CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 giugno 2026
Cassazione n. 21219/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato.– controricorrente –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaPUGLIA n. 1371/2019, depositata in data 6 maggio 2019.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 giugno2026 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], l’Agenzia delle Entrate notificava, nei confronti delsig. [OSCURATO:PERSONA], la cartella di pagamento n. 01420140013943974002,recante l’iscrizione a ruolo n. 2014/0000220, per un totale di euro9.730,41, di cui euro 6.882,00 a titolo di IRPEF (relativamente all’annod’imposta 2002) ed euro 2.416,05 a titolo di interessi.Numero registro generale 32810/2019Numero sezionale 4814/2026Numero di raccolta generale 21219/2026Data pubblicazione 22/06/20262. Avverso la cartella di pagamento, il contribuente proponeva ricorsodinanzi la C.t.p. di Bari, rilevandone la nullità per difetto di motivazione eper omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi; sicostituiva in giudizio l’Ufficio, chiedendo la conferma del proprio operato.3. La C.t.p. di Bari, con sentenza n. 814/2016, rigettava il ricorso delcontribuente.4. Contro tale sentenza proponeva appello il contribuente dinanzi la C.t.r.della Puglia; si costituiva in giudizio l’Ufficio, chiedendo il rigettodell’appello e la conferma della decisione di primo grado.5. La C.t.r. adita, con sentenza n. 1371/2019, depositata in data 6 maggio2019, rigettava l’appello del contribuente.6. Avverso tale pronuncia, il contribuente ha proposto ricorso percassazione affidato a tre motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito concontroricorso.La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 5 giugno 2026.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità della sentenzaper violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, L. n. 241/1990, 7 e 17,L. n. 212/2000 e 25, d.P.R. n. 602/1973, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c.», il contribuente lamenta l’error in iudicando nellaparte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha erroneamente ritenutoche il mero richiamo ad un prodromico avviso di accertamento (n.RF2010100236) e ad una sentenza della medesima C.t.p. (n. 7/9/2013),nonché la semplice indicazione “Iscrizione 1/1 al netto delle dueprecedenti iscrizioni provvisorie”, avessero reso valida la motivazionedell’iscrizione a ruolo e della cartella di pagamento impugnate, essendo ilcontribuente già a conoscenza dei presupposti di fatto e di diritto posti abase della pretesa tributaria.Il motivo, con cui il contribuente lamenta che la C.t.r. abbia erroneamenteritenuto valida la motivazione della cartella di pagamento, nonostanteNumero registro generale 32810/2019Numero sezionale 4814/2026Numero di raccolta generale 21219/2026Data pubblicazione 22/06/2026questa si limitasse a un mero richiamo all'avviso di accertamentoprodromico e alla sentenza, con la generica dicitura "Iscrizione 1/1 alnetto delle due precedenti iscrizioni provvisorie", senza esplicitare ipresupposti di fatto e di diritto della pretesa tributaria, rendendoimpossibile l'esercizio del diritto di difesa, è infondato.1.1. La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere chel'obbligo di motivazione della cartella di pagamento debba essere valutatodiversamente a seconda che essa costituisca il primo atto con cui lapretesa impositiva viene portata a conoscenza del contribuente, ovverosegua un atto impositivo già notificato. Nel caso in cui la cartella segua unconoscenza del destinatario, essa non costituisce un nuovo e autonomomotivazionale può essere assolto tramite il semplice richiamo all'attoprecedente, in quanto il contribuente è già in condizione di conoscere ipresupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa (Cass.07/09/2025, n. 24715; Cass. 23/10/2020, n. 23254). Come affermato daquesta Corte:solo «nel caso in cui la cartella esattoriale non segua uno specifico attoimpositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unicoessere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, econtenere, quindi, gli elementi indispensabili per consentire alcontribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezzadell'imposizione» (Cass. n. 23254/2020 cit. e giurisprudenza ivirichiamata)1.2. Nel caso di specie, la cartella di pagamento impugnata è stataemessa a seguito di un avviso di accertamento regolarmente notificato alcontribuente, il quale è stato anche oggetto di un precedente giudiziotributario. Pertanto, il richiamo all'avviso di accertamento e alla relativaNumero registro generale 32810/2019Numero sezionale 4814/2026Numero di raccolta generale 21219/2026Data pubblicazione 22/06/2026sentenza della C.t.r. era sufficiente a soddisfare l'obbligo di motivazione,poiché tali atti erano già noti al contribuente, che era stato messo incondizione di contestare nel merito la pretesa fiscale. La CTR si ècorrettamente attenuta a tale principio di diritto, ritenendo valida lamotivazione per relationem della cartella impugnata.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità della sentenzaper violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112, c.p.c., in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.», il contribuente lamenta l’error inprocedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r., nelrigettare l’eccepito vizio motivazionale dell’iscrizione a ruolo e dellacartella di pagamento impugnate, in ordine ai presupposti di fatto e didiritto della pretesa tributaria, ritenendo erroneamente sufficiente, a talfine, l’indicazione degli estremi degli atti prodromici, ha violato il principiodi “corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato”, avendo omesso dipronunciarsi sull’ulteriore eccepito profilo di illegittimità degli stessi, perdifetto di motivazione nella determinazione dell’importo richiesto,mancando l’indicazione del calcolo adottata dall’Ufficio per laquantificazione dell’imposta dovuta.Il motivo, con cui il contribuente lamenta che la CTR, pur pronunciandosisul vizio di motivazione in generale, abbia omesso di decidere sullospecifico profilo di illegittimità relativo alla mancata indicazione delprocedimento di calcolo che ha condotto alla quantificazione dell'impostadovuta, impedendo la verifica della correttezza del saldo finale, specie inconsiderazione della nota "al netto delle due precedenti iscrizioniprovvisorie", è infondato.Il vizio di omessa pronuncia, che integra una violazione del principio dicorrispondenza tra chiesto e pronunciato sancito dall'art. 112 c.p.c., siconfigura solo qualora il giudice ometta completamente di statuire su unadomanda o un'eccezione ritualmente proposta, che richieda una pronunciaesplicita di accoglimento o di rigetto. Tale vizio non ricorre quando laNumero registro generale 32810/2019Numero sezionale 4814/2026Numero di raccolta generale 21219/2026Data pubblicazione 22/06/2026decisione adottata, pur non contenendo una specifica argomentazione sulpunto, comporti un rigetto implicito della pretesa.2.1. Nel caso in esame, la C.t.r. ha affermato la legittimità della cartella,ritenendo che il richiamo agli atti presupposti fosse idoneo a soddisfarel'obbligo motivazionale. Tale statuizione, pur essendo succinta, implicalogicamente la reiezione anche della doglianza specifica relativa allamancata esplicitazione del calcolo dell'imposta: decidendo che lamotivazione per relationem era sufficiente a rendere edotto il contribuentedella pretesa nel suo complesso (sia nell'an che nel quantum), la C.t.r. haimplicitamente ritenuto non necessario un ulteriore dettaglio sulprocedimento aritmetico seguito, considerandolo già desumibile dagli attirichiamati.Non si ravvisa, pertanto, una totale pretermissione del provvedimentorichiesto, ma piuttosto una decisione che, nel suo impianto logico-giuridico, assorbe e rigetta la censura specifica sollevata dal contribuente;non sussiste, di conseguenza, il vizio di omessa pronuncia denunciato.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità della sentenza perviolazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, L. n. 241/1990, 17, L. n.212/2000, 25, d.P.R. n. 602/1973 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c.», il contribuente lamenta l’error in iudicandonella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto legittimel’iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento impugnate, nonostantel’Ufficio avesse omesso di indicare le modalità di calcolo adottate perdeterminare gli interessi richiesti al contribuente, addossando, peraltro, suquest’ultimo, illegittimamente, la prova dell’erroneità del valore deglistessi, indicato nella cartella esattoriale.Il motivo, con cui il contribuente contesta la legittimità della cartella perl'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi e censura lasentenza della C.t.r. per aver illegittimamente invertito l'onere della prova,Numero registro generale 32810/2019Numero sezionale 4814/2026Numero di raccolta generale 21219/2026Data pubblicazione 22/06/2026ponendo a carico del contribuente la dimostrazione dell'erroneità delcalcolo, è fondato.3.1. La questione relativa all'obbligo di motivazione della pretesa perinteressi è stata risolta dalle Sezioni Unite di questa Corte, che hannoenunciato un chiaro principio di diritto. In particolare, con la sentenza n.22281 del 14 luglio 2022, è stato stabilito che:"la cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale cheabbia già determinato il "quantum" del debito di imposta e gli interessirelativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degliinteressi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'attoprecedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori,indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 dellal. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990; se, invece, lacartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al finedi soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importomonetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - laquale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazionespecifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesaovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dallaquale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazionedei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo”.3.2. Nel caso di specie, la cartella di pagamento, pur facendo seguito a unprecedente avviso di accertamento, costituisce l'atto con cui vengonorichiesti per la prima volta gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo,maturati successivamente. In applicazione del principio enunciato dalleSezioni Unite, l'[OSCURATO:PERSONA] aveva l'onere di indicarequantomeno la base normativa della pretesa e la data di decorrenza degliinteressi, al fine di permettere al contribuente di verificare la correttezzadel calcolo (Cass. n. 23254/2020 cit.).Numero registro generale 32810/2019Numero sezionale 4814/2026Numero di raccolta generale 21219/2026Data pubblicazione 22/06/2026La sentenza impugnata, invece, non solo ha ritenuto legittima unacartella priva di tali indicazioni, ma ha anche erroneamente addossato alcontribuente l'onere di provare l'erroneità di un calcolo non esplicitato,violando così il principio sull'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. eponendosi in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte.3.3. Con precipuo riferimento alla questione del calcolo degli interessi,delle sanzioni e dell’aggio dovuto, principi rilevanti sono ricavabili dallapronuncia di questa Corte (Cass. Sez. Un., 14 luglio 2022, n. 22281) cheha esaminato la questione circa l'an ed il quomodo dell'obbligomotivazionale che l'emittente la cartella deve rispettare onde evitare chela cartella stessa possa essere inficiata da illegittimità per vizio dimotivazione. In particolare, con la suddetta pronuncia è stato affermato ilseguente principio di diritto: “Allorchè segua l'adozione di un atto fiscaleche abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessirelativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degliulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione,prescritto dalla L. n. 212 del 2000, art. 7, e dalla L. n. 241 del 1990, art.3, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazionedell'ulteriore importo per gli accessori. Nel caso in cui, invece, la cartellacostituisca il primo atto con cui si reclama per la prima volta il pagamentodegli interessi, la stessa, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione deveindicare, oltre all'importo monetario richiesto a tale titolo, la basenormativa relativa agli interessi reclamati che può anche essere desuntaper implicito dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degliinteressi richiesti ovvero del tipo di tributo cui accedono, dovendo altresìsegnalare la decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti e senza che inogni caso sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamenteapplicati nè delle modalità di calcolo”.L'obbligo di motivare l'atto, seppure in forma semplificata per gli interessi,grava sull'Amministrazione, e la sua inosservanza rende illegittima laNumero registro generale 32810/2019Numero sezionale 4814/2026Numero di raccolta generale 21219/2026Data pubblicazione 22/06/2026relativa pretesa, senza che possa essere richiesto al contribuente disupplire a tale carenza attraverso un'attività di ricostruzione del calcolo.La decisione della C.t.r. pertanto, ha fatto mal governo dei principinormativi e giurisprudenziali in materia.4. In conclusione, il primo e il secondo motivo di ricorso vanno rigettati,mentre il terzo motivo va accolto; la sentenza impugnata deve esserecassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al giudice a quo affinché,in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonchéprovveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.Il giudice del rinvio dovrà attenersi al principio di diritto sopra enunciato inmateria di motivazione della pretesa per interessi. P.Q.MLa Corte rigetta il primo e il secondo motivo di ricorso, accoglie il terzomotivo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto erinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dellaPuglia, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivatoesame nonché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, il 5 giugno 2026.La PresidenteRoberta Crucitti