CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 maggio 2023
Cassazione n. 50055/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2023 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza del 08/05/2023, la Corte d'appello di Napoli, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., in riforma della sentenza del 13/09/2022 del G.u.p. del Tribunale di Napoli, emessa in esito a giudizio abbreviato, rideterminava in un anno di reclusione ed € 300,00 di multa la pena irrogata ad [OSCURATO:PERSONA] per il reato di frode informatica in concorso (capo B dell'imputazione), confermando la condanna della stessa Carrino per tale reato. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di Napoli, ha proposto personalmente ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidato a due motivi, con i quali lamenta: a) in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 640-ter cod. pen; b) in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. 3. Si deve preliminarmente rilevare che il ricorso è stato proposto personalmente dall'imputata, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., a norma del quale l'atto di ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto di impugnazione, sia l'autenticazione, a opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso - come è avvenuto nel caso in esame -, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475-01; Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zhair, Rv. 274636-01). Trattandosi di impugnazione proposta in difetto di legittimazione dopo l'entrata in vigore della novella di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103, il cui art. 1, comma 62, ha aggiunto all'art. 610 cod. proc. pen. il comma 5 -bis, il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi di quest'ultimo comma. Per la ragione sopra indicata, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend