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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 aprile 2026

Cassazione n. 08273/2026

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elle entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato-controricorrente-nonché controAgenzia delle entrate - [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Sicilia n. 47/02/24 depositata il 03/01/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con la sentenza n. 47/02/24 del 03/01/2024, la Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Sicilia (di seguito CGT2) accoglieval’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) e rigettaval’appello proposto da [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito Cambria) avverso laNumero registro generale 16503/2024Numero sezionale 2782/2026Numero di raccolta generale 8273/2026Data pubblicazione 02/04/2026sentenza n. 148/12/14 della Commissione tributaria provinciale di Messinadi seguito CTP), che aveva accolto parzialmente il ricorso della societàcontribuente nei confronti di un avviso di accertamento per IVA relativaall’anno d’imposta 2006.1.1.

Come emerge dalla sentenza impugnata e dagli atti di parte,l’avviso di accertamento riguarda alcune cessioni intracomunitarieeffettuate in sospensione d’imposta dalla società contribuente in favore delsoggetto maltese [OSCURATO:PERSONA] (di seguito Cabrem): nellaprospettazione dell’Amministrazione finanziaria tali cessioni eranorealmente avvenute in Italia, con conseguente mancato versamento dellarelativa IVA.1.2.

La CGT2 accoglieva l’appello di AE e rigettava l’appello di Cambriaevidenziando che: a) la sentenza di primo grado era correttamentemotivata; b) i requisiti necessari per ritenere la non imponibilità IVA delleoperazioni intracomunitarie erano «l’onerosità dell’operazione; l’effettivotrasferimento fisico e della proprietà del bene dal territorio di uno stato alterritorio di un altro Paese UE e il coinvolgimento di soggettinell’operazione entrambi passivi Iva»; c) in quest’ottica, la prova deltrasporto all’estero del bene gravava sulla società contribuente, prova chenon era stata fornita, né aveva valenza la dichiarazione del terzo,trattandosi di società collegata a Cambria; d) quanto alle sanzioni, nonpoteva ritenersi la ritenuta nebulosità della disciplina.2.

Cambria impugnava la sentenza della CGT2 con ricorso percassazione, affidato a sei motivi.3.

AE resisteva con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso Cambria deduce, in relazione all’art.360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazionedell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, per avere la CGT2 omesso di pronunciare o, comunque, omesso diNumero registro generale 16503/2024Numero sezionale 2782/2026Numero di raccolta generale 8273/2026Data pubblicazione 02/04/2026motivare con riferimento al denunciato vizio di motivazione dell’avviso diaccertamento.

In particolare, si evidenzia che AE non avrebbe allegato néall’avviso di accertamento, né al processo verbale di constatazione (diseguito PVC), l’informativa ricevuta da parte dell’Amministrazionefinanziaria maltese e i processi verbali redatti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] edei suoi rappresentanti legali.1.1.

Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazionedell’art. 56 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA), per nonavere la CGT2 rilevato la nullità dell’avviso di accertamento, che nonavrebbe dato conto delle deduzioni e della documentazione sottoposta aiverificatori da Cambria ed è fondato esclusivamente sul convincimentosoggettivo dei medesimi verificatori.1.2.

Con il sesto motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatti decisivi chesono stati oggetto di discussione tra le parti, costituiti dalle domande edeccezioni formulate dalla ricorrente con riferimento alla carenza dimotivazione e documentazione dell’avviso di accertamento.2.

I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati,riguardando tutti la motivazione dell’atto impositivo, vanno disattesi.2.1.

Sotto il profilo della omessa pronuncia, il motivo è all’evidenzainfondato in quanto la CGT2 ha dato atto che Cambria ha proposto appelloincidentale sollevando la questione del difetto di motivazione dell’avviso diaccertamento impugnato.

Ne consegue che la CGT2 ha avuto la pienaconsapevolezza della proposizione di un appello poi rigettatoimplicitamente nel merito, sia pure senza specificare dettagliatamente leragioni di tale rigetto.

Ciò che è omessa è, dunque, la motivazione delgiudice di appello sul motivo di appello incidentale, non già la pronunciasullo stesso.Numero registro generale 16503/2024Numero sezionale 2782/2026Numero di raccolta generale 8273/2026Data pubblicazione 02/04/20262.2.

Peraltro, la S.C. ha ripetutamente rilevato che, alla luce deiprincipi di economia processuale e della ragionevole durata del processocome costituzionalizzato nell'art. 111, comma secondo, Cost., nonché diuna lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 cod. proc.civ. ispirata a tali principi, deve ritenersi consentito alla Corte di deciderenel merito delle questioni di nullità per omesso esame di domande oeccezioni o per motivazione apparente, qualora la questione giuridicasottesa sia comunque da disattendere alla stessa stregua dei fattiintrodotti in giudizio dalle parti e non risultando, per l’appunto, necessarioalcun ulteriore accertamento in fatto (Cass.

S.U. n. 2731 del 02/02/2017;Cass. n. 6145 del 01/03/2019; Cass. n. 9693 del 19/04/2018; Cass. n.16171 del 28/06/2017; Cass. n. 11838 del 12/05/2017; Cass. n. 21968del 28/10/2015; Cass. n. 21257 del 08/10/2014; Cass. n. 15112 del17/06/2013; Cass., 3 marzo 2011, n. 5139; Cass. n. 2313 del01/02/2010; Cass. n. 15810 del 28/07/2005; Cass. n. 5962 del23/04/2001).2.3.

Ciò premesso, è noto che «nel regime introdotto dall'art. 7 dellalegge 27 luglio 2000, n. 212, l'obbligo di motivazione degli atti tributaripuò essere adempiuto anche "per relationem", ovverosia mediante ilriferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, chesiano collegati all'atto notificato, quando lo stesso ne riproduca ilcontenuto essenziale, cioè l'insieme di quelle parti (oggetto, contenuto edestinatari) dell'atto o del documento necessarie e sufficienti persostenere il contenuto del provvedimento adottato, la cui indicazioneconsente al contribuente - ed al giudice in sede di eventuale sindacatogiurisdizionale - di individuare i luoghi specifici dell'atto richiamato neiquali risiedono le parti del discorso che formano gli elementi dellamotivazione del provvedimento» (Cass. n. 1906 del 29/01/2008; Cass. n.28058 del 30/12/2009; Cass. n. 6914 del 25/03/2011; Cass. n. 13110 del25/07/2012; Cass. n. 9032 del 15/04/2013; Cass. n. 9323 delNumero registro generale 16503/2024Numero sezionale 2782/2026Numero di raccolta generale 8273/2026Data pubblicazione 02/04/202611/04/2017; Cass. n. 34906 del 30/12/2024; si veda anche Cass. n.21066 del 11/09/2017).2.3.1.

Pertanto, la riproduzione del contenuto essenziale dell’attorichiamato dall’avviso di accertamento non si realizza necessariamente,con la pedissequa trascrizione delle sue parti rilevanti nel contestodell’atto impositivo, ma anche con la semplice indicazione, in formariassuntiva, del suo contenuto essenziale, per come apprezzato e valutatodall’Amministrazione finanziaria e, quindi, posto a sostegno della pretesaimpositiva (Cass. n. 24532 del 09/08/2022; conf., da ultimo, Cass. n.21670 del 01/08/2024).2.3.2.

Ne consegue che l’obbligo di allegazione riguarda i soli atti chenon siano stati riprodotti nella loro parte essenziale nell'avviso diaccertamento, con esclusione, altresì: a) di quelli cui l'Ufficio abbia fattocomunque riferimento, i quali, pur essendo considerati irrilevanti ai finidella motivazione, sono comunque utilizzabili per la prova della pretesaimpositiva (Cass. n. 24417 del 05/10/2018); b) di quelli di cui ilcontribuente abbia già integrale o legale conoscenza (Cass. 9323 del2017, cit.; Cass. n. 407 del 14/01/2015; Cass. n. 18073 del 02/07/2008)o siano dallo stesso facilmente conoscibili (Cass. n. 33327 del29/11/2023).2.4.

Nel caso di specie, una semplice lettura dell’atto impositivo,allegato al ricorso per cassazione e su cui lo stesso si basa per espressaindicazione della ricorrente, dimostra con evidenza che gli atti di cui sicontesta la mancata allegazione sono stati riprodotti nell’ambito dell’attoimpositivo per la parte necessaria a rendere palesi i presupposti logico-giuridici su cui si fonda l’accertamento; con la conseguenza che laquestione posta non involge la motivazione dell’atto impositivo, quanto, allimite, la prova giudiziale della pretesa (ovviamente, ove detti atti nonsiano stati prodotti nemmeno nel giudizio di merito).2.5.

Di qui l’infondatezza del primo motivo di ricorso.Numero registro generale 16503/2024Numero sezionale 2782/2026Numero di raccolta generale 8273/2026Data pubblicazione 02/04/20262.6.

Per quanto concerne, poi, la mancata considerazione dellededuzioni di parte, basterà evidenziare che l’obbligo di una motivazioneper così dire rafforzata (l’Amministrazione finanziaria devenecessariamente dare conto, nel contesto dell’atto impositivo, delleosservazioni proposte dal contribuente) è previsto, solo in alcune ipotesispecifiche (studi di settore; abuso del diritto), ma non è affattogeneralizzato (cfr. Cass. n. 8378 del 31/03/2017; Cass. n. 3583 del24/02/2016), prevedendo la legge unicamente che l’atto impositivo debbaessere motivato.2.6.1.

