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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2026

ECLI:EU:T:2026:619
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Edizione provvisoria SENTENZA DEL TRIBUNALE (Decima Sezione) 30 settembre 2026 ( * ) « Funzione pubblica – Dipendenti – Procedimento disciplinare – Sanzione disciplinare – Nota di biasimo – Principio del ne bis in idem – Principio di imparzialità – Principio di buona amministrazione – Termine ragionevole – Proporzionalità – Articolo 10 dell’allegato IX dello statuto » Nella causa T‑188/25, IG , rappresentato da M. Aboudi, avvocato, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] europeo , rappresentato da S. Seyr,

I. [OSCURATO:PERSONA] e L. Burguin, in qualità di agenti, convenuto, IL TRIBUNALE (Decima Sezione), composto da S.L.

Kalėda (relatore), presidente, H. [OSCURATO:PERSONA] e S. [OSCURATO:PERSONA], giudici, cancelliere: L. Ramette, amministratore vista la fase scritta del procedimento, in seguito all’udienza del 3 marzo 2026, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con il suo ricorso fondato sull’articolo 270 TFUE, IG, ricorrente, chiede l’annullamento della decisione del [OSCURATO:PERSONA] europeo del 29 maggio 2024 che gli infligge una nota di biasimo (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

Fatti 2 Il 1º gennaio 2009 il ricorrente è stato trasferito dal Comitato delle regioni al [OSCURATO:PERSONA] in qualità di funzionario. 3 Il 26 settembre 2011 il ricorrente è stato assegnato all’unità Parlamentarium, all’interno della direzione generale (DG) Comunicazione.

Egli faceva parte di un gruppo di agenti del [OSCURATO:PERSONA] che controllavano, in particolare, il personale del prestatore di servizi esterno con il quale il [OSCURATO:PERSONA] aveva concluso un contratto per garantire l’accoglienza dei visitatori.

Il prestatore di servizi esterno in questione era la società ManpowerGroup Solutions (in prosieguo: «MGS»). 4 L’11 marzo 2015 la moglie del ricorrente all’epoca (in prosieguo: l’«ex moglie del ricorrente») ha inviato all’agente di MGS incaricato della gestione del contratto menzionato al precedente punto 3 all’epoca (in prosieguo: il «primo gestore del contratto presso MGS») un messaggio di posta elettronica con il suo curriculum vitae (CV). 5 Il 5 maggio 2015 il ricorrente è stato nominato membro supplente del comitato di valutazione delle offerte per una gara d’appalto recante il riferimento COMM/DG/AWD/2015/241 e riguardante la messa a disposizione di personale di servizio per le infrastrutture di accoglienza del [OSCURATO:PERSONA].

Tale gara d’appalto è stata indetta nell’ambito della scadenza del contratto che il [OSCURATO:PERSONA] aveva concluso con MGS nel 2011.

A tal riguardo, il ricorrente ha firmato, il 12 maggio 2015, una dichiarazione di riservatezza e di assenza di conflitto di interessi. 6 Il 29 maggio 2015 il comitato di valutazione delle offerte ha raccomandato che l’appalto fosse aggiudicato a MGS. 7 Il 29 giugno 2015 l’ex moglie del ricorrente ha concluso un contratto di lavoro con MGS per una durata di sei mesi per il periodo compreso tra il 1º agosto 2015 e il 1º febbraio 2016. 8 Il 7 luglio 2015, a seguito della nuova gara d’appalto, il contratto relativo alla messa a disposizione di personale di servizio per le infrastrutture di accoglienza del [OSCURATO:PERSONA] è stato nuovamente aggiudicato a MGS. 9 Il 27 settembre 2016 il ricorrente ha inviato al suo capo unità un messaggio di posta elettronica in cui faceva valere irregolarità nella gestione di detto contratto dopo la partenza del primo gestore del contratto in seno a MGS.

In tale messaggio di posta elettronica, egli ha chiesto di non essere più incaricato della gestione finanziaria del contratto con MGS. 10 Il 3 ottobre 2016 il responsabile di MGS ha inviato al capo unità del ricorrente una lettera in cui denunciava, da un lato, un comportamento abusivo del ricorrente nei confronti del personale di MGS assegnato al Parlamentarium e, dall’altro, il fatto che il ricorrente aveva approfittato della sua posizione per chiedere al primo gestore del contratto presso MGS l’assunzione della sua ex moglie, nel momento in cui aveva luogo la gara d’appalto per aggiudicare il medesimo contratto. 11 Con decisione del 9 novembre 2016, la direttrice generale della DG Comunicazione dell’epoca, per ragioni di interesse del servizio, conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), ha deciso di riassegnare il ricorrente all’unità Programma delle visite dell’Unione europea in seno a detta direzione generale. 12 Il 7 marzo 2017, nell’ambito dell’esercizio di valutazione per il 2016, il capo unità ha redatto una nota nella quale raccomandava di non attribuire punti di merito al ricorrente invocando diversi fatti, in particolare il fatto che egli aveva cercato di trovare un impiego alla sua ex moglie presso MGS, con contratto con il [OSCURATO:PERSONA], e ciò nel momento in cui era membro del comitato di valutazione delle offerte per una gara d’appalto alla quale partecipava MGS. 13 Il 21 agosto 2020 il segretario generale del [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: il «segretario generale») ha ricevuto una lettera anonima che accusava il ricorrente, da un lato, di molestie psicologiche e sessuali e, dall’altro, di aver approfittato della sua posizione al fine di ottenere un impiego per la sua ex moglie. 14 Con decisione del 28 aprile 2021, il segretario generale ha avviato un’indagine amministrativa relativa agli asseriti inadempimenti del ricorrente. 15 Il 29 novembre 2021 il ricorrente è stato sentito nel contesto dell’indagine amministrativa. 16 Nella loro relazione del 22 marzo 2022, gli inquirenti hanno concluso, da un lato, che «l’indagine non [aveva] consentito di dimostrare che [il ricorrente] [aveva] effettivamente molestato alcuni dei suoi colleghi [o] dipendenti di [MGS], ai sensi dell’articolo 12 bis dello Statuto», e, dall’altro, che, «approfittando dei suoi rapporti professionali con un datore di lavoro di [MGS] per trovare un impiego, presso questa stessa società, per la sua [ex] moglie, [il ricorrente] [era] venuto meno ai suoi obblighi in forza dell’articolo 11 dello Statuto». 17 Il 31 marzo 2022 l’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») ha comunicato al ricorrente la relazione d’indagine e lo ha invitato ad un’audizione ai sensi dell’articolo 3 dell’allegato IX dello Statuto il 27 aprile 2022.

Su richiesta del ricorrente, tale audizione è stata rinviata al 6 maggio 2022. 18 Il 3 maggio 2022, in vista della sua audizione, il ricorrente ha presentato osservazioni scritte all’APN. 19 Il 6 maggio 2022 ha avuto luogo l’audizione del ricorrente ai sensi dell’articolo 3 dell’allegato IX dello Statuto, in vista dell’eventuale avvio di un procedimento disciplinare. 20 Il 2 maggio 2023 la commissione di disciplina ha emesso il suo parere motivato raccomandando che la sanzione della nota di biasimo fosse inflitta al ricorrente.

Infatti, la commissione di disciplina ha concluso che il ricorrente era venuto meno ai suoi obblighi di cui, da un lato, agli articoli 11 e 12 dello Statuto, approfittando dei suoi rapporti professionali con un datore di lavoro di MGS per trovare, nel 2015, un impiego alla sua ex moglie e, dall’altro, all’articolo 11 bis dello Statuto, in quanto, al momento della sua nomina a membro supplente del comitato di valutazione delle offerte per una gara d’appalto alla quale partecipava MGS, egli non aveva segnalato ai suoi superiori gerarchici il fatto di aver contattato il primo gestore del contratto presso MGS per ottenere un contratto di lavoro per la sua ex moglie né il fatto che la sua ex moglie stava per formare oggetto di una procedura di assunzione con tale società. 21 Il 1º giugno 2023, il ricorrente è stato dichiarato in invalidità. 22 Con decisione del 26 luglio 2023, l’APN ha inflitto al ricorrente la sanzione della nota di biasimo.

Il 30 ottobre 2023, il ricorrente ha presentato contro tale decisione un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto. 23 Con decisione del 18 marzo 2024, il segretario generale ha accolto il reclamo considerando che la decisione del 26 luglio 2023 era viziata da un difetto di motivazione e ha rinviato il fascicolo all’APN competente. 24 Il 29 maggio 2024 l’APN ha adottato la decisione impugnata. 25 Il 25 luglio 2024, il ricorrente ha presentato reclamo avverso la decisione impugnata.

Tale reclamo è stato respinto con decisione del segretario generale del 6 dicembre 2024 (in prosieguo: la «decisione di rigetto del reclamo»).

Conclusioni delle parti 26 Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia: – annullare la decisione impugnata; – per quanto necessario, annullare la decisione di rigetto del reclamo; – condannare il [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 27 [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia: – respingere il ricorso; – condannare il ricorrente alle spese.

In diritto Sull ’ oggetto della controversia 28 Secondo una giurisprudenza costante, una domanda di annullamento formalmente diretta contro la decisione di rigetto di un reclamo ha l’effetto di sottoporre al Tribunale l’atto contro il quale il reclamo è stato presentato, qualora la domanda sia, in quanto tale, priva di contenuto autonomo (v. sentenza del 30 marzo 2022, PO/Commissione, T‑36/21, non pubblicata, EU:T:2022:192, punto 27 e giurisprudenza citata). 29 Nel caso di specie, nella parte in cui respinge il reclamo e conferma la decisione impugnata, la decisione di rigetto del reclamo è priva di contenuto autonomo.

Pertanto, la domanda di annullamento deve essere considerata come diretta unicamente contro la decisione impugnata.

Pertanto, la legittimità della decisione impugnata deve essere esaminata prendendo in considerazione la motivazione contenuta nella decisione di rigetto del reclamo, motivazione che si presume coincida con la decisione impugnata (v., in tal senso, sentenza del 30 marzo 2022, PO/Commissione, T‑36/21, non pubblicata, EU:T:2022:192, punto 28 e giurisprudenza citata).

Nel merito 30 Il ricorrente deduce quattro motivi, vertenti, il primo, su una violazione del principio del ne bis in idem , il secondo, su una violazione delle garanzie procedurali in materia di indagine amministrativa nonché dei principi di imparzialità e di buona amministrazione, il terzo, su una violazione del termine ragionevole nonché dell’articolo 6, paragrafo 4, lettera b), e dell’articolo 18 dell’allegato IX dello Statuto e, il quarto, su una violazione del principio di proporzionalità e su un errore manifesto di valutazione.

Il Tribunale ritiene che occorra innanzitutto esaminare il secondo motivo.

Sul secondo motivo, vertente su una violazione delle garanzie procedurali in materia di indagine amministrativa nonché dei principi di imparzialità e di buona amministrazione 31 Con il suo secondo motivo, il ricorrente deduce, in sostanza, un’«irregolarità sostanziale» della relazione d’indagine (prima parte), una violazione dei principi di buona amministrazione e di imparzialità (seconda parte) e una violazione dei suoi diritti della difesa e del carattere contraddittorio del procedimento (terza parte). – Sulla prima parte, relativa ad un’«irregolarità sostanziale» della relazione d’indagine 32 Il ricorrente sostiene che la relazione d’indagine è viziata da «irregolarità sostanziali». 33 Anzitutto, il ricorrente sostiene che gli inquirenti non hanno investigato sull’origine della denuncia anonima del 21 agosto 2020 e non hanno comunicato il contesto giuridico sul quale l’APN si era basata per accettare una siffatta denuncia anonima.

Secondo il ricorrente, la normativa in vigore ostava alla presa in considerazione delle informazioni anonime. 34 Il ricorrente sostiene poi che la nota del 7 marzo 2017 redatta nell’ambito del suo esercizio di valutazione per l’anno 2016 e allegata alla lettera anonima del 21 agosto 2020 è stata ottenuta in modo irregolare in quanto si tratta di un documento di lavoro interno e riservato, rientrante in una procedura di valutazione, cosicché essa avrebbe dovuto essere respinta. 35 Infine, il ricorrente contesta agli inquirenti di non aver comunicato l’identità del testimone che ha trasmesso loro il contratto della sua ex moglie con MGS e di non aver chiarito il modo in cui tale testimone avrebbe ottenuto detto documento. 36 [OSCURATO:PERSONA] contesta gli argomenti del ricorrente. 37 In primo luogo, per quanto riguarda l’argomento del ricorrente che contesta la possibilità di avviare un’indagine amministrativa sulla base di informazioni anonime, occorre rilevare che dall’articolo 86, paragrafo 2, dello Statuto risulta che l’APN o l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) possono avviare un’indagine amministrativa «qualora elementi di prova che lascino presumere l’esistenza di una mancanza siano stati portati a loro conoscenza».

Pertanto, la formulazione di tale disposizione non esclude l’avvio di un’indagine amministrativa sulla base di informazioni anonime.

Inoltre, al fine di garantire l’efficacia delle indagini, l’APN deve potersi avvalere di elementi di prova che lascino presumere l’esistenza di un inadempimento, anche qualora la fonte di tali elementi non sia nota.

Tale conclusione è corroborata dall’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU 2013, L 248, pag. 1), il quale prevede espressamente che l’indagine può essere avviata «qualora vi sia un sufficiente sospetto, che può anche basarsi su informazioni fornite da terzi o su informazioni anonime». 38 Pertanto, non può essere accolto l’argomento del ricorrente secondo cui l’APN non poteva basarsi su una denuncia anonima per avviare un’indagine amministrativa.

Infatti, l’APN ha potuto basarsi sulle informazioni ricevute, indipendentemente dalla loro fonte, a condizione di disporre degli elementi di prova che lasciavano presumere l’esistenza di un inadempimento. 39 Tale considerazione non è inficiata dall’argomento del ricorrente, vertente sull’articolo 4, paragrafo 1, delle norme interne del [OSCURATO:PERSONA] del 4 dicembre 2015 relative all’attuazione dell’articolo 22 quater dello Statuto, secondo il quale «l’informatore non può agire in forma anonima», dal momento che la procedura di protezione degli informatori prevista da detto articolo non è stata applicata nel caso di specie. 40 In secondo luogo, per quanto riguarda l’affermazione del ricorrente secondo cui la nota del 7 marzo 2017 redatta nell’ambito del suo esercizio di valutazione per l’anno 2016 presa in considerazione dagli inquirenti è stata ottenuta in modo irregolare, occorre constatare che quest’ultimo non fornisce alcuna prova a sostegno di tale affermazione. 41 In ogni caso, si tratta di un documento amministrativo interno che non ha carattere riservato nei confronti dell’amministrazione. 42 Per quanto riguarda la trasmissione agli inquirenti del contratto dell’ex moglie del ricorrente con MGS, egli contesta al [OSCURATO:PERSONA] di aver rifiutato di comunicargli l’identità del testimone che aveva trasmesso tale documento e di non aver fornito spiegazioni in merito alle irregolarità commesse nell’ambito del suo ottenimento.

