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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 marzo 2021

Cassazione n. 45219/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rieti in data 15 marzo 2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 15 marzo 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rieti ha rigettato l'istanza con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la restituzione dei titoli sequestrati nel procedimento definito con sentenza del 4 febbraio 2010, irrevocabile il 26 gennaio 2016, con cui egli era stato condannato per il reato di usura ex art. 644 cod. pen.; e ha confermato l'ordinanza di confisca e distruzione degli stessi adottata in data 1 giugno 2020 sul presupposto che i titoli in questione gli fossero stati consegnati dalla persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], a garanzia della restituzione di una serie di prestiti usurari e che, pertanto, costituissero il profitto del reato.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo quattro distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 253, comma 1, cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, per avere il Giudice omesso di motivare in ordine alle finalità perseguite per l'accertamento dei fatti, nonché in relazione alle ragioni probatorie giustificative del vincolo di temporanea indisponibilità della cosa.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per avere il Giudice ritenuto che i titoli oggetto di sequestro costituissero il profitto del reato, in assenza di uno specifico accertamento in tal senso.

Al contrario, i titoli sarebbero stati rilasciati dalla persona offesa solo a copertura di quanto dalla stessa effettivamente ricevuto e non anche agli interessi usurari applicati su quelle somme, da cui è invece scaturita la condanna di [OSCURATO:PERSONA].

Nel caso di specie, non si verterebbe in un'ipotesi di confisca obbligatoria, bensì facoltativa.

Sarebbe stato, inoltre, violato l'art. 262 cod. proc. pen. poiché la funzione probatoria dei beni sequestrati sarebbe venuta meno con la sentenza irrevocabile di condanna e il sequestro probatorio non avrebbe più ragion d'essere, essendo venuta meno la sua funzione e non essendo stato trasformato in un sequestro cautelare o preventivo.

2.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 1815 comma 2, 1988 e 2041 cod. civ., stante l'impossibilità, per il ricorrente, a causa della confisca e della distruzione dei titoli, di recuperare le somme prestate alla persona offesa e mai restituite a [OSCURATO:PERSONA], così dando luogo a un ingiusto arricchimento della prima ai danni del ricorrente.

2.4. Con il quarto motivo, il ricorso deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale per non aver il Giudice consentito lo svolgimento dell'udienza nella forma pubblica a fronte di una espressa richiesta da parte di [OSCURATO:PERSONA], in violazione di quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 108 del 2015 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 666, comma 3, 667, comma 4 e 676 cod. proc. pen. nella parte in cui non consentono che su istanza degli interessati il procedimento di opposizione avverso l'ordinanza in materia di applicazione della confisca si svolga nelle forme della pubblica udienza.

3. In data 15/10/2021 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto per quanto di ragione.

2. Muovendo, secondo l'ordine logico, dal quarto motivo di doglianza, con il quale [OSCURATO:PERSONA] deduce di avere chiesto, con l'opposizione, la trattazione del procedimento in udienza pubblica, osserva il Collegio che le ragioni di censura non possono essere condivise.

Corretta è, infatti, la premessa dalla quale muove la difesa, ovvero che a seguito della sentenza della Corte costituzionale 15 giugno 2015, n. 109, ove la parte ne abbia fatto richiesta, la trattazione dell'opposizione avverso il provvedimento applicativo della confisca deve avvenire nelle forme dell'udienza pubblica.

Tuttavia, il ricorso non sembra considerare che, in ipotesi siffatta, l'eventuale celebrazione dell'udienza nella forma camerale integra, secondo la giurisprudenza di legittimità, un'ipotesi di nullità relativa (Sez. 1, n. 13952 del 5/2/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281061-01; Sez. 1, n. 18691 del 10/6/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269504-01), che deve essere eccepita prima della conclusione dell'udienza camerale.

Ciò che, nel caso in esame, non risulta essere avvenuto, secondo quanto può evincersi dal verbale di udienza.

