CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 febbraio 2023
Cassazione n. 08338/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle sentenze di merito conformi, del reato di cui agli artt. 56, 624 cod. pen. Rilevato che il ricorrente, a mezzo del difensore lamenta quanto segue. 1. Contraddittorietà della motivazione: la Corte di merito avrebbe ritenuto erroneamente provata la responsabilità dell'imputato per il reato in contestazione, non essendo dimostrato che le cose in possesso del Bozzetto (tre confezioni di crema per mani) fossero state asportate dall'esercizio commerciale; 2. Contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che le deduzioni sviluppate, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale (la Corte di merito, con argomentare logico, ha posto in evidenza che il titolare dell'esercizio commerciale ha riconosciuto la merce, che essa era occultata nella tasca del giubbino indossato dall'imputato, che una delle confezioni recava ancora la placca antitaccheggio) Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che le argomentazioni a sostegno del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche sono del tutto idonee a sostenere il decisum, avendo la Corte di merito posto in evidenza la negativa personalità dell'imputato, gravato da numerosi precedenti anche specifici (cfr. Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016 Ud. (dep. 29/01/2016 ) Rv. 265826: "In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità"). Considerato che la declaratoria d'inammissibilità del ricorso preclude ogni eventuale questione riguardante l'applicabilità al caso in esame della procedibilità a querela del furto contestato, previsto dall'art. 625, comma 3, cod. pen., come introdotto dall'art. 2 lett. i) d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022 per effetto della proroga disposta dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 Si estendono, invero, al caso in esame i principi già espressi dalle Sezioni Unite ric. Salatino nella ipotesi di reati per i quali la legge abbia introdotto il regime della procedibilità a querela, in base ai quali la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, precludendo la costituzione di un valido rapporto processuale, prevale su una serie di eventi processuali successivi, quali il venire a maturazione del termine di prescrizione e la introduzione del regime della procedibilità a querela (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01, la quale, in relazione ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ha così stabilito:"In tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela"). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 febbraio 2023