A tal riguardo, è sufficiente constatare che il fatto che l’ex moglie del ricorrente fosse stata assunta da MGS era già noto all’amministrazione, il che non è del resto contestato dal ricorrente. 43 Alla luce di quanto precede, occorre respingere l’argomento del ricorrente relativo alla presa in considerazione di documenti asseritamente ottenuti in modo illegittimo. 44 Pertanto, la prima parte del secondo motivo deve essere respinta. – Sulla seconda parte, relativa ad una violazione dei principi di buona amministrazione e di imparzialità 45 Il ricorrente fa valere, in sostanza, le incoerenze delle testimonianze realizzate durante l’indagine amministrativa e il fatto che le conclusioni degli inquirenti si basano principalmente sulle testimonianze a suo carico, dando meno credibilità alle testimonianze che egli e la sua ex moglie hanno fornito.

Infatti, gli inquirenti avrebbero sentito uno solo dei nove testimoni proposti dal ricorrente.

Non avendo proceduto a verifiche sufficienti dei fatti e non essendosi interrogati sul contesto della lettera del 3 ottobre 2016, gli inquirenti avrebbero agito in modo parziale. 46 [OSCURATO:PERSONA] contesta gli argomenti del ricorrente. 47 A tal riguardo, occorre ricordare che il diritto a una buona amministrazione, sancito dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), consiste nel diritto di ogni persona a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi dell’Unione europea. 48 In particolare, da una giurisprudenza costante risulta che l’amministrazione è tenuta, in forza del principio di buona amministrazione, ad esaminare con cura e imparzialità tutti gli elementi rilevanti del caso di specie di cui è investita e a raccogliere tutti gli elementi di fatto e di diritto necessari all’esercizio del suo potere discrezionale, nonché a garantire il corretto svolgimento e l’efficacia dei procedimenti che essa attua (v. sentenza del 20 ottobre 2021, Kerstens/Commissione, T‑220/20, EU:T:2021:716, punto 33 e giurisprudenza citata; v. anche, in tal senso, sentenza del 12 maggio 2022, Klein/Commissione, C‑430/20 P, EU:C:2022:377, punto 88 e giurisprudenza citata). 49 Inoltre, tali istituzioni, organi ed organismi dell’Unione sono tenuti a rispettare il requisito di imparzialità, sotto i due profili in cui esso si articola, ossia, da un lato, il profilo soggettivo, secondo cui nessuno dei membri dell’istituzione interessata deve manifestare opinioni preconcette o pregiudizi personali e, dall’altro, il profilo oggettivo, in conformità al quale tale istituzione è tenuta ad offrire garanzie sufficienti per escludere qualsiasi legittimo dubbio in merito a un eventuale pregiudizio.

A tal riguardo, al fine di dimostrare che l’organizzazione del procedimento amministrativo non offre garanzie sufficienti per escludere ogni legittimo dubbio su un possibile pregiudizio, non è necessario dimostrare l’esistenza di una mancanza di imparzialità.

È sufficiente che sussista un dubbio legittimo a tale riguardo e che questo non possa essere dissipato (v. sentenze del 21 ottobre 2021, [OSCURATO:PERSONA]/UZ, C‑894/19 P, EU:C:2021:863, punto 54 e giurisprudenza citata, e del 20 settembre 2023, YD/FRA, T‑648/21 P, non pubblicata, EU:C:2023:575, punto 63 e giurisprudenza citata). 50 Peraltro, l’imparzialità soggettiva si presume fino a prova contraria (v. sentenza dell’8 novembre 2018, QB/BCE, T‑827/16, EU:T:2018:756, punto 93 e giurisprudenza citata).

Al fine di provare una mancanza di imparzialità soggettiva, il ricorrente deve presentare indizi sufficientemente precisi, oggettivi e concordanti tali da suffragare la veridicità o la verosimiglianza delle sue affermazioni (v. sentenza dell’8 settembre 2021, AH/Eurofound, T‑630/19, non pubblicata, EU:T:2021:538, punto 98 e giurisprudenza citata). 51 In tale contesto, il ricorrente critica, in sostanza, la scelta dei testimoni da ascoltare nonché il modo in cui le testimonianze sono state utilizzate nella relazione d’indagine. 52 A tal riguardo, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, l’ente incaricato di un’indagine amministrativa, al quale spetta istruire in modo proporzionato i fascicoli che gli sono sottoposti, dispone di un ampio potere discrezionale per quanto riguarda lo svolgimento dell’indagine e, in particolare, la valutazione della qualità e dell’utilità della cooperazione fornita dai testimoni.

Peraltro, esso non è affatto tenuto a convocare tutti i testimoni proposti dalle parti della causa (v., in tal senso, sentenza del 13 dicembre 2012, Donati/BCE, F‑63/09, EU:F:2012:193, punto 187). 53 Nel caso di specie, anzitutto, dalla relazione d’indagine amministrativa risulta che la scelta di non sentire otto dei nove testimoni proposti dal ricorrente era spiegata dal fatto che questi ultimi non avevano lavorato direttamente con il ricorrente al Parlamentarium e non potevano quindi avere una conoscenza diretta del suo comportamento nei confronti degli altri colleghi né delle circostanze in cui la sua ex moglie era stata assunta da MGS. 54 Pertanto, la relazione d’indagine presenta ragioni oggettive tali da spiegare la scelta operata dagli inquirenti nell’ambito del loro ampio potere discrezionale.

Orbene, il ricorrente non ha dimostrato che gli inquirenti hanno ecceduto i limiti del loro potere, alla luce della giurisprudenza citata al precedente punto 52, in quanto non hanno interrogato tali testimoni. 55 Inoltre, per quanto riguarda l’argomento del ricorrente secondo cui le asserite incoerenze tra le testimonianze e le conclusioni degli inquirenti dimostrano una mancanza di imparzialità di questi ultimi, occorre rilevare che esso mira, in realtà, a contestare le valutazioni di fatto effettuate dagli inquirenti.

Orbene, come giustamente rilevato dal [OSCURATO:PERSONA] nelle sue memorie, un semplice disaccordo quanto al modo di condurre l’indagine e di valutare le prove non è sufficiente a dimostrare una mancanza di imparzialità degli inquirenti e non può neppure configurare una violazione del principio di buona amministrazione. 56 Parimenti erroneamente il ricorrente sostiene che gli inquirenti hanno fondato la loro relazione d’indagine esclusivamente sulle dichiarazioni di testimoni a carico. 57 Infatti, dalla relazione d’indagine risulta che gli inquirenti non si sono basati unicamente sulle informazioni contenute nella lettera anonima ricevuta il 21 agosto 2020 dal segretario generale, ma, da un lato, hanno raccolto le testimonianze tanto a carico quanto a discarico dei sette testimoni per suffragare ulteriormente i fatti contestati o per respingerle e, dall’altro, hanno risposto in modo circostanziato alle osservazioni formulate dal ricorrente durante il suo colloquio. 58 Ne consegue che l’argomento del ricorrente relativo al fatto che gli inquirenti non hanno esaminato con cura e imparzialità tutti gli elementi pertinenti deve essere respinto. 59 Infine, per quanto riguarda l’affermazione del ricorrente secondo cui la testimonianza della sua ex moglie è stata citata solo due volte nella relazione d’indagine, mentre quella del gestore del contratto in seno a MGS che ha sostituito il primo gestore del contratto all’interno di MGS è stata citata sei volte, occorre osservare che il numero di citazioni dell’una o dell’altra testimonianza non costituisce di per sé un indizio di imparzialità.

Inoltre, come rilevato dal [OSCURATO:PERSONA], dato che la testimonianza dell’ex moglie del ricorrente riguardava unicamente la questione del suo impiego presso MGS, mentre quella del gestore del contratto presso MGS riguardava anche il comportamento del ricorrente nei confronti dei colleghi e del personale di MGS, la differenza tra il numero di citazioni di tali testimonianze non risulta ingiustificata. 60 Da tutto quanto precede risulta che il ricorrente non ha dimostrato che l’amministrazione abbia violato i principi di buona amministrazione e di imparzialità. 61 Pertanto, la seconda parte del secondo motivo deve essere respinta. – Sulla terza parte, relativa ad una violazione dei diritti della difesa e al carattere contraddittorio del procedimento 62 Il ricorrente deduce una violazione dei suoi diritti della difesa nella fase del procedimento disciplinare.

Egli contesta alla commissione di disciplina di aver rifiutato di sentire i testimoni che egli aveva proposto e di aver raccolto la testimonianza di uno solo di tali testimoni e unicamente per iscritto.

Il ricorrente sostiene che, se avesse avuto la possibilità di assistere alle audizioni dei testimoni o di replicare alle testimonianze scritte, egli avrebbe potuto chiarire talune circostanze di fatto. 63 [OSCURATO:PERSONA] eccepisce l’irricevibilità delle censure presentate nei confronti della commissione di disciplina.

Il parere della commissione di disciplina sarebbe un atto lesivo che può essere oggetto di un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto e il ricorrente non avrebbe contestato tale parere entro il termine prescritto. 64 In subordine, il [OSCURATO:PERSONA] sostiene che gli argomenti del ricorrente devono essere respinti in quanto infondati. 65 In via preliminare, per quanto riguarda l’eccezione di irricevibilità sollevata dal [OSCURATO:PERSONA], occorre rilevare che le sentenze del 20 maggio 2010, Commissione/Violetti e a. (T‑261/09 P, EU:T:2010:215), e del 13 ottobre 2021, IB/EUIPO (T‑22/20, EU:T:2021:689), sulle quali si fonda il [OSCURATO:PERSONA], sono fondate sulla giurisprudenza derivante dalla sentenza del 29 gennaio 1985, F/Commissione (228/83, EU:C:1985:28, punto 16), nella quale la Corte ha considerato che sarebbe contrario al principio del contraddittorio e ai diritti della difesa della persona interessata da un procedimento disciplinare ritenere che essa non possa impugnare separatamente il parere della commissione di disciplina e ottenerne l’annullamento, al fine di far ricominciare il procedimento disciplinare. 66 Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dal [OSCURATO:PERSONA], dalla sentenza del 29 gennaio 1985, F/Commissione (228/83, EU:C:1985:28, punto 16), che conferma il carattere di atto impugnabile di un parere della commissione di disciplina, non risulta che alla persona interessata da un procedimento disciplinare sia preclusa la possibilità di contestare le irregolarità del procedimento dinanzi alla commissione di disciplina nell’ambito di un ricorso contro la decisione finale adottata dall’APN, per il motivo che essa non avrebbe presentato un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto contro il parere di detta commissione.

Infatti, anche se la persona interessata ha il diritto di impugnare separatamente il parere della commissione di disciplina, è soprattutto alla fine del procedimento disciplinare, nel momento in cui il suo esito è noto, che essa è in grado di valutare pienamente il suo interesse a contestare le irregolarità del procedimento dinanzi alla commissione di disciplina. 67 Di conseguenza, l’eccezione di irricevibilità sollevata dal [OSCURATO:PERSONA] deve essere respinta 68 Per quanto riguarda la fondatezza degli argomenti del ricorrente secondo i quali i suoi diritti della difesa e il carattere contraddittorio del procedimento sono stati violati, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, il rispetto dei diritti della difesa costituisce un principio generale del diritto dell’Unione che trova applicazione ogniqualvolta l’amministrazione si proponga di adottare nei confronti di un soggetto un atto che gli arreca pregiudizio (v. sentenze del 9 novembre 2006, Commissione/[OSCURATO:PERSONA], C‑344/05 P, EU:C:2006:710, punto 37 e giurisprudenza citata, e del 17 ottobre 2006, Bonnet/Corte di giustizia, T‑406/04, EU:T:2006:322, punto 76 e giurisprudenza citata). 69 Il rispetto dei diritti della difesa, che ha come corollario il principio del contraddittorio, esige che il funzionario nei confronti del quale un’istituzione dell’Unione abbia avviato un procedimento amministrativo abbia avuto la possibilità, nel corso di tale procedimento, di far valere utilmente il proprio punto di vista sul carattere reale e pertinente dei fatti, delle circostanze allegate e dei documenti che detta istituzione intende utilizzare contro di lui a sostegno della sua accusa di violazione delle disposizioni dello Statuto.

Ne consegue che il diritto di essere ascoltati persegue un duplice obiettivo.

Da un lato, esso serve all’istruzione del fascicolo e all’accertamento dei fatti nel modo più preciso e corretto possibile e, dall’altro lato, consente di assicurare una tutela effettiva dell’interessato (sentenza del 14 ottobre 2021, Bernaldo de Quirós/Commissione, C‑583/19 P, EU:C:2021:844, punti 63 e 64). 70 Inoltre, occorre ricordare che il rispetto del carattere contraddittorio del procedimento disciplinare, quale risulta dall’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta, esige che l’agente incriminato o il suo difensore sia posto in grado di assistere alle audizioni di testimoni cui si procede e di porre a questi ultimi le questioni che ritiene utili alla sua difesa (v. sentenza del 15 ottobre 2014, de [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, F‑107/13, EU:F:2014:232, punto 109 e giurisprudenza citata), 71 Nel caso di specie, occorre constatare che la commissione di disciplina non ha proceduto all’audizione di alcun testimone supplementare rispetto a quelli già sentiti dagli inquirenti e che ha deciso di basarsi sulle prove scritte e di raccogliere la testimonianza scritta supplementare di un solo testimone tra tutti quelli la cui audizione era stata suggerita dal ricorrente.

Orbene, il 12 e il 18 aprile 2023, il ricorrente ha presentato le sue osservazioni su tale testimonianza. 72 A tal riguardo, occorre osservare che la commissione di disciplina dispone di un ampio potere discrezionale per quanto riguarda lo svolgimento delle indagini amministrative, in particolare per valutare la qualità e l’utilità della cooperazione fornita dai testimoni (v. sentenza del 24 gennaio 2024, WV/SEAE, T‑371/21, non pubblicata, EU:T:2024:35, punto 99 e giurisprudenza citata). 73 Di conseguenza, il semplice fatto che la commissione disciplinare non abbia proceduto all’audizione di ulteriori testimoni, limitandosi alle prove scritte e alle testimonianze delle persone già ascoltate nel corso dell’indagine amministrativa, e abbia raccolto la testimonianza scritta di un solo testimone tra tutti quelli la cui audizione era stata suggerita dal ricorrente non può, di per sé, costituire una violazione dei diritti di difesa del ricorrente.

Inoltre, il ricorrente ha potuto presentare le proprie osservazioni sulla testimonianza dell’allora direttrice generale della DG Comunicazione all’epoca, che riguardava, in sostanza, il seguito dato nel 2016 ai fatti che gli venivano contestati.

Pertanto, il ricorrente non può validamente sostenere che i suoi diritti della difesa non sono stati rispettati. 74 Pertanto, occorre respingere la terza parte e, di conseguenza, il secondo motivo nel suo insieme.