Ciò, all’evidenza, non significa che l’atto impositivo il quale nonabbia menzionato e motivato in ordine alle osservazioni del contribuentesia di per sé nullo, occorrendo in proposito che venga dimostrato chequelle osservazioni non siano state in alcun modo prese in considerazionedall’Amministrazione finanziaria.2.6.2.

Nel caso di specie, Cambria riferisce di deduzioni e documentinon presi in considerazione dall’Ufficio, ma li indica solo genericamente enon chiarisce per quali ragioni ritenga che l’Amministrazione finanziarianon li abbia presi in considerazione, essendo plausibile che la stessa liabbia ritenuti, invece, irrilevanti.2.7.

Infine, per quanto riguarda la pretesa soggettività delleconsiderazioni dei verificatori, anche in questo caso l’affermazione si riveladel tutto generica, evidenziando chiaramente l’atto impositivo allegato leragioni sulle quali esso si fonda.2.8.

Di qui l’inammissibilità del secondo motivo di ricorso.2.9.

Inammissibile è anche il sesto motivo di ricorso atteso chel’omesso esame denunciato dal ricorrente (rilievi concernenti il difetto dimotivazione e documentazione dell’avviso di accertamento) non riguardafatti storici, ma domande ed eccezioni della parte.3.

Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione ed errata interpretazioneNumero registro generale 16503/2024Numero sezionale 2782/2026Numero di raccolta generale 8273/2026Data pubblicazione 02/04/2026dell’art. 41 del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. con modif. nella l. 29ottobre 1993, n. 427, per avere la CGT2 erroneamente ritenuto lasuperficialità del comportamento tenuto da Cambria nelle transazioni conla società maltese Cabrem.3.1.

Con il quarto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazionedell’art. 2697 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., per avere laCGT2 omesso di considerare le prove offerte dalla società contribuente.4.

I due motivi possono essere congiuntamente esaminati per ragionidi connessione e vanno complessivamente disattesi.4.1.

Secondo il costante orientamento della Corte di giustizia della UE,il regime di non imponibilità IVA della cessione intracomunitaria divieneapplicabile solo quando il potere di disporre del bene come proprietario èstato trasmesso all’acquirente, nonché quando il venditore prova che talebene è stato spedito o trasportato in un altro Stato membro e che, inseguito a tale spedizione o trasporto, esso ha lasciato fisicamente ilterritorio dello Stato membro di cessione (CGUE 27 settembre 2007, incausa C-409/04, Teleos, punto 42; CGUE 27 settembre 2007, in causaC‑184/05, [OSCURATO:PERSONA], punto 23; CGUE 7 dicembre 2010, in causaC-285/09, R., punto 41, CGUE 16 dicembre 2010, in causa C‑430/09, EuroTyre Holding, punto 29; CGUE 6 settembre 2012, in causa C-273/11,Mecsek-Gabona, punto 31; CGUE 9 ottobre 2014, in causa C‑492/13,Traum EOOD, punto 24).4.1.1.

Analogo principio è stato espresso dalla Corte di giustizia intema di cessioni extracomunitarie (da ultimo, CGUE 17 ottobre 2019, inCausa C-653/18, Unitel) ed è stato recepito dalla recente giurisprudenzadi questa Corte (Cass. n. 29498 del 24/12/2020; Cass. n. 26062 del30/12/2015; Cass. n. 4636 del 26/02/2014).4.1.2.

Peraltro, con riferimento alle cessioni intracomunitarie, la Cortedi giustizia ha precisato che gli obblighi spettanti a un soggetto passivo inNumero registro generale 16503/2024Numero sezionale 2782/2026Numero di raccolta generale 8273/2026Data pubblicazione 02/04/2026materia di prova (segnatamente con riferimento al trasferimento dellamerce in altro Stato membro) devono essere determinati in funzione dellecondizioni espressamente stabilite a tale riguardo dal diritto nazionale edalla prassi abituale prevista per analoghe operazioni (CGUE in causa C-273/11, cit., punto 38; CGUE in causa C-492/13, cit., punto 30).4.1.3.

Sarebbe quindi contrario al principio di certezza del diritto cheuno Stato membro, il quale ha stabilito i requisiti ai fini dell’applicazionedell’esenzione dall’IVA di una cessione intracomunitaria ed ha accettato inun primo tempo i documenti presentati dal fornitore in quanto provegiustificative del diritto all’esenzione, possa successivamente obbligare ilfornitore medesimo ad assolvere l’IVA relativa a tale cessione allorchéconsti che, in particolare, a causa di una frode commessa dall’acquirentedi cui il fornitore non era e non poteva essere a conoscenza, i beni inquestione non abbiano in realtà lasciato il territorio dello Stato membro dicessione (CGUE in causa C-409/04, cit., punto 50; CGUE in causa C-492/13, cit., punto 31).4.1.4.

