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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 25829/2022

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pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 19634/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] S.E.A., in persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] in forza di procura speciale allegata al ricorso, elettivamente domiciliata in ROMA presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA], VIALE Mazzini n. 96; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA], mn persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale a rogito notaio di Limerick (Irlanda) allegata al controricorso elettivamente domiciliata in ROMA presso lo studio di quest'ultimo, via [OSCURATO:PERSONA] n.9; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 1287/2020, pubblicata il 26 maggio 2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio della udienza pubblica del 27 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Milano ha rigettato l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] S.E.A. e l'ha condannata alla restituzione in favore della [OSCURATO:PERSONA] di quanto ricevuto in esecuzione del decreto ingiuntivo n.9299 del 2015 che la stessa S.E.A. aveva richiesto e ottenuto dal Tribunale di Milano nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] (quale proprietaria degli aereo velivoli EIEXK e EIEWO) e della condebitrice solidale [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per il pagamento di Euro 125.047,71, oltre interessi di mora spese e accessori, per fatture non pagate emesse dal gennaio al settembre 2014 a titolo di diritti aereoportuali (in relazione a voli effettuati dal vettore aereo [OSCURATO:PERSONA] sull'aereo porto di Malpensa).

Il Tribunale di Milano in accoglimento dell'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] in prime cure ne aveva accertato il difetto di legittimazione passiva e revocato il decreto ingiuntivo de quo.

Avverso la sentenza d'appello, la Società per [OSCURATO:PERSONA] S.E.A. propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d'impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.

La causa è stata rimessa alla udienza pubblica fissata al 27 maggio 2022; il ricorso è stato poi trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dall' art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale.

Il P.G. ha depositato conclusioni scritte, concludendo per il rigetto del ricorso.

Parte ricorrente memoria ex art. 378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]:

1. La ricorrente lamenta con un primo motivo la "Violazione o falsa applicazione di impugnazione dell'art. 16

I. 218/1995, artt. 2683 e 2684 c.c., art. 865 c. nav. e Convenzione di Ginevra del 19 giugno 1948 sul riconoscimento dei diritti sugli aereomobili in relazione all'art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c." e contesta che la Corte di appello non avrebbe dovuto applicare la legge irlandese i cui effetti sono contrari all'ordine pubblico ai sensi dell'art. 16

I. 218 del 1995, con la conseguenza che la causa avrebbe dovuto essere decmsa in base alla legge italiana.

2. Denuncia, inoltre, con un secondo motivo di ricorso "la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 c.p.c. 118 disp. att. e 111 Cost. per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, in relazione all'art. 360, c. 1, n. 4 c.p.c." in quanto nella sentenza impugnata la Corte territoriale avrebbe, dapprima, statuito che la proprietà andava provata con riferimento al periodo in cui sono sorti i crediti di SEA, poi riconosciuto che, con riguardo al periodo di causa, nel registro in questione l'unico soggetto iscritto era [OSCURATO:PERSONA] e tuttavia concluso - in modo logicamente incomprensibile - che gli "effettivi proprietari" fossero in realtà altri soggetti iscritti nel registro aereonautico a partire dal 7 agosto 2014, ossia in un momento successivo a quello in cui è sorto il credito SEA.

3. La ricorrente lamenta con un terzo motivo la "Violazione o falsa applicazione di impugnazione dell'art. 113 c.p.c. , dell'art. 5 d.lgs. 231/02, art.1284 c.c. in relazione all'art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.", in particolare, lamentando che la Corte di appello ha condannato SEA a pagare gli interessi ex art. 5 d.lgs. 231/02 in luogo del saggio legale, nonostante il titolo di pagamento non fosse costituito da un obbligo restitutorio, seguìto alla revoca del decreto ingiuntivo ottenuto da SEA, addebitando a quest'ultima il fatto di non aver contestato la debenza degli interessi e violando il principio iura novit curia.

4. I primi due motivi possono essere esaminati in modo congiunto in ragione del nesso di connessione che li avvince e sono entrambi inammissibili sia con riferimento al profilo della dedotta violazione di legge sia con riferimento a quello della pretesa nullità della sentenza.