Sul primo motivo di ricorso, vertente sulla violazione del principio del ne bis in idem 75 Il ricorrente sostiene che, decidendo, con la decisione impugnata, di infliggergli una nota di biasimo, il [OSCURATO:PERSONA] ha violato il principio del ne bis in idem in quanto i fatti all’origine della sua nota di biasimo sono già stati oggetto di un’analisi esaustiva effettuata dai suoi superiori gerarchici presso la DG Comunicazione, a seguito della lettera del responsabile di MGS del 3 ottobre 2016.

Secondo il ricorrente, tale analisi avrebbe consentito di concludere nel senso dell’assenza di elementi che consentissero di avviare un procedimento disciplinare ai sensi dell’articolo 86 dello Statuto e, pertanto, l’indagine sarebbe stata chiusa. 76 [OSCURATO:PERSONA] contesta gli argomenti del ricorrente. 77 Nel contesto dei procedimenti disciplinari, il principio del ne bis in idem è sancito all’articolo 9, paragrafo 3, dell’allegato IX dello Statuto, secondo il quale «[u]na stessa mancanza non può dar luogo a più di una sanzione disciplinare». 78 Infatti, dalla giurisprudenza relativa all’articolo 50 della Carta risulta che l’applicazione del principio del ne bis in idem è soggetta a una duplice condizione, vale a dire, da un lato, che vi sia una decisione definitiva anteriore (condizione « bis ») e, dall’altro, che gli stessi fatti siano oggetto tanto della decisione anteriore quanto del procedimento o della decisione successivi (condizione « idem ») (sentenza del 22 marzo 2022, bpost, C‑117/20, EU:C:2022:202, punto 28). 79 Nel caso di specie, occorre rilevare che, come risulta dalla tabella allegata (sezione VI) alla decisione del 25 settembre 2017 del segretario generale che modifica la ripartizione dei poteri dell’APN e dell’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione in applicazione della delega prevista all’articolo 9, paragrafo 3, della decisione dell’Ufficio di presidenza del 13 gennaio 2014 relativa alla delega dei poteri dell’APN e dell’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione, l’APN competente ad adottare una decisione di avvio di un’indagine amministrativa è il segretario generale.

Quest’ultimo, dopo aver ricevuto la lettera del 21 agosto 2020 (v. punto 13 supra ), il 28 aprile 2021 ha avviato un’indagine amministrativa ai sensi dell’articolo 86 dello Statuto, degli articoli 1 e 2 dell’allegato IX dello Statuto e dell’articolo 2 delle disposizioni generali di esecuzione del 18 maggio 2004 relative ai procedimenti disciplinari e alle indagini amministrative.

Secondo la stessa tabella, l’APN competente ad adottare una decisione in materia disciplinare è il direttore generale del personale, che ha adottato la decisione impugnata. 80 È vero che, come correttamente indicato dal ricorrente, dal fascicolo risulta che i fatti che hanno portato all’adozione della decisione impugnata sono stati effettivamente noti ai suoi superiori gerarchici presso la DG Comunicazione sin dal 3 ottobre 2016.

Tuttavia, non ne risulta affatto che essi siano stati oggetto di un’indagine amministrativa ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 2, dello Statuto, avviata dall’APN competente, vale a dire il segretario generale.

Pertanto, erroneamente il ricorrente sostiene che l’amministrazione aveva già adottato una decisione di chiudere una siffatta indagine in assenza degli elementi che consentissero di avviare un procedimento disciplinare ai sensi dell’articolo 86 dello Statuto. 81 È vero che dal fascicolo risulta che taluni fatti all’origine della decisione impugnata sono stati rilevati nell’ambito dell’esercizio di valutazione del ricorrente per l’anno 2016.

Tuttavia, tale esercizio non equivale all’avvio di un’indagine amministrativa.

Peraltro, come risulta dall’audizione del capo unità del ricorrente del 16 giugno 2021, tali fatti, avvenuti nel 2015, non sono stati presi in considerazione per detto esercizio, per il quale il ricorrente ha infine ottenuto due punti di merito. 82 Pertanto, la decisione impugnata è l’unica decisione definitiva vertente sulla responsabilità del ricorrente per i fatti di cui trattasi. 83 Ne consegue che la prima condizione dell’applicazione del principio del ne bis in idem , vale a dire l’esistenza di una precedente decisione definitiva (condizione « bis »), non è dimostrata nel caso di specie e che il ricorrente non può validamente invocare una violazione di tale principio. 84 Occorre respingere il primo motivo di ricorso.

Sul terzo motivo, vertente su una violazione del termine ragionevole e su una violazione dell’articolo 6, paragrafo 4, lettera b), e dell’articolo 18 dell’allegato IX dello Statuto 85 In primo luogo, il ricorrente sostiene che il [OSCURATO:PERSONA] non ha rispettato il suo obbligo di agire entro un termine ragionevole.

A tal riguardo, egli fa valere che l’istituzione è venuta a conoscenza dei fatti oggetto del procedimento disciplinare il 3 ottobre 2016.

Tuttavia, essa non avrebbe indagato su tali fatti fino all’avvio dell’indagine amministrativa da parte dell’APN competente nel 2021. 86 In secondo luogo, il ricorrente fa valere che il procedimento disciplinare non si è svolto entro i termini prescritti.

Più in particolare, egli deduce una violazione del termine di dieci giorni prescritto dall’articolo 6, paragrafo 4, lettera b), dell’allegato IX dello Statuto e del termine di due mesi previsto al suo articolo

18. 87 [OSCURATO:PERSONA] contesta tali argomenti. 88 A tal riguardo, occorre ricordare che l’obbligo del rispetto di un termine ragionevole nello svolgimento dei procedimenti amministrativi costituisce un principio generale del diritto dell’Unione di cui il giudice dell’Unione garantisce l’osservanza, al quale peraltro si fa riferimento come componente del diritto ad una buona amministrazione nell’articolo 41, paragrafo 1, della Carta (sentenze dell’11 aprile 2006, Angeletti/Commissione, T‑394/03, EU:T:2006:111, punto 162, e del 6 dicembre 2012, Füller-Tomlinson/[OSCURATO:PERSONA], T‑390/10 P, EU:T:2012:652, punto 115). 89 Secondo costante giurisprudenza, oltre ai termini di prescrizione, i termini previsti per circoscrivere, da un punto di vista temporale, lo svolgimento di un procedimento disciplinare non sono, in linea di principio, perentori.

In mancanza di una volontà chiaramente espressa nei testi applicabili di limitare, per scrupolo di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, il tempo durante il quale l’amministrazione può agire, tali termini costituiscono anzitutto una regola di buona amministrazione che impone all’istituzione di condurre con diligenza il procedimento disciplinare e di agire in modo che ciascun atto del procedimento intervenga entro un termine ragionevole rispetto all’atto precedente (v. sentenza del 7 settembre 2022, DD/FRA, T‑470/20, non pubblicata, EU:T:2022:511, punto 274 e giurisprudenza citata). 90 Tale dovere di diligenza e di rispetto di un termine ragionevole si impone anche in relazione all’avvio del procedimento disciplinare, segnatamente nel caso e a partire dal momento in cui l’amministrazione abbia acquisito conoscenza dei fatti e dei comportamenti idonei a configurare violazioni agli obblighi incombenti a un funzionario in forza dello Statuto.

Infatti, anche in mancanza di un termine di prescrizione, le autorità disciplinari hanno l’obbligo di agire in modo tale che l’avvio del procedimento che deve sfociare in una sanzione avvenga entro un termine ragionevole. [v. sentenza del 13 ottobre 2021, IB/EUIPO, T‑22/20, EU:T:2021:689, punto 86 (non pubblicata) e giurisprudenza citata]. 91 Difatti, la durata irragionevole di un procedimento disciplinare può risultare sia dallo svolgimento delle indagini amministrative preliminari sia dal procedimento disciplinare in quanto tale.

Il periodo da prendere in considerazione per valutare il carattere ragionevole della durata di un procedimento disciplinare non è solo quello che inizia con la decisione di aprire detto procedimento.

Occorre altresì tener conto di un periodo trascorso tra il momento in cui l’amministrazione ha preso conoscenza dei fatti e dei comportamenti che possono costituire un illecito disciplinare e l’avvio dell’indagine amministrativa (v., in tal senso, sentenza dell’8 marzo 2012, Kerstens/Commissione, F‑12/10, EU:F:2012:29, punti 127 e 132). 92 Al riguardo, il carattere ragionevole della durata della fase anteriore al procedimento disciplinare e di quella del procedimento disciplinare in senso proprio dev’essere valutato alla luce delle circostanze proprie di ciascun caso di specie e, in particolare, della rilevanza della lite per l’interessato, della complessità della causa nonché del comportamento del ricorrente e di quello delle autorità competenti. [v. sentenza del 13 ottobre 2021, IB/EUIPO, T‑22/20, EU:T:2021:689, punto 88 (non pubblicata) e giurisprudenza citata]. 93 Tuttavia, la violazione dei principi del rispetto del termine ragionevole e di buona amministrazione non giustifica, in linea di massima, l’annullamento della decisione adottata in esito ad un procedimento amministrativo.

Infatti, è solo quando il decorso di tempo eccessivo può incidere sul contenuto stesso della decisione adottata in esito al procedimento amministrativo che l’inosservanza del principio del termine ragionevole pregiudica la validità di detto procedimento.

Ciò può verificarsi in procedimenti a carattere sanzionatorio, quando l’eccessivo periodo di tempo decorso pregiudica la capacità degli interessati di difendersi effettivamente (v., in tal senso, ordinanza del 25 ottobre 2017, Lucaccioni/Commissione, T‑551/16, non pubblicata, EU:T:2017:751, punto 94 e giurisprudenza citata, e del 7 settembre 2022, WT/Commissione, T‑91/20, non pubblicata, EU:T:2022:510, punto 145 e giurisprudenza citata). 94 Alla luce di queste considerazioni, occorre verificare se il procedimento disciplinare sia stato condotto entro un termine ragionevole. 95 In primo luogo, per quanto riguarda il tempo trascorso tra il momento in cui l’amministrazione ha preso conoscenza dei fatti illeciti e l’avvio dell’indagine amministrativa, occorre ricordare che i fatti, quali accertati nell’ambito della relazione d’indagine amministrativa, sono stati portati a conoscenza dell’amministrazione il 3 ottobre 2016.

Orbene, l’APN competente, vale a dire il segretario generale, ha avviato l’indagine amministrativa solo il 28 aprile 2021, a seguito di una lettera anonima del 21 agosto 2020.

Pertanto, sono trascorsi quattro anni e sette mesi tra il momento in cui l’amministrazione ha preso conoscenza dei fatti e l’avvio dell’indagine amministrativa. 96 A tal riguardo, occorre respingere l’argomento del [OSCURATO:PERSONA] relativo al fatto che l’APN competente per l’avvio dell’indagine amministrativa, vale a dire il segretario generale, ha preso conoscenza dei fatti illeciti solo il 21 agosto 2020.

Infatti, come ammesso dal [OSCURATO:PERSONA] in udienza, dalla giurisprudenza citata al punto 91 supra risulta che la durata ragionevole del procedimento si valuta al momento della presa di conoscenza dei fatti da parte dell’amministrazione, e non dell’APN competente.

Orbene, occorre constatare che i superiori gerarchici del ricorrente, vale a dire il suo capo unità e la direttrice generale della DG Comunicazione, sono venuti a conoscenza dei fatti in oggetto con la lettera del 3 ottobre 2016. 97 A tal riguardo, anzitutto, per quanto riguarda la rilevanza della controversia per il ricorrente, occorre ricordare che, con la decisione impugnata, il [OSCURATO:PERSONA] gli ha inflitto la sanzione della nota di biasimo.

È vero che la nota di biasimo è una delle sanzioni meno gravi, ma ciò non toglie che il fatto stesso, per il funzionario, di essere sottoposto a una sanzione disciplinare presenta un rilievo considerevole. 98 Inoltre, per quanto riguarda la complessità della causa, occorre constatare che le circostanze relative ai fatti contestati non comportano un grado di complessità rilevante. 99 Infine, per quanto riguarda il comportamento delle parti, occorre sottolineare che, tra il momento in cui l’amministrazione ha preso conoscenza dei fatti contestati al ricorrente, il 3 ottobre 2016, e l’avvio dell’indagine amministrativa, il 28 aprile 2021, i superiori gerarchici del ricorrente non hanno intrapreso alcuna azione per informare il segretario generale, che è l’APN competente. 100 Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve concludere che, nelle circostanze del caso di specie, il [OSCURATO:PERSONA], per quanto riguarda la fase che ha preceduto l’avvio dell’indagine amministrativa, ha agito tardivamente, in violazione del principio del termine ragionevole. 101 In secondo luogo, per quanto riguarda l’asserita violazione dell’articolo 6, paragrafo 4, lettera b), dell’allegato IX dello Statuto, occorre precisare che, secondo tale disposizione, il presidente della commissione di disciplina designa due membri supplementari, entro dieci giorni dalla comunicazione della relazione sulla quale è fondata la decisione di avvio del procedimento disciplinare, procedendo al sorteggio, in presenza dell’interessato. 102 Nel caso di specie, con la nota del 7 ottobre 2022, l’APN ha adito la commissione di disciplina.

A seguito del pensionamento del presidente della commissione di disciplina, tale nota è stata sostituita dalla nota del 2 dicembre 2022, indirizzata al presidente supplente di detta commissione.

Poiché la nuova composizione della commissione di disciplina è stata decisa il 9 dicembre 2022, il ricorrente è stato informato, il 21 dicembre successivo, del sorteggio dei due membri supplementari della commissione di disciplina, che ha avuto luogo, tenuto conto delle ferie di fine anno, il 10 gennaio 2023. 103 L’insieme di tali elementi consente di constatare che, nel caso di specie, il termine tra l’adizione della commissione di disciplina e l’estrazione a sorte, benché superiore a dieci giorni, non era irragionevole. 104 Inoltre, per quanto riguarda il termine previsto all’articolo 18 dell’allegato IX dello Statuto, occorre rilevare che, secondo tale articolo, la commissione di disciplina trasmette un parere motivato all’APN e al funzionario interessato entro un termine di due mesi a decorrere dalla data di ricezione della relazione dell’APN. 105 Nel caso di specie, la commissione di disciplina è stata utilmente adita dall’APN il 2 dicembre 2022.

Essa ha emesso il suo parere il 2 maggio 2023, ossia cinque mesi dopo la sua consultazione. 106 Pertanto, il termine di cinque mesi che separa l’adizione della commissione di disciplina dalla comunicazione del suo parere all’APN è nettamente più lungo del termine di due mesi previsto all’articolo 18 dell’allegato IX dello Statuto. 107 L’articolo 18 dell’allegato IX dello Statuto dispone tuttavia che tale termine di due mesi può essere adattato in funzione della complessità della pratica.

