CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 20103/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il pubblico ministero ha disposto il sequestro probatorio del computer e del telefono cellulare di [OSCURATO:PERSONA], nonché della somma in contanti di euro 1.460,00. Avverso tale provvedimento è stata presentata istanza di riesame, accolta dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla somma di denaro eccedente euro 560,00.2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, deducendo, con un unico motivo di annullamento, la violazione degli artt. 253 e 275, comma 2, cod. proc. pen. Nella prospettazione difensiva il sequestro sarebbe finalizzato alla ricerca di ulteriori reati, finendo per avere una finalità meramente esplorativa; difetterebbe, inoltre, l'indicazione di un criterio di selezione dei dati da acquisire. 3. Disposta la trattazione orale del procedimento, su istanza del difensore dell'imputato, il Procuratore generale si è riportato alla requisitoria scritta e ha concluso come in epigrafe indicato, mentre il difensore non è comparso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va preliminarmente affrontato il tema della sussistenza dell'interesse a ricorrere posto dal Procuratore generale, che ha rilevato che, ove il sequestro abbia a oggetto dispositivi elettronici contenenti dati informatici, già restituiti all'avente diritto in esito all'estrazione di "copia forense", come nel caso di specie, è ammissibile la richiesta di riesame finalizzata alla verifica della proporzionalità del mezzo di ricerca della prova, rispetto ai dati personali non rilevanti a fini investigativi, nel solo caso in cui sia dimostrata la sussistenza di un interesse concreto e attuale alla disponibilità esclusiva dei dati contenuti nella copia estratta (Sez. 3, n. 3349 del 04/12/2025, [OSCURATO:PERSONA]. 289097 - 01; Sez. 2, n. 37409 del 10/09/2024, Veglioni, Rv. 286989-01) Nello stesso senso si è orientata Sez. 5, n. 9797 del 04/03/2025, Rv. 287778- 01, nonché, Sez. 3, n. 1549 del 1703/2026 n.m., che ha specificato che «ritenere che, in caso di sequestro di uno strumento informatico, destinato per la sua stessa natura a raccogliere dati informatici di natura personale e professionale (materiale audiovisivo, dati di localizzazione, posta elettronica, password, dati relativi al traffico telefonico, messaggistica elettronica, ecc.) sia sufficiente da parte dell'istante dedurre la presenza nell'apparecchio di dati siffatti, essendo ultroneo dover pretendere la pleonastica dimostrazione in termini positivi dell'interesse alla disponibilità esclusiva di quanto vi era contenuto (Sez. 6, n. 17878 del 03/02/2022, in motivazione) avrebbe come ricaduta, ancorché indiretta, il pretendere da parte del pubblico ministero, ai fini della stessa legittimità del sequestro, un obbligo di motivazione sulle ragioni dell'apprensione dei dati sensibili eventualmente contenuti nei dispositivi informatici e telematici, oggetto di sequestro, particolarmente incisivo e talmente penetrante da risultare, nei fatti, inesigibile».1,4_. Secondo un diverso orientamento l'apprezzamento dell'interesse a ricorrere va declinato in relazione all'oggetto dell'ablazione. La sentenza [OSCURATO:PERSONA] (Sez. 6, n. 24617 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 264093) ha affermato che, nel sequestro di supporti informatici, la copia dei dati contenuti nel dispositivo e il loro successivo trattenimento non equivalgono alla restituzione del bene sequestrato. La Corte ha evidenziato che, in materia di dati digitali, la distinzione tra "originale" e "copia" perde in larga misura significato, poiché le caratteristiche del mezzo informatico consentono la coesistenza di una pluralità di "originali". Pertanto, finché i dati rimangono sottratti alla disponibilità dell'avente diritto, non può ritenersi avvenuta un'effettiva restituzione del bene: «un dato segreto, un progetto, ma anche il nome di una fonte, sono informazioni il cui valore consiste nella riservatezza del dato, la sua circolazione in più copie può costituire una privazione del bene rispetto al quale non può non ritenersi sussistere un diritto al riesame». Si è, quindi, ritenuto che l'interesse all'impugnazione in tema di sequestro probatorio di dati informatici debba ravvisarsi nella tutela del diritto di ogni soggetto alla disponibilità esclusiva del proprio "patrimonio informativo", la cui lesione è ipotizzabile anche in caso di restituzione del supporto contenente i dati, e la cui tutela assume connotazioni pressanti soprattutto nei casi di sequestro avente ad oggetto informazioni incidenti sul diritto alla riservatezza o al segreto. [OSCURATO:PERSONA] (sentenza n. 40963 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 270497), facendo propria questa prospettiva interpretativa, hanno ribadito che, nonostante la restituzione del supporto sul quale il dato è contenuto, permane comunque un interesse all'impugnazione del provvedimento ablativo per la verifica della sussistenza dei presupposti applicativi. Interesse che deve essere concreto ed attuale, specifico ed oggettivamente valutabile sulla base di elementi univocamente indicativi della lesione di interessi primari conseguenti alla indisponibilità delle informazioni contenute nel documento, la cui sussistenza andrà dimostrata, non potendosi ritenere sufficienti allo scopo generiche allegazioni. Questa precisazione contenuta nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] si collega all'esigenza di tutelare l'interesse alla disponibilità esclusiva del proprio patrimonio informativo, interesse che deve costituire il fondamento concreto dell'impugnazione volta a ottenere la restituzione dei dati acquisiti. Tale interesse, nei casi di sequestro di supporti informatici, non può dirsi "presunto" ma deve essere puntualmente verificato. Infatti, non ogni dato contenuto in un archivio digitale appartiene necessariamente alla sfera personale del soggetto interessato: il sequestro può riguardare anche informazioni prive di carattere riservato, come raccolte di datiliberamente accessibili o di dominio pubblico. In questo contesto, quindi, le Sezioni Unite hanno richiamato il principio generale secondo cui l'interesse a impugnare deve essere concreto e attuale, e non meramente astratto o presunto (Sez. 6, n. 17878 del 03/02/2022, Losurdo, Rv. 283302-01). Nei dispositivi informatici possono essere presenti files del tutto privi di collegamento personale con il possessore del supporto. La presenza di tali contenuti rende spesso complesso stabilire con immediatezza se i dati sequestrati abbiano carattere personale oppure generico, così come accertare l'effettiva titolarità del diritto alla loro restituzione in capo al richiedente. Per questa ragione, quando la circostanza che i dati appartengano al patrimonio informativo del ricorrente non risulta dagli atti del procedimento, incombe sulla parte che ricorre l'onere di indicare elementi specifici idonei a dimostrarla. È quanto può accadere, ad esempio, non solo nelle ipotesi esaminate nelle decisioni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nelle quali non era stato neppure chiarito quali dati fossero stati concretamente copiati, ma anche nel caso di un soggetto terzo che rivendichi la disponibilità esclusiva di dati personali conservati all'interno di un dispositivo appartenente ad altri. Da ciò consegue che «non può condividersi l'idea secondo cui l'interesse a impugnare il sequestro muterebbe a seconda che l'oggetto del provvedimento abbia natura materiale oppure digitale: tale distinzione non troverebbe reale fondamento né nella disciplina normativa né nell'elaborazione giurisprudenziale consolidata» (Sez. 6, n. 15802 del 03/02/2022 n.m.). 