4.1. Va evidenziato che la società ricorrente insiste nel ritenere violato l'art. 16 della

I. 218 del 1995 -secondo cui la legge straniera non è applicabile quando contraria all'ordine pubblico- perché sarebbe stata interpretata nel senso di ammettere la possibilità che il proprietario di un velivolo non sia iscritto nel registro aeronautico, sebbene l'ordinamento italiano e quello internazionale, ai fini dell'opponibilità ai terzi, richiedano che il diritto di proprietà e gli altri diritti sui beni mobili registrati siano soggetti al regime di pubblicità: al fine di sostenere la propria doglianza, critica la motivazione della sentenza impugnata in modo del tutto atomistico e frammentario (difatti ne evoca qualche riga alla pag. 11 del ricorso, qualche altra alle pagg 12, 16, 18 ed in fine qualche altra alla pag. 20).

Ad ogni modo, la doglianza non coglie nel segno in quanto nella motivazione della decisione impugnata non risulta alcuna violazione dell'invocata norma nel senso inteso dalla ricorrente.

4.2. Piuttosto, va rimarcato che la motivazione oggetto di gravame si regge su due distinte ragioni, ciascuna idonea a giustificare il rigetto della domanda della ricorrente.

La prima delle ragioni si incentra sulla circostanza che, da un lato, in relazione al titolo di responsabilità invocato, cioè quello della proprietà degli aeromobili di cui trattasi, la appellante (odierna ricorrente) non avesse dato prova della proprietà degli stessi in capo alla resistente, dall'altro lato, che sulla base delle risultanze del sistema di pubblicità dominicale irlandese fosse emersa la prova della qualità di affittuaria in capo alla resistente (sentenza impugnata, pagg. 2 - 6).

E' risultato infatti che l'art. 6 della legge 324 del 1976 -secondo cui viene posta a carico del proprietario dell'aereo mobile la responsabilità solidale assieme al vettore aereo per il mancato pagamento dei diritti aereoportuali, posta a fondamento del decreto ingiuntivo in oggetto - fosse disposizione che non poteva essere invocata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] «-tenuto conto che nel giudizio di merito, con doppia conforme, ne è stato rilevato il difetto di legittimazione in quanto risultata non proprietaria ma soltanto mera affittuaria o locataria dei due aereo velivoli utilizzati per il trasporto dal vettore aereo italiano Livingston; ciò veniva documentato attraverso il registro aereonautico irlandese dal quale la predetta [OSCURATO:PERSONA] risultava iscritta come [OSCURATO:PERSONA], titolare registrato, e non come [OSCURATO:PERSONA], proprietaria.

La censura in esame prescinde completamente dal porre in discussione questa parte della motivazione imperniata sul non essere stata provata la qualità di proprietaria della resistente e nonostante che, addirittura, in capo ad essa sia risultata da quel sistema una qualità diversa dalla proprietà, pretendendo di dimostrare l'assunto secondo cui nel sistema irlandese l'iscrizione sarebbe sufficiente a far considerare la resistente proprietaria, ma ciò senza farsi carico del fatto che l'iscrizione come Registered owner pacificamente non sottintende la qualità dominicale e senza neppure spiegare perché dovrebbe sottintenderla.

La seconda ragione posta a fondamento della decisione impugnata è costituita dall'argomentazione utilizzata dalla corte di appello che, tenendo conto dell'asserita anomalia ravvisabile secondo la appellante nel sistema pubblicitario irlandese per il fatto di far figurare l'iscrizione solo in capo ad un'affittuaria e non anche ai proprietari, ha affermato che da essa non sarebbe potuto derivare che in capo alla resistente affittuaria si dovesse trasferire la qualità di proprietaria agli effetti del titolo della domanda (sentenza impugnata pagg. 6 e 7).

Anche questa ulteriore parte di motivazione è del tutto ignorata dai motivi di ricorso.

Pertanto, l'omessa critica di ciascuna delle due raciioni su cui poggia la decisione impugnata, rende i motivi di ricorso proposti inammissibili.

Giova, in fine, di rilevare che nella memoria si svolgono considerazioni che esulano dai motivi e sono perciò irrituali rispetto alla logica cui deve assolvere la memoria ex art. 378 c.p.c.

5. Il terzo motivo di ricorso è, al contrario, fondato e merita accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] osserva, non condividendo quanto evidenziato dal Procuratore Generale nelle conclusioni scritte in proposito, che nel caso in esame non si è formato alcun giudicato sul fatto che in sede di provvisoria esecutività del decreto monitorio furono attribuiti gli interessi secondo la legge speciale, evidentemente sulla base della stessa richiesta della odierna ricorrente; orbene, l'accoglimento dell'opposizione non solo determinò la caducazione dell'ordinanza di concessione della provvisoria esecutività e, dunque, del suo decisum, ma, nel suo valore di giudicato del tutto provvisorio di rigetto della domanda monitoria, non era idoneo a contenere alcuna espressa decisione sulla debenza in iure degli interessi, essendo stato l'accoglimento basato sulla questione della legittimazione concernente il credito principale.

Non si formò dunque, in ragione dell'appello della ricorrente, alcun giudicato interno a suo carico, né esso si può desumere solo dal fatto che la stessa avesse chiesto gli interessi sulla base della legge speciale, concernendo il problema una quaestio iuris affrontata dalla Corte territoriale in sede di condanna alle restituzioni.

Ne segue che la corte territoriale avrebbe dovuto riconoscere dovuti gli ordinari interessi legali sulla somma oggetto della restituzione di una somma corrisposta indebitamente, cioè in forza dell'esecuzione dell'ordinanza di concessione della provvisoria esecuzione al decreto.

6. In conclusione, dichiarati inammissibili i primi due motivi, il terzo motivo di ricorso va accolto e la sentenza va cassata in relazione, cioè nel punto in cui, dopo aver condannato SEA alla restituzione di quanto ricevuto in esecuzione del decreto ingiuntivo de quo in favore di [OSCURATO:PERSONA], l'ha condannata alla restituzione degli interessi calcolati sulla relativa somma ai sensi dell'art. 5 del d.

Igs. n. 231 del 2002 e non, invece, secondo l'ordinario saggio legale.

Non essendo necessari accertamenti di fatto sul punto oggetto della cassazione, si può procedere a decidere nel merito e condannare alla restituzione dei detti interessi legali sulla somma oggetto del capo 2 della decisione impugnata, le cui statuizioni per il resto restano ferme e ciò anche per le spese del grado.

7. Le spese del giudizio di legittimità possono compensarsi in ragione della reciproca soccombenza sulla complessiva materia oggetto del ricorso.

Per questi motivi La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiara inammissibili i primi due.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e decidendo nel merito quanto al punto oggetto della disposta cassazione, condanna la SEA al pagamento sulla somma oggetto del capo 2 della sentenza impugnata degli interessi legali anziché di quelli di cui all'art. 5 del d.

Igs. n. 231 del 2002.