Pertanto, per giustificare il termine di cinque mesi, il [OSCURATO:PERSONA] rileva, senza essere contraddetto dal ricorrente, che, su richiesta di quest’ultimo, la commissione di disciplina ha deciso di sottoporre ad un testimone taluni quesiti per iscritto e le risposte a tali quesiti sono state trasmesse al ricorrente affinché presentasse i suoi commenti, il che ha prorogato il procedimento. 108 Pertanto, tenuto conto delle circostanze che accompagnano il procedimento di cui trattasi e in particolare del fatto che la proroga della durata del procedimento dinanzi alla commissione di disciplina è, in parte, imputabile al ricorrente, quest’ultimo non può sostenere che la durata del periodo tra l’adizione della commissione di disciplina e l’adozione del suo parere sia stata irragionevole. 109 Da quanto precede risulta che il termine del procedimento disciplinare propriamente detto, vale a dire il termine di due anni e tre mesi trascorso tra l’avvio del procedimento amministrativo il 28 aprile 2021 e la decisione dell’APN del 26 luglio 2023 di infliggere al ricorrente la sanzione della nota di biasimo, non può essere considerato eccessivo, dal momento che, nell’ambito di tale termine, tutte le fasi del procedimento disciplinare si sono esse stesse svolte entro un termine ragionevole rispetto alla fase precedente. 110 Tuttavia, come risulta dalla giurisprudenza citata al punto 91 supra, il periodo da prendere in considerazione per valutare la ragionevolezza della durata di un procedimento disciplinare non è solo quello che inizia a partire dalla decisione di avviare detto procedimento, ma anche quello che va dalla presa di conoscenza da parte dell’amministrazione dei fatti illeciti all’avvio dell’indagine amministrativa.

Pertanto, tenuto conto del fatto che il [OSCURATO:PERSONA] ha agito tardivamente per quanto riguarda la fase che ha preceduto l’avvio dell’indagine amministrativa. (v. punto 100 supra ), occorre constatare che la durata del procedimento di cui trattasi, considerata nel suo insieme, è stata eccessiva. 111 Tale ritardo, pur costituendo una violazione del principio del termine ragionevole, può tuttavia comportare l’annullamento della decisione impugnata solo se ha potuto incidere sui diritti della difesa della persona interessata e, quindi, incidere sul contenuto stesso della decisione impugnata (v. punto 93 supra ). 112 Orbene, nel caso di specie, il ricorrente non ha dimostrato che il decorso eccessivo del tempo avesse potuto pregiudicare la sua capacità di difendersi effettivamente. 113 Infatti, il ricorrente non ha dedotto alcun argomento in tal senso nell’ambito del suo terzo motivo.

Inoltre, anche se, nell’ambito del suo secondo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa, il ricorrente sostiene che la testimonianza della direttrice generale della DG Comunicazione dell’epoca, raccolta otto anni dopo i fatti, era troppo vaga, occorre sottolineare che tale testimonianza non verteva sulla realtà dei fatti contestati nella decisione impugnata, ma riguardava la reazione dell’amministrazione rispetto ai fatti contestati al ricorrente. 114 Inoltre, occorre ricordare che il ricorrente non contesta di non aver segnalato, al momento della sua nomina a membro supplente del comitato di valutazione delle offerte per una gara d’appalto alla quale partecipava MGS, un potenziale conflitto di interessi derivante dalla candidatura della sua ex moglie ad un posto in seno a tale società, il che è uno dei principali addebiti formulati nei suoi confronti. 115 Pertanto, il ricorrente non ha dimostrato che il ritardo nell’avvio dell’indagine amministrativa avesse potuto incidere sui suoi diritti della difesa né, più in generale, che il contenuto della decisione impugnata avrebbe potuto essere diverso. 116 Occorre pertanto respingere il terzo motivo.

Sul quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità e su un errore manifesto di valutazione 117 Il ricorrente sostiene, in sostanza, che la sanzione della nota di biasimo è sproporzionata rispetto ai fatti ai quali essa è associata.

Egli invoca l’insufficienza delle prove del fascicolo e contesta al [OSCURATO:PERSONA] di non aver preso in considerazione circostanze attenuanti o elementi a discarico, quali il grado di intenzionalità o di negligenza nella colpa commessa, il suo grado di responsabilità personale, il livello delle sue funzioni e responsabilità nonché la sua situazione di invalidità. 118 Nella replica, il ricorrente afferma che i disturbi che hanno portato al riconoscimento della sua invalidità potrebbero essere rilevanti per valutare il suo comportamento oggetto del procedimento disciplinare. 119 [OSCURATO:PERSONA] contesta tali argomenti. 120 Ai sensi dell’articolo 10 dell’allegato IX dello Statuto, «[l]a sanzione disciplinare inflitta dev’essere proporzionale alla gravità della mancanza commessa]. 121 A tal riguardo, occorre anzitutto rilevare che, in materia disciplinare, lo Statuto non prevede un rapporto fisso tra le sanzioni ivi indicate e le categorie di inadempimenti commessi dai funzionari (v. sentenza del 23 marzo 2022, OT/[OSCURATO:PERSONA], T‑757/20, EU:T:2022:156, punto 165 e giurisprudenza citata). 122 L’articolo 10 dell’allegato IX dello Statuto elenca diverse categorie di criteri che devono essere presi in considerazione dall’APN al momento di determinare la gravità della colpa e di decidere in merito alla sanzione disciplinare da infliggere, tra i quali figurano in particolare «la natura della colpa e [l]e circostanze in cui è stata commessa» (sentenza del 1º giugno 2022, Cristescu/Commissione, T‑754/20, non pubblicata, EU:T:2022:316, punto 216). 123 L’articolo 10 dell’allegato IX dello Statuto esige, in modo esplicito, l’esistenza di una proporzionalità tra la sanzione disciplinare inflitta e la gravità dell’illecito commesso, conformemente al requisito generale di proporzionalità che disciplina l’azione delle istituzioni dell’Unione, come previsto dall’articolo 5, paragrafo 4, TUE e dal principio generale riconosciuto al riguardo dalla giurisprudenza (sentenza del 1º giugno 2022, Cristescu/Commissione, T‑754/20, non pubblicata, EU:T:2022:316, punto 217). 124 La giurisprudenza ha dedotto da tali elementi, ai fini della proporzionalità, che la determinazione della sanzione doveva essere fondata su una valutazione globale, da effettuarsi da parte dell’APN, di tutti i fatti concreti e di tutte le circostanze proprie di ciascun caso di specie (v. sentenza del 1º giugno 2022, Cristescu/Commissione, T‑754/20, non pubblicata, EU:T:2022:316, punto 218 e giurisprudenza citata). 125 Pertanto, l’APN deve comprovare, nella decisione con cui viene inflitta la sanzione, le ragioni che l’hanno condotta, alla luce dei fatti e delle circostanze del caso, a infliggere una sanzione anziché un’altra (sentenza del 23 marzo 2022, OT/[OSCURATO:PERSONA], T‑757/20, EU:T:2022:156, punto 169). 126 Dal canto suo, quando è investito di tali questioni, il giudice dell’Unione verifica in particolare se i fatti e le circostanze particolari della causa rientrino nelle nozioni giuridiche di circostanze aggravanti o attenuanti (v. sentenza del 23 marzo 2022, OT/[OSCURATO:PERSONA], T‑757/20, EU:T:2022:156, punto 170 e giurisprudenza citata). 127 Nell’ambito del suo controllo, il giudice dell’Unione deve altresì verificare se la ponderazione delle circostanze sia stata effettuata dall’autorità disciplinare in modo proporzionato, indipendentemente dal fatto che tali circostanze siano aggravanti o attenuanti (v. sentenza del 23 marzo 2022, OT/[OSCURATO:PERSONA], T‑757/20, EU:T:2022:156, punto 171 e giurisprudenza citata). 128 La verifica della proporzionalità della ponderazione delle circostanze da parte dell’autorità disciplinare deriva dall’articolo 47 della Carta, secondo il quale ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice.

Affinché esso sia efficace, il ricorso implica infatti che una «pena» inflitta da un’autorità amministrativa che non soddisfa essa stessa le condizioni previste da tale articolo subisca il controllo successivo di un organo giurisdizionale avente il potere di valutare pienamente la proporzionalità tra l’illecito e la sanzione (v., in tal senso, sentenza del 23 marzo 2022, OT/[OSCURATO:PERSONA], T‑757/20, EU:T:2022:156, punti 172 e 173; v. anche, per analogia, sentenza del 9 giugno 2021, DI/BCE, T‑514/19, EU:T:2021:332, punto 197). 129 Il presente motivo, formulato come vertente, in particolare, su un «errore manifesto di valutazione», deve essere considerato come vertente unicamente su una violazione del principio di proporzionalità e quindi soggetto al controllo completo del Tribunale al riguardo. 130 Nel caso di specie, dal fascicolo risulta che l’APN ha esaminato i fatti e le circostanze nell’ambito dei quali il ricorrente ha agito e ha tenuto conto delle circostanze aggravanti o attenuanti. 131 In particolare, in primo luogo, per quanto riguarda il grado di intenzionalità o di negligenza nell’illecito commesso, occorre rilevare che, come constatato dall’APN nella decisione impugnata, il comportamento del ricorrente per trovare l’impiego della sua ex moglie in seno a MGS costituiva un atto intenzionale di gravità certa e motivato dalla ricerca di un interesse personale.

Il fatto che il ricorrente non abbia segnalato, al momento della sua nomina a membro supplente del comitato di valutazione delle offerte per una gara d’appalto alla quale partecipava MGS, un potenziale conflitto di interessi a causa della candidatura della sua ex moglie ad un posto presso MGS non fa che aggravare il suo comportamento illecito, tanto più che, come constatato dalla commissione di disciplina, il ricorrente si descrive come un collega ligio al rigoroso rispetto delle norme. 132 Inoltre, occorre aggiungere che l’APN ha altresì preso in considerazione il fatto che il comportamento del ricorrente costituiva un atto isolato. 133 In secondo luogo, per quanto riguarda il grado di responsabilità personale del funzionario e il livello delle sue funzioni, occorre constatare che, certamente, il ricorrente non esercitava funzioni dirigenziali, tuttavia, tenuto conto della sua lunga carriera in seno alle istituzioni, da un lato, il [OSCURATO:PERSONA] l’aveva incaricato del controllo dell’attività di MGS nel Parlamentarium e, dall’altro, era stato scelto come membro supplente del comitato di valutazione delle offerte per una gara d’appalto alla quale partecipava MGS e aveva tutte le informazioni richieste su detta gara d’appalto, il che richiedeva ancor più rigore da parte sua.

Pertanto, l’APN ha potuto giustamente concludere che tali circostanze aggravavano il comportamento del ricorrente. 134 L’affermazione del ricorrente secondo cui egli non era l’ordinatore munito di subdelega per quanto riguarda il contratto di MGS al Parlementarium non è pertinente, in quanto la constatazione di un conflitto di interessi non si basa su dette funzioni, per le quali è pacifico che esse non sono state esercitate dal ricorrente. 135 In terzo luogo, per quanto riguarda l’invalidità del ricorrente, occorre rilevare che quest’ultimo non ha inficiato la constatazione dell’APN secondo cui tale circostanza era successiva ai fatti che gli sono imputati.

Inoltre, il ricorrente non fornisce alcun elemento che consenta di considerare la sua invalidità come una circostanza attenuante nella determinazione della sanzione da infliggere. 136 In quarto luogo, per quanto riguarda la censura del ricorrente secondo cui l’APN non ha preso in considerazione l’avvio tardivo dell’indagine amministrativa nella ponderazione della sanzione, è sufficiente constatare che tale affermazione è carente in fatto.

Infatti, dal punto 7 della decisione impugnata risulta che tale ritardo è stato effettivamente preso in considerazione nella modulazione della sanzione da infliggere. 137 Alla luce delle considerazioni che precedono, in particolare alla luce della constatazione che il ricorrente, in violazione dei suoi obblighi statutari, non ha dichiarato un potenziale conflitto di interessi e ha intenzionalmente ricercato un interesse strettamente personale, occorre constatare che l’APN ha dimostrato l’adeguatezza e, di conseguenza, la proporzionalità della sanzione che gli è stata inflitta. 138 Ne consegue che il quarto motivo dev’essere respinto.

Sulla domanda di adozione di misure di organizzazione del procedimento 139 Il ricorrente chiede al Tribunale di adottare una misura di organizzazione del procedimento ai sensi degli articoli 90 e 91 del regolamento di procedura del Tribunale al fine di ottenere i documenti del fascicolo relativo al procedimento disciplinare riguardante il suo ex capo gruppo. 140 [OSCURATO:PERSONA] fa valere che tale domanda non deve essere accolta in quanto, in sostanza, essa non riguarda informazioni rilevanti ai fini della presente causa. 141 A tal riguardo, occorre ricordare che spetta al Tribunale decidere sulla necessità di avvalersi del suo potere di adottare misure di organizzazione del procedimento al fine di integrare gli elementi di informazione di cui dispone, fermo restando che il valore probatorio o meno degli atti del procedimento rientra nella sua valutazione insindacabile dei fatti (v., in tal senso, sentenza del 6 dicembre 2023, QI/Commissione, T‑807/21, non pubblicata, EU:T:2023:786, punto 176 e giurisprudenza citata). 142 Nel caso di specie, la misura di organizzazione del procedimento richiesta dal ricorrente non appare necessaria al fine di statuire sul presente ricorso. 143 Infatti, il ricorrente non ha indicato in che modo un’eventuale produzione dei documenti di cui trattasi fosse giustificata.

Il solo fatto che il ricorrente cerchi di dimostrare con i documenti in questione è l’asserita esistenza di tensioni sindacali in occasione delle elezioni del comitato del personale.

Orbene, tale fatto non ha alcun rapporto con i fatti che hanno dato luogo alla decisione impugnata. 144 Pertanto, occorre respingere la domanda di misura di organizzazione del procedimento. 145 Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre respingere integralmente il ricorso.

Sulle spese 146 Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

Tuttavia, a norma dell’articolo 135, paragrafo 1, del regolamento di procedura, il Tribunale può decidere, per ragioni di equità, che una parte soccombente sostenga, oltre alle proprie spese, soltanto una quota delle spese dell’altra parte, oppure che non debba essere condannata a tale titolo. 147 Nel caso di specie, il ricorrente è rimasto soccombente.

Tuttavia, tenuto conto del fatto che il [OSCURATO:PERSONA] ha avviato tardivamente l’indagine amministrativa, il che ha potuto indurre il ricorrente a proporre il presente ricorso, al fine di far dichiarare tale illegittimità, il Tribunale ritiene equo condannare il [OSCURATO:PERSONA] a sopportare le proprie spese nonché una metà delle spese sostenute dal ricorrente.

Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Decima Sezione) dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] europeo sosterrà le proprie spese e la metà delle spese sostenute da IG. 3) IG sosterrà la metà delle proprie spese.

