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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21406/2026

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RO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazibne, è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici del merito hanno motivatamente ritenuto la sussistenza del reato di cui all'art. 187 cod. strada, avendo congiuntamente tenuto conto degli esami chimici compiuti sulla persona dell'imputato successivamente all'incidente, dimostrativi dell'uso di cocaina, e di quanto riscontrato dagli operanti, i quali hanno riferito di un palese stato di alterazione dell'imputato nell'immediatezza del fatto.

L'utilizzabilità degli esami tecnici è confermata dall'avviso orale ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen. rivolto dagli operanti all'imputato.

L'art. 131-bis cod. pen. è stato negato sulla scorta della gravità della condotta dell'imputato e le attenuanti generiche sono state motivatamente negate anche alla luce dei plurimi precedenti penali a carico dell'imputato, secondo una ponderata valutazione di merito insindacabile in cassazione.

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibi P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazibne, è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici del merito hanno motivatamente ritenuto la sussistenza del reato di cui all'art. 187 cod. strada, avendo congiuntamente tenuto conto degli esami chimici compiuti sulla persona dell'imputato successivamente all'incidente, dimostrativi dell'uso di cocaina, e di quanto riscontrato dagli operanti, i quali hanno riferito di un palese stato di alterazione dell'imputato nell'immediatezza del fatto. L'utilizzabilità degli esami tecnici è confermata dall'avviso orale ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen. rivolto dagli operanti all'imputato. L'art. 131-bis cod. pen. è stato negato sulla scorta della gravità della condotta dell'imputato e le attenuanti generiche sono state motivatamente negate anche alla luce dei plurimi precedenti penali a carico dell'imputato, secondo una ponderata valutazione di merito insindacabile in cassazione. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibi P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 21406/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris