CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26837/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha parzialmente riformato, riducendo la provvisionale assegnata alla parte civile, la sentenza del 10 dicembre 2019 del Tribunale di Milano che, per quanto di interesse in questa sede, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesione personale aggravata e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato è inammissibile in quanto questa Corte di cassazione ha già affermato che nessuna nullità della sentenza è configurabile nel caso in cui il pubblico ministero, presente in udienza, ometta di concludere nel merito nel corso del giudizio di appello, atteso che il disposto di cui all'art. 178, lett. b), cod. proc. pen., che sanziona con la nullità la violazione delle disposizioni concernenti l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale e la sua «partecipazione al procedimento» non implica che il pubblico ministero debba svolgere le sue conclusioni, orali o scritte (Sez. 2, n. 6916 del 17/01/1996, Campanale, Rv. 205365); - che il secondo ed il terzo motivo del ricorso dell'imputato sono inammissibili, avendo la Corte territoriale fornito adeguata motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d