Kalėda [OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 30 settembre 2026.

Firme * Lingua processuale: il francese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria SENTENZA DEL TRIBUNALE (Decima Sezione) 30 settembre 2026 ( * ) « Funzione pubblica – Dipendenti – Procedimento disciplinare – Sanzione disciplinare – Nota di biasimo – Principio del ne bis in idem – Principio di imparzialità – Principio di buona amministrazione – Termine ragionevole – Proporzionalità – Articolo 10 dell’allegato IX dello statuto » Nella causa T‑188/25, IG , rappresentato da M. Aboudi, avvocato, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] europeo , rappresentato da S. Seyr, I. [OSCURATO:PERSONA] e L. Burguin, in qualità di agenti, convenuto, IL TRIBUNALE (Decima Sezione), composto da S.L. Kalėda (relatore), presidente, H. [OSCURATO:PERSONA] e S. [OSCURATO:PERSONA], giudici, cancelliere: L. Ramette, amministratore vista la fase scritta del procedimento, in seguito all’udienza del 3 marzo 2026, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con il suo ricorso fondato sull’articolo 270 TFUE, IG, ricorrente, chiede l’annullamento della decisione del [OSCURATO:PERSONA] europeo del 29 maggio 2024 che gli infligge una nota di biasimo (in prosieguo: la «decisione impugnata»). Fatti 2 Il 1º gennaio 2009 il ricorrente è stato trasferito dal Comitato delle regioni al [OSCURATO:PERSONA] in qualità di funzionario. 3 Il 26 settembre 2011 il ricorrente è stato assegnato all’unità Parlamentarium, all’interno della direzione generale (DG) Comunicazione. Egli faceva parte di un gruppo di agenti del [OSCURATO:PERSONA] che controllavano, in particolare, il personale del prestatore di servizi esterno con il quale il [OSCURATO:PERSONA] aveva concluso un contratto per garantire l’accoglienza dei visitatori. Il prestatore di servizi esterno in questione era la società ManpowerGroup Solutions (in prosieguo: «MGS»). 4 L’11 marzo 2015 la moglie del ricorrente all’epoca (in prosieguo: l’«ex moglie del ricorrente») ha inviato all’agente di MGS incaricato della gestione del contratto menzionato al precedente punto 3 all’epoca (in prosieguo: il «primo gestore del contratto presso MGS») un messaggio di posta elettronica con il suo curriculum vitae (CV). 5 Il 5 maggio 2015 il ricorrente è stato nominato membro supplente del comitato di valutazione delle offerte per una gara d’appalto recante il riferimento COMM/DG/AWD/2015/241 e riguardante la messa a disposizione di personale di servizio per le infrastrutture di accoglienza del [OSCURATO:PERSONA]. Tale gara d’appalto è stata indetta nell’ambito della scadenza del contratto che il [OSCURATO:PERSONA] aveva concluso con MGS nel 2011. A tal riguardo, il ricorrente ha firmato, il 12 maggio 2015, una dichiarazione di riservatezza e di assenza di conflitto di interessi. 6 Il 29 maggio 2015 il comitato di valutazione delle offerte ha raccomandato che l’appalto fosse aggiudicato a MGS. 7 Il 29 giugno 2015 l’ex moglie del ricorrente ha concluso un contratto di lavoro con MGS per una durata di sei mesi per il periodo compreso tra il 1º agosto 2015 e il 1º febbraio 2016. 8 Il 7 luglio 2015, a seguito della nuova gara d’appalto, il contratto relativo alla messa a disposizione di personale di servizio per le infrastrutture di accoglienza del [OSCURATO:PERSONA] è stato nuovamente aggiudicato a MGS. 9 Il 27 settembre 2016 il ricorrente ha inviato al suo capo unità un messaggio di posta elettronica in cui faceva valere irregolarità nella gestione di detto contratto dopo la partenza del primo gestore del contratto in seno a MGS. In tale messaggio di posta elettronica, egli ha chiesto di non essere più incaricato della gestione finanziaria del contratto con MGS. 10 Il 3 ottobre 2016 il responsabile di MGS ha inviato al capo unità del ricorrente una lettera in cui denunciava, da un lato, un comportamento abusivo del ricorrente nei confronti del personale di MGS assegnato al Parlamentarium e, dall’altro, il fatto che il ricorrente aveva approfittato della sua posizione per chiedere al primo gestore del contratto presso MGS l’assunzione della sua ex moglie, nel momento in cui aveva luogo la gara d’appalto per aggiudicare il medesimo contratto. 11 Con decisione del 9 novembre 2016, la direttrice generale della DG Comunicazione dell’epoca, per ragioni di interesse del servizio, conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), ha deciso di riassegnare il ricorrente all’unità Programma delle visite dell’Unione europea in seno a detta direzione generale. 12 Il 7 marzo 2017, nell’ambito dell’esercizio di valutazione per il 2016, il capo unità ha redatto una nota nella quale raccomandava di non attribuire punti di merito al ricorrente invocando diversi fatti, in particolare il fatto che egli aveva cercato di trovare un impiego alla sua ex moglie presso MGS, con contratto con il [OSCURATO:PERSONA], e ciò nel momento in cui era membro del comitato di valutazione delle offerte per una gara d’appalto alla quale partecipava MGS. 13 Il 21 agosto 2020 il segretario generale del [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: il «segretario generale») ha ricevuto una lettera anonima che accusava il ricorrente, da un lato, di molestie psicologiche e sessuali e, dall’altro, di aver approfittato della sua posizione al fine di ottenere un impiego per la sua ex moglie. 14 Con decisione del 28 aprile 2021, il segretario generale ha avviato un’indagine amministrativa relativa agli asseriti inadempimenti del ricorrente. 15 Il 29 novembre 2021 il ricorrente è stato sentito nel contesto dell’indagine amministrativa. 16 Nella loro relazione del 22 marzo 2022, gli inquirenti hanno concluso, da un lato, che «l’indagine non [aveva] consentito di dimostrare che [il ricorrente] [aveva] effettivamente molestato alcuni dei suoi colleghi [o] dipendenti di [MGS], ai sensi dell’articolo 12 bis dello Statuto», e, dall’altro, che, «approfittando dei suoi rapporti professionali con un datore di lavoro di [MGS] per trovare un impiego, presso questa stessa società, per la sua [ex] moglie, [il ricorrente] [era] venuto meno ai suoi obblighi in forza dell’articolo 11 dello Statuto». 17 Il 31 marzo 2022 l’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») ha comunicato al ricorrente la relazione d’indagine e lo ha invitato ad un’audizione ai sensi dell’articolo 3 dell’allegato IX dello Statuto il 27 aprile 2022. Su richiesta del ricorrente, tale audizione è stata rinviata al 6 maggio 2022. 18 Il 3 maggio 2022, in vista della sua audizione, il ricorrente ha presentato osservazioni scritte all’APN. 19 Il 6 maggio 2022 ha avuto luogo l’audizione del ricorrente ai sensi dell’articolo 3 dell’allegato IX dello Statuto, in vista dell’eventuale avvio di un procedimento disciplinare. 20 Il 2 maggio 2023 la commissione di disciplina ha emesso il suo parere motivato raccomandando che la sanzione della nota di biasimo fosse inflitta al ricorrente. Infatti, la commissione di disciplina ha concluso che il ricorrente era venuto meno ai suoi obblighi di cui, da un lato, agli articoli 11 e 12 dello Statuto, approfittando dei suoi rapporti professionali con un datore di lavoro di MGS per trovare, nel 2015, un impiego alla sua ex moglie e, dall’altro, all’articolo 11 bis dello Statuto, in quanto, al momento della sua nomina a membro supplente del comitato di valutazione delle offerte per una gara d’appalto alla quale partecipava MGS, egli non aveva segnalato ai suoi superiori gerarchici il fatto di aver contattato il primo gestore del contratto presso MGS per ottenere un contratto di lavoro per la sua ex moglie né il fatto che la sua ex moglie stava per formare oggetto di una procedura di assunzione con tale società. 21 Il 1º giugno 2023, il ricorrente è stato dichiarato in invalidità. 22 Con decisione del 26 luglio 2023, l’APN ha inflitto al ricorrente la sanzione della nota di biasimo. Il 30 ottobre 2023, il ricorrente ha presentato contro tale decisione un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto. 23 Con decisione del 18 marzo 2024, il segretario generale ha accolto il reclamo considerando che la decisione del 26 luglio 2023 era viziata da un difetto di motivazione e ha rinviato il fascicolo all’APN competente. 24 Il 29 maggio 2024 l’APN ha adottato la decisione impugnata. 25 Il 25 luglio 2024, il ricorrente ha presentato reclamo avverso la decisione impugnata. Tale reclamo è stato respinto con decisione del segretario generale del 6 dicembre 2024 (in prosieguo: la «decisione di rigetto del reclamo»). Conclusioni delle parti 26 Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia: –        annullare la decisione impugnata; –        per quanto necessario, annullare la decisione di rigetto del reclamo; –        condannare il [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 27 [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia: –        respingere il ricorso; –        condannare il ricorrente alle spese. In diritto Sull ’ oggetto della controversia 28 Secondo una giurisprudenza costante, una domanda di annullamento formalmente diretta contro la decisione di rigetto di un reclamo ha l’effetto di sottoporre al Tribunale l’atto contro il quale il reclamo è stato presentato, qualora la domanda sia, in quanto tale, priva di contenuto autonomo (v. sentenza del 30 marzo 2022, PO/Commissione, T‑36/21, non pubblicata, EU:T:2022:192, punto 27 e giurisprudenza citata). 29 Nel caso di specie, nella parte in cui respinge il reclamo e conferma la decisione impugnata, la decisione di rigetto del reclamo è priva di contenuto autonomo. Pertanto, la domanda di annullamento deve essere considerata come diretta unicamente contro la decisione impugnata. Pertanto, la legittimità della decisione impugnata deve essere esaminata prendendo in considerazione la motivazione contenuta nella decisione di rigetto del reclamo, motivazione che si presume coincida con la decisione impugnata (v., in tal senso, sentenza del 30 marzo 2022, PO/Commissione, T‑36/21, non pubblicata, EU:T:2022:192, punto 28 e giurisprudenza citata). Nel merito 30 Il ricorrente deduce quattro motivi, vertenti, il primo, su una violazione del principio del ne bis in idem , il secondo, su una violazione delle garanzie procedurali in materia di indagine amministrativa nonché dei principi di imparzialità e di buona amministrazione, il terzo, su una violazione del termine ragionevole nonché dell’articolo 6, paragrafo 4, lettera b), e dell’articolo 18 dell’allegato IX dello Statuto e, il quarto, su una violazione del principio di proporzionalità e su un errore manifesto di valutazione. Il Tribunale ritiene che occorra innanzitutto esaminare il secondo motivo. Sul secondo motivo, vertente su una violazione delle garanzie procedurali in materia di indagine amministrativa nonché dei principi di imparzialità e di buona amministrazione 31 Con il suo secondo motivo, il ricorrente deduce, in sostanza, un’«irregolarità sostanziale» della relazione d’indagine (prima parte), una violazione dei principi di buona amministrazione e di imparzialità (seconda parte) e una violazione dei suoi diritti della difesa e del carattere contraddittorio del procedimento (terza parte). – Sulla prima parte, relativa ad un’«irregolarità sostanziale» della relazione d’indagine 32 Il ricorrente sostiene che la relazione d’indagine è viziata da «irregolarità sostanziali». 33 Anzitutto, il ricorrente sostiene che gli inquirenti non hanno investigato sull’origine della denuncia anonima del 21 agosto 2020 e non hanno comunicato il contesto giuridico sul quale l’APN si era basata per accettare una siffatta denuncia anonima. Secondo il ricorrente, la normativa in vigore ostava alla presa in considerazione delle informazioni anonime. 34 Il ricorrente sostiene poi che la nota del 7 marzo 2017 redatta nell’ambito del suo esercizio di valutazione per l’anno 2016 e allegata alla lettera anonima del 21 agosto 2020 è stata ottenuta in modo irregolare in quanto si tratta di un documento di lavoro interno e riservato, rientrante in una procedura di valutazione, cosicché essa avrebbe dovuto essere respinta. 35 Infine, il ricorrente contesta agli inquirenti di non aver comunicato l’identità del testimone che ha trasmesso loro il contratto della sua ex moglie con MGS e di non aver chiarito il modo in cui tale testimone avrebbe ottenuto detto documento. 36 [OSCURATO:PERSONA] contesta gli argomenti del ricorrente. 37 In primo luogo, per quanto riguarda l’argomento del ricorrente che contesta la possibilità di avviare un’indagine amministrativa sulla base di informazioni anonime, occorre rilevare che dall’articolo 86, paragrafo 2, dello Statuto risulta che l’APN o l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) possono avviare un’indagine amministrativa «qualora elementi di prova che lascino presumere l’esistenza di una mancanza siano stati portati a loro conoscenza». Pertanto, la formulazione di tale disposizione non esclude l’avvio di un’indagine amministrativa sulla base di informazioni anonime. Inoltre, al fine di garantire l’efficacia delle indagini, l’APN deve potersi avvalere di elementi di prova che lascino presumere l’esistenza di un inadempimento, anche qualora la fonte di tali elementi non sia nota. Tale conclusione è corroborata dall’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU 2013, L 248, pag. 1), il quale prevede espressamente che l’indagine può essere avviata «qualora vi sia un sufficiente sospetto, che può anche basarsi su informazioni fornite da terzi o su informazioni anonime». 38 Pertanto, non può essere accolto l’argomento del ricorrente secondo cui l’APN non poteva basarsi su una denuncia anonima per avviare un’indagine amministrativa. Infatti, l’APN ha potuto basarsi sulle informazioni ricevute, indipendentemente dalla loro fonte, a condizione di disporre degli elementi di prova che lasciavano presumere l’esistenza di un inadempimento. 39 Tale considerazione non è inficiata dall’argomento del ricorrente, vertente sull’articolo 4, paragrafo 1, delle norme interne del [OSCURATO:PERSONA] del 4 dicembre 2015 relative all’attuazione dell’articolo 22 quater dello Statuto, secondo il quale «l’informatore non può agire in forma anonima», dal momento che la procedura di protezione degli informatori prevista da detto articolo non è stata applicata nel caso di specie. 40 In secondo luogo, per quanto riguarda l’affermazione del ricorrente secondo cui la nota del 7 marzo 2017 redatta nell’ambito del suo esercizio di valutazione per l’anno 2016 presa in considerazione dagli inquirenti è stata ottenuta in modo irregolare, occorre constatare che quest’ultimo non fornisce alcuna prova a sostegno di tale affermazione. 41 In ogni caso, si tratta di un documento amministrativo interno che non ha carattere riservato nei confronti dell’amministrazione. 