CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2023
Cassazione n. 42836/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato, riducendo solo la pena, la condanna riportata dal predetto in primo grado in ordine al reato di cui agli artt. 56, 624, 625 n. 2).; 2. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità, non è deducibile in sede di legittimità in quanto costituito da doglianze di mero fatto, nella parte in cui sollecita una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una rilettura degli elementi di prova posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè); 3. Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge dell'art. 56 cod. pen., è manifestamente infondato in diritto, nella misura in cui sostiene la tesi, destituita di qualsivoglia fondamento, che il requisito della direzione univoca degli atti di cui al delitto tentato postuli che gli atti compiuti non siano rivolti a commettere "anche" ulteriori delitti; 4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]