CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 34995/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5585/2015R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], difesa e rappresentata per procura speciale dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest ’ ultimoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 29; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionaledel Lazio n. 4534/28/2014, depositata l’8 luglio 2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 novembre 2022dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso , affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria Accertamento-definizione agevolata regionaledel Lazio di cui all’epigrafe, che ha rigettato l’appello erariale avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma, che aveva rigettato i l ricors o di [OSCURATO:PERSONA] contro quattro avvisi d’accertamento (relativi alle annualità d’imposta 2003,2004, 2005 e 2006), in materia di Irpef, emessi ai sensi dell’art. 38, comma quinto, d.P.R 29 settembre 1973, n. 600. Si è costituita la contribuente [OSCURATO:PERSONA] controricorso. In pendenza del giudizio di legittimità la stessa contribuente ha prodotto istanza di sospensione per effetto della presentazione di quattro domande(una per ogni avviso impugnato) di definizione della lite pendente ai sensi dell’art. 6 d.l. 23ottobre 2018,n. 119, convertito, con modifiche, nella legge 17 dicembre 2018, n. 136 6 , allegando le ricevute della presentazione di ciascuna di esse e le quietanze del pagamento della prima ratadi ognuna. La stessa controricorrente ha depositato memoria con istanza di declaratoria della cessata materia del contendere. L’Agenzia delle entrate ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, dando atto che l’Amministrazione ha comunicato che la contribuente ha presentato domanda di definizione ed ha provveduto al pagamento previsto per la definizione relativamente a tutti gli annid’imposta ( 2003,2004, 2005 e 2006) sub iudice. Considerato che: 1.Preliminarmente, il Collegioprende atto della produzione allegata dalla ricorrente all’istanza di sospensione del giudizio ed alla memoria con la quale ha chiesto dichiararsi estinto il giudizio per la cessata materia del contendere; nonché dell’istanza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere proveniente dalla stessa Agenza. Risulta, dunque, integrata la fattispecie di estinzione del giudizio di cui all’art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, per effetto della presentazione della domanda di definizione e del pagamento dell’importo dovuto. 2.Nulla sulle spesedel giudizio di legittimità, che restano a carico della parte che le ha anticipate, in applicazione del principio di cui agli artt. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018, e della considerazione che il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio.