CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29430/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 7244/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Trapani di condanna (anche agli effetti civili) per il reato di cui all'art. 582 cod.pen., previa esclusione della circostanza aggravante ex art. 583 comma 1 n.1 cod.pen. cui è conseguita la rideterminazione in mitius della pena; Rilevato che l'unico motivo del ricorso - con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla dichiarazione di responsabilità - è irammissibile perché opera un tentativo di indurre questa Corte a rivedere il ragionamento probatorio, includendo nell'impugnativa stralci di dichiarazioni e osservazioni sulla valutazione delle fonti di prova e finendo per confezionare un ricorso che si colloca al di fuori dell'ambito cognitivo di questa Corte; Considerato, infatti, quanto al travisamento della prova che la parte pare adombrare, che esso consiste nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omissione della valutazione di una prova, quando il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nella motivazione; si ricorda altresì che tale vizio, intanto può essere dedotto, in quanto siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate e sempre che il ricorrente non le abbia solo parzialmente considerate a sostegno delle sue ragioni, sicché, devono ritenersi inammissibili i motivi — come quello sub iudice — contenenti trascrizioni parziali di singoli brani di prove dichiarative, brani adoperati, nella loro visione atomistica scevra dal necessario inquadramento di insieme, per sostenere le proposte censure motivazionali (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale e altri, Rv. 256723; Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, Casucci, Rv. 246552). Considerato, inoltre, riguardo all'approccio nella valutazione del ricorso, che il Collegio accede all'esegesi — fatta propria anche dalle Sezioni Unite — secondo cui, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato ammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,