CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 novembre 2023
Cassazione n. 49821/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 46. R.G. 22027 - 2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] GianAella; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che eccepisce falsa applicazione degli artt.648 cod. pen. e 192 cod. proc. pen., travisamento delle prove e vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato in ordine al capo 6) è aspecifico in quanto reiterativo di motivi già dedotti in appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; i giudici di appello, con motivazione esente da illogicità, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dimostrazione della provenienza delittuosa dei beni ricettati dagli imputati (vedi pag. 3 e ss. della sentenza impugnata). I ricorrenti, chiedendo a questa Corte di entrare nella valutazione delle prove poste a fondamento della decisione e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a loro più gradita, non considerano che, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non appartiene al controllo di legittimità sulla motivazione l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dai ricorrenti come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (vedi Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 1, n. 42515 del 04/07/2022, Signore, non massimata). rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna de í ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] ere [OSCURATO:PERSONA]