1. Nel caso in esame risulta dagli atti che sono stati sequestrati uno smartphone e un personal computer nella disponibilità esclusiva del ricorrente. La situazione, dunque, è diversa da quelle in cui si rende necessaria una allegazione specifica da parte della difesa per qualità del materiale o dubbia riferibilità al ricorrente dei dati in essi memorizzati. Infatti, lo smartphone e il computer personale, come l'esperienza comune insegna, sono diventati strumenti naturalmente destinati a raccogliere dati informatici dell'utilizzatore. L'evoluzione tecnologica ha reso possibile, infatti, memorizzare in essi grandi masse di dati, che finiscono con il conservare la documentazione, o l'auto-documentazione -attraverso, ad esempio, chat o e-mail-di svariati aspetti della vita personale, professionale, sociale del loro utilizzatore. Sicché, in tale ipotesi, si è ritenuta sufficiente l'allegazione della presenza di tali dati nell'apparecchio nell'esclusiva disponibilità dell'interessato, essendo ultroneo dover pretendere la dimostrazione in termini positivi dell'interesse alla disponibilità esclusiva di quanto vi era contenuto (Sez. 6, n. 17878 del03/02/2022, Losurdo, citata; conformi Sez. 2, n. 34324 del 25/09/2025, Resmini, Rv. 288682-01 e Sez. 2, n. 6160 del 16/12/2025, dep. 2026, Pistone, n.m). In applicazione di tali principi, deve, quindi, nel caso in esame, ritenersi sussistente l'interesse a ricorrere. 2. Il ricorso è fondato. 3. L'art. 253 cod. proc. pen. stabilisce che il sequestro ha ad oggetto il corpo del reato e le cose pertinenti al reato. Nel sistema codicistico il sequestro è disposto solo se e nei limiti in cui è necessario per l'accertamento dei fatti, come emerge, tra l'altro, dalla formulazione letterale dell'art. 253 cod. proc. pen., che non impone il sequestro del corpo del reato in ogni caso, ma solo qualora sia necessario per l'accertamento dei fatti, dall'art. 262 cod. proc. pen., che, senza distinguere tra corpo di reato e cose pertinenti al reato, prevede la restituzione delle "cose sequestrate" a chi ne abbia diritto, anche prima della sentenza, "quando non è necessario mantenere il sequestro a fini di prova", e dall'art. 354 cod. proc. pen. che, con la locuzione "se del caso", facoltizza, senza renderlo obbligatorio, il sequestro probatorio d'urgenza ad opera della polizia giudiziaria. Così, il sequestro probatorio del corpo del reato deve essere disposto esclusivamente con riferimento a beni concretamente necessari alle finalità probatorie, al fine di garantire un corretto bilanciamento tra l'interesse pubblico all'accertamento dei fatti e il sacrificio del diritto di proprietà, tutelato dall'art. 42 Cost. e dall'art. 1 del [OSCURATO:PERSONA] addizionale alla CEDU (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226711 — 01). Il sequestro, infatti, è un mezzo di ricerca della prova e non può trasformarsi, attraverso una nnassiva apprensione di dati, in uno strumento per la ricerca di una notizia di reato. Le Sezioni unite hanno ulteriormente precisato che la proporzionalità, quale espressione del principio di ragionevolezza, incorpora anche il requisito della residualità della misura, nel senso che il sequestro può essere disposto solo quando non sia possibile conseguire il medesimo risultato con modalità meno afflittive (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548 - 01). 4. La modalità di sequestro del corpo del reato nei casi in cui esso sia, o possa essere, contenuto in un sistema informatico non è oggetto di disciplina specifica. Il codice, all'art. 258, comma 4, detta una regola particolare, in tema di documentazione cartacea, relativa al caso in cui i documenti facciano "parte di un volume o di un registro"; da essa si evince come, di norma, non possa procedersia sequestri di masse indistinte di documenti senza una specifica ragione (Sez. 6, n. 24617 del 24/02/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264094). Si tratta di una regola certamente applicabile anche ai casi in cui il contenitore non sia un "volume" o un "registro" ma un archivio informatico. È un dato di comune esperienza che nell'ambito di gran parte dei procedimenti con un certo grado di complessità, non solo per la natura dei fatti ma per la struttura stessa delle indagini, la prova principale è spesso formata attraverso l'accesso ai dati personali. In questi casi, per sequestrare i dati di interesse investigativo, occorre perquisire il dispositivo elettronico e selezionare quelli da acquisire, in quanto necessari per l'accertamento dei fatti per cui si procede. Proprio il collegamento tra la cosa (il dato) e il reato da dimostrare impedisce, di regola, che possa essere disposto un indiscriminato sequestro dell'intero dispositivo. Un