42 Per quanto riguarda la trasmissione agli inquirenti del contratto dell’ex moglie del ricorrente con MGS, egli contesta al [OSCURATO:PERSONA] di aver rifiutato di comunicargli l’identità del testimone che aveva trasmesso tale documento e di non aver fornito spiegazioni in merito alle irregolarità commesse nell’ambito del suo ottenimento. A tal riguardo, è sufficiente constatare che il fatto che l’ex moglie del ricorrente fosse stata assunta da MGS era già noto all’amministrazione, il che non è del resto contestato dal ricorrente. 43 Alla luce di quanto precede, occorre respingere l’argomento del ricorrente relativo alla presa in considerazione di documenti asseritamente ottenuti in modo illegittimo. 44 Pertanto, la prima parte del secondo motivo deve essere respinta. – Sulla seconda parte, relativa ad una violazione dei principi di buona amministrazione e di imparzialità 45 Il ricorrente fa valere, in sostanza, le incoerenze delle testimonianze realizzate durante l’indagine amministrativa e il fatto che le conclusioni degli inquirenti si basano principalmente sulle testimonianze a suo carico, dando meno credibilità alle testimonianze che egli e la sua ex moglie hanno fornito. Infatti, gli inquirenti avrebbero sentito uno solo dei nove testimoni proposti dal ricorrente. Non avendo proceduto a verifiche sufficienti dei fatti e non essendosi interrogati sul contesto della lettera del 3 ottobre 2016, gli inquirenti avrebbero agito in modo parziale. 46 [OSCURATO:PERSONA] contesta gli argomenti del ricorrente. 47 A tal riguardo, occorre ricordare che il diritto a una buona amministrazione, sancito dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), consiste nel diritto di ogni persona a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi dell’Unione europea. 48 In particolare, da una giurisprudenza costante risulta che l’amministrazione è tenuta, in forza del principio di buona amministrazione, ad esaminare con cura e imparzialità tutti gli elementi rilevanti del caso di specie di cui è investita e a raccogliere tutti gli elementi di fatto e di diritto necessari all’esercizio del suo potere discrezionale, nonché a garantire il corretto svolgimento e l’efficacia dei procedimenti che essa attua (v. sentenza del 20 ottobre 2021, Kerstens/Commissione, T‑220/20, EU:T:2021:716, punto 33 e giurisprudenza citata; v. anche, in tal senso, sentenza del 12 maggio 2022, Klein/Commissione, C‑430/20 P, EU:C:2022:377, punto 88 e giurisprudenza citata). 49 Inoltre, tali istituzioni, organi ed organismi dell’Unione sono tenuti a rispettare il requisito di imparzialità, sotto i due profili in cui esso si articola, ossia, da un lato, il profilo soggettivo, secondo cui nessuno dei membri dell’istituzione interessata deve manifestare opinioni preconcette o pregiudizi personali e, dall’altro, il profilo oggettivo, in conformità al quale tale istituzione è tenuta ad offrire garanzie sufficienti per escludere qualsiasi legittimo dubbio in merito a un eventuale pregiudizio. A tal riguardo, al fine di dimostrare che l’organizzazione del procedimento amministrativo non offre garanzie sufficienti per escludere ogni legittimo dubbio su un possibile pregiudizio, non è necessario dimostrare l’esistenza di una mancanza di imparzialità. È sufficiente che sussista un dubbio legittimo a tale riguardo e che questo non possa essere dissipato (v. sentenze del 21 ottobre 2021, [OSCURATO:PERSONA]/UZ, C‑894/19 P, EU:C:2021:863, punto 54 e giurisprudenza citata, e del 20 settembre 2023, YD/FRA, T‑648/21 P, non pubblicata, EU:C:2023:575, punto 63 e giurisprudenza citata). 50 Peraltro, l’imparzialità soggettiva si presume fino a prova contraria (v. sentenza dell’8 novembre 2018, QB/BCE, T‑827/16, EU:T:2018:756, punto 93 e giurisprudenza citata). Al fine di provare una mancanza di imparzialità soggettiva, il ricorrente deve presentare indizi sufficientemente precisi, oggettivi e concordanti tali da suffragare la veridicità o la verosimiglianza delle sue affermazioni (v. sentenza dell’8 settembre 2021, AH/Eurofound, T‑630/19, non pubblicata, EU:T:2021:538, punto 98 e giurisprudenza citata). 51 In tale contesto, il ricorrente critica, in sostanza, la scelta dei testimoni da ascoltare nonché il modo in cui le testimonianze sono state utilizzate nella relazione d’indagine. 52 A tal riguardo, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, l’ente incaricato di un’indagine amministrativa, al quale spetta istruire in modo proporzionato i fascicoli che gli sono sottoposti, dispone di un ampio potere discrezionale per quanto riguarda lo svolgimento dell’indagine e, in particolare, la valutazione della qualità e dell’utilità della cooperazione fornita dai testimoni. Peraltro, esso non è affatto tenuto a convocare tutti i testimoni proposti dalle parti della causa (v., in tal senso, sentenza del 13 dicembre 2012, Donati/BCE, F‑63/09, EU:F:2012:193, punto 187). 53 Nel caso di specie, anzitutto, dalla relazione d’indagine amministrativa risulta che la scelta di non sentire otto dei nove testimoni proposti dal ricorrente era spiegata dal fatto che questi ultimi non avevano lavorato direttamente con il ricorrente al Parlamentarium e non potevano quindi avere una conoscenza diretta del suo comportamento nei confronti degli altri colleghi né delle circostanze in cui la sua ex moglie era stata assunta da MGS. 54 Pertanto, la relazione d’indagine presenta ragioni oggettive tali da spiegare la scelta operata dagli inquirenti nell’ambito del loro ampio potere discrezionale. Orbene, il ricorrente non ha dimostrato che gli inquirenti hanno ecceduto i limiti del loro potere, alla luce della giurisprudenza citata al precedente punto 52, in quanto non hanno interrogato tali testimoni. 55 Inoltre, per quanto riguarda l’argomento del ricorrente secondo cui le asserite incoerenze tra le testimonianze e le conclusioni degli inquirenti dimostrano una mancanza di imparzialità di questi ultimi, occorre rilevare che esso mira, in realtà, a contestare le valutazioni di fatto effettuate dagli inquirenti. Orbene, come giustamente rilevato dal [OSCURATO:PERSONA] nelle sue memorie, un semplice disaccordo quanto al modo di condurre l’indagine e di valutare le prove non è sufficiente a dimostrare una mancanza di imparzialità degli inquirenti e non può neppure configurare una violazione del principio di buona amministrazione. 56 Parimenti erroneamente il ricorrente sostiene che gli inquirenti hanno fondato la loro relazione d’indagine esclusivamente sulle dichiarazioni di testimoni a carico. 57 Infatti, dalla relazione d’indagine risulta che gli inquirenti non si sono basati unicamente sulle informazioni contenute nella lettera anonima ricevuta il 21 agosto 2020 dal segretario generale, ma, da un lato, hanno raccolto le testimonianze tanto a carico quanto a discarico dei sette testimoni per suffragare ulteriormente i fatti contestati o per respingerle e, dall’altro, hanno risposto in modo circostanziato alle osservazioni formulate dal ricorrente durante il suo colloquio. 58 Ne consegue che l’argomento del ricorrente relativo al fatto che gli inquirenti non hanno esaminato con cura e imparzialità tutti gli elementi pertinenti deve essere respinto. 59 Infine, per quanto riguarda l’affermazione del ricorrente secondo cui la testimonianza della sua ex moglie è stata citata solo due volte nella relazione d’indagine, mentre quella del gestore del contratto in seno a MGS che ha sostituito il primo gestore del contratto all’interno di MGS è stata citata sei volte, occorre osservare che il numero di citazioni dell’una o dell’altra testimonianza non costituisce di per sé un indizio di imparzialità. Inoltre, come rilevato dal [OSCURATO:PERSONA], dato che la testimonianza dell’ex moglie del ricorrente riguardava unicamente la questione del suo impiego presso MGS, mentre quella del gestore del contratto presso MGS riguardava anche il comportamento del ricorrente nei confronti dei colleghi e del personale di MGS, la differenza tra il numero di citazioni di tali testimonianze non risulta ingiustificata. 60 Da tutto quanto precede risulta che il ricorrente non ha dimostrato che l’amministrazione abbia violato i principi di buona amministrazione e di imparzialità. 61 Pertanto, la seconda parte del secondo motivo deve essere respinta. – Sulla terza parte, relativa ad una violazione dei diritti della difesa e al carattere contraddittorio del procedimento 62 Il ricorrente deduce una violazione dei suoi diritti della difesa nella fase del procedimento disciplinare. Egli contesta alla commissione di disciplina di aver rifiutato di sentire i testimoni che egli aveva proposto e di aver raccolto la testimonianza di uno solo di tali testimoni e unicamente per iscritto. Il ricorrente sostiene che, se avesse avuto la possibilità di assistere alle audizioni dei testimoni o di replicare alle testimonianze scritte, egli avrebbe potuto chiarire talune circostanze di fatto. 63 [OSCURATO:PERSONA] eccepisce l’irricevibilità delle censure presentate nei confronti della commissione di disciplina. Il parere della commissione di disciplina sarebbe un atto lesivo che può essere oggetto di un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto e il ricorrente non avrebbe contestato tale parere entro il termine prescritto. 64 In subordine, il [OSCURATO:PERSONA] sostiene che gli argomenti del ricorrente devono essere respinti in quanto infondati. 65 In via preliminare, per quanto riguarda l’eccezione di irricevibilità sollevata dal [OSCURATO:PERSONA], occorre rilevare che le sentenze del 20 maggio 2010, Commissione/Violetti e a. (T‑261/09 P, EU:T:2010:215), e del 13 ottobre 2021, IB/EUIPO (T‑22/20, EU:T:2021:689), sulle quali si fonda il [OSCURATO:PERSONA], sono fondate sulla giurisprudenza derivante dalla sentenza del 29 gennaio 1985, F/Commissione (228/83, EU:C:1985:28, punto 16), nella quale la Corte ha considerato che sarebbe contrario al principio del contraddittorio e ai diritti della difesa della persona interessata da un procedimento disciplinare ritenere che essa non possa impugnare separatamente il parere della commissione di disciplina e ottenerne l’annullamento, al fine di far ricominciare il procedimento disciplinare. 66 Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dal [OSCURATO:PERSONA], dalla sentenza del 29 gennaio 1985, F/Commissione (228/83, EU:C:1985:28, punto 16), che conferma il carattere di atto impugnabile di un parere della commissione di disciplina, non risulta che alla persona interessata da un procedimento disciplinare sia preclusa la possibilità di contestare le irregolarità del procedimento dinanzi alla commissione di disciplina nell’ambito di un ricorso contro la decisione finale adottata dall’APN, per il motivo che essa non avrebbe presentato un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto contro il parere di detta commissione. Infatti, anche se la persona interessata ha il diritto di impugnare separatamente il parere della commissione di disciplina, è soprattutto alla fine del procedimento disciplinare, nel momento in cui il suo esito è noto, che essa è in grado di valutare pienamente il suo interesse a contestare le irregolarità del procedimento dinanzi alla commissione di disciplina. 67 Di conseguenza, l’eccezione di irricevibilità sollevata dal [OSCURATO:PERSONA] deve essere respinta 68 Per quanto riguarda la fondatezza degli argomenti del ricorrente secondo i quali i suoi diritti della difesa e il carattere contraddittorio del procedimento sono stati violati, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, il rispetto dei diritti della difesa costituisce un principio generale del diritto dell’Unione che trova applicazione ogniqualvolta l’amministrazione si proponga di adottare nei confronti di un soggetto un atto che gli arreca pregiudizio (v. sentenze del 9 novembre 2006, Commissione/[OSCURATO:PERSONA], C‑344/05 P, EU:C:2006:710, punto 37 e giurisprudenza citata, e del 17 ottobre 2006, Bonnet/Corte di giustizia, T‑406/04, EU:T:2006:322, punto 76 e giurisprudenza citata). 69 Il rispetto dei diritti della difesa, che ha come corollario il principio del contraddittorio, esige che il funzionario nei confronti del quale un’istituzione dell’Unione abbia avviato un procedimento amministrativo abbia avuto la possibilità, nel corso di tale procedimento, di far valere utilmente il proprio punto di vista sul carattere reale e pertinente dei fatti, delle circostanze allegate e dei documenti che detta istituzione intende utilizzare contro di lui a sostegno della sua accusa di violazione delle disposizioni dello Statuto. Ne consegue che il diritto di essere ascoltati persegue un duplice obiettivo. Da un lato, esso serve all’istruzione del fascicolo e all’accertamento dei fatti nel modo più preciso e corretto possibile e, dall’altro lato, consente di assicurare una tutela effettiva dell’interessato (sentenza del 14 ottobre 2021, Bernaldo de Quirós/Commissione, C‑583/19 P, EU:C:2021:844, punti 63 e 64). 70 Inoltre, occorre ricordare che il rispetto del carattere contraddittorio del procedimento disciplinare, quale risulta dall’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta, esige che l’agente incriminato o il suo difensore sia posto in grado di assistere alle audizioni di testimoni cui si procede e di porre a questi ultimi le questioni che ritiene utili alla sua difesa (v. sentenza del 15 ottobre 2014, de [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, F‑107/13, EU:F:2014:232, punto 109 e giurisprudenza citata), 71 Nel caso di specie, occorre constatare che la commissione di disciplina non ha proceduto all’audizione di alcun testimone supplementare rispetto a quelli già sentiti dagli inquirenti e che ha deciso di basarsi sulle prove scritte e di raccogliere la testimonianza scritta supplementare di un solo testimone tra tutti quelli la cui audizione era stata suggerita dal ricorrente. Orbene, il 12 e il 18 aprile 2023, il ricorrente ha presentato le sue osservazioni su tale testimonianza. 72 A tal riguardo, occorre osservare che la commissione di disciplina dispone di un ampio potere discrezionale per quanto riguarda lo svolgimento delle indagini amministrative, in particolare per valutare la qualità e l’utilità della cooperazione fornita dai testimoni (v. sentenza del 24 gennaio 2024, WV/SEAE, T‑371/21, non pubblicata, EU:T:2024:35, punto 99 e giurisprudenza citata). 73 Di conseguenza, il semplice fatto che la commissione disciplinare non abbia proceduto all’audizione di ulteriori testimoni, limitandosi alle prove scritte e alle testimonianze delle persone già ascoltate nel corso dell’indagine amministrativa, e abbia raccolto la testimonianza scritta di un solo testimone tra tutti quelli la cui audizione era stata suggerita dal ricorrente non può, di per sé, costituire una violazione dei diritti di difesa del ricorrente. Inoltre, il ricorrente ha potuto presentare le proprie osservazioni sulla testimonianza dell’allora direttrice generale della DG Comunicazione all’epoca, che riguardava, in sostanza, il seguito dato nel 2016 ai fatti che gli venivano contestati. Pertanto, il ricorrente non può validamente sostenere che i suoi diritti della difesa non sono stati rispettati. 