Ne consegue, pertanto, l'infondatezza della relativa doglianza.

3. Infondato è il secondo motivo di ricorso.

Diversamente da quanto dedotto dalla difesa, nel caso qui esaminato si è in presenza di una ipotesi di confisca obbligatoria.

Il compendio di cui [OSCURATO:PERSONA] invoca la restituzione è stato qualificato, secondo la tesi accolta dal Giudice dell'esecuzione, come profitto del delitto di usura, sicché in base all'art. 644, ultimo comma, cod. pen., a mente del quale «nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni».

Pertanto, nel caso qui considerato deve necessariamente farsi luogo alla misura ablativa, in deroga alla regola generale dell'art. 240, primo comma, secondo cui la confisca del profitto è facoltativa, sicché essa non può essere disposta dal giudice dell'esecuzione (Sez. 1, n. 27172 del 16/4/2013, Biosa, Rv. 256614-01).

Dunque, in ragione della sua natura obbligatoria, la confisca ben poteva essere disposta dal Giudice dell'esecuzione, il quale, in conclusione, ha correttamente provveduto (Sez. 1, n. 17546 del 20/4/2012, Ebrahim, Rv. 252888- 01; Sez. 1, n. 5409 del 6/10/1999, Andolina, Rv. 214435-01; per la diversa tesi, che però sembra obliterare l'inequivoco dato normativo, v.

Sez. 1, n. 18343 del 23/02/2011, Andreano, Rv. 250234-01).

3.1. La difesa, tuttavia, opina che il compendio sottoposto a sequestro in realtà non costituisse il profitto del reato, ma che esso fosse stato rilasciato a garanzia del capitale, che, come tale, la persona offesa avrebbe dovuto restituire, atteso che l'art. 1815, secondo comma, cod. civ. si limita a stabilire che, in caso di pattuizione usuraria, non sono dovuti soltanto gli interessi; e a sostegno di tale' prospettazione, il ricorso svolge una serie di calcoli che muovono dal presupposto, fondamentale, che la persona offesa non avesse restituito il capitale originariamente corrispostole.

Secondo il Giudice dell'esecuzione, tutti i titoli di credito costituirebbero comunque il profitto del reato in quanto, senza la consegna dei titoli da parte della persona offesa, la prestazione usuraria non sarebbe stata pattuita.

Tale assunto, non può, però, essere condiviso.

In disparte la circostanza che i titoli di credito erano stati emessi in conseguenza della pattuizione usuraria e non viceversa, l'ordinanza, in realtà, sembra sovrapporre la nozione tecnica di profitto a quella di prodotto del reato.

Inoltre, dal momento che la confisca riguarda soltanto il profitto, ovvero l'arricchimento patrimoniale effettivo dell'agente (Sez. 2, n. 23132 del 5/4/2018, Caruso, Rv. 272883-01; Sez. 2, n. 45642 del 27/10/2015, [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 265033-01; Sez. 6, n. 45090 del 2/10/2014, Mimotti, Rv. 260665-01), non può condividersi nemmeno l'affermazione, anch'essa contenuta nell'ordinanza, secondo cui, essendo stati i titoli costituiti a garanzia di un credito di natura mista (che cioè compendiava sia un credito lecito, sia un credito illecito, costituito dagli interessi usurari), non sarebbe possibile operare una scissione tra capitale e interessi, atteso che, seguendo tale tesi, dovrebbe procedersi alla confisca anche della quota costituita a garanzia del capitale, rispetto al quale il soggetto che ha operato il prestito ha, comunque, diritto alla restituzione di quanto prestato.

Tuttavia, ciò che appare concludente, ai fini che qui interessano, è la circostanza che, secondo quanto riportato nella sentenza di condanna, la persona offesa aveva provveduto alla integrale restituzione del capitale.

