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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 25935/2026

Testo disponibile della fonte

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a tributaria di secondogrado della Lombardia, n. 1658/17/2024, depositata in data 6giugno 2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 settembre2026 del [OSCURATO:PERSONA].1.

L’Agenzia delle entrate notificava al contribuente - soggettofiscalmente residente in Italia, che aveva lavorato in Congo neglianni 2011 e 2012 ed in Angola nel 2015 quale dipendente dell'ENIdistaccato presso consociata estera - la cartella di pagamento n.Numero registro generale 756/2025Numero sezionale 5865/202606820220010285627000 emessa ai sensi dell’art. 36ter d.P.R. n.Numero di raccolta generale 25935/2026600 del 1973 per l’anno di imposta 2016 mediante la qualeDa tla’ Upufbfbilcicaiozio ne 29/09/2026aveva rettificato la dichiarazione dei redditi presentata per il dettoanno in quanto aveva disconosciuto la detrazione delle impostepagate in Congo ed in Angola, imposte divenute definitive negli anni2011, 2012 e 2015.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale (poi Corte di giustiziatributaria di primo grado) di Milano, adita dal contribuente,accoglieva il ricorso evidenziando che:-nella specie l’Ufficio non aveva messo in discussionel’esistenza del credito di imposta;-nel novellato articolo 165 t.u.i.r., in assenza di decadenzetemporali ai fini dell’utilizzo del credito, le imposte estere possonoessere recuperate nel termine prescrizionale decennale, purchésiano definitive;-il disconoscimento del credito di imposta comporterebbe laviolazione sia del divieto di doppia imposizione (sancito a livellointernazionale e recepito nell’art. 165 cit.) sia del principio dicapacità contributiva.2.

L’Ufficio spiegava appello innanzi alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Lombardia, ribadendo la tesi per cuila detrazione doveva essere richiesta, a pena di decadenza, nelladichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta cui appartieneil reddito prodotto all’estero.La CGT-2 confermava la decisione di prime cure,condividendone integralmente l’impianto motivazionale.

Inparticolare, affermava che la tesi dell’ufficio non trovava fondamento‘in nessuna disposizione normativa vigente ratione temporis’;richiamava, poi, l’art. 23 del Modello di Convenzione OCSE contro ledoppie imposizioni e la pronuncia di questa Corte n. 26319/2023.3.

Per la cassazione della citata sentenza l’Ufficio ha propostoricorso affidato ad un motivo.

Il contribuente resiste concontroricorso.Numero registro generale 756/2025Numero sezionale 5865/2026Numero di raccolta generale 25935/2026È stata fissata l’adunanza camerale per il 16 settembre 2026.Data pubblicazione 29/09/2026In data 3 settembre 2026 il controricorrente ha depositatomemoria ex art. 380bis1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso l’Ufficio lamenta, ai sensidell’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., la «violazione e/o falsaapplicazione dell’art.165 D.P.R. n.917/1986 (TUIR)».

Afferma comesia controverso ‘se il contribuente possa scegliere a propriopiacimento in quale dichiarazione utilizzare il credito’, ovvero anchein una (qualsiasi) successiva a quella relativa al periodo di impostadi produzione del reddito estero (pag. 7 del ricorso).

Richiama,quindi, il dettato normativo (art. 165, comma 4, t.u.i.r.) e la circolaren. 9/E del 5.3.2015; sostiene, quindi, che il legislatore avrebbeintrodotto il principio di competenza, in virtù del quale il contribuenteitaliano che abbia prodotto redditi all’estero (e lì abbia pagato lerelative imposte) possa utilizzare il credito di imposta, a pena didecadenza, solo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo diimposta al quale appartiene il reddito prodotto all’estero.2.

Il motivo involge una questione di diritto, in relazione allaquale sussiste un contrasto di decisioni in seno all’intestata Sezione.2.1.

