CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 04297/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 7205/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 99, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta e difende - Ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA]’ CAVALIERI 11, presso lo studio dell ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - Controricorrente - avverso la SENTENZA della CORTE D ’ APPELLO di MILANO n. 3523/2020depositata il 29/12/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/10/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. R [OSCURATO:PERSONA] : 1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Milano la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., premesso di aver stipulato, in data 12.1.2001 con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (ora [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) il contratto di leasing n. 492574/1 del valore di lire 619.000.000 (corrispondenti ad euro 319.686,82) a un tasso leasing pari al 4,84%, con la previsione che, in caso di ritardo nel pagamento, sarebbero stati dovuti gli interessi di mora nella misura del tasso effettivo globale medio vigente nel periodo dell’insolvenza maggiorato della metà (ovverosia in misura pari all’11,64%), assumeva di aver fatto eseguire una perizia di parte dalla quale sarebbe emerso che il contratto in questione era affetto da usura oggettiva in quanto, da un lato, sommando gli interessi corrispettivi, quelli di mora e le spese accessorie, il tasso applicato sarebbe risultato superiore al tasso soglia e considerando, dall’altro lato, che il contratto in questione prevedeva che, nel caso di inadempimento, l’utilizzatore avrebbe dovuto corrispondere gli interessi di mora sull’intera rata scaduta e non già sulla sola quota capitale della stessa. 2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. lamentava, inoltre, sia l ’ indeterminatezza del tasso di interesse, assumendo che il parametro di indicizzazione, individuato nell’Euribor 3 mesi 365/360, non sarebbe stato ancorato ad alcun indice iniziale, sia la violazione del divieto di anatocismo, a causa dell’adozione del piano di ammortamento c.d. “alla francese”anziché “all’italiana”e rilevava, infine, che tale pattuizione avrebbe violato gli artt. 1346, 1418 e 1419 cod. civ. nonché gli artt. 1283, 1284, 1322 cod. civ. e l’art. 9 l. n. 192/1998. 3. Sulla base di tali doglianze [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., chiedeva, in via principale, che venisse dichiarata l’illiceità del contratto di mutuo de quo nella parte in cui prevede che gli interessi di mora siano computati anche sugli interessi corrispettivi e non sul mero capitale e, per l’effetto, che venisse dichiarata la gratuità del contratto con conseguente obbligo dell’attrice di restituire il solo capitale finanziato, e con condanna di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (ora [OSCURATO:PERSONA]) al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti e alla rifusione delle spese sostenute per la redazione della perizia e per la mediazione. In subordine, [OSCURATO:PERSONA] chiedeva che venisse dichiarata la nullità delle clausole con le quali erano stati pattuiti gli interessi per indeterminatezza delle stesse e che, previa individuazione del tasso applicabile, Mediocredito italiano s.p.a. fosse condannato alla restituzione delle somme corrisposte e non dovute. 4. Nel giudizio così introdotto si costituì [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. contestando le avverse domande ed eccezioni e chiedendone il rigetto. 5. Con sentenza n. 4723/2019, il Tribunale di Milano rigettò le domande svolte dalla [OSCURATO:PERSONA], condannandola alla rifusione delle spese di lite. 6. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propose gravame dinanzi alla Corte d’appello di Milano, chiedendo che, in riforma della pronuncia di prime cure, venisse dichiarata: 1) l’usurarietà degli interessi di mora pattuiti con conseguente pronuncia di gratuità del contratto; 2) la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla richiesta CTU; 3) l’indeterminatezza del tasso d’interessi applicato sulla base del parametro Euribor; 4) la riforma della sentenza emessa in relazione alle spese di giudizio. 7. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. si costituì contestando gli avversi motivi di gravame e sostenendo la correttezza del capo di sentenza che aveva confermatoil rigetto dell’eccezione di usurarietà del contratto respingendo la domanda di gratuità dello stesso in quanto: a) essendo pacifico in causa che il tasso degli interessi corrispettivi era pienamente rispettoso del tasso soglia e che il contratto di leasing era giunto a naturale scadenza senza che la [OSCURATO:PERSONA] avesse mai versato alcuna somma a titolo di interessi di mora, era certo che, come rilevato dal primo giudice, in nessun caso avrebbe potuto essere dichiarata la nullità clausola con la quale sono stati convenuti gli interessi corrispettivi; b) sussisteva il difetto di interesse ad agire dell’appellante con riferimento a tale doglianza in quanto la clausola relativa agli interessi di mora non solo non era mai stata applicata, ma non risultava più neppure astrattamente applicabile, essendo il contratto giunto a naturale scadenza; c) l’avversa doglianza era infondata alla luce del principio di omogeneità e simmetria fatto proprio dalla giurisprudenza tanto di merito quanto di legittimità; d) mancava l’assolvimento dell’onere della prova, posto che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva prodotto la copia dei DD.MM. di rilevazione dei tassi soglia; e) non esisteva il benché minimo principio di prova in merito alla pretesa violazione del divieto di anatocismo essendosi, tanto l’attrice quanto il suo perito di parte, limitati a svolgere considerazioni del tutto generiche e astratte, senza alcun concreto riferimento al contratto in esame; f) infondate erano le doglianze svolte con riferimento all’ammortamento alla francese nel quale non si verifica alcun fenomeno anatocistico in quanto, come evidenziato dal primo giudice, tra un pagamento e un altro matura sul capitale un interesse calcolato esclusivamente sul debito capitale; g) inammissibile ed infondata era la nuova doglianza secondo cui l’indeterminatezza del tasso Euribor sarebbe stata accertata nella pronuncia della Commissione UE del 4.12.2013; h) la pronuncia impugnata era corretta sia là dove non aveva ammesso la richiesta CTU, sia nella parte in cui aveva condannato la [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese ai sensi dell’art. 91 c.p.c.,non sussistendo i presupposti per disporre la compensazione delle stesse. 8. Con sentenza n. 3523/2020, depositata in data 29/12/2020, oggetto di ricorso, la Corte d’Appello di Milano ha rigettato l’appello, con condanna di [OSCURATO:PERSONA] alle spese di giudizio di secondo grado. 9. A sostegno della propria decisione la Corte ha rilevato, in sintesi, quanto segue: a) sebbene, diversamente da quanto affermato dal giudice di primo grado, la normativa antiusura sia applicabile anche agli interessi di mora, le censure svolte dall ’ appellante non apparivano idonee a determinare la riforma della sentenza, sia in quanto, applicando la formula di calcolo indicata nella sentenza resa a SS.UU. n. 19597/2020, il tasso soglia relativo agli interessi di mora sarebbe risultato pari al 18,825% (ovvero sia superiore a quello contrattualmente pattuito), sia in quanto, come affermato dalla sopra richiamata pronuncia, quand’anche gli interessi di mora fossero stati usurari, gli stessi sarebbero, in ogni caso, risultati dovuti in misura pari a quelli corrispettivi; b) l’irrilevanza della richiesta CTU, non risultando superato il tasso soglia relativo agli interessi di mora; c) la genericità delle doglianze sollevate con riferimento al divieto di anatocismo per effetto dell’applicazione del piano d’ammortamento alla francese in quanto formulata “senza specifici e documentali richiami al contratto de quo”; d) l’infondatezza delle doglianze sollevate con riferimento al piano d’ammortamento alla francese, il quale “utilizza una formula di calcolo che non ha alcun effetto nella determinazione della quota di interessi calcolata sul solo capitale residuo”, essendo poi “esclusa l’applicazione di interessi anatocistici, non configurandosi interesse composto dato che gli interessi di periodo sono calcolati solo sul capitale residuo ed alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, bensì pagati come quota interessi della rata di rimborso”; e) il fatto che, a parità di condizioni, il piano d’ammortamento alla francese sia più oneroso di quello all’italiana “discende non da un illegittimo effetto anatocistico proprio del primo programma di rateizzazione dell’obbligazione restitutoria, ma dal fatto che la necessità di mantenere costanti le rate per tutta la durata del contratto impone di diluire maggiormente del capitale e, pertanto, di predisporre un piano d’ammortamento di durata maggiore cui inevitabilmente corrisponde un maggior importo complessivo spettante a titolo di interessi, essendo maggiore il tempo per il finanziato per restituire l’importo a suo tempo erogatogli”(così a p. 6, ultimo §, della sentenza); f) l’ insussistenza dei presupposti per disporre la compensazione delle spese ex art. 92 c.p.c. non trattandosi, contrariamente a quanto addotto da controparte, di materia di notevole complessità tecnica, essendo state risolte unicamente questioni di diritto. 10. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. resiste con controricorso. 11. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ’ art. 380 bis 1 c.p.c. C [OSCURATO:PERSONA] : 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., nn. 3 e 4, c.p.c., “Violazione dell’art. 1, legge 108/1996 nonché degli artt. 1419 e 1815, c. 2, c.c., con riferimento all’art. 360, n. 3, c.p.c., nonché non corretta e completa osservanza della pronuncia delle Sezioni Unite della sentenza n. 19597/2020 sull’ambito di rilevanza degli interessi moratori ai fini dell’accertamento dell’usura - Motivazione apparente in riferimento all’art. 360, nn. 3 e 4 c.p.c.”,censurando la motivazione della Corte territoriale là dove essa afferma che gli interessi di mora non sono usurari, inquanto “secondo la formula di calcolo indicata dalla stessa Cass. n. 19597/20, il tasso soglia degli interessi moratori è qui del 18,825% (ivi, par. ii, pag. 21,22), sicché, sulla scorta degli elementi probatori offerti, tale limite non risulta superato. Tanto che, anche a voler prescindere dal rilievo per cui, secondo la stessa pronuncia, sono pur sempre dovuti interessi moratori al tasso pattuito per gli interessi corrispettivi, purché, come in concreto, lecitamente convenuti, in applicazione dell’art. 1224 c.c. (par. iv, pag. 24)”(così a p. 5, 2° §, della sentenza). 2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., nn. 3 e 4, c.p.c., “Motivazione apparente e perplessa in relazione all’art. 132, c. 2, n. 4 c.p.c. e violazione dell’art. 360, nn. 3 e 4 c.p.c. non solo, come detto sub 1 in punto di esclusione della rilevanza degli interessi di mora ma in relazione al complessivo tenore argomentativo della pronuncia in oggetto”, lamentando che la Corte territoriale non ha dato adeguata risposta alla censura svolta al punto 3 dell’atto d’appello, e denunciando inoltre come insoddisfacente la motivazione in punto di esclusione di nullità per indeterminatezza del contratto in relazione all’adottato parametro Euribor a tre mesi, in quanto la giurisprudenza di legittimità richiederebbe che il tasso variabile, per essere esattamente determinato, si riferisca “a parametri fissati su scala nazionale alla stregua di accordi interbancari, mentre non sono sufficienti generici riferimenti, dai quali non emerga con sufficiente chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamarecon la loro pattuizione (Cass., n. 22179/2015)”(così a p. 16, lett. b, del ricorso). 3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., nn. 3 e 4, c.p.c., “Violazione degli artt. 61 e 112 c.p.c.: omessa nomina di CTU e relativa omessa pronuncia - Motivazione apparente, il tutto con riferimento all’art. 360, nn. 3 e 4 c.p.c.”. Al riguardo, la ricorrente lamenta che, nel rigettare la richiesta di CTU, la Corte territoriale, ha posto in essere una violazione di legge sia sostanziale che procedurale, incorrendo anche in un evidente vizio di motivazione apparente. Più specificamente, a sostegno della propria tesi, la ricorrente deduce che in materie connotate da elevato tecnicismo come quella contabile che qui interessa, la CTU può anche assumere la qualifica di “percipiente”, e cioè avente ad oggetto un fatto non altrimenti dimostrabile se non tramite CTU. In casi del genere, sostiene la ricorrente, la CTU deve essere ammessa in quanto è l’unico mezzo idoneo e necessario “sia per la ricostruzione dei rapporti bancari che si sono dipanati in molti anni, sia per accertare ipotesi di illegalità che richiedono una complessa valutazione scientifica dal punto di vista della matematica finanziaria”(così a p. 17, penultimo §, del ricorso). Sulla scorta di tali affermazioni la ricorrente denuncia che, disattendendo la richiesta di CTU, la Corte territoriale ha privato la ricorrente della possibilità di ottenere una corretta pronuncia sul merito della controversia, in violazione degli artt. 61 e 112 c.p.c. Inoltre, non verificando l’attendibilità della consulenza di parte prodotta dell’odierna ricorrente, la Corte territoriale avrebbe ulteriormente violato il disposto dell’art. 116 c.p.c. in ordine al prudente e diligente apprezzamento da parte del giudice del materiale probatorio prodotto. 4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “Violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in riferimento all’art. 360, n. 3, c.p.c., nonché non osservanza della statuizione della Corte costituzionale di cui alla che non osservanza la statuizione della n. 77/2018”, censurando la sentenza per avere questa liquidato le spese in favore di [OSCURATO:PERSONA], mentre nel caso di specie non sarebbe configurabile un’ipotesi di soccombenza di fatto totale, e ciò sia per illegittimità della sentenza per le violazioni di legge riportate, sia perché “ il thema decidendum del presente giudizio ha ad oggetto “oscillazioni”giurisprudenziali tali da farlo rientrare, di per sé, nel novero delle questioni per cui tassativamente ed eccezionalmente si dispone la compensazione ex art. 92 c.p.c.”. 5. [OSCURATO:PERSONA] – riservata in questa sede ogni considerazione sul primo motivo - rileva che, poiché nel secondo motivo si lamenta anche la mancata esplicitazione nel contratto della capitalizzazione, e considerato che viene denunciata non solo la violazione dell’art. 132, 2° comma, n. 4 c.p.c., ma, come fa manifesto la sua intestazione, anche la violazione delle norme sostanziali evocate nel primo motivo e dunque dell’art. 1419 c.c.,e tenuto conto che , là dove ci si riferisce al motivo di appello questa violazione è evocata, appareopportuno, sulla questione, rinviare il giudizio a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione pregiudiziale, rilevante appunto per il secondo motivo, ad essa rimessa ai sensi dell’art. 363- bisc.p.c. ed iscritta al n. R.G.C. 15340 del 2023. 5.1 Questi i termini della rimessione disposta dalla Prima presidente : « Nel corso di un giudizio civile volto a far dichiarare la nullità parziale di un contratto di mutuo ipotecario bancario, stipulato con un istituto di credito, a causa della mancata indicazione della modalità di ammortamento (nel caso di specie, “alla francese”), della mancata pattuizione espressa del regime finanziario di capitalizzazione adottato (nella vicenda in esame, “composto”) e della mancata pattuizione ed indicazione della modalità di calcolo degli interessi passivi, con una lamentata divergenza tra il tasso annuo nominale contrattualmente indicato e quello (maggiore) concretamente applicato, il Tribunale di Salerno, con ordinanza emessa il 19 luglio 2023, ha disposto il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 363-bis cod. proc. civ., introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022, per la risoluzione di una questione di diritto in tema di contratto di mutuo bancario. La questione è quali conseguenze derivino dalla omessa indicazione, all’interno di un contratto di mutuo bancario, del regime di capitalizzazione ”composto”degli interessi debitori, pure a fronte della previsione per iscritto del tasso annuo nominale (TAN), nonché della modalità di ammortamento “alla francese”: in particolare, se tale carenza di espressa previsione negoziale possa comportare l’indeterminatezza o l’ indeterminabilità del relativo oggetto, con conseguente nullità strutturale in forza del combinato disposto degli artt. 1346 e 1418, secondo comma, cod. civ., nonché — stante la specialità d ella materia bancaria, soggetta alla disciplina del d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB) — la violazione delle norme in materia di trasparenza e, segnatamente, di quella di cui all’art. 117, comma 4, TUB, che impone, sotto pena di nullità, che i contratti indichino il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.Si tratta, in particolare, di stabilire, con riguardo al piano di ammortamento alla francese, se il finanziamento sia viziato per la indeterminatezza delle condizioni pattuite, sotto differenti aspetti: l’omessa pattuizione del regime di capitalizzazione composta in luogo del regime di capitalizzazione semplice, che si afferma essere prescritto dall’art. 821 cod. civ., e l’applicazione al finanziamento di un tasso effettivo differente e maggiore rispetto al TAN pattuito (…).— Tanto premesso, ricorrono le condizioni oggettive richieste dall’art. 363-bis cod. proc. civ. per l’ammissibilità del rinvio pregiudiziale.— La previa disamina della questione sottoposta alla Corte è motivata dal giudice a quo come necessaria alla definizione del giudizio, giacché per decidere sulla domanda —e, prima ancora, per valutare l’ammissibilità della consulenza tecnica d’ufficio contabile richiesta da parte attrice — il Tribunale afferma, non implausibilmente, di essere chiamato a valutare tutte le possibili conseguenze derivanti dalle denunciate omissioni (mancata indicazione espressa del regime di capitalizzazione composto degli interessi e della modalità di ammortamento alla francese) all’interno del contratto di mutuo bancario oggetto di causa. E, pertanto, soddisfatto, prima facie, il requisito della necessaria pregiudizialità dello scioglimento del dubbio interpretativo ai fini della decisione della controversia pendente dinanzi al Tribunale rimettente, non apparendo, la questione sottoposta, e salvi ulteriori approfondimenti da parte del Collegio, assorbita da una ragione più liquida, che consenta di decidere la controversia a prescindere dalla questione di diritto controversa.—Inoltre, la questione, esclusivamente di diritto, è nuova, non essendo stata ancora risolta ex professo dalla Corte di cassazione.—L’interrogativo presenta gravi difficoltà interpretative, essendo possibili diverse letture delle norme di riferimento. Infatti, sotto il profilo delle modalità con cui vengono ad essere composte le singole rate del prestito in relazione al rapporto tra capitale ed interessi, il giudice rimettente ipotizza una prima interpretazione, secondo la quale da tale omessa indicazione non deriverebbero conseguenze di sorta né in punto di determinatezza o determinabilità dell’oggetto del contratto, né tantomeno con riguardo alla trasparenza bancaria. E ciò perché ogni qual volta il piano di ammortamento risulti essere stato allegato al contratto di mutuo e consegnato al cliente, questi potrebbe desumere comunque la modalità di ammortamento (e, dunque, la composizione delle singole rate in cui viene frazionata nel tempo l’obbligazione restitutoria). La mancata indicazione della modalità di ammortamento non risulterebbe, d’altra parte, pregiudizievole per il cliente in termini di “prezzo” e “ condizioni ” praticati, riguardando esclusivamente la composizione delle singole rate, e costituendo il piano di ammortamento e la relativa strutturazione la logica e naturale applicazione di quanto contrattualmente pattuito nelle condizioni economiche redatte per iscritto nel corpo del contratto e, dunque, conosciute e conoscibili ex ante dal cliente.5. L’ordinanza di rinvio evidenzia ancora che a tale impostazione si potrebbe però contrapporre una diversa ricostruzione ermeneutica, secondo cui la modalità di ammortamento alla francese (con la corresponsione di rate costanti in cui la quota parte degli interessi è progressivamente decrescente e quella della sorte capitale crescente), specie in relazione all’applicazione del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, come nel caso concreto, sarebbe suscettibile di determinare un significativo incremento del costo complessivo del denaro preso a prestito dal cliente, specialmente allorquando vengano ad essere corrisposti dapprima gli interessi (capitalizzati in modo “composto”) e poi il capitale; di talché anche la modalità di ammortamento alla francese costituirebbe un “prezzo”, un “costo” che andrebbe esplicitato all’interno del contratto. 6. Anche sotto il profilo delle conseguenze derivanti dalla mancata indicazione del regime di capitalizzazione composto nel contratto di mutuo, l’ordinanza evidenzia che si fronteggiano due interpretazioni: la prima esclude ricadute in termini di validità, perché il cliente potrebbe pur sempre evincere il regime di capitalizzazione grazie alla lettura delle condizioni contrattuali ed economiche pattuite, tanto più che la banca non sarebbe tenuta ad esplicitare la formula di matematica finanziaria sottesa al calcolo degli interessi, tale informazione essendo implicita nel piano di ammortamento; l’altra ricostruzione, all’opposto, tende a ritenere che la scelta di una determinata modalità di capitalizzazione degli interessi, diversa da quella “ semplice ”, costituisce per il cliente evidentemente un (ulteriore) “prezzo” del denaro mutuato, incidendo sul suo costo complessivo e, come tale, deve essere indicata nei contratti bancari per iscritto in modo chiaro, comprensibile ed inequivocabile, anche per la necessità di assicurare il rispetto della trasparenza. 7. — La questione, infine, è suscettibile di porsi in numerosi giudizi. La questione interpretativa non è sporadica né episodica e neppure originata dalla peculiarità della fattispecie concreta, ma presenta uno spiccato carattere di serialità. Lo dimostrano le molteplici pronunce dei giudici di merito sul tema. Vengono altresì in rilievo gli interventi, in sede di risoluzione stragiudiziale delle controversie, dell’arbitro bancario finanziario, anche con una decisione del collegio di coordinamento. 8. — La questione deve essere assegnata alle Sezioni Unite civili, investendo, anche per l’intreccio con il problema processuale della sorte dell’ordinanza di rinvio adottata senza aver prima sentito le parti, un ambito normativamente assegna