CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 ottobre 2021
Cassazione n. 41722/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NOLAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Noia, quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere la sospensione dell'ordine di ingiunzione a demolire emessa dal pubblico ministero in esecuzione della sentenza irrevocabile di condanna pronunciata dal Tribunale di Noia per contravvenzioni urbanistiche. 2. Avverso l'ordinanza, [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo, con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001, non essendogli mai stata notificata l'ingiunzione a demolire emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Noia il 29settmbre 2015, il che ha comportato una serie di conseguenze sfavorevoli al condannato, che non ha potuto opporsi all'acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale. Il Tribunale ha perciò errato, ad avviso del ricorrente, nel ritenere sufficiente la notifica dell'ingiunzione all'altro comproprietario, che, in ogni caso, non era nemmeno il responsabile dell'illecito. 3. Il ricorso risulta inammissibile, perché riproduttivo di profili di censura adeguatamente vagliati e disattesi dal Tribunale con argomentazioni giuridicamente corrette. 4. Invero, per costante giurisprudenza, con la quale il ricorrente omette di confrontarsi, in tema di esecuzione dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo, la omessa notifica dello stesso al comproprietario del bene non comporta alcuna nullità, atteso che questi non è portatore di un interesse giuridicamente rilevante a dedurre una nullità che riguarda un altro soggetto, non rimanendo escluso il suo diritto di interloquire nel procedimento di esecuzione, facendo valere in tale sede le proprie eccezioni difensive (Sez. 3, n. 47281 del 21/10/2009, dep. 11/12/2009, Arrigoni, Rv. 245404; Sez. 3, n. 9225 del 23/01/2003, dep. 27/02/2003, Petrocchi, Rv. 224174). 5. Nel caso in esame, il Tribunale ha espressamente richiamato e applicato il principio ora indicato, qui da ribadire, ciò che comporta l'inammissibilità del ricorso. 6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 08/10/2021. [OSCURATO:PERSONA]