È opportuno premettere che nell’ipotesi di Convenzionibilaterali contro le doppie imposizioni questa Corte costantementeafferma che l’omessa indicazione del reddito prodotto all’estero nelladichiarazione non opera come causa di decadenza dalla detrazionee/o dal rimborso di quanto pagato all’estero; si è, infatti, affermatala prevalenza sulla disposizione di cui all’art. 165, comma 8, t.u.i.r.,la norma pattizia che preveda l’obbligo incondizionato di detrarre,entro determinati limiti, dall’imposta da versare al fisco italianol’imposta versata al fisco estero (ex multis, per i casi di Convenzionicon il [OSCURATO:PERSONA]. sent. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 24160, Cass. sent.09/09/2024, n. 24205 con il Portogallo, Cass. 25/05/2026, n. 16134con la Germania, Cass. 23/06/2025, n. 16699 con la Svizzera).Numero registro generale 756/2025Numero sezionale 5865/2026Numero di raccolta generale 25935/20262.2.

Divergenze sussistono, invece, nella diversa ipotesi in cuiData pubblicazione 29/09/2026non risulti stipulata alcuna Convenzione.In particolare, in fattispecie identica dal punto di vistaoggettivo (lavoratore dipendente di Eni distaccato in Congo) Cass.06/05/2026, ord. n. 12908 (Pres.

Lume, Rel.

Salemme) ha ritenuto,in caso di omessa o tardiva dichiarazione dei redditi, legittimol’operato dell’Agenzia evidenziando, da un lato, la mancanza diapposita Convenzione con il Congo contro le doppie imposizioni,dall’altro, la lettera della legge (art. 165 t.u.i.r.) che, pur nonprevedendo più espressamente la decadenza dal diritto alladetrazione dell’imposta corrisposta all’estero, stabilisce (al comma8) le conseguenze dell’inosservanza della richiesta in dichiarazione(relativa al periodo d'imposta cui appartiene il reddito prodottoall'estero al quale si riferisce l'imposta).Di contro, Cass. 25/01/2026, sent. n. 1651 (Pres.Giudicepietro, Rel. [OSCURATO:PERSONA]) ha affermato che la mancata indicazionenei quadri specifici della dichiarazione dei redditi esteri e dellerelative imposte non determina la decadenza dal diritto al credito diimposta ex art. 165 cit., in mancanza di una previsione normativa intal senso; ha, così, riconosciuto, in capo ad una società in consolidatoche aveva prodotto redditi all’estero senza compilare i relativi quadrinella dichiarazione, il diritto alla detrazione, espressamenterichiamando (ed estendendo), il principio affermato costantementeda questa Corte in caso di imposte assolte dal contribuente italianoper redditi prodotti in uno Stato estero, con il quale l’Italia abbiastipulato una Convenzione contro le doppie imposizioni.In altro arresto si è, poi, evidenziata la diversa formulazionedell’art. 165 t.u.i.r. rispetto al previgente art. 15, laddove soloquest’ultimo prevedeva espressamente che la detrazione dovesseessere richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditirelativa al periodo di imposta in cui le imposte estere sono statepagate a titolo definitivo (Cass. 23/04/2025, ord. n. 10642, Pres.Giudicepietro, Rel. [OSCURATO:PERSONA]).Numero registro generale 756/2025Numero sezionale 5865/2026Numero di raccolta generale 25935/20263.

Il contrasto all’interno della sezione circa le conseguenze delData pubblicazione 29/09/2026mancato rispetto - da parte del cittadino italiano che abbia prodottoredditi, e pagato le relative imposte, all’estero, in paese con cuil’Italia non abbia stipulato una Convenzione contro le doppieimposizioni - degli adempimenti previsti nell’art. 165, comma 4,t.u.i.r., rende opportuno il rinvio della causa a nuovo ruolo per larimessione all’udienza pubblica.

P.Q.MLa Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo e la rimessione della causaall’udienza pubblica.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 settembre2026.Il PresidenteRoberta Crucitti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a tributaria di secondogrado della Lombardia, n. 1658/17/2024, depositata in data 6giugno 2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 settembre2026 del [OSCURATO:PERSONA].1. L’Agenzia delle entrate notificava al contribuente - soggettofiscalmente residente in Italia, che aveva lavorato in Congo neglianni 2011 e 2012 ed in Angola nel 2015 quale dipendente dell'ENIdistaccato presso consociata estera - la cartella di pagamento n.Numero registro generale 756/2025Numero sezionale 5865/202606820220010285627000 emessa ai sensi dell’art. 36ter d.P.R. n.Numero di raccolta generale 25935/2026600 del 1973 per l’anno di imposta 2016 mediante la qualeDa tla’ Upufbfbilcicaiozio ne 29/09/2026aveva rettificato la dichiarazione dei redditi presentata per il dettoanno in quanto aveva disconosciuto la detrazione delle impostepagate in Congo ed in Angola, imposte divenute definitive negli anni2011, 2012 e 2015.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale (poi Corte di giustiziatributaria di primo grado) di Milano, adita dal contribuente,accoglieva il ricorso evidenziando che:-nella specie l’Ufficio non aveva messo in discussionel’esistenza del credito di imposta;-nel novellato articolo 165 t.u.i.r., in assenza di decadenzetemporali ai fini dell’utilizzo del credito, le imposte estere possonoessere recuperate nel termine prescrizionale decennale, purchésiano definitive;-il disconoscimento del credito di imposta comporterebbe laviolazione sia del divieto di doppia imposizione (sancito a livellointernazionale e recepito nell’art. 165 cit.) sia del principio dicapacità contributiva.2. L’Ufficio spiegava appello innanzi alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Lombardia, ribadendo la tesi per cuila detrazione doveva essere richiesta, a pena di decadenza, nelladichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta cui appartieneil reddito prodotto all’estero.La CGT-2 confermava la decisione di prime cure,condividendone integralmente l’impianto motivazionale. Inparticolare, affermava che la tesi dell’ufficio non trovava fondamento‘in nessuna disposizione normativa vigente ratione temporis’;richiamava, poi, l’art. 23 del Modello di Convenzione OCSE contro ledoppie imposizioni e la pronuncia di questa Corte n. 26319/2023.3. Per la cassazione della citata sentenza l’Ufficio ha propostoricorso affidato ad un motivo. Il contribuente resiste concontroricorso.Numero registro generale 756/2025Numero sezionale 5865/2026Numero di raccolta generale 25935/2026È stata fissata l’adunanza camerale per il 16 settembre 2026.Data pubblicazione 29/09/2026In data 3 settembre 2026 il controricorrente ha depositatomemoria ex art. 380bis1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso l’Ufficio lamenta, ai sensidell’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., la «violazione e/o falsaapplicazione dell’art.165 D.P.R. n.917/1986 (TUIR)». Afferma comesia controverso ‘se il contribuente possa scegliere a propriopiacimento in quale dichiarazione utilizzare il credito’, ovvero anchein una (qualsiasi) successiva a quella relativa al periodo di impostadi produzione del reddito estero (pag. 7 del ricorso). Richiama,quindi, il dettato normativo (art. 165, comma 4, t.u.i.r.) e la circolaren. 