74 Pertanto, occorre respingere la terza parte e, di conseguenza, il secondo motivo nel suo insieme. Sul primo motivo di ricorso, vertente sulla violazione del principio del ne bis in idem 75 Il ricorrente sostiene che, decidendo, con la decisione impugnata, di infliggergli una nota di biasimo, il [OSCURATO:PERSONA] ha violato il principio del ne bis in idem in quanto i fatti all’origine della sua nota di biasimo sono già stati oggetto di un’analisi esaustiva effettuata dai suoi superiori gerarchici presso la DG Comunicazione, a seguito della lettera del responsabile di MGS del 3 ottobre 2016. Secondo il ricorrente, tale analisi avrebbe consentito di concludere nel senso dell’assenza di elementi che consentissero di avviare un procedimento disciplinare ai sensi dell’articolo 86 dello Statuto e, pertanto, l’indagine sarebbe stata chiusa. 76 [OSCURATO:PERSONA] contesta gli argomenti del ricorrente. 77 Nel contesto dei procedimenti disciplinari, il principio del ne bis in idem è sancito all’articolo 9, paragrafo 3, dell’allegato IX dello Statuto, secondo il quale «[u]na stessa mancanza non può dar luogo a più di una sanzione disciplinare». 78 Infatti, dalla giurisprudenza relativa all’articolo 50 della Carta risulta che l’applicazione del principio del ne bis in idem è soggetta a una duplice condizione, vale a dire, da un lato, che vi sia una decisione definitiva anteriore (condizione « bis ») e, dall’altro, che gli stessi fatti siano oggetto tanto della decisione anteriore quanto del procedimento o della decisione successivi (condizione « idem ») (sentenza del 22 marzo 2022, bpost, C‑117/20, EU:C:2022:202, punto 28). 79 Nel caso di specie, occorre rilevare che, come risulta dalla tabella allegata (sezione VI) alla decisione del 25 settembre 2017 del segretario generale che modifica la ripartizione dei poteri dell’APN e dell’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione in applicazione della delega prevista all’articolo 9, paragrafo 3, della decisione dell’Ufficio di presidenza del 13 gennaio 2014 relativa alla delega dei poteri dell’APN e dell’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione, l’APN competente ad adottare una decisione di avvio di un’indagine amministrativa è il segretario generale. Quest’ultimo, dopo aver ricevuto la lettera del 21 agosto 2020 (v. punto 13 supra ), il 28 aprile 2021 ha avviato un’indagine amministrativa ai sensi dell’articolo 86 dello Statuto, degli articoli 1 e 2 dell’allegato IX dello Statuto e dell’articolo 2 delle disposizioni generali di esecuzione del 18 maggio 2004 relative ai procedimenti disciplinari e alle indagini amministrative. Secondo la stessa tabella, l’APN competente ad adottare una decisione in materia disciplinare è il direttore generale del personale, che ha adottato la decisione impugnata. 80 È vero che, come correttamente indicato dal ricorrente, dal fascicolo risulta che i fatti che hanno portato all’adozione della decisione impugnata sono stati effettivamente noti ai suoi superiori gerarchici presso la DG Comunicazione sin dal 3 ottobre 2016. Tuttavia, non ne risulta affatto che essi siano stati oggetto di un’indagine amministrativa ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 2, dello Statuto, avviata dall’APN competente, vale a dire il segretario generale. Pertanto, erroneamente il ricorrente sostiene che l’amministrazione aveva già adottato una decisione di chiudere una siffatta indagine in assenza degli elementi che consentissero di avviare un procedimento disciplinare ai sensi dell’articolo 86 dello Statuto. 81 È vero che dal fascicolo risulta che taluni fatti all’origine della decisione impugnata sono stati rilevati nell’ambito dell’esercizio di valutazione del ricorrente per l’anno 2016. Tuttavia, tale esercizio non equivale all’avvio di un’indagine amministrativa. Peraltro, come risulta dall’audizione del capo unità del ricorrente del 16 giugno 2021, tali fatti, avvenuti nel 2015, non sono stati presi in considerazione per detto esercizio, per il quale il ricorrente ha infine ottenuto due punti di merito. 82 Pertanto, la decisione impugnata è l’unica decisione definitiva vertente sulla responsabilità del ricorrente per i fatti di cui trattasi. 83 Ne consegue che la prima condizione dell’applicazione del principio del ne bis in idem , vale a dire l’esistenza di una precedente decisione definitiva (condizione « bis »), non è dimostrata nel caso di specie e che il ricorrente non può validamente invocare una violazione di tale principio. 84 Occorre respingere il primo motivo di ricorso. Sul terzo motivo, vertente su una violazione del termine ragionevole e su una violazione dell’articolo 6, paragrafo 4, lettera b), e dell’articolo 18 dell’allegato IX dello Statuto 85 In primo luogo, il ricorrente sostiene che il [OSCURATO:PERSONA] non ha rispettato il suo obbligo di agire entro un termine ragionevole. A tal riguardo, egli fa valere che l’istituzione è venuta a conoscenza dei fatti oggetto del procedimento disciplinare il 3 ottobre 2016. Tuttavia, essa non avrebbe indagato su tali fatti fino all’avvio dell’indagine amministrativa da parte dell’APN competente nel 2021. 86 In secondo luogo, il ricorrente fa valere che il procedimento disciplinare non si è svolto entro i termini prescritti. Più in particolare, egli deduce una violazione del termine di dieci giorni prescritto dall’articolo 6, paragrafo 4, lettera b), dell’allegato IX dello Statuto e del termine di due mesi previsto al suo articolo 18. 87 [OSCURATO:PERSONA] contesta tali argomenti. 88 A tal riguardo, occorre ricordare che l’obbligo del rispetto di un termine ragionevole nello svolgimento dei procedimenti amministrativi costituisce un principio generale del diritto dell’Unione di cui il giudice dell’Unione garantisce l’osservanza, al quale peraltro si fa riferimento come componente del diritto ad una buona amministrazione nell’articolo 41, paragrafo 1, della Carta (sentenze dell’11 aprile 2006, Angeletti/Commissione, T‑394/03, EU:T:2006:111, punto 162, e del 6 dicembre 2012, Füller-Tomlinson/[OSCURATO:PERSONA], T‑390/10 P, EU:T:2012:652, punto 115). 89 Secondo costante giurisprudenza, oltre ai termini di prescrizione, i termini previsti per circoscrivere, da un punto di vista temporale, lo svolgimento di un procedimento disciplinare non sono, in linea di principio, perentori. In mancanza di una volontà chiaramente espressa nei testi applicabili di limitare, per scrupolo di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, il tempo durante il quale l’amministrazione può agire, tali termini costituiscono anzitutto una regola di buona amministrazione che impone all’istituzione di condurre con diligenza il procedimento disciplinare e di agire in modo che ciascun atto del procedimento intervenga entro un termine ragionevole rispetto all’atto precedente (v. sentenza del 7 settembre 2022, DD/FRA, T‑470/20, non pubblicata, EU:T:2022:511, punto 274 e giurisprudenza citata). 90 Tale dovere di diligenza e di rispetto di un termine ragionevole si impone anche in relazione all’avvio del procedimento disciplinare, segnatamente nel caso e a partire dal momento in cui l’amministrazione abbia acquisito conoscenza dei fatti e dei comportamenti idonei a configurare violazioni agli obblighi incombenti a un funzionario in forza dello Statuto. Infatti, anche in mancanza di un termine di prescrizione, le autorità disciplinari hanno l’obbligo di agire in modo tale che l’avvio del procedimento che deve sfociare in una sanzione avvenga entro un termine ragionevole. [v. sentenza del 13 ottobre 2021, IB/EUIPO, T‑22/20, EU:T:2021:689, punto 86 (non pubblicata) e giurisprudenza citata]. 91 Difatti, la durata irragionevole di un procedimento disciplinare può risultare sia dallo svolgimento delle indagini amministrative preliminari sia dal procedimento disciplinare in quanto tale. Il periodo da prendere in considerazione per valutare il carattere ragionevole della durata di un procedimento disciplinare non è solo quello che inizia con la decisione di aprire detto procedimento. Occorre altresì tener conto di un periodo trascorso tra il momento in cui l’amministrazione ha preso conoscenza dei fatti e dei comportamenti che possono costituire un illecito disciplinare e l’avvio dell’indagine amministrativa (v., in tal senso, sentenza dell’8 marzo 2012, Kerstens/Commissione, F‑12/10, EU:F:2012:29, punti 127 e 132). 92 Al riguardo, il carattere ragionevole della durata della fase anteriore al procedimento disciplinare e di quella del procedimento disciplinare in senso proprio dev’essere valutato alla luce delle circostanze proprie di ciascun caso di specie e, in particolare, della rilevanza della lite per l’interessato, della complessità della causa nonché del comportamento del ricorrente e di quello delle autorità competenti. [v. sentenza del 13 ottobre 2021, IB/EUIPO, T‑22/20, EU:T:2021:689, punto 88 (non pubblicata) e giurisprudenza citata]. 93 Tuttavia, la violazione dei principi del rispetto del termine ragionevole e di buona amministrazione non giustifica, in linea di massima, l’annullamento della decisione adottata in esito ad un procedimento amministrativo. Infatti, è solo quando il decorso di tempo eccessivo può incidere sul contenuto stesso della decisione adottata in esito al procedimento amministrativo che l’inosservanza del principio del termine ragionevole pregiudica la validità di detto procedimento. Ciò può verificarsi in procedimenti a carattere sanzionatorio, quando l’eccessivo periodo di tempo decorso pregiudica la capacità degli interessati di difendersi effettivamente (v., in tal senso, ordinanza del 25 ottobre 2017, Lucaccioni/Commissione, T‑551/16, non pubblicata, EU:T:2017:751, punto 94 e giurisprudenza citata, e del 7 settembre 2022, WT/Commissione, T‑91/20, non pubblicata, EU:T:2022:510, punto 145 e giurisprudenza citata). 94 Alla luce di queste considerazioni, occorre verificare se il procedimento disciplinare sia stato condotto entro un termine ragionevole. 95 In primo luogo, per quanto riguarda il tempo trascorso tra il momento in cui l’amministrazione ha preso conoscenza dei fatti illeciti e l’avvio dell’indagine amministrativa, occorre ricordare che i fatti, quali accertati nell’ambito della relazione d’indagine amministrativa, sono stati portati a conoscenza dell’amministrazione il 3 ottobre 2016. Orbene, l’APN competente, vale a dire il segretario generale, ha avviato l’indagine amministrativa solo il 28 aprile 2021, a seguito di una lettera anonima del 21 agosto 2020. Pertanto, sono trascorsi quattro anni e sette mesi tra il momento in cui l’amministrazione ha preso conoscenza dei fatti e l’avvio dell’indagine amministrativa. 96 A tal riguardo, occorre respingere l’argomento del [OSCURATO:PERSONA] relativo al fatto che l’APN competente per l’avvio dell’indagine amministrativa, vale a dire il segretario generale, ha preso conoscenza dei fatti illeciti solo il 21 agosto 2020. Infatti, come ammesso dal [OSCURATO:PERSONA] in udienza, dalla giurisprudenza citata al punto 91 supra risulta che la durata ragionevole del procedimento si valuta al momento della presa di conoscenza dei fatti da parte dell’amministrazione, e non dell’APN competente. Orbene, occorre constatare che i superiori gerarchici del ricorrente, vale a dire il suo capo unità e la direttrice generale della DG Comunicazione, sono venuti a conoscenza dei fatti in oggetto con la lettera del 3 ottobre 2016. 97 A tal riguardo, anzitutto, per quanto riguarda la rilevanza della controversia per il ricorrente, occorre ricordare che, con la decisione impugnata, il [OSCURATO:PERSONA] gli ha inflitto la sanzione della nota di biasimo. È vero che la nota di biasimo è una delle sanzioni meno gravi, ma ciò non toglie che il fatto stesso, per il funzionario, di essere sottoposto a una sanzione disciplinare presenta un rilievo considerevole. 98 Inoltre, per quanto riguarda la complessità della causa, occorre constatare che le circostanze relative ai fatti contestati non comportano un grado di complessità rilevante. 99 Infine, per quanto riguarda il comportamento delle parti, occorre sottolineare che, tra il momento in cui l’amministrazione ha preso conoscenza dei fatti contestati al ricorrente, il 3 ottobre 2016, e l’avvio dell’indagine amministrativa, il 28 aprile 2021, i superiori gerarchici del ricorrente non hanno intrapreso alcuna azione per informare il segretario generale, che è l’APN competente. 100 Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve concludere che, nelle circostanze del caso di specie, il [OSCURATO:PERSONA], per quanto riguarda la fase che ha preceduto l’avvio dell’indagine amministrativa, ha agito tardivamente, in violazione del principio del termine ragionevole. 101 In secondo luogo, per quanto riguarda l’asserita violazione dell’articolo 6, paragrafo 4, lettera b), dell’allegato IX dello Statuto, occorre precisare che, secondo tale disposizione, il presidente della commissione di disciplina designa due membri supplementari, entro dieci giorni dalla comunicazione della relazione sulla quale è fondata la decisione di avvio del procedimento disciplinare, procedendo al sorteggio, in presenza dell’interessato. 102 Nel caso di specie, con la nota del 7 ottobre 2022, l’APN ha adito la commissione di disciplina. A seguito del pensionamento del presidente della commissione di disciplina, tale nota è stata sostituita dalla nota del 2 dicembre 2022, indirizzata al presidente supplente di detta commissione. Poiché la nuova composizione della commissione di disciplina è stata decisa il 9 dicembre 2022, il ricorrente è stato informato, il 21 dicembre successivo, del sorteggio dei due membri supplementari della commissione di disciplina, che ha avuto luogo, tenuto conto delle ferie di fine anno, il 10 gennaio 2023. 103 L’insieme di tali elementi consente di constatare che, nel caso di specie, il termine tra l’adizione della commissione di disciplina e l’estrazione a sorte, benché superiore a dieci giorni, non era irragionevole. 104 Inoltre, per quanto riguarda il termine previsto all’articolo 18 dell’allegato IX dello Statuto, occorre rilevare che, secondo tale articolo, la commissione di disciplina trasmette un parere motivato all’APN e al funzionario interessato entro un termine di due mesi a decorrere dalla data di ricezione della relazione dell’APN. 105 Nel caso di specie, la commissione di disciplina è stata utilmente adita dall’APN il 2 dicembre 2022. Essa ha emesso il suo parere il 2 maggio 2023, ossia cinque mesi dopo la sua consultazione. 106 Pertanto, il termine di cinque mesi che separa l’adizione della commissione di disciplina dalla comunicazione del suo parere all’APN è nettamente più lungo del termine di due mesi previsto all’articolo 18 dell’allegato IX dello Statuto. 107 L’articolo 18 dell’allegato IX dello Statuto dispone tuttavia che tale termine di due mesi può essere adattato in funzione della complessità della pratica. Pertanto, per giustificare il termine di cinque mesi, il [OSCURATO:PERSONA] rileva, senza essere contraddetto dal ricorrente, che, su richiesta di quest’ultimo, la commissione di disciplina ha deciso di sottoporre ad un testimone taluni quesiti per iscritto e le risposte a tali quesiti sono state trasmesse al ricorrente affinché presentasse i suoi commenti, il che ha prorogato il procedimento. 