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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 28 maggio 2025

Cassazione n. 10811/2026

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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2025 della Terza Sezione penale della Corte di Cas- sazione Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentitoil [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso ; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di B arcellona P ozzo di G otto , in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale si è riportatoai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'acco- glimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza,emessa in data 28 maggio 2025, la Corte di Cassazione, Terza Sezione penale, ha rigettato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordi- nanza emessa dalTribunale del riesame d i [OSCURATO:PERSONA] in data 13 febbraio 2025, che respingeva l’appello cautelare proposto avverso l’ordinanza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], datata 20 dicembre 2024, con la quale era stata rigettata la richiesta di perdita di efficacia della misura della custodia cautelare in carcere applicata in relazione ai reati di cui ai capi 9) e 10) della richiesta di rinvio a giudizio.

2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone, tramite il difensore di fiducia, ricorso straordinario,ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen., affidandolo ad un unico motivo, con cui deduce l’errore percettivo in cui sarebbe incorsa la Corte di legittimità con riferimento alla asserita conferma, da parte del giudice designato in sostituzione di quello astenutosi, nel contraddittorio delle parti, dell’ordinanza di ammissione al rito abbreviato pronunciata dal precedente giudice.

Si osserva, in particolare, che,in realtà, tale provvedimento di conferma, come emerge dalla lettura del relativo verbale, fu emesso dal Giudice dell’udienza preliminare, designato in sostituzione del precedente giudice astenutosi, all’udienza del 6 dicembre 2024 in via preliminare e de plano, se nza sollecitare alcun contraddittorio sul punto.

Si sostiene che l’errore in cui è incorsa la Corte ha certamente condizionato la decisione adottata in ordine alla dedotta inefficacia della misura, in quanto la mancata instaurazione di un contraddittorio, tanto più necessario in quanto adottato senza la necessaria richiesta di parte, rende priva di effetti, in assenza di un’espressa declaratoria di salvaguardia da parte del giu- dice che aveva deciso sull’astensione, l’ordinanza ammissiva adottata dal prece- dente giudice, cui era collegato il profilo cautelare di fase.

3. All’udienza camerale, svolta con trattazione orale, su richiesta della difesa del ricorrente, le parti hanno concluso nei termini indicati in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile,per i motivi che seguono.

2. Risulta utile, in premessa, fare riferimento alla nozione di errore di fatto che legittima la proposizione del ricorso ex art. 625 bis cod. proc. pen.

Si tratta di una nozione delineata dalle Sezioni Unite in più occasioni.

Si è affermato che tale vizio consiste «in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali, che abbia condotto a una de- cisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso» (Sez.

U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 26 3686 – 01; Sez.

U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527 – 01; Sez.

U, n. 16103 del 27/ 0 3/2002, Basile, Rv. 221280- 01 ; nello stesso senso, fra le tante, Sez. 2, n. 28513 del 18/06/2019 , Lampada, Rv. 276925 – 01 ; Sez. 4, n. 17178 del 8/4/2015, Giori, Rv. 263443 - 01).

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: a) deve essere esclusa ogni possibilità di dedurre, attraverso l'art. 625 bis cod. proc. pen., errori valutativi o di giudizio; b) sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di in- terpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere -anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie; c) l'operatività del ricorso straordinario non può essere limitata alle decisioni relative all'accertamento dei fatti processuali, non risultando giustificata una simile restrizione dall'effettiva portata della norma, atteso che l'er- rore percettivo può cadere su qualsiasi dato fattuale; d) l'errore di fatto,censura- bilesecondo il dettato dell'art. 625 bis cod. proc. pen., deve consistere in una inesatta percezione di risultanze direttamente ricavabili da atti relativi al giudizio di cassazione; e) l'errore di fatto deve rivestire «inderogabile carattere decisivo»; f) l'errore di fatto può consistere anche nell'omissione dell'esame di uno o più motivi del ricorso per cassazione, sempre che risulti dipeso «da una vera e propria svista materiale, ossia da una disattenzione di ordine meramente percettivo, che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza della censura», ovverossia che l'omesso esplicito esame lasci presupporre la mancata lettura del motivo di ricorso e da tale mancata lettura discenda, secondo «n rapporto di derivazione causale necessaria», una decisione che può ritenersi incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata a seguito della considerazione del motivo; g) il disposto dell'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, secondo cui «nella sentenza della Corte di cassazionei motivi di ricorso sono enunziati nei limiti strettamente indispensabili per la motivazione», non consente di presupporre che ogni argo- mento prospettato a sostegno delle censure e non analiticamente riprodotto in sentenza sia stato non letto, anziché implicitamente ritenuto non rilevante.

2.1. Su tali premesse,la doglianza difensiva risulta manifestamente infon- data.

2.2. Per chiarezza espositiva,giova ricordare i punti salienti della vicenda processuale sottoposta al vaglio della Terza Sezione Penale di questa Corte con il ricorso deciso dal provvedimento impugnato.

La vicenda riguardava un procedimento penale che vedeva imputato il ricor- rente dei reati di cui ai capi 1) (art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990), 9), 10) e 20) (artt. 73, 80 d.P.R. n. 309 del 1990).

In data 3 novembre 2025, mentre era in corso la celebrazione del procedimento, nelle forme del rito abbreviato, veniva eseguita nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] l’ordinanza custodiale emessa dal Giudice per le inda- gini preliminari del Tribunale di Napoli il 25 ottobre 2022.

In sede di interrogatorio di garanzia, con provvedimento del 15 novembre 2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli,accogliendo l’eccezione difensiva, dichiarava la propria incompetenza per territorio per i reati contestati ai capi j) e l), trasmet- tendo gli atti, ex art. 27 cod. proc. pen., al P.M. presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che investiva della richiesta il Giudice dell’udienza preliminare che stava celebrando il procedimento sopra indicato, in quanto le imputazioni rubricate ai capi j) e l)erano identiche a quelle contestate ai capi 9) e 10).

La richiesta veniva accolta dal suddetto giudice, che emetteva quindi ordinanza di custodia cautelare in carcere, in relazione ai reati di cui ai capi 9) e 10), in data 29 novembre 2023.

Ritenendo che sussistessero profili di incompatibilità, il difensore del [OSCURATO:PERSONA] proponeva richiesta di ricusazione.

In attesa che venisse definita la procedura di ricusazione (nel corso della quale si susseguivano due sentenze di annullamento con rinvio della Corte di cassazione),il processo subiva vari rinvii fino all’udienza del 20 novembre 2024,in cui il Giudice dell’udienza preliminare, preso atto del secondo annullamento disposto da questa Corte, disponeva la separazione della posizione processuale del [OSCURATO:PERSONA], il cui procedimento veniva rinviato al 6 di- cembre 2024, mentre quello a carico dei coimputati veniva rinviato all’udienza del 3 dicembre 2024.

In tale data il giudice emetteva sentenza nei confronti dei coim- putati e, per tali ragioni, dichiarava di astenersi in relazione al procedimento a carico del [OSCURATO:PERSONA].

La dichiarazione di astensione veniva accolta dal Presidente del Tribunale con provvedimento del 5 dicembre 2024, con cui venivano fatti salvi gli effetti dell’ordinanza di sospensione dei termini ex art. 304 cod. proc. pen., emessa in data 21 novembre 2023, e designato il nuovo giudice.

All’udienza preliminare del 6 dicembre 2024, svolta in presenza dell’imputato e dei suoi difensori, tutti collegati in videoconferenza dalla [OSCURATO:PERSONA] di Benevento, il nuovo giudice designato dava atto del provvedimento del Presidente del Tribunale e, quindi, confermava e reiterava l’ordinanza di ammissione al rito abbreviato, rinviando la trattazione del procedimento ad altra data.

Il difensore presentava,quindi,istanza di declaratoria di inefficacia della mi- sura, che veniva rigettata dal nuovo Giudice dell’udienza preliminare con ordinanza del 20 dicembre 2024.Contro tale provvedimento veniva proposto appello al Tri- bunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] che lo rigettava con ordinanza del 13 feb- braio 2025, impugnata con il ricorso per Cassazione deciso con la sentenza oggetto di ricorso straordinario.

2.3. La censura del ricorrente investe, specificamente, la parte della deci- sione della Terza Sezione penale della Corte di cassazione con cui viene affermata l’infondatezza del primo e del secondo motivo di ricorso, concernenti la perdurante efficacia dell’ordinanza ammissiva del rito abbreviato da parte del giudice astenu- tosi e la valenza dell’ordinanza confermativa e reiterativa emessa dal giudice de- signato in sostituzione.

La Terza Sezione di questa Corteha, innanzitutto, richiamato i principi sanciti nelle sentenze delle Sez.

U, n. 13626 del 16/12/2010, dep. 2011, Digiacomanto- nio, Rv. 249299 – 01 e n. 37202 del 16/07/2020, Gerbino, Rv. 280116 – 01 in ordine al perimetro del giudizio incidentale che il giudice della ricusazione (o dell’astensione) è tenuto a compiere ai sensi dell’art. 42, comma 2, cod. proc. pen. (da svolgersi, caso per caso, tenendo conto del grado di «compromissione» del giudice ricusato o astenutosi) ed alla possibilità riconosciuta, in ragione della di- versa natura della procedura di astensione, al nuovo giudice designato di sindacare tale giudizio in contraddittorio tra le parti, così da bilanciare la formale inoppugna- bilità del provvedimento che accoglie la dichiarazione dii astensione e dichiara l’ef- ficacia degli atti del giudice astenuto.

La Corte ha, quindi, ritenuto immune da censure l’affermazione dell’ordinanza impugnata secondo cui la salvaguardia della efficacia dell’ordinanza di sospensione dei termini ex art. 304 cod. proc. pen., espressamente menzionata nel provvedimento emesso dal giudice dell’astensione, che presupponeva necessariamente il passaggio dall’udienza preliminare al giudi- zio abbreviato, implicava anche la conservazione di efficacia dell’ordinanza di am- missione del rito speciale, tanto più che il nuovo giudice designato, anch’egli de- putato al vaglio degli atti emessi dal precedente giudice, aveva richiamato la con- servazione di efficacia dell’ordinanza di sospensione dei termini e confermato e reiterato l’ordinanza ammissiva del rito abbreviato, senza che le parti presenti, avessero formulato osservazioni in proposito.

2.4. Risulta evidente che la Corte non è incorsa in alcun errore percettivo, essendosi limitata ad indicare, così come risultavadal relativo verbale, che il prov- vedimento di conferma e reiterazione dell’ordinanza ammissiva del rito abbreviato, era stato emesso dal nuovo giudice designato in presenza dell’imputato e dei di- fensori, che non avevano formulato alcuna osservazione, ritenendo che tali circo- stanze, a seguito di un ragionamento di carattere valutativo, basato sull’esame degli atti, −come tale non emendabile −, fossero idone e a ritenere soddisfatto i l principio del contraddittorio.

A riprova di tanto si rileva che le modalità di emissione di tale provvedimento erano state oggetto di specifica censura in sede di ricorso, di cui la Corte ha dato preciso conto nella illustrazione del secondo motivo.

Risulta altrettanto evidente che il rigetto delle censure formulate dal ricor- rente, è stato ancorato ad un ragionamento articolato, che ha attribuito rilievo dirimente al provvedimento di salvaguardia adottato dal giudice che ha accolto l’astensione,contenente l’implicita conservazione di efficacia dell’ordinanza di am- missione al rito abbreviato, richiamando, a supporto di tale conclusione, la mera conferma effettuata dal nuovo giudice designato all’udienza del 6 dicembre 2024, in assenza di rilievi delleparti presenti, la natura non definitoria dell’ordinanza di ammissione al rito abbreviato semplice (e di rigetto dell’abbreviato condizionato, come avvenuto per il [OSCURATO:PERSONA]) e la sua data di adozione, avvenuta il 22 settem- bre 2023, prima dell’ordinanza cautelare che aveva determinato la proposizione della ricusazione, così da escludere che potesse contenere valutazioni «pregiudi- canti», la irrevocabilità dell’ordinanza di ammissione del giudizio abbreviato (pag. 3 e 4 della sentenza impugnata); ne consegue che, anche sotto il profilo della decisività, la censura risulta destituita di fondamento.

3. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese proces- suali, nonché −apparendo evidente che il medesimo ha proposto il ricorso deter- minando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) −al versamento della sanzione pecuniaria, indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2025 della Terza Sezione penale della Corte di Cas- sazione Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentitoil [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso ; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di B arcellona P ozzo di G otto , in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale si è riportatoai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'acco- glimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza,emessa in data 28 maggio 2025, la Corte di Cassazione, Terza Sezione penale, ha rigettato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordi- nanza emessa dalTribunale del riesame d i [OSCURATO:PERSONA] in data 13 febbraio 2025, che respingeva l’appello cautelare proposto avverso l’ordinanza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], datata 20 dicembre 2024, con la quale era stata rigettata la richiesta di perdita di efficacia della misura della custodia cautelare in carcere applicata in relazione ai reati di cui ai capi 9) e 10) della richiesta di rinvio a giudizio. 2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone, tramite il difensore di fiducia, ricorso straordinario,ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen., affidandolo ad un unico motivo, con cui deduce l’errore percettivo in cui sarebbe incorsa la Corte di legittimità con riferimento alla asserita conferma, da parte del giudice designato in sostituzione di quello astenutosi, nel contraddittorio delle parti, dell’ordinanza di ammissione al rito abbreviato pronunciata dal precedente giudice. Si osserva, in particolare, che,in realtà, tale provvedimento di conferma, come emerge dalla lettura del relativo verbale, fu emesso dal Giudice dell’udienza preliminare, designato in sostituzione del precedente giudice astenutosi, all’udienza del 6 dicembre 2024 in via preliminare e de plano, se nza sollecitare alcun contraddittorio sul punto. Si sostiene che l’errore in cui è incorsa la Corte ha certamente condizionato la decisione adottata in ordine alla dedotta inefficacia della misura, in quanto la mancata instaurazione di un contraddittorio, tanto più necessario in quanto adottato senza la necessaria richiesta di parte, rende priva di effetti, in assenza di un’espressa declaratoria di salvaguardia da parte del giu- dice che aveva deciso sull’astensione, l’ordinanza ammissiva adottata dal prece- dente giudice, cui era collegato il profilo cautelare di fase. 3. All’udienza camerale, svolta con trattazione orale, su richiesta della difesa del ricorrente, le parti hanno concluso nei termini indicati in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile,per i motivi che seguono. 2. Risulta utile, in premessa, fare riferimento alla nozione di errore di fatto che legittima la proposizione del ricorso ex art. 625 bis cod. proc. pen. Si tratta di una nozione delineata dalle Sezioni Unite in più occasioni. Si è affermato che tale vizio consiste «in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali, che abbia condotto a una de- cisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso» (Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 26 3686 – 01; Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527 – 01; Sez. U, n. 16103 del 27/ 0 3/2002, Basile, Rv. 221280- 01 ; nello stesso senso, fra le tante, Sez. 2, n. 28513 del 18/06/2019 , Lampada, Rv. 276925 – 01 ; Sez. 4, n. 17178 del 8/4/2015, Giori, Rv. 263443 - 01). La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: a) deve essere esclusa ogni possibilità di dedurre, attraverso l'art. 625 bis cod. proc. pen., errori valutativi o di giudizio; b) sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di in- terpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere -anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie; c) l'operatività del ricorso straordinario non può essere limitata alle decisioni relative all'accertamento dei fatti processuali, non risultando giustificata una simile restrizione dall'effettiva portata della norma, atteso che l'er- rore percettivo può cadere su qualsiasi dato fattuale; d) l'errore di fatto,censura- bilesecondo il dettato dell'art. 625 bis cod. proc. pen., deve consistere in una inesatta percezione di risultanze direttamente ricavabili da atti relativi al giudizio di cassazione; e) l'errore di fatto deve rivestire «inderogabile carattere decisivo»; f) l'errore di fatto può consistere anche nell'omissione dell'esame di uno o più motivi del ricorso per cassazione, sempre che risulti dipeso «da una vera e propria svista materiale, ossia da una disattenzione di ordine meramente percettivo, che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza della censura», ovverossia che l'omesso esplicito esame lasci presupporre la mancata lettura del motivo di ricorso e da tale mancata lettura discenda, secondo «n rapporto di derivazione causale necessaria», una decisione che può ritenersi incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata a seguito della considerazione del motivo; g) il disposto dell'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, secondo cui «nella sentenza della Corte di cassazionei motivi di ricorso sono enunziati nei limiti strettamente indispensabili per la motivazione», non consente di presupporre che ogni argo- mento prospettato a sostegno delle censure e non analiticamente riprodotto in sentenza sia stato non letto, anziché implicitamente ritenuto non rilevante. 2.1. Su tali premesse,la doglianza difensiva risulta manifestamente infon- data. 2.2. Per chiarezza espositiva,giova ricordare i punti salienti della vicenda processuale sottoposta al vaglio della Terza Sezione Penale di questa Corte con il ricorso deciso dal provvedimento impugnato. La vicenda riguardava un procedimento penale che vedeva imputato il ricor- rente dei reati di cui ai capi 1) (art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990), 9), 10) e 20) (artt. 73, 80 d.P.R. n. 309 del 1990). In data 3 novembre 2025, mentre era in corso la celebrazione del procedimento, nelle forme del rito abbreviato, veniva eseguita nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] l’ordinanza custodiale emessa dal Giudice per le inda- gini preliminari del Tribunale di Napoli il 25 ottobre 2022. In sede di interrogatorio di garanzia, con provvedimento del 15 novembre 2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli,accogliendo l’eccezione difensiva, dichiarava la propria incompetenza per territorio per i reati contestati ai capi j) e l), trasmet- tendo gli atti, ex art. 27 cod. proc. pen., al P.M. presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che investiva della richiesta il Giudice dell’udienza preliminare che stava celebrando il procedimento sopra indicato, in quanto le imputazioni rubricate ai capi j) e l)erano identiche a quelle contestate ai capi 9) e 10). La richiesta veniva accolta dal suddetto giudice, che emetteva quindi ordinanza di custodia cautelare in carcere, in relazione ai reati di cui ai capi 9) e 10), in data 29 novembre 2023. Ritenendo che sussistessero profili di incompatibilità, il difensore del [OSCURATO:PERSONA] proponeva richiesta di ricusazione. In attesa che venisse definita la procedura di ricusazione (nel corso della quale si susseguivano due sentenze di annullamento con rinvio della Corte di cassazione),il processo subiva vari rinvii fino all’udienza del 20 novembre 2024,in cui il Giudice dell’udienza preliminare, preso atto del secondo annullamento disposto da questa Corte, disponeva la separazione della posizione processuale del [OSCURATO:PERSONA], il cui procedimento veniva rinviato al 6 di- cembre 2024, mentre quello a carico dei coimputati veniva rinviato all’udienza del 3 dicembre 2024. In tale data il giudice emetteva sentenza nei confronti dei coim- putati e, per tali ragioni, dichiarava di astenersi in relazione al procedimento a carico del [OSCURATO:PERSONA]. La dichiarazione di astensione veniva accolta dal Presidente del Tribunale con provvedimento del 5 dicembre 2024, con cui venivano fatti salvi gli effetti dell’ordinanza di sospensione dei termini ex art. 304 cod. proc. pen., emessa in data 21 novembre 2023, e designato il nuovo giudice. All’udienza preliminare del 6 dicembre 2024, svolta in presenza dell’imputato e dei suoi difensori, tutti collegati in videoconferenza dalla [OSCURATO:PERSONA] di Benevento, il nuovo giudice designato dava atto del provvedimento del Presidente del Tribunale e, quindi, confermava e reiterava l’ordinanza di ammissione al rito abbreviato, rinviando la trattazione del procedimento ad altra data. Il difensore presentava,quindi,istanza di declaratoria di inefficacia della mi- sura, che veniva rigettata dal nuovo Giudice dell’udienza preliminare con ordinanza del 20 dicembre 2024.Contro tale provvedimento veniva proposto appello al Tri- bunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] che lo rigettava con ordinanza del 13 feb- braio 2025, impugnata con il ricorso per Cassazione deciso con la sentenza oggetto di ricorso straordinario. 2.3. La censura del ricorrente investe, specificamente, la parte della deci- sione della Terza Sezione penale della Corte di cassazione con cui viene affermata l’infondatezza del primo e del secondo motivo di ricorso, concernenti la perdurante efficacia dell’ordinanza ammissiva del rito abbreviato da parte del giudice astenu- tosi e la valenza dell’ordinanza confermativa e reiterativa emessa dal giudice de- signato in sostituzione. La Terza Sezione di questa Corteha, innanzitutto, richiamato i principi sanciti nelle sentenze delle Sez. U, n. 13626 del 16/12/2010, dep. 2011, Digiacomanto- nio, Rv. 249299 – 01 e n. 37202 del 16/07/2020, Gerbino, Rv. 280116 – 01 in ordine al perimetro del giudizio incidentale che il giudice della ricusazione (o dell’astensione) è tenuto a compiere ai sensi dell’art. 42, comma 2, cod. proc. pen. (da svolgersi, caso per caso, tenendo conto del grado di «compromissione» del giudice ricusato o astenutosi) ed alla possibilità riconosciuta, in ragione della di- versa natura della procedura di astensione, al nuovo giudice designato di sindacare tale giudizio in contraddittorio tra le parti, così da bilanciare la formale inoppugna- bilità del provvedimento che accoglie la dichiarazione dii astensione e dichiara l’ef- ficacia degli atti del giudice astenuto. La Corte ha, quindi, ritenuto immune da censure l’affermazione dell’ordinanza impugnata secondo cui la salvaguardia della efficacia dell’ordinanza di sospensione dei termini ex art. 304 cod. proc. pen., espressamente menzionata nel provvedimento emesso dal giudice dell’astensione, che presupponeva necessariamente il passaggio dall’udienza preliminare al giudi- zio abbreviato, implicava anche la conservazione di efficacia dell’ordinanza di am- missione del rito speciale, tanto più che il nuovo giudice designato, anch’egli de- putato al vaglio degli atti emessi dal precedente giudice, aveva richiamato la con- servazione di efficacia dell’ordinanza di sospensione dei termini e confermato e reiterato l’ordinanza ammissiva del rito abbreviato, senza che le parti presenti, avessero formulato osservazioni in proposito. 2.4. Risulta evidente che la Corte non è incorsa in alcun errore percettivo, essendosi limitata ad indicare, così come risultavadal relativo verbale, che il prov- vedimento di conferma e reiterazione dell’ordinanza ammissiva del rito abbreviato, era stato emesso dal nuovo giudice designato in presenza dell’imputato e dei di- fensori, che non avevano formulato alcuna osservazione, ritenendo che tali circo- stanze, a seguito di un ragionamento di carattere valutativo, basato sull’esame degli atti, −come tale non emendabile −, fossero idone e a ritenere soddisfatto i l principio del contraddittorio. A riprova di tanto si rileva che le modalità di emissione di tale provvedimento erano state oggetto di specifica censura in sede di ricorso, di cui la Corte ha dato preciso conto nella illustrazione del secondo motivo. Risulta altrettanto evidente che il rigetto delle censure formulate dal ricor- rente, è stato ancorato ad un ragionamento articolato, che ha attribuito rilievo dirimente al provvedimento di salvaguardia adottato dal giudice che ha accolto l’astensione,contenente l’implicita conservazione di efficacia dell’ordinanza di am- missione al rito abbreviato, richiamando, a supporto di tale conclusione, la mera conferma effettuata dal nuovo giudice designato all’udienza del 6 dicembre 2024, in assenza di rilievi delleparti presenti, la natura non definitoria dell’ordinanza di ammissione al rito abbreviato semplice (e di rigetto dell’abbreviato condizionato, come avvenuto per il [OSCURATO:PERSONA]) e la sua data di adozione, avvenuta il 22 settem- bre 2023, prima dell’ordinanza cautelare che aveva determinato la proposizione della ricusazione, così da escludere che potesse contenere valutazioni «pregiudi- canti», la irrevocabilità dell’ordinanza di ammissione del giudizio abbreviato (pag. 3 e 4 della sentenza impugnata); ne consegue che, anche sotto il profilo della decisività, la censura risulta destituita di fondamento. 3. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese proces- suali, nonché −apparendo evidente che il medesimo ha proposto il ricorso deter- minando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) −al versamento della sanzione pecuniaria, indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissi
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