9/E del 5.3.2015; sostiene, quindi, che il legislatore avrebbeintrodotto il principio di competenza, in virtù del quale il contribuenteitaliano che abbia prodotto redditi all’estero (e lì abbia pagato lerelative imposte) possa utilizzare il credito di imposta, a pena didecadenza, solo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo diimposta al quale appartiene il reddito prodotto all’estero.2. Il motivo involge una questione di diritto, in relazione allaquale sussiste un contrasto di decisioni in seno all’intestata Sezione.2.1. È opportuno premettere che nell’ipotesi di Convenzionibilaterali contro le doppie imposizioni questa Corte costantementeafferma che l’omessa indicazione del reddito prodotto all’estero nelladichiarazione non opera come causa di decadenza dalla detrazionee/o dal rimborso di quanto pagato all’estero; si è, infatti, affermatala prevalenza sulla disposizione di cui all’art. 165, comma 8, t.u.i.r.,la norma pattizia che preveda l’obbligo incondizionato di detrarre,entro determinati limiti, dall’imposta da versare al fisco italianol’imposta versata al fisco estero (ex multis, per i casi di Convenzionicon il [OSCURATO:PERSONA]. sent. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 24160, Cass. sent.09/09/2024, n. 24205 con il Portogallo, Cass. 25/05/2026, n. 16134con la Germania, Cass. 23/06/2025, n. 16699 con la Svizzera).Numero registro generale 756/2025Numero sezionale 5865/2026Numero di raccolta generale 25935/20262.2. Divergenze sussistono, invece, nella diversa ipotesi in cuiData pubblicazione 29/09/2026non risulti stipulata alcuna Convenzione.In particolare, in fattispecie identica dal punto di vistaoggettivo (lavoratore dipendente di Eni distaccato in Congo) Cass.06/05/2026, ord. n. 12908 (Pres. Lume, Rel. Salemme) ha ritenuto,in caso di omessa o tardiva dichiarazione dei redditi, legittimol’operato dell’Agenzia evidenziando, da un lato, la mancanza diapposita Convenzione con il Congo contro le doppie imposizioni,dall’altro, la lettera della legge (art. 165 t.u.i.r.) che, pur nonprevedendo più espressamente la decadenza dal diritto alladetrazione dell’imposta corrisposta all’estero, stabilisce (al comma8) le conseguenze dell’inosservanza della richiesta in dichiarazione(relativa al periodo d'imposta cui appartiene il reddito prodottoall'estero al quale si riferisce l'imposta).Di contro, Cass. 25/01/2026, sent. n. 1651 (Pres.Giudicepietro, Rel. [OSCURATO:PERSONA]) ha affermato che la mancata indicazionenei quadri specifici della dichiarazione dei redditi esteri e dellerelative imposte non determina la decadenza dal diritto al credito diimposta ex art. 165 cit., in mancanza di una previsione normativa intal senso; ha, così, riconosciuto, in capo ad una società in consolidatoche aveva prodotto redditi all’estero senza compilare i relativi quadrinella dichiarazione, il diritto alla detrazione, espressamenterichiamando (ed estendendo), il principio affermato costantementeda questa Corte in caso di imposte assolte dal contribuente italianoper redditi prodotti in uno Stato estero, con il quale l’Italia abbiastipulato una Convenzione contro le doppie imposizioni.In altro arresto si è, poi, evidenziata la diversa formulazionedell’art. 165 t.u.i.r. rispetto al previgente art. 15, laddove soloquest’ultimo prevedeva espressamente che la detrazione dovesseessere richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditirelativa al periodo di imposta in cui le imposte estere sono statepagate a titolo definitivo (Cass. 23/04/2025, ord. n. 10642, Pres.Giudicepietro, Rel. [OSCURATO:PERSONA]).Numero registro generale 756/2025Numero sezionale 5865/2026Numero di raccolta generale 25935/20263. Il contrasto all’interno della sezione circa le conseguenze delData pubblicazione 29/09/2026mancato rispetto - da parte del cittadino italiano che abbia prodottoredditi, e pagato le relative imposte, all’estero, in paese con cuil’Italia non abbia stipulato una Convenzione contro le doppieimposizioni - degli adempimenti previsti nell’art. 165, comma 4,t.u.i.r., rende opportuno il rinvio della causa a nuovo ruolo per larimessione all’udienza pubblica. P.Q.MLa Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo e la rimessione della causaall’udienza pubblica.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 settembre2026.Il PresidenteRoberta Crucitti
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