108 Pertanto, tenuto conto delle circostanze che accompagnano il procedimento di cui trattasi e in particolare del fatto che la proroga della durata del procedimento dinanzi alla commissione di disciplina è, in parte, imputabile al ricorrente, quest’ultimo non può sostenere che la durata del periodo tra l’adizione della commissione di disciplina e l’adozione del suo parere sia stata irragionevole. 109 Da quanto precede risulta che il termine del procedimento disciplinare propriamente detto, vale a dire il termine di due anni e tre mesi trascorso tra l’avvio del procedimento amministrativo il 28 aprile 2021 e la decisione dell’APN del 26 luglio 2023 di infliggere al ricorrente la sanzione della nota di biasimo, non può essere considerato eccessivo, dal momento che, nell’ambito di tale termine, tutte le fasi del procedimento disciplinare si sono esse stesse svolte entro un termine ragionevole rispetto alla fase precedente. 110 Tuttavia, come risulta dalla giurisprudenza citata al punto 91 supra, il periodo da prendere in considerazione per valutare la ragionevolezza della durata di un procedimento disciplinare non è solo quello che inizia a partire dalla decisione di avviare detto procedimento, ma anche quello che va dalla presa di conoscenza da parte dell’amministrazione dei fatti illeciti all’avvio dell’indagine amministrativa. Pertanto, tenuto conto del fatto che il [OSCURATO:PERSONA] ha agito tardivamente per quanto riguarda la fase che ha preceduto l’avvio dell’indagine amministrativa. (v. punto 100 supra ), occorre constatare che la durata del procedimento di cui trattasi, considerata nel suo insieme, è stata eccessiva. 111 Tale ritardo, pur costituendo una violazione del principio del termine ragionevole, può tuttavia comportare l’annullamento della decisione impugnata solo se ha potuto incidere sui diritti della difesa della persona interessata e, quindi, incidere sul contenuto stesso della decisione impugnata (v. punto 93 supra ). 112 Orbene, nel caso di specie, il ricorrente non ha dimostrato che il decorso eccessivo del tempo avesse potuto pregiudicare la sua capacità di difendersi effettivamente. 113 Infatti, il ricorrente non ha dedotto alcun argomento in tal senso nell’ambito del suo terzo motivo. Inoltre, anche se, nell’ambito del suo secondo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa, il ricorrente sostiene che la testimonianza della direttrice generale della DG Comunicazione dell’epoca, raccolta otto anni dopo i fatti, era troppo vaga, occorre sottolineare che tale testimonianza non verteva sulla realtà dei fatti contestati nella decisione impugnata, ma riguardava la reazione dell’amministrazione rispetto ai fatti contestati al ricorrente. 114 Inoltre, occorre ricordare che il ricorrente non contesta di non aver segnalato, al momento della sua nomina a membro supplente del comitato di valutazione delle offerte per una gara d’appalto alla quale partecipava MGS, un potenziale conflitto di interessi derivante dalla candidatura della sua ex moglie ad un posto in seno a tale società, il che è uno dei principali addebiti formulati nei suoi confronti. 115 Pertanto, il ricorrente non ha dimostrato che il ritardo nell’avvio dell’indagine amministrativa avesse potuto incidere sui suoi diritti della difesa né, più in generale, che il contenuto della decisione impugnata avrebbe potuto essere diverso. 116 Occorre pertanto respingere il terzo motivo. Sul quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità e su un errore manifesto di valutazione 117 Il ricorrente sostiene, in sostanza, che la sanzione della nota di biasimo è sproporzionata rispetto ai fatti ai quali essa è associata. Egli invoca l’insufficienza delle prove del fascicolo e contesta al [OSCURATO:PERSONA] di non aver preso in considerazione circostanze attenuanti o elementi a discarico, quali il grado di intenzionalità o di negligenza nella colpa commessa, il suo grado di responsabilità personale, il livello delle sue funzioni e responsabilità nonché la sua situazione di invalidità. 118 Nella replica, il ricorrente afferma che i disturbi che hanno portato al riconoscimento della sua invalidità potrebbero essere rilevanti per valutare il suo comportamento oggetto del procedimento disciplinare. 119 [OSCURATO:PERSONA] contesta tali argomenti. 120 Ai sensi dell’articolo 10 dell’allegato IX dello Statuto, «[l]a sanzione disciplinare inflitta dev’essere proporzionale alla gravità della mancanza commessa]. 121 A tal riguardo, occorre anzitutto rilevare che, in materia disciplinare, lo Statuto non prevede un rapporto fisso tra le sanzioni ivi indicate e le categorie di inadempimenti commessi dai funzionari (v. sentenza del 23 marzo 2022, OT/[OSCURATO:PERSONA], T‑757/20, EU:T:2022:156, punto 165 e giurisprudenza citata). 122 L’articolo 10 dell’allegato IX dello Statuto elenca diverse categorie di criteri che devono essere presi in considerazione dall’APN al momento di determinare la gravità della colpa e di decidere in merito alla sanzione disciplinare da infliggere, tra i quali figurano in particolare «la natura della colpa e [l]e circostanze in cui è stata commessa» (sentenza del 1º giugno 2022, Cristescu/Commissione, T‑754/20, non pubblicata, EU:T:2022:316, punto 216). 123 L’articolo 10 dell’allegato IX dello Statuto esige, in modo esplicito, l’esistenza di una proporzionalità tra la sanzione disciplinare inflitta e la gravità dell’illecito commesso, conformemente al requisito generale di proporzionalità che disciplina l’azione delle istituzioni dell’Unione, come previsto dall’articolo 5, paragrafo 4, TUE e dal principio generale riconosciuto al riguardo dalla giurisprudenza (sentenza del 1º giugno 2022, Cristescu/Commissione, T‑754/20, non pubblicata, EU:T:2022:316, punto 217). 124 La giurisprudenza ha dedotto da tali elementi, ai fini della proporzionalità, che la determinazione della sanzione doveva essere fondata su una valutazione globale, da effettuarsi da parte dell’APN, di tutti i fatti concreti e di tutte le circostanze proprie di ciascun caso di specie (v. sentenza del 1º giugno 2022, Cristescu/Commissione, T‑754/20, non pubblicata, EU:T:2022:316, punto 218 e giurisprudenza citata). 125 Pertanto, l’APN deve comprovare, nella decisione con cui viene inflitta la sanzione, le ragioni che l’hanno condotta, alla luce dei fatti e delle circostanze del caso, a infliggere una sanzione anziché un’altra (sentenza del 23 marzo 2022, OT/[OSCURATO:PERSONA], T‑757/20, EU:T:2022:156, punto 169). 126 Dal canto suo, quando è investito di tali questioni, il giudice dell’Unione verifica in particolare se i fatti e le circostanze particolari della causa rientrino nelle nozioni giuridiche di circostanze aggravanti o attenuanti (v. sentenza del 23 marzo 2022, OT/[OSCURATO:PERSONA], T‑757/20, EU:T:2022:156, punto 170 e giurisprudenza citata). 127 Nell’ambito del suo controllo, il giudice dell’Unione deve altresì verificare se la ponderazione delle circostanze sia stata effettuata dall’autorità disciplinare in modo proporzionato, indipendentemente dal fatto che tali circostanze siano aggravanti o attenuanti (v. sentenza del 23 marzo 2022, OT/[OSCURATO:PERSONA], T‑757/20, EU:T:2022:156, punto 171 e giurisprudenza citata). 128 La verifica della proporzionalità della ponderazione delle circostanze da parte dell’autorità disciplinare deriva dall’articolo 47 della Carta, secondo il quale ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice. Affinché esso sia efficace, il ricorso implica infatti che una «pena» inflitta da un’autorità amministrativa che non soddisfa essa stessa le condizioni previste da tale articolo subisca il controllo successivo di un organo giurisdizionale avente il potere di valutare pienamente la proporzionalità tra l’illecito e la sanzione (v., in tal senso, sentenza del 23 marzo 2022, OT/[OSCURATO:PERSONA], T‑757/20, EU:T:2022:156, punti 172 e 173; v. anche, per analogia, sentenza del 9 giugno 2021, DI/BCE, T‑514/19, EU:T:2021:332, punto 197). 129 Il presente motivo, formulato come vertente, in particolare, su un «errore manifesto di valutazione», deve essere considerato come vertente unicamente su una violazione del principio di proporzionalità e quindi soggetto al controllo completo del Tribunale al riguardo. 130 Nel caso di specie, dal fascicolo risulta che l’APN ha esaminato i fatti e le circostanze nell’ambito dei quali il ricorrente ha agito e ha tenuto conto delle circostanze aggravanti o attenuanti. 131 In particolare, in primo luogo, per quanto riguarda il grado di intenzionalità o di negligenza nell’illecito commesso, occorre rilevare che, come constatato dall’APN nella decisione impugnata, il comportamento del ricorrente per trovare l’impiego della sua ex moglie in seno a MGS costituiva un atto intenzionale di gravità certa e motivato dalla ricerca di un interesse personale. Il fatto che il ricorrente non abbia segnalato, al momento della sua nomina a membro supplente del comitato di valutazione delle offerte per una gara d’appalto alla quale partecipava MGS, un potenziale conflitto di interessi a causa della candidatura della sua ex moglie ad un posto presso MGS non fa che aggravare il suo comportamento illecito, tanto più che, come constatato dalla commissione di disciplina, il ricorrente si descrive come un collega ligio al rigoroso rispetto delle norme. 132 Inoltre, occorre aggiungere che l’APN ha altresì preso in considerazione il fatto che il comportamento del ricorrente costituiva un atto isolato. 133 In secondo luogo, per quanto riguarda il grado di responsabilità personale del funzionario e il livello delle sue funzioni, occorre constatare che, certamente, il ricorrente non esercitava funzioni dirigenziali, tuttavia, tenuto conto della sua lunga carriera in seno alle istituzioni, da un lato, il [OSCURATO:PERSONA] l’aveva incaricato del controllo dell’attività di MGS nel Parlamentarium e, dall’altro, era stato scelto come membro supplente del comitato di valutazione delle offerte per una gara d’appalto alla quale partecipava MGS e aveva tutte le informazioni richieste su detta gara d’appalto, il che richiedeva ancor più rigore da parte sua. Pertanto, l’APN ha potuto giustamente concludere che tali circostanze aggravavano il comportamento del ricorrente. 134 L’affermazione del ricorrente secondo cui egli non era l’ordinatore munito di subdelega per quanto riguarda il contratto di MGS al Parlementarium non è pertinente, in quanto la constatazione di un conflitto di interessi non si basa su dette funzioni, per le quali è pacifico che esse non sono state esercitate dal ricorrente. 135 In terzo luogo, per quanto riguarda l’invalidità del ricorrente, occorre rilevare che quest’ultimo non ha inficiato la constatazione dell’APN secondo cui tale circostanza era successiva ai fatti che gli sono imputati. Inoltre, il ricorrente non fornisce alcun elemento che consenta di considerare la sua invalidità come una circostanza attenuante nella determinazione della sanzione da infliggere. 136 In quarto luogo, per quanto riguarda la censura del ricorrente secondo cui l’APN non ha preso in considerazione l’avvio tardivo dell’indagine amministrativa nella ponderazione della sanzione, è sufficiente constatare che tale affermazione è carente in fatto. Infatti, dal punto 7 della decisione impugnata risulta che tale ritardo è stato effettivamente preso in considerazione nella modulazione della sanzione da infliggere. 137 Alla luce delle considerazioni che precedono, in particolare alla luce della constatazione che il ricorrente, in violazione dei suoi obblighi statutari, non ha dichiarato un potenziale conflitto di interessi e ha intenzionalmente ricercato un interesse strettamente personale, occorre constatare che l’APN ha dimostrato l’adeguatezza e, di conseguenza, la proporzionalità della sanzione che gli è stata inflitta. 138 Ne consegue che il quarto motivo dev’essere respinto. Sulla domanda di adozione di misure di organizzazione del procedimento 139 Il ricorrente chiede al Tribunale di adottare una misura di organizzazione del procedimento ai sensi degli articoli 90 e 91 del regolamento di procedura del Tribunale al fine di ottenere i documenti del fascicolo relativo al procedimento disciplinare riguardante il suo ex capo gruppo. 140 [OSCURATO:PERSONA] fa valere che tale domanda non deve essere accolta in quanto, in sostanza, essa non riguarda informazioni rilevanti ai fini della presente causa. 141 A tal riguardo, occorre ricordare che spetta al Tribunale decidere sulla necessità di avvalersi del suo potere di adottare misure di organizzazione del procedimento al fine di integrare gli elementi di informazione di cui dispone, fermo restando che il valore probatorio o meno degli atti del procedimento rientra nella sua valutazione insindacabile dei fatti (v., in tal senso, sentenza del 6 dicembre 2023, QI/Commissione, T‑807/21, non pubblicata, EU:T:2023:786, punto 176 e giurisprudenza citata). 142 Nel caso di specie, la misura di organizzazione del procedimento richiesta dal ricorrente non appare necessaria al fine di statuire sul presente ricorso. 143 Infatti, il ricorrente non ha indicato in che modo un’eventuale produzione dei documenti di cui trattasi fosse giustificata. Il solo fatto che il ricorrente cerchi di dimostrare con i documenti in questione è l’asserita esistenza di tensioni sindacali in occasione delle elezioni del comitato del personale. Orbene, tale fatto non ha alcun rapporto con i fatti che hanno dato luogo alla decisione impugnata. 144 Pertanto, occorre respingere la domanda di misura di organizzazione del procedimento. 145 Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre respingere integralmente il ricorso. Sulle spese 146 Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, a norma dell’articolo 135, paragrafo 1, del regolamento di procedura, il Tribunale può decidere, per ragioni di equità, che una parte soccombente sostenga, oltre alle proprie spese, soltanto una quota delle spese dell’altra parte, oppure che non debba essere condannata a tale titolo. 147 Nel caso di specie, il ricorrente è rimasto soccombente. Tuttavia, tenuto conto del fatto che il [OSCURATO:PERSONA] ha avviato tardivamente l’indagine amministrativa, il che ha potuto indurre il ricorrente a proporre il presente ricorso, al fine di far dichiarare tale illegittimità, il Tribunale ritiene equo condannare il [OSCURATO:PERSONA] a sopportare le proprie spese nonché una metà delle spese sostenute dal ricorrente. Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Decima Sezione) dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] europeo sosterrà le proprie spese e la metà delle spese sostenute da IG. 3) IG sosterrà la metà delle proprie spese. Kalėda [OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 30 settembre 2026. Firme * Lingua processuale: il francese.
Sentenza Corte di giustizia UE/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris