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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 12 gennaio 2022

Cassazione n. 11827/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Trib.

Libertà di Napoli udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale del riesame di Napoli il 12 luglio 2021 ha confermato il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca disposto il 15 giugno 2021 dal Giudice per le indagini preliminari di Napoli nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto, tra le altre cose, la somma di C 13.565; nell'ordinanza si espone che si procede per fatti di corruzione, contestandosi al ricorrente di avere, nella qualità di sovrintendente di polizia penitenziaria, richiesto somme di denaro a persone interessate per garantire la loro assunzione nel corpo di polizia penitenziaria e che, in particolare, vi è prova diretta dell'episodio del 22 maggio 2021 nel quale la polizia giudiziaria osservò direttamente la consegna allo Spena della somma di C 8.000 da parte dei familiari di un candidato.

Quanto alla specifica somma in sequestro, la stessa era stata trovata nel corso di una perquisizione in casa del ricorrente, suddivisa in diversi pacchetti occultati in vari posti della abitazione.

Il Tribunale ritiene giustificato il sequestro della somma rinvenuta quale prezzo del reato di corruzione ritenendo «più che verosimile che il profitto della corruzione sia ben più elevato della somma sequestrata» non trattandosi di un unico episodio isolato di corruzione.

Inoltre, la giustificazione addotta, ovvero il trattarsi di denaro appartenente alla moglie dell'indagato, comunque comporterebbe la inammissibilità della richiesta di riesame per non avere lo Spena diritto alla restituzione; si tratta, comunque, di una tesi che non è credibile considerate le condizioni di fatto della conservazione del denaro.

Spena propone ricorso deducendo con unico motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione.

Il giudice del riesame non può modificare i presupposti del sequestro disposto a fini impeditivi in sequestro a fini di confisca.

In ogni caso, nel caso di specie il sequestro, se anche finalizzato alla confisca di cui all'art. 322-ter cod. pen., non può che essere limitato al profitto o prezzo del reato accertato, nel caso di specie C 8000.

Inoltre, non vi è alcuna motivazione sul collegamento funzionale tra le somme rinvenute presso l'abitazione e il reato contestato.

Rileva, infine, di avere dimostrato la ragione della disponibilità del denaro in sequestro.

Il procuratore generale presso questa Corte con requisitoria scritta ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato.

Va premesso che, ex art. 325 cod. proc. pen., il ricorso avverso il provvedimento del Tribunale del riesame in materia di sequestro preventivo può essere proposto solo per violazione di legge, il che esclude la valutabilità del ricorso per la parte in cui espressamente deduce il vizio di motivazione.

Il motivo nella prima parte è manifestamente infondato.

Diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, il Tribunale dà atto che il sequestro era stato disposto sin dall'origine ai fini di confisca, quindi non vi è stata alcuna modifica del tipo di provvedimento adottato.

E', poi infondato nel ritenere che vi fosse il limite al sequestro derivante dal fatto che la contestazione rispetto alla quale è stato disposto il sequestro riguarda solo il singolo episodio di corruzione e, quindi, il prezzo del reato pari a C 8000.

Il Tribunale non motiva in termini espliciti se si tratti di un sequestro del prezzo/profitto ovvero per sproporzione.

Va però considerato che la richiesta del pubblico ministero espressamente chiedeva il sequestro di tali somme in ragione della possibilità di futura confisca per sproporzione (il pericolo era quello di «disperdere soprattutto le somme rinvenute delle quali invece si impone la confisca ex art. 240-bis cod. pen.») e il decreto di sequestro pur succintamente motivato testualmente disponeva il sequestro ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen.

Quindi non sussiste la violazione legge lamentata e non è valutabile la insufficienza della motivazione per le ragioni sopra dette.

Infine, la tesi della diversa proprietà del denaro non è valutabile sia perché tema che investe la motivazione, sia perché escluderebbe di per sé la ammissibilità della impugnazione per carenza di legittimazione del ricorrente che nega il possesso della somma.

PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Roma, così deciso il 12 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] igliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Trib. Libertà di Napoli udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale del riesame di Napoli il 12 luglio 2021 ha confermato il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca disposto il 15 giugno 2021 dal Giudice per le indagini preliminari di Napoli nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto, tra le altre cose, la somma di C 13.565; nell'ordinanza si espone che si procede per fatti di corruzione, contestandosi al ricorrente di avere, nella qualità di sovrintendente di polizia penitenziaria, richiesto somme di denaro a persone interessate per garantire la loro assunzione nel corpo di polizia penitenziaria e che, in particolare, vi è prova diretta dell'episodio del 22 maggio 2021 nel quale la polizia giudiziaria osservò direttamente la consegna allo Spena della somma di C 8.000 da parte dei familiari di un candidato. Quanto alla specifica somma in sequestro, la stessa era stata trovata nel corso di una perquisizione in casa del ricorrente, suddivisa in diversi pacchetti occultati in vari posti della abitazione. Il Tribunale ritiene giustificato il sequestro della somma rinvenuta quale prezzo del reato di corruzione ritenendo «più che verosimile che il profitto della corruzione sia ben più elevato della somma sequestrata» non trattandosi di un unico episodio isolato di corruzione. Inoltre, la giustificazione addotta, ovvero il trattarsi di denaro appartenente alla moglie dell'indagato, comunque comporterebbe la inammissibilità della richiesta di riesame per non avere lo Spena diritto alla restituzione; si tratta, comunque, di una tesi che non è credibile considerate le condizioni di fatto della conservazione del denaro. Spena propone ricorso deducendo con unico motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione. Il giudice del riesame non può modificare i presupposti del sequestro disposto a fini impeditivi in sequestro a fini di confisca. In ogni caso, nel caso di specie il sequestro, se anche finalizzato alla confisca di cui all'art. 322-ter cod. pen., non può che essere limitato al profitto o prezzo del reato accertato, nel caso di specie C 8000. Inoltre, non vi è alcuna motivazione sul collegamento funzionale tra le somme rinvenute presso l'abitazione e il reato contestato. Rileva, infine, di avere dimostrato la ragione della disponibilità del denaro in sequestro. Il procuratore generale presso questa Corte con requisitoria scritta ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. Va premesso che, ex art. 325 cod. proc. pen., il ricorso avverso il provvedimento del Tribunale del riesame in materia di sequestro preventivo può essere proposto solo per violazione di legge, il che esclude la valutabilità del ricorso per la parte in cui espressamente deduce il vizio di motivazione. Il motivo nella prima parte è manifestamente infondato. Diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, il Tribunale dà atto che il sequestro era stato disposto sin dall'origine ai fini di confisca, quindi non vi è stata alcuna modifica del tipo di provvedimento adottato. E', poi infondato nel ritenere che vi fosse il limite al sequestro derivante dal fatto che la contestazione rispetto alla quale è stato disposto il sequestro riguarda solo il singolo episodio di corruzione e, quindi, il prezzo del reato pari a C 8000. Il Tribunale non motiva in termini espliciti se si tratti di un sequestro del prezzo/profitto ovvero per sproporzione. Va però considerato che la richiesta del pubblico ministero espressamente chiedeva il sequestro di tali somme in ragione della possibilità di futura confisca per sproporzione (il pericolo era quello di «disperdere soprattutto le somme rinvenute delle quali invece si impone la confisca ex art. 240-bis cod. pen.») e il decreto di sequestro pur succintamente motivato testualmente disponeva il sequestro ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen. Quindi non sussiste la violazione legge lamentata e non è valutabile la insufficienza della motivazione per le ragioni sopra dette. Infine, la tesi della diversa proprietà del denaro non è valutabile sia perché tema che investe la motivazione, sia perché escluderebbe di per sé la ammissibilità della impugnazione per carenza di legittimazione del ricorrente che nega il possesso della somma. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma, così deciso il 12 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] igliere este
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