CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 marzo 2024
Cassazione n. 10434/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 30566-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso d a ll ’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio digitale legale come da pecRegistri di Giustizia; -ricorrente - contro Comune di Trieste, in persona del Sindaco pro tempore , elettivamente domiciliato in Roma, via Emilio de' Cavalierin. 11, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli Avv. ti [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente - avverso la sentenza n. 35/2019 della Corte d’appello di Trieste, depositata il 15/04/2019 R.G.N. 211/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/03/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. la Corte d’appello di Trieste ha respinto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] e confermato la sentenza di primo grado anche nella parte in cui aveva respinto la domanda di conversione del rapporto a termine intercorso fra il predetto lavoratore e il Comune di Trieste per il profilo di esecutore Oggetto Lavoro pubblico contratti a tempo determinato R.G.N.30566/2019 Cron. Rep. Ud.21/03/2024 CC socio-sanitario cat. A o di collaboratore di infanzia cat. B, assunto mediante chiamata dalle liste di collocamento; 2. avverso tale pronunzia propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] articolando quattro motivi, cui resiste il Comune di Trieste con controricorso; 3. le parti hanno depositato memoria. Ritenuto che: 1. in via preliminare, occorre evidenziare che, in sede di memoria, il ricorrente ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere sul rilievo di essere stato assunto a tempo indeterminato dal Comune con decorrenza dal 19 dicembre 2022 a seguito di una procedura di stabilizzazione per soli titoli riservata ai dipendenti a tempo determinato, svolgendo comunque ulteriori argomentazioni per sostenere la fondatezza del ricorso, anche ai fini della disciplina delle spese processuali; 2. i quattro motivi di censura articolati nel ricorso (errata interpretazione del testo costituzionale in tema di pubblicoimpiego, errata motivazione su un punto decisivo della controversia; violazione e falsa applicazione delle norme in materia di accesso al pubblico impiego, violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 2, e art. 36; violazione per mancata applicazione della normativa comunitaria clausola 5 dell’accordo quadro europeo CES, UNICE e CEEP, allegato alla direttiva 1999/70/CE, violazione del principio di uguaglianza, illegittima disparità di trattamento; omessa valutazione di un punto decisivo della controversia) sono tutti convergenti sulla questione relativa alla mancata conversione del rapporto a tempo indeterminato; 2. l’avvenuta stabilizzazione del ricorrente, come dallo stessorimarcato in sede di memoria, comporta la cessazione della materia del contendere, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; 3. le spese processuali possono essere compensate per l’intervenuta stabilizzazione ed il progressivo consolidarsi della giurisprudenza in materia;4. il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, non è applicabile nell’ipotesi di declaratoria di inammissibilità sopravvenuta del ricorso per cessazione della materia del contendere, poiché essa determina la caducazione delle pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, rendendo irrilevante la successiva valutazione della virtuale fondatezza, o meno, del ricorso in quanto avente esclusivo rilievo in merito alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità (così, fra molte, Cass. Sez. 3, 20/07/2021, n. 20697). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso ed integralmente compensate fra le parti le spese dell’intero pr