'auto da un soggetto poi dileguatosi; ed ha poi evidenziato, per altro verso, la valenza indiziaria del quantitativo di cocaina (312 grammi) e di hashish (15 grammi) detenuta nell'auto insieme ad un bilancino di precisione e ad una somma (512 Euro in banconote di piccolo taglio) ritenuta incompatibile con leprecarie condizioni di disoccupata.

Si tratta di un percorso argomentativo del tutto immune da rilievi qui deducibili; ritenuto che ad analoghe conclusioni debba pervenirsi quanto alla esclusione dell'ipotesi di particolare tenuità, avuto riguardo al dato ponderale e alle complessive modalità del fatto, indicative di professionalità.

Non possono infatti condividersi, al riguardo, i rilievi difensivi imperniati sulla mancanza di un accertamento tecnico peritale, avendo la Corte territoriale correttamente richiamato - in presenza di un giudizio abbreviato "secco" richiesto dall'imputata - l'insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di stupefacenti, il giudice non è tenuto a procedere a perizia o ad accertamento tecnico per stabilire la qualità e la quantità del principio attivo di una sostanza drogante, in quanto può attingere tale conoscenza anche da altre fonti di prova acquisite agli atti, fermo restando il rigoroso rispetto dell'obbligo di motivazione» (Sez. 3, n. 15137 del 15/02/2019, Rohani, Rv. 275968 -

02. In senso conforme, cfr. da ultimo Sez. 4, n. 12243 del 22/01/2025, [OSCURATO:PERSONA], la quale - proprio in una fattispecie di giudizio abbreviato "secco" - ha disatteso le censure difensive osservando che l'imputato aveva optato per il rito a prova contratta, «così accettando di esser giudicato sulla base di atti di indagine che descrivevano la cessione della cocaina nei termini suddetti; per altro verso, non ha , introdotto - né ha subordinato la richiesta del rito a tale acquisizione - alcun elemento che consentisse anche solo di dubitare dell'effettiva capacità drogante della sostanza stupefacente»); ritenuto che anche i rilievi sulla mancata concessione delle attenuanti generiche siano privi di fondatezza, avendo la Corte incensurabilmente motivato il diniego richiamando i precedenti specifici, la gravità del fatto nonché il comportamento processuale inizialmente volto ad addossare a terzi la responsabilità della detenzione, salvo poi ammettere ciò che era impossibile negare (dal momento che la droga era stata trovata in una borsa contenente anche i documenti di identità della PASSALACQUA: cfr. pag. 4 della sentenza impugnata); ritenuto che anche la conferma del trattamento sanzionatorio, di poco superiore al minimo, sia stata adeguatamente motivata, con il richiamo alla gravità del fatto e alla capacità a delinquere della ricorrente; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ILENA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che PASSALACQUA Marilena - imputata del delitto di illecita detenzione di cocaina ed hashish, come meglio specificato in rubrica - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 19/09/2025, con cui la Corte d'Appello di Catanzaro ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa nei suoi confronti, con rito abbreviato, dal Tribunale di Catanzaro; rilevato che la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla conferma dell'affermazione di penale responsabilità, alla mancata applicazione del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e dell'art. 62-bis cod. pen., nonché alla misura del trattamento sanzionatorio; ritenuto di dover richiamare, quanto al primo ordine di censure, il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (così, tra le altre, Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01); ritenuto che, in tale condivisibile prospettiva ermeneutica, le censure difensive non superino lo scrutinio di ammissibilità, risolvendosi in non consentiti rilievi critici sul merito delle valutazioni espresse dalla Corte territoriale (in piena sintonia con le argomentazioni svolte dal primo giudice) in ordine alle risultanze acquisite, e nella prospettazione - parimenti non consentita, in questa sede - di una diversa lettura delle risultanze medesime rispetto a quella motivatamente accolta dalla Corte territoriale; ritenuto in particolare che quest'ultima ha sottolineato, per un verso, come sia stata la stessa PASSALACQUA a superare in appello, rendendo dichiarazioni confessorie, l'iniziale prospettazione di estraneità ai fatti per essere la droga stata nascosta nell'auto da un soggetto poi dileguatosi; ed ha poi evidenziato, per altro verso, la valenza indiziaria del quantitativo di cocaina (312 grammi) e di hashish (15 grammi) detenuta nell'auto insieme ad un bilancino di precisione e ad una somma (512 Euro in banconote di piccolo taglio) ritenuta incompatibile con leprecarie condizioni di disoccupata. Si tratta di un percorso argomentativo del tutto immune da rilievi qui deducibili; ritenuto che ad analoghe conclusioni debba pervenirsi quanto alla esclusione dell'ipotesi di particolare tenuità, avuto riguardo al dato ponderale e alle complessive modalità del fatto, indicative di professionalità. Non possono infatti condividersi, al riguardo, i rilievi difensivi imperniati sulla mancanza di un accertamento tecnico peritale, avendo la Corte territoriale correttamente richiamato - in presenza di un giudizio abbreviato "secco" richiesto dall'imputata - l'insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di stupefacenti, il giudice non è tenuto a procedere a perizia o ad accertamento tecnico per stabilire la qualità e la quantità del principio attivo di una sostanza drogante, in quanto può attingere tale conoscenza anche da altre fonti di prova acquisite agli atti, fermo restando il rigoroso rispetto dell'obbligo di motivazione» (Sez. 3, n. 15137 del 15/02/2019, Rohani, Rv. 275968 - 02. In senso conforme, cfr. da ultimo Sez. 4, n. 12243 del 22/01/2025, [OSCURATO:PERSONA], la quale - proprio in una fattispecie di giudizio abbreviato "secco" - ha disatteso le censure difensive osservando che l'imputato aveva optato per il rito a prova contratta, «così accettando di esser giudicato sulla base di atti di indagine che descrivevano la cessione della cocaina nei termini suddetti; per altro verso, non ha , introdotto - né ha subordinato la richiesta del rito a tale acquisizione - alcun elemento che consentisse anche solo di dubitare dell'effettiva capacità drogante della sostanza stupefacente»); ritenuto che anche i rilievi sulla mancata concessione delle attenuanti generiche siano privi di fondatezza, avendo la Corte incensurabilmente motivato il diniego richiamando i precedenti specifici, la gravità del fatto nonché il comportamento processuale inizialmente volto ad addossare a terzi la responsabilità della detenzione, salvo poi ammettere ciò che era impossibile negare (dal momento che la droga era stata trovata in una borsa contenente anche i documenti di identità della PASSALACQUA: cfr. pag. 4 della sentenza impugnata); ritenuto che anche la conferma del trattamento sanzionatorio, di poco superiore al minimo, sia stata adeguatamente motivata, con il richiamo alla gravità del fatto e alla capacità a delinquere della ricorrente; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 16979/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris