CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 gennaio 1963
Cassazione n. 13349/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Stefano, nato ad [OSCURATO:PERSONA] il 14/1/1963 avverso la sentenza del 29/4/2025 emessa dalla .Cbrte di appello di Brescia visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita ra relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata alle ipotesi prescritte e il rigetto nel resto; letta la memoria depositata dall'[OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile Comune di [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese; letta la memoria dell'[OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, il quale insiste per l'accoglimento delle conclusioni formulate in ricorso e, in via subordinata, chiede il differimento dell'udienza in attesa della decisione della Corte costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 322-quater cod. pen..[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente impugna la sentenza con la quale la Corte di appello di Brescia confermava la condanna emessa nei suoi confronti per il reato di peculato, commesso in qualità di amministratore della. società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", interamente partecipata dal Comune di [OSCURATO:PERSONA], ente di cui ricopriva fino al 2013 la carica di Sindaco. La Corte di appello, inoltre, assolveva l'imputato del peculato contestato al capo 3.6 perché il fatto non sussiste, riqualificava le condotte di peculato attinenti alle spese telefoniche nell'ipotesi di cui all'art. 314, comma 2, cod. pen., dichiarando la prescrizione dei reati; dichiarava, inoltre, prescritte le condotte contestate al capo 2) e commesse fino al 29 ottobre 2012, considerando il termine massimo pari a 12 anni e 6 mesi. 2. Nell'interesse del ricorrente sono stati articolati otto motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, si deduce il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta dimostrazione della condotta appropriativa, sostenendosi che la Corte di appello, pur affermando il principio secondo cui l'onere della prova ricade sull'accusa, non essendo sufficiente l'omessa giustificazione delle ragioni di spesa, aveva ugualmente condannato l'imputato, senza .che si potesse ritener provato che le spese fossero state eseguite per motivi non istituzionali. 2.2. Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge in riferimento all'omesso riconoscimento, quanto meno nella forma putativa, delle scriminanti dell'esercizio del diritto o del consenso dell'avente diritto, non essendosi considerato che i fatti si erano svolti in un contesto amministrativo gestito in maniera informale e tale da far confidare l'imputato nella legittimità del suo operato. 2.3. Con il terzo motivo, si deduce violazione'di legge in relazione alla ritenuta sussistenza della qualifica di incaricato di pubblico servizio in capo all'imputato. Sottolinea la difesa come il ricorrente ricopriva il ruolo di amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., società interamente partecipata dal Comune di [OSCURATO:PERSONA], che, tuttavia, non poteva ritenersi per ciò solo incaricata di un pubblico servizio. Invero, la società aveva ad oggetto la costruzione e gestione di impianti di risalita, oltre che di campi sportivi e strutture ricetive nel comprensorio del [OSCURATO:PERSONA]. L'attività in concreto svolta era, pértanto, di natura prettamente privatistica, tanto più che, in base all'art. 113 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 36 (TUEL) non rientrano nella nozione di pubblico servizio di trasporto gli impianti a fune 2realizzati per finalità turistico-sportiva in aree montane. A conferma di ciò, si sottolinea come il Comune di [OSCURATO:PERSONA], in data 30 novembre 2010, aveva deliberato la cessione di quote della società a privati e proprio il ricorrente aveva esercitato il diritto di opzione per l'acquisto della quota di partecipazione maggioritaria. Si contesta, pertanto, che la società in questione potesse ritenersi incaricata di svolgere un pubblico servizio, non rilevando il fatto che l'oggetto sociale prevedeva la valorizzazione delle risorse turistiche del territorio di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e zone limitrofe, posto che in concreto l'attività svolta verteva sulla gestione degli impianti turistici che, peraltro, erano stati dati in ..affitto ad un soggetto privato. Richiamando la consolidata giurisprudenza di questa Corte che valorizza, ai fini dell'attribuzione della qualifica pubblicistica, il criterio oggettivo-funzionale, la difesa sostiene che il ricorrente non avrebbe in alcun modo assunto la qualifica di cui all'art. 358 cod. pen., non essendo a ciò sufficiente la natura di società in house della [OSCURATO:PERSONA] base di tale premessa, si chiedeva la derubricazione delle condotte contestate nel reato di appropriazione indebita, :con conseguente declaratoria di non doversi procedere per mancanza di querela o, comunque, di intervenuta prescrizione. 2.4. Con il quarto motivo, si sollecita la rimessione alle Sezioni unite della questione concernente i presupposti per l'attribuzione della qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. 2.5. Con il quinto motivo, sì chiede che venga ritenuta non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativa alla inapplicabilità dell'istituto della compensazione, ex art. 1241 cod.civ., nei rapporti con la pubblica amministrazione. 2.6. Con sesto motivo, si deduce l'intervenuta prescrizione in ordine alle ipotesi di peculato contestate al capo 3). 2.7. Con il settimo motivi si chiede l'esclusione della confisca in ipotesi di derubricazione del reato di peculato in quello di appropriazione indebita, che comporterebbe l'intervenuta prescrizione prima della sentenza di primo grado. 2.8, Con l'ottavo motivo si deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla quantificazione del danno mórale, nella forma del danno all'immagine, liquidato in €8.000,00 in favore del Comune di [OSCURATO:PERSONA], in difetto del pregiudizio che sarebbe derivato dalla condotta illecita e non potendosi tale danno ritenersi sussistente in re ipsa a seguito dell'accertamento del reato. 2.9. Nell'interesse del ricorrente, la difesa depositava una memoria ulteriormente esplicativa dei motivi proposti e con la quale si sollecitava la 32 rimessione alle Sezioni Unite della questione concernente la sussistenza della qualifica soggettiva, nonché la proposizione della uestione di legittimità costituzionale in ordine all'applicabilità dell'art. 322-quater cod. pen. o, quanto meno, il differimento della decisione all'esito della pronuncia della Corte costituzionale in relazione alla predetta norma, trattandosi di questione già proposta in altro giudizio. 3. La parte civile depositava memoria difensiva con fa quale chiedeva il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è parzialmente fondato. 2. Il primo motivo dì ricorso è infondato. La Corte di appello, dopo aver premesso che la prova dell'appropriazione non può essere desunta dall'omessa o insufficiente spiegazione delle ragioni della spesa, ha chiarito che, nel caso di specie, non vi erano ragioni idonee a giustificare le presunte spese di rappresentanza e di viaggio sostenute dall'imputato. La società in questione, infatti, aveva per obiettivo la valorizzazione turistica del comprensorio ma, in concreto, non vi eranc iniziative che giustificassero le asserite spese di rappresentanza e quelle di viaggio. Osserva la Corte di appello come la società era del tutto priva di operatività economica e risultava unicamente proprietaria di beni affidati in concessione, sicché doveva escludersi che il suo amministratore potesse aver sostenuto spese - peraltro effettuate anche in giornate festive e in località di villeggiatura - nell'esercizio del suo incarico. In buona sostanza, quindi, la prova dell'utilizzo indebito è stato desunto non già sulla base di una non consentita inversione dell'onere probatorio, bensì in virtù della constatazione secondo cui l'amministratore della [OSCURATO:PERSONA] era sostanzialmente privo di operatività. La prova dell'appropriazione - quanto meno per le spese di ristorazione e per il rimborso delle spese di viaggio - è stata desunta sulla base di un quadro indiziario pienamente logico e coerente, basato sull'assenza di esigenze operative cui l'amministratore sarebbe stato chiamato od adempiere e, al contempo, dall'assenza di qualsivoglia iniziativa sia pur solo. astrattamente ricollegabile alla società. Quanto detto consente di ritenere che la prova dell'appropriazione è stata 4desunta sulla base di elementi indiziari, ma dotati di valenza tale da escludere qualsivoglia dubbio in ordine alla commissione del fatto. In tale contesto, l'obiettiva assenza di una adeguata rendicontazione funge non già da prova del reato, bensì rappresenta un.uiteriore elemento indiziarlo che va a comporre il quadro di per sé già univoco. Deve, peraltro, rammentarsi come la valenza indiziaria dell'omessa o insufficiente rendicontazione è stata già positivamente valutata in recenti pronunce, con le quali si è ritenuto che la prova dell'indebito utilizzo dei fondi può desumersi, quanto meno a livello indiziario, dalla omessa o insufficiente rendicontazione delle spese sostenute dal pubblico agente, di cui non si fornisca una puntuale giustificazione neppure in sede processuale, atteso che tale condotta è altamente sintomatiCa dell'avvenuta appropriazione. (Fattispecie in cui l'amministratore di una società per azioni, con capitale interamente pubblico, aveva effettuato spese di importo cospicuo mediante una carta di credito aziendale) (Sez,6, n. 12087 del 4/3/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278874; Sez.6, n. 3664 del 26/11/2021, dep.2022, Mucilli, Rv. 282879; Sez.6, n. 11001 del 15/11/2019, dep. 2020, Valenti, Rv.278809-03; Sez.6, n. 16765 del 18/11/2019, dep. 2020, Giovine, Rv. 279418-08). 2.1. Ancor più agevole è la prova dell'appropriazione con riguardo al denaro pagato ad un allevatore che, in accordo con l'imputato, aveva fatto pascolare i propri cavalli in un'area di proprietà della società. La Corte di appello, infatti, ha coerentemente rilevato come non emergeva alcuna utilità che giustificasse la dazione, né vi era alcuna deliberazione della società in tal senso. La motivazione, sia pur sintetica, è ampiamente sufficiente, posto che a fronte di un'utilità reciproca - il pascolo per i cavalli e la pulizia del terreno - non si indica in alcun modo quale sarebbe stata l'ulteriore causa giustificatrice della dazione di denaro. 2.2. In merito al bonifico effettuato in favore del fratello dell'imputato, è condivisibile la tesi della Corte di appello lì dove sottolinea l'inammissibilità dell'impugnazione nella misura in cui ripropone i medesimi argomenti sottoposti ed adeguatamente affrontati dal giudice di primo grado. A ben vedere, anche con il ricorso in cassazione, l'imputato si limita a riproporre la propria tesi difensiva, volta a sostenere che il bonifico sarebbe stato frutto di un mero errore materiale, palesando una mera ricostruzione alternativa del fatto. In conclusione, deve ritenersi che la motivazione resa dalla Corte di appello sia immune da vizi ed abbia dato adeguatamente conto delle ragioni per cui i prelievi di denaro e le spese sostenute con la carta di credito della società non potevano ritenersi effettuati nell'interesse dell'ente. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. 5Occorre premettere che, per consolidata giurisprudenza, l'errore circa la facoltà di disposizione del pubblico denaro, anche ove indotto da una consolidata prassi amministrativa, si risolve in un errore sulla legge penale e, pertanto, non esclude l'elemento soggettivo del reato (Sez.6, n. 16765 del 18/11/2019, dep, 2020, 9ovine, Rv. 279418-07). È del tutto irrilevante, pertanto, che nel contesto del Comune di [OSCURATO:PERSONA], anche in considerazione delle piccole dimensioni dell'ente e della società ad esso collegata, vi fosse una gestione informale delle spese e dei rimborsi, posto che tale dato non può costituire motivo di esclusione dell'elemento soggettivo del reato. Manifestamente infondata è l'ulteriore prospettazione volta ad ottenere il riconoscimento, anche nella forma putativa, dell'esimente dell'esercizio del diritto, posto che - una volta escluso che le spese e i rimborsi erano effettivamente collegabili all'attività svolta dall'amministratore - viene conseguentemente meno anche la configurabilità della causa di giustificaziOne. Analoghe considerazioni valgono per quanto attiene alla scriminante dei consenso dell'avente diritto, dovendosi in primo luogo evidenziare come dalle sentenze di merito non emerga in alcun modo quale sarebbe stato l'atto dimostrativo del consenso e dovendosi, in ogni caso, condividere il principio secondo cui nessuna efficacia esimente può attribuirsi alla causa di giustificazione del consenso dell'avente diritto, quando i beni che costituiscono oggetto della condotta appropriativa appartengono alla pubb;ica amministrazione (Sez.U, n. 19054 del 20/12/2012, dep. 2013, Vattaní, Rv. 255298). 4. Il terzo motivo concerne la qualifica pubblicistica riconosciuta in capo all'imputato. Il ricorrente, dopo aver richiamato la giurisprudenza di legittimità formatasi sulla nozione di incaricato di pubblico servizio, ha sostenuto che la società in questione era un ente di natura privatistica, cui npn competeva alcuna funzione di pubblico interesse, tale non potendosi considerare la gestione dell'impianto a fune, anche in considerazione del dettato delflart.113,'comma 2-bis), TUEL, in base al quale non rientrano nei pubblici servizi di trasporto gli impianti a fune per finalità turistico-sportiva. La norma richiamata non è dirimente nel caso di specie, posto che l'oggetto indicato nello statuto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era ben più ampio ed aveva ad oggetto la valorizzazione turistica del territorio comunale, sicchè la gestione dell'impianto di risalita non costituiva l'unica a'ttività, bensì si inseriva in una finalità più ampia ed avente dichiaratamente una. funzione pubblicistica. 6A ciò deve aggiungersi che la società in questione era interamente partecipata dal Comune di [OSCURATO:PERSONA], sicché la sua attività non poteva esaurirsi nella mera gestione di un'attività imprenditoriale, presupponendo necessariamente una finalità di tipo pubblicistico perseguita mediante strumenti privatistici. 4.1. La peculiarità della società in questione consente di superare le obiezioni sollevate dalla difesa e tese a valorizzare il criterià oggettivo-funzionale che, per consolidata giurisprudenza, consente di individuare lo svolgimento di un pubblico servizio. Nel caso in esame, infatti, la società era un ente strumentale del Comune, interamente finanziato dall'ente locale ed esclusivamente deputato al perseguimento delle finalità di promozione turistica. Le condotte appropriative risultano commesse dall'amministratore unico della società ed hanno avuto ad oggetto fondi che erano necessariamente destinati al perseguimento del pubblico interesse, il che consente di ritenere sicuramente sussistente la qualifica soggettiva richiesta dal delitto di peculato. 4.2. Rispetto a tale contesto, è fuorviante il richiamo al principio affermato da Sez.6, n. 27090 del 17/4/2024, Camporeale, Rv. 286768, con la quale è stato escluso il peculato con riferimento all'appropriazione di beni di una società privata che, senza essere partecipata da un ente pubblico e priva dei poteri pubblicistici derivanti da una concessione traslativa, svolga un .servizio pubblico in forza di un contratto di appalto, quest'ultimo non imprimendo un vincolo di destinazione pubblicistica sui beni destinati all'espletamento del servizio e, di conseguenza, non comportando l'attribuzione della qualifica di pubblico agente in capo al dipendente che ne disponga. Come già sottolineato, nel caso di specie la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era una società interamente partecipata dal Comune e, quindi, il denaro della stessa aveva una esclusiva provenienza e destinazione pubblicistic a, sicché si verte in un'ipotesi del tutto diversa rispetto a quella esaminata nella sentenza richiamata dalla difesa. 4.3. Infine, si rileva come sia del tutto irrilevante che, in epoca successiva rispetto a quella delle appropriazioni, il Comune abbia progressivamente disnnesso la partecipazione all'interno della società, cedendo prima la quota di maggioranza e poi quella residua. Ai fini della configurazione dei reato, infatti, rileva l'assetto che la società aveva al momento della commissione del fatto, allorquando la dismissione non era definitivamente intervenuta; sicché il Comune continuava ad essere titolare delle quote, come pure immutata era la funzione pubblicistica perseguita e la conseguente destinazione delle risorse. In buona sostanza, il venir meno del vincolo pubblicistico può dirsi intervenuto solo al momento della definitiva dismissione delle quote da parte dell'ente 7comunale, con la conseguenza che le condotte in precedenza commesse integravano appieno il reato di peculato. 5. Con il quarto motivo si sollecita la rimessione alle Sezioni unite della questione concernente l'individuazione della nozione di incaricato di pubblico servizio. Si tratta di un aspetto che, in realtà, è stato già recentemente esaminato da Sez.U, n. 34036 del 29/5/2025, Prete, Rv. 288731 che, sia pur con riguardo ad una diversa fattispecie, ha adeguatamente indiv;cluato i presupposti a fronte dei quali un'attività, svolta mediante il ricorso a strumenti privatistici, possa ritenersi integrare un pubblico servizio. La suddetta pronuncia, confermando la consolidata giurisprudenza di questa sezione, ha ribadito l'irrilevanza della forma privatistica dell'ente per conto del quale il soggetto-persona fisica agisce, dovendosi incentrare l'attenzione sul contenuto dell'attività svolta. Si tratta dei medesimi principi che hanno trovato applicazione nel caso di specie e rispetto ai quali non sussiste alcun contrasto interpretativo che giustifichi la rimessione alle Sezioni unite. 6. Manifestamente infondata è la richiesta di sollevare l'incidente di costituzionalità in relazione all'esclusione della compensazione nei rapporti creditori e debitori vantati nei confronti di un ente pubblico. Occorre in primo luogo evidenziare la carenza del requisito della rilevanza della questione nel caso di specie, non essendosi accertato se e quali sarebbero state le poste di dare e avere esistenti tra l'imputato, il Comune e la società partecipata, tali da giustificare la compensazione: Peraltro, l'appropriazione ha avuto ad oggetto denaro della società che, pur essendo interamente controllata dal Comune, ha comunque una propria autonomia finanziaria, sicché non si potrebbe in alcun modo ipotizzare l'avvenuta compensazione tra debiti del Comune nei confronti dell'imputato e le appropriazioni da quest'ultimo poste in essere su beni della società. Quanto detto rende di per sé inammissibile la questione di legittimità costituzionale per difetto di rilevanza. Per mera completezza, si rileva che nel merito la questione risulterebbe in ogni caso manifestamente infondata, non potendosi estendere il regime della compensazione operante tra privati ai rapporti con l'ente pubblico, la cui contabilità e procedimenti di spesa sono soggetti ad una disciplina di tipo ,P pubblicistico, di per sé non equiparabile al meccanismo della compensazione legale L dettata dall'art. 1241 cod.civ. 87. Il sesto motivo di ricorso è parzialmente fondato. Deve premettersi che il termine massimo di prescrizione previsto per il reato di peculato, in considerazione del limite edittale di pena all'epoca dei fatti previsto, è pari a 12 anni e 6 mesi, né risultano periodi di ulteriore sospensione. Ne consegue che, calcolando il termine di prescrizione a ritroso rispetto alla data della presente pronuncia, devono ritenersi prescritte le condotte appropriative commesse fino alla data del 19 'agosto 2013, con conseguente necessità di rideterminare la pena decurtandola della porzione relativa ai fatti di reato estinti per prescrizione. 8 Il settimo motivo, concernente la quantificazione della confisca, è parzialmente fondato, dovendosi ritenere che, per effetto dell'intervenuta prescrizione di una parte delle condotte realizza:,:e nel 2013, anche l'entità della confisca per equivalente dovrà essere ridotta mediante l'eventuale detrazione delle somme oggetto di appropriazione per le quali risulterà intervenuta l'estinzione del delitto di peculato. Per quanto concerne, invece, la confisca diretta, non si deve procedere ad alcuna riduzione, posto che tale istituto sopravvive alla dichiarazione di prescrizione, a condizione che - come avvenuto nel caso di specie - che vi sia stata una precedente pronuncia di condanna e che l'accertamento relativo alla sussistenza del reato, alla penale responsabilità dell'imputato e alla qualificazione del bene da confiscare come prezzo o profitto rimanga inalterato nel merito nei successivi gradi di giudizio (Sez.U, n. 31617 del 26/6/2015, Lucci, Rv. 264434). 8.1. Rimanendo in tema di confisca, deve rilevarsi la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale relativa all'applicabilità dell'art. 322- quater cod. pen., già sollevata da questa Sezione in altro procedimento. La norma sopra indicata, secondo cui nel caso di condanna per il reato di peculato deve disporsi, oltre alla confisca del :profitto, anche la condanna al versamento di una somma di analogo importo a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'ente danneggiato, non ha trovato applicazione nel caso di specie. Quanto detto rende di per sé non rilevante il dubbio di costituzionalità, come pure la richiesta di differire la decisione all'esito della pronuncia che la Consulta è stata chiamata a rendere sull'art. 322-quater cod. pen. 9. L'ottavo motivo, relativo alla quantificazione equitativa del danno morale, è infondato. Invero, la Corte di appello ha fornito una motivazione adeguata ed immune da censure, non limitandosi affatto a ritenere la sussistenza dei danno morale in 9re ipsa rispetto al reato, bensì ha illustrato come la quantificazione risentisse delle modalità della condotta e, in particolare, della reiterazione delle appropriazioni nel corso di plurime annualità. Anche il riferimento alla commissione dei fatti in un ambito locale ristretto ha una valenza logica quale criterio di commisurazione del danno, avendo i giudici di merito ritenuto che il contesto territoriale ha comportato necessariamente la notorietà del fatto illecito. A fronte di tali elementi deve ribadirsi che, la 'liquidazione dei danni morali, attesa la loro natura, non può che avvenire in via equitativa, dovendosi ritenere assolto l'obbligo motivazionale mediante l'indicazione dei fatti materiali presi in considerazione e del percorso logico posto a basé della decisione, senza necessità di indicare analiticamente i calcoli dell'ammontare del risarcimento (Sez.1, n. 44477 del 25/10/2024, Rv. 287154). 10. Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere rigettato, il che impone di rilevare l'intervenuta prescrizione delle condotte commesse in epoca antecedente al 19 agosto 2013. La parziale prescrizione rende necessaria la. rideterminazione della pena, come Pure la riduzione della confisca per equivalente, dovendosi decurtare quelle condotte, contestate al punto 3) dell'imputazione, che - all'esito della verifica demandata al giudice del merito - risulteranno commesse in epoca antecedente rispetto al termine di prescrizione. Il rigetto dei motivi di ricorso concernenti la commissione del reato e la quantificazione del danno impongono la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio sostenute, in questo grado, dalla parte civile costituita, posto che nei confronti di quest'ultima l'accertamento deve ritenersi definitivo, non avendo interesse a partecipare all'ulteriore fase deputata alla sola quantificazione della pena e dell'importo della confisca. PQM An P.Q.M3.686,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 19 febbraio 2026 Il Consigliere estensore li Pre iden .[OSCURATO:PERSONA] MassVrho Ric [OSCURATO:PERSONA] 13 APR 2026 IL O O GIUDIZIARD Do eppina Cirimele 11