Tale assunto viene censurato nel ricorso, il quale, tuttavia, cerca in questo modo di sovvertire un accertamento che appare ormai definitivo e che, come tale, non è suscettibile di essere oggetto di una nuova verifica processuale o di una richiesta di rivalutazione.

Ne consegue, pertanto, la manifesta infondatezza della relativa censura.

3.2. Da quanto precede deriva, altresì, la manifesta infondatezza anche del terzo motivo di doglianza, con cui la difesa lamenta la violazione del divieto di ingiusto arricchimento della persona offesa stabilito dall'art. 2041 cod. civ.

Tale argomento, infatti, si fonda sul presupposto, non condiviso da questo Collegio, che i titoli di credito siano stati sottoscritti a garanzia di un capitale mai restituito, sicché una volta affermatane la natura di profitto usurario deve escludersi qualunque forma di ingiustificata locupletazione da parte della persona offesa.

4. Una volta affermato il carattere obbligatorio della confisca, ne deriva l'inammissibilità del primo motivo di ricorso, con il quale la difesa deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'originario provvedimento di sequestro probatorio.

Invero, anche a prescindere dal rilievo secondo cui il sequestro probatorio è venuto meno a seguito dell'adozione del provvedimento di confisca dei beni di cui si discute, sicché non è consentito formulare questioni sulla illegittimità del relativo decreto, non può nemmeno farsi questione della eventuale restituzione dei titoli di credito di cui si discute, proprio in quanto sottoposti alla misura ablativa obbligatoria.

Ciò conformemente al principio secondo cui le cose sottoposte a sequestro probatorio, quando non sia più necessario mantenerle vincolate a fini di prova, devono essere restituite all'avente diritto, salvo in tre casi, e cioè che il giudice ne disponga il sequestro conservativo o le sottoponga a sequestro preventivo, ovvero che ne ordini la confisca, anche dopo la sentenza non più soggetta a impugnazione (così Sez.

U, n. 23 del 14/12/1994, dep. 1995, Adelio, Rv. 200115-01; in termini v. anche Sez.

U, n. 9149 del 3/7/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205706-01).

5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] Rigetta il rico

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rieti in data 15 marzo 2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 15 marzo 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rieti ha rigettato l'istanza con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la restituzione dei titoli sequestrati nel procedimento definito con sentenza del 4 febbraio 2010, irrevocabile il 26 gennaio 2016, con cui egli era stato condannato per il reato di usura ex art. 644 cod. pen.; e ha confermato l'ordinanza di confisca e distruzione degli stessi adottata in data 1 giugno 2020 sul presupposto che i titoli in questione gli fossero stati consegnati dalla persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], a garanzia della restituzione di una serie di prestiti usurari e che, pertanto, costituissero il profitto del reato. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo quattro distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 253, comma 1, cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, per avere il Giudice omesso di motivare in ordine alle finalità perseguite per l'accertamento dei fatti, nonché in relazione alle ragioni probatorie giustificative del vincolo di temporanea indisponibilità della cosa. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per avere il Giudice ritenuto che i titoli oggetto di sequestro costituissero il profitto del reato, in assenza di uno specifico accertamento in tal senso. Al contrario, i titoli sarebbero stati rilasciati dalla persona offesa solo a copertura di quanto dalla stessa effettivamente ricevuto e non anche agli interessi usurari applicati su quelle somme, da cui è invece scaturita la condanna di [OSCURATO:PERSONA]. Nel caso di specie, non si verterebbe in un'ipotesi di confisca obbligatoria, bensì facoltativa. Sarebbe stato, inoltre, violato l'art. 262 cod. proc. pen. poiché la funzione probatoria dei beni sequestrati sarebbe venuta meno con la sentenza irrevocabile di condanna e il sequestro probatorio non avrebbe più ragion d'essere, essendo venuta meno la sua funzione e non essendo stato trasformato in un sequestro cautelare o preventivo. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 1815 comma 2, 1988 e 2041 cod. civ., stante l'impossibilità, per il ricorrente, a causa della confisca e della distruzione dei titoli, di recuperare le somme prestate alla persona offesa e mai restituite a [OSCURATO:PERSONA], così dando luogo a un ingiusto arricchimento della prima ai danni del ricorrente. 2.4. Con il quarto motivo, il ricorso deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale per non aver il Giudice consentito lo svolgimento dell'udienza nella forma pubblica a fronte di una espressa richiesta da parte di [OSCURATO:PERSONA], in violazione di quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 108 del 2015 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 666, comma 3, 667, comma 4 e 676 cod. proc. pen. nella parte in cui non consentono che su istanza degli interessati il procedimento di opposizione avverso l'ordinanza in materia di applicazione della confisca si svolga nelle forme della pubblica udienza. 3. In data 15/10/2021 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto per quanto di ragione. 2. Muovendo, secondo l'ordine logico, dal quarto motivo di doglianza, con il quale [OSCURATO:PERSONA] deduce di avere chiesto, con l'opposizione, la trattazione del procedimento in udienza pubblica, osserva il Collegio che le ragioni di censura non possono essere condivise. Corretta è, infatti, la premessa dalla quale muove la difesa, ovvero che a seguito della sentenza della Corte costituzionale 15 giugno 2015, n. 109, ove la parte ne abbia fatto richiesta, la trattazione dell'opposizione avverso il provvedimento applicativo della confisca deve avvenire nelle forme dell'udienza pubblica. Tuttavia, il ricorso non sembra considerare che, in ipotesi siffatta, l'eventuale celebrazione dell'udienza nella forma camerale integra, secondo la giurisprudenza di legittimità, un'ipotesi di nullità relativa (Sez. 1, n. 13952 del 5/2/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281061-01; Sez. 1, n. 18691 del 10/6/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269504-01), che deve essere eccepita prima della conclusione dell'udienza camerale. Ciò che, nel caso in esame, non risulta essere avvenuto, secondo quanto può evincersi dal verbale di udienza. Ne consegue, pertanto, l'infondatezza della relativa doglianza. 3. Infondato è il secondo motivo di ricorso. Diversamente da quanto dedotto dalla difesa, nel caso qui esaminato si è in presenza di una ipotesi di confisca obbligatoria. Il compendio di cui [OSCURATO:PERSONA] invoca la restituzione è stato qualificato, secondo la tesi accolta dal Giudice dell'esecuzione, come profitto del delitto di usura, sicché in base all'art. 644, ultimo comma, cod. pen., a mente del quale «nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni». Pertanto, nel caso qui considerato deve necessariamente farsi luogo alla misura ablativa, in deroga alla regola generale dell'art. 240, primo comma, secondo cui la confisca del profitto è facoltativa, sicché essa non può essere disposta dal giudice dell'esecuzione (Sez. 1, n. 27172 del 16/4/2013, Biosa, Rv. 256614-01). Dunque, in ragione della sua natura obbligatoria, la confisca ben poteva essere disposta dal Giudice dell'esecuzione, il quale, in conclusione, ha correttamente provveduto (Sez. 1, n. 17546 del 20/4/2012, Ebrahim, Rv. 252888- 01; Sez. 1, n. 5409 del 6/10/1999, Andolina, Rv. 214435-01; per la diversa tesi, che però sembra obliterare l'inequivoco dato normativo, v. Sez. 1, n. 18343 del 23/02/2011, Andreano, Rv. 250234-01). 3.1. La difesa, tuttavia, opina che il compendio sottoposto a sequestro in realtà non costituisse il profitto del reato, ma che esso fosse stato rilasciato a garanzia del capitale, che, come tale, la persona offesa avrebbe dovuto restituire, atteso che l'art. 1815, secondo comma, cod. civ. si limita a stabilire che, in caso di pattuizione usuraria, non sono dovuti soltanto gli interessi; e a sostegno di tale' prospettazione, il ricorso svolge una serie di calcoli che muovono dal presupposto, fondamentale, che la persona offesa non avesse restituito il capitale originariamente corrispostole. Secondo il Giudice dell'esecuzione, tutti i titoli di credito costituirebbero comunque il profitto del reato in quanto, senza la consegna dei titoli da parte della persona offesa, la prestazione usuraria non sarebbe stata pattuita. Tale assunto, non può, però, essere condiviso. In disparte la circostanza che i titoli di credito erano stati emessi in conseguenza della pattuizione usuraria e non viceversa, l'ordinanza, in realtà, sembra sovrapporre la nozione tecnica di profitto a quella di prodotto del reato. Inoltre, dal momento che la confisca riguarda soltanto il profitto, ovvero l'arricchimento patrimoniale effettivo dell'agente (Sez. 2, n. 23132 del 5/4/2018, Caruso, Rv. 272883-01; Sez. 2, n. 45642 del 27/10/2015, [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 265033-01; Sez. 6, n. 45090 del 2/10/2014, Mimotti, Rv. 260665-01), non può condividersi nemmeno l'affermazione, anch'essa contenuta nell'ordinanza, secondo cui, essendo stati i titoli costituiti a garanzia di un credito di natura mista (che cioè compendiava sia un credito lecito, sia un credito illecito, costituito dagli interessi usurari), non sarebbe possibile operare una scissione tra capitale e interessi, atteso che, seguendo tale tesi, dovrebbe procedersi alla confisca anche della quota costituita a garanzia del capitale, rispetto al quale il soggetto che ha operato il prestito ha, comunque, diritto alla restituzione di quanto prestato. Tuttavia, ciò che appare concludente, ai fini che qui interessano, è la circostanza che, secondo quanto riportato nella sentenza di condanna, la persona offesa aveva provveduto alla integrale restituzione del capitale. Tale assunto viene censurato nel ricorso, il quale, tuttavia, cerca in questo modo di sovvertire un accertamento che appare ormai definitivo e che, come tale, non è suscettibile di essere oggetto di una nuova verifica processuale o di una richiesta di rivalutazione. Ne consegue, pertanto, la manifesta infondatezza della relativa censura. 3.2. Da quanto precede deriva, altresì, la manifesta infondatezza anche del terzo motivo di doglianza, con cui la difesa lamenta la violazione del divieto di ingiusto arricchimento della persona offesa stabilito dall'art. 2041 cod. civ. Tale argomento, infatti, si fonda sul presupposto, non condiviso da questo Collegio, che i titoli di credito siano stati sottoscritti a garanzia di un capitale mai restituito, sicché una volta affermatane la natura di profitto usurario deve escludersi qualunque forma di ingiustificata locupletazione da parte della persona offesa. 4. Una volta affermato il carattere obbligatorio della confisca, ne deriva l'inammissibilità del primo motivo di ricorso, con il quale la difesa deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'originario provvedimento di sequestro probatorio. Invero, anche a prescindere dal rilievo secondo cui il sequestro probatorio è venuto meno a seguito dell'adozione del provvedimento di confisca dei beni di cui si discute, sicché non è consentito formulare questioni sulla illegittimità del relativo decreto, non può nemmeno farsi questione della eventuale restituzione dei titoli di credito di cui si discute, proprio in quanto sottoposti alla misura ablativa obbligatoria. Ciò conformemente al principio secondo cui le cose sottoposte a sequestro probatorio, quando non sia più necessario mantenerle vincolate a fini di prova, devono essere restituite all'avente diritto, salvo in tre casi, e cioè che il giudice ne disponga il sequestro conservativo o le sottoponga a sequestro preventivo, ovvero che ne ordini la confisca, anche dopo la sentenza non più soggetta a impugnazione (così Sez. U, n. 23 del 14/12/1994, dep. 1995, Adelio, Rv. 200115-01; in termini v. anche Sez. U, n. 9149 del 3/7/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205706-01). 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] Rigetta il rico
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