sequestro così ampio sarebbe, infatti, contrario alle ragioni ad esso sottese e non proporzionato. Per questo è necessario che il provvedimento genetico individui limiti temporali e limiti oggettivi dell'apprensione nonché criteri di selezione delle cose da apprendere. Così, si è affermato che il decreto di sequestro probatorio dei dispositivi elettronici e telematici, al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misura sia genetica che nella successiva fase esecutiva, deve indicare: a) le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e onnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca; b) i criteri che devono presiedere alla selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, giustificando, altresì, l'eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi dal perimetro temporale dell'imputazione provvisoria; c) i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti (ex multis Sez. 6, n. 17677 del 29/01/2025, Donadini, Rv. 288139 - 01). Solo la valutazione, nel caso concreto, della necessità di procedere a sequestro del bene ai fini della prova, dell'esistenza del vincolo di pertinenzialità tra tale bene e il reato per cui si procede e del criterio di proporzionalità permettono, da un lato, di evitare sequestri inutili o troppo estesi o meramente esplorativi e, dall'altro, di non paralizzare l'attività di ricerca della prova, con il rischio di finire con l'imporre al pubblico ministero di cercare solo quello che sa già di trovare. Del resto, si ammette l'acquisizione indiscriminata di un'intera categoria di beni, nell'ambito della quale procedere successivamente alla selezione delle singole res strumentali all'accertamento del reato, a condizione cheil sequestro non assuma una valenza meramente esplorativa e che il pubblico ministero adotti una motivazione che espliciti le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e onnicomprensivo, in ragione del tipo di reato per cui si procede, della condotta e del ruolo attribuiti alla persona titolare dei beni, e della difficoltà di individuare ex ante l'oggetto del sequestro (Sez. 6, n. 34265 del 22/09/2020, Aleotti, Rv. 279949 - 02). 5. Il Tribunale non ha fatto corretta applicazione di tali principi. Il ricorrente non ha contestato il fumus comissi delicti (o meglio, la presenza di una "notizia qualificata di reato") che, dunque, non può essere oggetto di esame in questa sede, se non nei limiti necessari per apprezzare l'esistenza di un vincolo di pertinenzialità delle cose apprese con il reato ipotizzato. Dal provvedimento impugnato emerge che si contesta al ricorrente il reato di corruzione (art. 318 cod. pen.), per aver ricevuto, in almeno una occasione, mentre era sindaco del Comune di [OSCURATO:PERSONA], una somma di denaro (euro 560) da un privato, assegnatario: a) di un affidamento diretto per 15.343,10 euro (contratto concluso mediante ricorso alla piattaforma MEPA, a firma dell'arch. [OSCURATO:PERSONA]); b) in precedenza, di un altro affidamento diretto dell'incarico di DEC di un contratto (incarico a firma del RUP [OSCURATO:PERSONA]). Non è chiarito il rapporto sinallagnnatico tra la dazione e i due affidamenti diretti, sicché, in presenza di una notizia di reato generica, il sequestro finisce quasi naturalmente per avere carattere esplorativo. Secondo il provvedimento impugnato, il sequestro del computer e dello smartphone sono finalizzati a ricostruire i rapporti «tra gli interessati», «anche al fine di ricostruire la rete di rapporti del [OSCURATO:PERSONA] nell'affidamento degli incarichi da parte dell'apparato comunale». Non è, indicato, però il rapporto di pertinenzialità tra i dati da apprendere e il reato ipotizzato, essendo, in modo del tutto apodittico, indicato come «fatto notorio» che gli indagati «si siano relazionati con altre persone» e che «il reato abbia lasciato tracce dirette e indirette». Né sono indicate le ragioni per le quali è necessario procedere a un sequestro omnicomprensivo. Pertanto, l'ordinanza impugnata va annullata, con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per nuovo giudizio, nel quale dovrà tenere conto dei principi sopra enunciati. P.Q.M