Conferma la

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 19634/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] S.E.A., in persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] in forza di procura speciale allegata al ricorso, elettivamente domiciliata in ROMA presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA], VIALE Mazzini n. 96; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA], mn persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale a rogito notaio di Limerick (Irlanda) allegata al controricorso elettivamente domiciliata in ROMA presso lo studio di quest'ultimo, via [OSCURATO:PERSONA] n.9; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 1287/2020, pubblicata il 26 maggio 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio della udienza pubblica del 27 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Milano ha rigettato l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] S.E.A. e l'ha condannata alla restituzione in favore della [OSCURATO:PERSONA] di quanto ricevuto in esecuzione del decreto ingiuntivo n.9299 del 2015 che la stessa S.E.A. aveva richiesto e ottenuto dal Tribunale di Milano nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] (quale proprietaria degli aereo velivoli EIEXK e EIEWO) e della condebitrice solidale [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per il pagamento di Euro 125.047,71, oltre interessi di mora spese e accessori, per fatture non pagate emesse dal gennaio al settembre 2014 a titolo di diritti aereoportuali (in relazione a voli effettuati dal vettore aereo [OSCURATO:PERSONA] sull'aereo porto di Malpensa). Il Tribunale di Milano in accoglimento dell'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] in prime cure ne aveva accertato il difetto di legittimazione passiva e revocato il decreto ingiuntivo de quo. Avverso la sentenza d'appello, la Società per [OSCURATO:PERSONA] S.E.A. propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d'impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. La causa è stata rimessa alla udienza pubblica fissata al 27 maggio 2022; il ricorso è stato poi trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dall' art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. Il P.G. ha depositato conclusioni scritte, concludendo per il rigetto del ricorso. Parte ricorrente memoria ex art. 378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]: 1. La ricorrente lamenta con un primo motivo la "Violazione o falsa applicazione di impugnazione dell'art. 16 I. 218/1995, artt. 2683 e 2684 c.c., art. 865 c. nav. e Convenzione di Ginevra del 19 giugno 1948 sul riconoscimento dei diritti sugli aereomobili in relazione all'art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c." e contesta che la Corte di appello non avrebbe dovuto applicare la legge irlandese i cui effetti sono contrari all'ordine pubblico ai sensi dell'art. 16 I. 218 del 1995, con la conseguenza che la causa avrebbe dovuto essere decmsa in base alla legge italiana. 2. Denuncia, inoltre, con un secondo motivo di ricorso "la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 c.p.c. 118 disp. att. e 111 Cost. per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, in relazione all'art. 360, c. 1, n. 4 c.p.c." in quanto nella sentenza impugnata la Corte territoriale avrebbe, dapprima, statuito che la proprietà andava provata con riferimento al periodo in cui sono sorti i crediti di SEA, poi riconosciuto che, con riguardo al periodo di causa, nel registro in questione l'unico soggetto iscritto era [OSCURATO:PERSONA] e tuttavia concluso - in modo logicamente incomprensibile - che gli "effettivi proprietari" fossero in realtà altri soggetti iscritti nel registro aereonautico a partire dal 7 agosto 2014, ossia in un momento successivo a quello in cui è sorto il credito SEA. 3. La ricorrente lamenta con un terzo motivo la "Violazione o falsa applicazione di impugnazione dell'art. 113 c.p.c. , dell'art. 5 d.lgs. 231/02, art.1284 c.c. in relazione all'art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.", in particolare, lamentando che la Corte di appello ha condannato SEA a pagare gli interessi ex art. 5 d.lgs. 231/02 in luogo del saggio legale, nonostante il titolo di pagamento non fosse costituito da un obbligo restitutorio, seguìto alla revoca del decreto ingiuntivo ottenuto da SEA, addebitando a quest'ultima il fatto di non aver contestato la debenza degli interessi e violando il principio iura novit curia. 4. I primi due motivi possono essere esaminati in modo congiunto in ragione del nesso di connessione che li avvince e sono entrambi inammissibili sia con riferimento al profilo della dedotta violazione di legge sia con riferimento a quello della pretesa nullità della sentenza. 4.1. Va evidenziato che la società ricorrente insiste nel ritenere violato l'art. 16 della I. 218 del 1995 -secondo cui la legge straniera non è applicabile quando contraria all'ordine pubblico- perché sarebbe stata interpretata nel senso di ammettere la possibilità che il proprietario di un velivolo non sia iscritto nel registro aeronautico, sebbene l'ordinamento italiano e quello internazionale, ai fini dell'opponibilità ai terzi, richiedano che il diritto di proprietà e gli altri diritti sui beni mobili registrati siano soggetti al regime di pubblicità: al fine di sostenere la propria doglianza, critica la motivazione della sentenza impugnata in modo del tutto atomistico e frammentario (difatti ne evoca qualche riga alla pag. 11 del ricorso, qualche altra alle pagg 12, 16, 18 ed in fine qualche altra alla pag. 20). Ad ogni modo, la doglianza non coglie nel segno in quanto nella motivazione della decisione impugnata non risulta alcuna violazione dell'invocata norma nel senso inteso dalla ricorrente. 4.2. Piuttosto, va rimarcato che la motivazione oggetto di gravame si regge su due distinte ragioni, ciascuna idonea a giustificare il rigetto della domanda della ricorrente. La prima delle ragioni si incentra sulla circostanza che, da un lato, in relazione al titolo di responsabilità invocato, cioè quello della proprietà degli aeromobili di cui trattasi, la appellante (odierna ricorrente) non avesse dato prova della proprietà degli stessi in capo alla resistente, dall'altro lato, che sulla base delle risultanze del sistema di pubblicità dominicale irlandese fosse emersa la prova della qualità di affittuaria in capo alla resistente (sentenza impugnata, pagg. 2 - 6). E' risultato infatti che l'art. 6 della legge 324 del 1976 -secondo cui viene posta a carico del proprietario dell'aereo mobile la responsabilità solidale assieme al vettore aereo per il mancato pagamento dei diritti aereoportuali, posta a fondamento del decreto ingiuntivo in oggetto - fosse disposizione che non poteva essere invocata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] «-tenuto conto che nel giudizio di merito, con doppia conforme, ne è stato rilevato il difetto di legittimazione in quanto risultata non proprietaria ma soltanto mera affittuaria o locataria dei due aereo velivoli utilizzati per il trasporto dal vettore aereo italiano Livingston; ciò veniva documentato attraverso il registro aereonautico irlandese dal quale la predetta [OSCURATO:PERSONA] risultava iscritta come [OSCURATO:PERSONA], titolare registrato, e non come [OSCURATO:PERSONA], proprietaria. La censura in esame prescinde completamente dal porre in discussione questa parte della motivazione imperniata sul non essere stata provata la qualità di proprietaria della resistente e nonostante che, addirittura, in capo ad essa sia risultata da quel sistema una qualità diversa dalla proprietà, pretendendo di dimostrare l'assunto secondo cui nel sistema irlandese l'iscrizione sarebbe sufficiente a far considerare la resistente proprietaria, ma ciò senza farsi carico del fatto che l'iscrizione come Registered owner pacificamente non sottintende la qualità dominicale e senza neppure spiegare perché dovrebbe sottintenderla. La seconda ragione posta a fondamento della decisione impugnata è costituita dall'argomentazione utilizzata dalla corte di appello che, tenendo conto dell'asserita anomalia ravvisabile secondo la appellante nel sistema pubblicitario irlandese per il fatto di far figurare l'iscrizione solo in capo ad un'affittuaria e non anche ai proprietari, ha affermato che da essa non sarebbe potuto derivare che in capo alla resistente affittuaria si dovesse trasferire la qualità di proprietaria agli effetti del titolo della domanda (sentenza impugnata pagg. 6 e 7). Anche questa ulteriore parte di motivazione è del tutto ignorata dai motivi di ricorso. Pertanto, l'omessa critica di ciascuna delle due raciioni su cui poggia la decisione impugnata, rende i motivi di ricorso proposti inammissibili. Giova, in fine, di rilevare che nella memoria si svolgono considerazioni che esulano dai motivi e sono perciò irrituali rispetto alla logica cui deve assolvere la memoria ex art. 378 c.p.c. 5. Il terzo motivo di ricorso è, al contrario, fondato e merita accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] osserva, non condividendo quanto evidenziato dal Procuratore Generale nelle conclusioni scritte in proposito, che nel caso in esame non si è formato alcun giudicato sul fatto che in sede di provvisoria esecutività del decreto monitorio furono attribuiti gli interessi secondo la legge speciale, evidentemente sulla base della stessa richiesta della odierna ricorrente; orbene, l'accoglimento dell'opposizione non solo determinò la caducazione dell'ordinanza di concessione della provvisoria esecutività e, dunque, del suo decisum, ma, nel suo valore di giudicato del tutto provvisorio di rigetto della domanda monitoria, non era idoneo a contenere alcuna espressa decisione sulla debenza in iure degli interessi, essendo stato l'accoglimento basato sulla questione della legittimazione concernente il credito principale. Non si formò dunque, in ragione dell'appello della ricorrente, alcun giudicato interno a suo carico, né esso si può desumere solo dal fatto che la stessa avesse chiesto gli interessi sulla base della legge speciale, concernendo il problema una quaestio iuris affrontata dalla Corte territoriale in sede di condanna alle restituzioni. Ne segue che la corte territoriale avrebbe dovuto riconoscere dovuti gli ordinari interessi legali sulla somma oggetto della restituzione di una somma corrisposta indebitamente, cioè in forza dell'esecuzione dell'ordinanza di concessione della provvisoria esecuzione al decreto. 6. In conclusione, dichiarati inammissibili i primi due motivi, il terzo motivo di ricorso va accolto e la sentenza va cassata in relazione, cioè nel punto in cui, dopo aver condannato SEA alla restituzione di quanto ricevuto in esecuzione del decreto ingiuntivo de quo in favore di [OSCURATO:PERSONA], l'ha condannata alla restituzione degli interessi calcolati sulla relativa somma ai sensi dell'art. 5 del d. Igs. n. 231 del 2002 e non, invece, secondo l'ordinario saggio legale. Non essendo necessari accertamenti di fatto sul punto oggetto della cassazione, si può procedere a decidere nel merito e condannare alla restituzione dei detti interessi legali sulla somma oggetto del capo 2 della decisione impugnata, le cui statuizioni per il resto restano ferme e ciò anche per le spese del grado. 7. Le spese del giudizio di legittimità possono compensarsi in ragione della reciproca soccombenza sulla complessiva materia oggetto del ricorso. Per questi motivi La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiara inammissibili i primi due. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e decidendo nel merito quanto al punto oggetto della disposta cassazione, condanna la SEA al pagamento sulla somma oggetto del capo 2 della sentenza impugnata degli interessi legali anziché di quelli di cui all'art. 5 del d. Igs. n. 231 del 2002. Conferma la
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