Pertanto, quando non esista alcuna prova tangibile che permettadi ritenere che i beni di cui trattasi siano stati trasferiti al di fuori delterritorio dello Stato membro di cessione, non è possibile obbligare ilsoggetto passivo a fornire una tale prova perché non vi sarebbe garanziadella corretta e semplice applicazione delle esenzioni dall’IVA e si porrebbeil cedente in una situazione di incertezza circa la possibilità di applicarel’esenzione sulla cessione intracomunitaria o circa la necessità di includerel’IVA nel prezzo di vendita (CGUE, in causa C-409/04, cit., punti 49 e 51,CGUE in causa C-273/11, cit., punto 41; CGUE in causa C-492/13, cit.,punto 31).4.1.5.

Peraltro, è la stessa Corte di giustizia a chiarire che le lettere divettura, così come i documenti equipollenti, possono essere consideratecome elemento idoneo a dimostrare che i beni cui si riferiscono sianodestinati a essere trasportati o spediti verso un altro Stato membro, maNumero registro generale 16503/2024Numero sezionale 2782/2026Numero di raccolta generale 8273/2026Data pubblicazione 02/04/2026solo se debitamente compilate con l’indicazione di tutti gli elementinecessari, ivi compresa la data della consegna (CGUE 20 giugno 2018, incausa C-108/17, [OSCURATO:PERSONA]).4.1.6.

In ogni caso, non è contrario al diritto dell’Unione esigere che unoperatore agisca in buona fede e adotti tutte le misure che gli si possanoragionevolmente richiedere al fine di assicurarsi che l’operazioneeffettuata non lo conduca a partecipare ad un’evasione tributaria (CGUE,in causa C-409/04, cit., punto 65; CGUE 21 giugno 2012, in causeMahagében e Dávid, punto 54; CGUE in causa C-273/11, cit., punto 48).4.2.

Anche tali principi sono stati recepiti dalla recente giurisprudenzadi questa Corte, la quale ha ritenuto che «ove l'Amministrazionefinanziaria contesti l'imponibilità di cessioni relative a merci che siritengano fittiziamente esportate in altro Paese membro della UE, gravasul cedente l'onere di provare l'effettività del trasporto nel territorio delloStato in cui risiede il cessionario» (Cass. n. 29498 del 24/12/2020).

Inparticolare, «il cedente ha l'onere di dimostrare l'effettivitàdell'esportazione della merce nel territorio dello Stato nel quale risiede ilcessionario o, in mancanza, di fornire adeguata prova della propria buonafede, ossia di aver adottato tutte le misure che si possonoragionevolmente richiedere, per non essere coinvolto in un'evasionefiscale avendo riguardo alle circostanze del caso concreto: ne deriva che,in caso di vendita con clausola "franco fabbrica", il cedente ha dirittoall'esenzione IVA solo ove fornisca la prova documentale rappresentativadell'effettiva dislocazione della merce nel territorio dello Stato membro didestinazione o di "fatti secondari", dai quali desumere la presenza dellemerci in un territorio diverso dallo Stato di residenza, ovvero, se ladocumentazione sia in possesso di terzi non collaboranti e non siaacquisibile da altri soggetti, di aver espressamente concordato, neicontratti stipulati con vettore, spedizioniere e cessionario, l'obbligo diconsegna del documento e, a fronte dell'altrui inadempimento, di averNumero registro generale 16503/2024Numero sezionale 2782/2026Numero di raccolta generale 8273/2026Data pubblicazione 02/04/2026esperito ogni utile iniziativa giudiziaria» (Cass. n. 4045 del 12/02/2019;Cass. n. 17727 del 01/07/2025).4.2.1.

Si è, inoltre, osservato, sempre in relazione all’onere probatorioche incombe sul cedente, che «il documento di accompagnamento dellamerce è surrogabile anche con un documento commerciale contenente lestesse informazioni e la sua terza copia (l'esemplare che deve essererinviato allo speditore per appuramento, cosiddetta copia di ritorno per ilcedente) è idonea a comprovare, ai fini del beneficio dell'esenzione IVA,l'effettività del trasferimento della merce in altro Stato membro» (Cass. n.28831 del 08/11/2019; con riferimento alla prova del trasporto dellamerce nel territorio di altro Stato membro si vedano anche Cass. n. 7524del 15/04/2016; Cass. n. 2327 del 02/02/2021; Cass. n. 25587 del21/09/2021).4.3.

La sentenza impugnata è rispettosa dei superiori principi di dirittoconsegna della merce al di fuori del territorio dello Stato; ii) ai fini di taleprova la società contribuente avrebbe dovuto conservare la necessariadocumentazione e dimostrare l’effettività dei pagamenti; iii) tale provanon è stata offerta da Cambria, anche perché le dichiarazioni di terzo(legali rappresentati di Cabrem) non erano attendibili, trattandosi disoggetti direttamente interessati nelle transazioni.4.4.

Il superiore accertamento in fatto non può essere posto indiscussione con le censure proposte: da un lato, infatti, la ricorrente, purdeducendo apparentemente, una violazione di norme di legge, mira, inrealtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così darealizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in unnuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. n. 3340 del05/02/2019; Cass. n. 640 del 14/01/2019; Cass. n. 24155 del13/10/2017; Cass. n. 8758 del 04/07/2017; Cass. n. 8315 del05/04/2013); dall’altro, spetta, in via esclusiva, al giudice di merito ilNumero registro generale 16503/2024Numero sezionale 2782/2026Numero di raccolta generale 8273/2026Data pubblicazione 02/04/2026compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarnel'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanzedel processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare laveridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenzaall'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamenteprevisti dalla legge (cfr. Cass. n. 331 del 13/01/2020; Cass. n. 19547 del04/08/2017; Cass. n. 24679 del 04/11/2013; Cass. n. 27197 del16/12/2011; Cass. n. 2357 del 07/02/2004).4.5.

Occorre, poi, considerare che «una censura relativa alla violazionee falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per unaerronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice dimerito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base delladecisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuoridei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudenteapprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facentipiena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di provasoggetti invece a valutazione» (Cass. n. 6774 del 01/03/2022; Cass. n.1229 del 17/01/2019; Cass. n. 27000 del 27/12/2016).4.6.

Ebbene, nella valutazione delle prove la CGT2 non ha compiutoalcun errore di diritto, avendo peraltro valutato le dichiarazioni rese daiterzi, legittimamente ritenendole inattendibili.

Infine, non è inutileevidenziare che le indicazioni effettuate dalla società contribuente econcernenti la mancata valutazione di prove restano prive della necessariaspecificità.5.

Con il quinto motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazionedell’art. 6 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, per non avere la CGT2ritenuto la sussistenza di quella obiettiva incertezza normativa cheavrebbero comportato l’inapplicabilità delle sanzioni.5.1.

Il motivo è infondato.Numero registro generale 16503/2024Numero sezionale 2782/2026Numero di raccolta generale 8273/2026Data pubblicazione 02/04/20265.2.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «l'incertezzanormativa oggettiva - che deve essere distinta dalla ignoranza incolpevoledel diritto, come si evince dall'art. 6 del d.lgs. n. 472 del 1997 - ècaratterizzata dalla impossibilità di individuare con sicurezza edunivocamente la norma giuridica nel cui ambito il caso di specie èsussumibile e può essere desunta da alcuni "indici", quali, ad esempio: 1)la difficoltà di individuazione delle disposizioni normative; 2) la difficoltà diconfezione della formula dichiarativa della norma giuridica; 3) la difficoltàdi determinazione del significato della formula dichiarativa individuata; 4)la mancanza di informazioni amministrative o la loro contraddittorietà; 5)l'assenza di una prassi amministrativa o la contraddittorietà delle circolari;6) la mancanza di precedenti giurisprudenziali; 7) l'esistenza diorientamenti giurisprudenziali contrastanti, specie se sia stata sollevataquestione di legittimità costituzionale; 8) il contrasto tra prassiamministrativa e orientamento giurisprudenziale; 9) il contrasto traopinioni dottrinali; 10) l'adozione di norme di interpretazione autentica omeramente esplicative di una disposizione implicita preesistente» (Cass.n. 15452 del 13/06/2018) e deve riguardare non già il contribuente,generico ovvero informato, ma il giudice, unico soggetto dell'ordinamentoa cui è attribuito il potere-dovere di accertare la ragionevolezza di unadeterminata interpretazione (Cass. n. 15144 del 06/06/2025; Cass. n.3108 del 01/02/2019).5.3.

Nel caso di specie, non può configurarsi alcuna incertezza inordine alle norme applicabili alla fattispecie, soprattutto in presenza di uncontribuente che non ha fornito la prova sullo stesso gravante sia inordine al trasporto all’estero della merce ceduta, sia in ordine aipagamenti effettuati.6.

In conclusione, il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannataal pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente,Numero registro generale 16503/2024Numero sezionale 2782/2026Numero di raccolta generale 8273/2026Data pubblicazione 02/04/2026liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della litedi euro 376.554,14.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favoredella controricorrente, delle spese del presente procedimento, che siliquidano in euro 8.200,00, oltre alle spese di prenotazione a debito.Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente delcontributo unificato previsto per il ricorso a norma dell'art. 1 bis dellostesso art. 13, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/03/2026.La PresidenteGiulia Iofrida

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
elle entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato-controricorrente-nonché controAgenzia delle entrate - [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Sicilia n. 47/02/24 depositata il 03/01/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza n. 47/02/24 del 03/01/2024, la Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Sicilia (di seguito CGT2) accoglieval’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) e rigettaval’appello proposto da [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito Cambria) avverso laNumero registro generale 16503/2024Numero sezionale 2782/2026Numero di raccolta generale 8273/2026Data pubblicazione 02/04/2026sentenza n. 148/12/14 della Commissione tributaria provinciale di Messinadi seguito CTP), che aveva accolto parzialmente il ricorso della societàcontribuente nei confronti di un avviso di accertamento per IVA relativaall’anno d’imposta 2006.1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata e dagli atti di parte,l’avviso di accertamento riguarda alcune cessioni intracomunitarieeffettuate in sospensione d’imposta dalla società contribuente in favore delsoggetto maltese [OSCURATO:PERSONA] (di seguito Cabrem): nellaprospettazione dell’Amministrazione finanziaria tali cessioni eranorealmente avvenute in Italia, con conseguente mancato versamento dellarelativa IVA.1.2. La CGT2 accoglieva l’appello di AE e rigettava l’appello di Cambriaevidenziando che: a) la sentenza di primo grado era correttamentemotivata; b) i requisiti necessari per ritenere la non imponibilità IVA delleoperazioni intracomunitarie erano «l’onerosità dell’operazione; l’effettivotrasferimento fisico e della proprietà del bene dal territorio di uno stato alterritorio di un altro Paese UE e il coinvolgimento di soggettinell’operazione entrambi passivi Iva»; c) in quest’ottica, la prova deltrasporto all’estero del bene gravava sulla società contribuente, prova chenon era stata fornita, né aveva valenza la dichiarazione del terzo,trattandosi di società collegata a Cambria; d) quanto alle sanzioni, nonpoteva ritenersi la ritenuta nebulosità della disciplina.2. Cambria impugnava la sentenza della CGT2 con ricorso percassazione, affidato a sei motivi.3. AE resisteva con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso Cambria deduce, in relazione all’art.360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazionedell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, per avere la CGT2 omesso di pronunciare o, comunque, omesso diNumero registro generale 16503/2024Numero sezionale 2782/2026Numero di raccolta generale 8273/2026Data pubblicazione 02/04/2026motivare con riferimento al denunciato vizio di motivazione dell’avviso diaccertamento. In particolare, si evidenzia che AE non avrebbe allegato néall’avviso di accertamento, né al processo verbale di constatazione (diseguito PVC), l’informativa ricevuta da parte dell’Amministrazionefinanziaria maltese e i processi verbali redatti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] edei suoi rappresentanti legali.1.1. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazionedell’art. 56 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA), per nonavere la CGT2 rilevato la nullità dell’avviso di accertamento, che nonavrebbe dato conto delle deduzioni e della documentazione sottoposta aiverificatori da Cambria ed è fondato esclusivamente sul convincimentosoggettivo dei medesimi verificatori.1.2. Con il sesto motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatti decisivi chesono stati oggetto di discussione tra le parti, costituiti dalle domande edeccezioni formulate dalla ricorrente con riferimento alla carenza dimotivazione e documentazione dell’avviso di accertamento.2. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati,riguardando tutti la motivazione dell’atto impositivo, vanno disattesi.2.1. Sotto il profilo della omessa pronuncia, il motivo è all’evidenzainfondato in quanto la CGT2 ha dato atto che Cambria ha proposto appelloincidentale sollevando la questione del difetto di motivazione dell’avviso diaccertamento impugnato. Ne consegue che la CGT2 ha avuto la pienaconsapevolezza della proposizione di un appello poi rigettatoimplicitamente nel merito, sia pure senza specificare dettagliatamente leragioni di tale rigetto. Ciò che è omessa è, dunque, la motivazione delgiudice di appello sul motivo di appello incidentale, non già la pronunciasullo stesso.Numero registro generale 16503/2024Numero sezionale 2782/2026Numero di raccolta generale 8273/2026Data pubblicazione 02/04/20262.2. Peraltro, la S.C. ha ripetutamente rilevato che, alla luce deiprincipi di economia processuale e della ragionevole durata del processocome costituzionalizzato nell'art. 111, comma secondo, Cost., nonché diuna lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 cod. proc.civ. ispirata a tali principi, deve ritenersi consentito alla Corte di deciderenel merito delle questioni di nullità per omesso esame di domande oeccezioni o per motivazione apparente, qualora la questione giuridicasottesa sia comunque da disattendere alla stessa stregua dei fattiintrodotti in giudizio dalle parti e non risultando, per l’appunto, necessarioalcun ulteriore accertamento in fatto (Cass. S.U. n. 2731 del 02/02/2017;Cass. n. 6145 del 01/03/2019; Cass. n. 9693 del 19/04/2018; Cass. n.16171 del 28/06/2017; Cass. n. 11838 del 12/05/2017; Cass. n. 21968del 28/10/2015; Cass. n. 21257 del 08/10/2014; Cass. n. 15112 del17/06/2013; Cass., 3 marzo 2011, n. 5139; Cass. n. 2313 del01/02/2010; Cass. n. 15810 del 28/07/2005; Cass. n. 5962 del23/04/2001).2.3. Ciò premesso, è noto che «nel regime introdotto dall'art. 7 dellalegge 27 luglio 2000, n. 212, l'obbligo di motivazione degli atti tributaripuò essere adempiuto anche "per relationem", ovverosia mediante ilriferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, chesiano collegati all'atto notificato, quando lo stesso ne riproduca ilcontenuto essenziale, cioè l'insieme di quelle parti (oggetto, contenuto edestinatari) dell'atto o del documento necessarie e sufficienti persostenere il contenuto del provvedimento adottato, la cui indicazioneconsente al contribuente - ed al giudice in sede di eventuale sindacatogiurisdizionale - di individuare i luoghi specifici dell'atto richiamato neiquali risiedono le parti del discorso che formano gli elementi dellamotivazione del provvedimento» (Cass. n. 1906 del 29/01/2008; Cass. n.28058 del 30/12/2009; Cass. n. 6914 del 25/03/2011; Cass. n. 13110 del25/07/2012; Cass. n. 9032 del 15/04/2013; Cass. n. 9323 delNumero registro generale 16503/2024Numero sezionale 2782/2026Numero di raccolta generale 8273/2026Data pubblicazione 02/04/202611/04/2017; Cass. n. 34906 del 30/12/2024; si veda anche Cass. n.21066 del 11/09/2017).2.3.1. Pertanto, la riproduzione del contenuto essenziale dell’attorichiamato dall’avviso di accertamento non si realizza necessariamente,con la pedissequa trascrizione delle sue parti rilevanti nel contestodell’atto impositivo, ma anche con la semplice indicazione, in formariassuntiva, del suo contenuto essenziale, per come apprezzato e valutatodall’Amministrazione finanziaria e, quindi, posto a sostegno della pretesaimpositiva (Cass. n. 24532 del 09/08/2022; conf., da ultimo, Cass. n.21670 del 01/08/2024).2.3.2. Ne consegue che l’obbligo di allegazione riguarda i soli atti chenon siano stati riprodotti nella loro parte essenziale nell'avviso diaccertamento, con esclusione, altresì: a) di quelli cui l'Ufficio abbia fattocomunque riferimento, i quali, pur essendo considerati irrilevanti ai finidella motivazione, sono comunque utilizzabili per la prova della pretesaimpositiva (Cass. n. 24417 del 05/10/2018); b) di quelli di cui ilcontribuente abbia già integrale o legale conoscenza (Cass. 9323 del2017, cit.; Cass. n. 407 del 14/01/2015; Cass. n. 18073 del 02/07/2008)o siano dallo stesso facilmente conoscibili (Cass. n. 33327 del29/11/2023).2.4. Nel caso di specie, una semplice lettura dell’atto impositivo,allegato al ricorso per cassazione e su cui lo stesso si basa per espressaindicazione della ricorrente, dimostra con evidenza che gli atti di cui sicontesta la mancata allegazione sono stati riprodotti nell’ambito dell’attoimpositivo per la parte necessaria a rendere palesi i presupposti logico-giuridici su cui si fonda l’accertamento; con la conseguenza che laquestione posta non involge la motivazione dell’atto impositivo, quanto, allimite, la prova giudiziale della pretesa (ovviamente, ove detti atti nonsiano stati prodotti nemmeno nel giudizio di merito).2.5. Di qui l’infondatezza del primo motivo di ricorso.Numero registro generale 16503/2024Numero sezionale 2782/2026Numero di raccolta generale 8273/2026Data pubblicazione 02/04/20262.6. Per quanto concerne, poi, la mancata considerazione dellededuzioni di parte, basterà evidenziare che l’obbligo di una motivazioneper così dire rafforzata (l’Amministrazione finanziaria devenecessariamente dare conto, nel contesto dell’atto impositivo, delleosservazioni proposte dal contribuente) è previsto, solo in alcune ipotesispecifiche (studi di settore; abuso del diritto), ma non è affattogeneralizzato (cfr. Cass. n. 8378 del 31/03/2017; Cass. n. 3583 del24/02/2016), prevedendo la legge unicamente che l’atto impositivo debbaessere motivato.2.6.1. Ciò, all’evidenza, non significa che l’atto impositivo il quale nonabbia menzionato e motivato in ordine alle osservazioni del contribuentesia di per sé nullo, occorrendo in proposito che venga dimostrato chequelle osservazioni non siano state in alcun modo prese in considerazionedall’Amministrazione finanziaria.2.6.2. Nel caso di specie, Cambria riferisce di deduzioni e documentinon presi in considerazione dall’Ufficio, ma li indica solo genericamente enon chiarisce per quali ragioni ritenga che l’Amministrazione finanziarianon li abbia presi in considerazione, essendo plausibile che la stessa liabbia ritenuti, invece, irrilevanti.2.7. Infine, per quanto riguarda la pretesa soggettività delleconsiderazioni dei verificatori, anche in questo caso l’affermazione si riveladel tutto generica, evidenziando chiaramente l’atto impositivo allegato leragioni sulle quali esso si fonda.2.8. Di qui l’inammissibilità del secondo motivo di ricorso.2.9. Inammissibile è anche il sesto motivo di ricorso atteso chel’omesso esame denunciato dal ricorrente (rilievi concernenti il difetto dimotivazione e documentazione dell’avviso di accertamento) non riguardafatti storici, ma domande ed eccezioni della parte.3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione ed errata interpretazioneNumero registro generale 16503/2024Numero sezionale 2782/2026Numero di raccolta generale 8273/2026Data pubblicazione 02/04/2026dell’art. 41 del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. con modif. nella l. 29ottobre 1993, n. 427, per avere la CGT2 erroneamente ritenuto lasuperficialità del comportamento tenuto da Cambria nelle transazioni conla società maltese Cabrem.3.1. Con il quarto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazionedell’art. 2697 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., per avere laCGT2 omesso di considerare le prove offerte dalla società contribuente.4. I due motivi possono essere congiuntamente esaminati per ragionidi connessione e vanno complessivamente disattesi.4.1. Secondo il costante orientamento della Corte di giustizia della UE,il regime di non imponibilità IVA della cessione intracomunitaria divieneapplicabile solo quando il potere di disporre del bene come proprietario èstato trasmesso all’acquirente, nonché quando il venditore prova che talebene è stato spedito o trasportato in un altro Stato membro e che, inseguito a tale spedizione o trasporto, esso ha lasciato fisicamente ilterritorio dello Stato membro di cessione (CGUE 27 settembre 2007, incausa C-409/04, Teleos, punto 42; CGUE 27 settembre 2007, in causaC‑184/05, [OSCURATO:PERSONA], punto 23; CGUE 7 dicembre 2010, in causaC-285/09, R., punto 41, CGUE 16 dicembre 2010, in causa C‑430/09, EuroTyre Holding, punto 29; CGUE 6 settembre 2012, in causa C-273/11,Mecsek-Gabona, punto 31; CGUE 9 ottobre 2014, in causa C‑492/13,Traum EOOD, punto 24).4.1.1. Analogo principio è stato espresso dalla Corte di giustizia intema di cessioni extracomunitarie (da ultimo, CGUE 17 ottobre 2019, inCausa C-653/18, Unitel) ed è stato recepito dalla recente giurisprudenzadi questa Corte (Cass. n. 29498 del 24/12/2020; Cass. n. 26062 del30/12/2015; Cass. n. 4636 del 26/02/2014).4.1.2. Peraltro, con riferimento alle cessioni intracomunitarie, la Cortedi giustizia ha precisato che gli obblighi spettanti a un soggetto passivo inNumero registro generale 16503/2024Numero sezionale 2782/2026Numero di raccolta generale 8273/2026Data pubblicazione 02/04/2026materia di prova (segnatamente con riferimento al trasferimento dellamerce in altro Stato membro) devono essere determinati in funzione dellecondizioni espressamente stabilite a tale riguardo dal diritto nazionale edalla prassi abituale prevista per analoghe operazioni (CGUE in causa C-273/11, cit., punto 38; CGUE in causa C-492/13, cit., punto 30).4.1.3. Sarebbe quindi contrario al principio di certezza del diritto cheuno Stato membro, il quale ha stabilito i requisiti ai fini dell’applicazionedell’esenzione dall’IVA di una cessione intracomunitaria ed ha accettato inun primo tempo i documenti presentati dal fornitore in quanto provegiustificative del diritto all’esenzione, possa successivamente obbligare ilfornitore medesimo ad assolvere l’IVA relativa a tale cessione allorchéconsti che, in particolare, a causa di una frode commessa dall’acquirentedi cui il fornitore non era e non poteva essere a conoscenza, i beni inquestione non abbiano in realtà lasciato il territorio dello Stato membro dicessione (CGUE in causa C-409/04, cit., punto 50; CGUE in causa C-492/13, cit., punto 31).4.1.4. Pertanto, quando non esista alcuna prova tangibile che permettadi ritenere che i beni di cui trattasi siano stati trasferiti al di fuori delterritorio dello Stato membro di cessione, non è possibile obbligare ilsoggetto passivo a fornire una tale prova perché non vi sarebbe garanziadella corretta e semplice applicazione delle esenzioni dall’IVA e si porrebbeil cedente in una situazione di incertezza circa la possibilità di applicarel’esenzione sulla cessione intracomunitaria o circa la necessità di includerel’IVA nel prezzo di vendita (CGUE, in causa C-409/04, cit., punti 49 e 51,CGUE in causa C-273/11, cit., punto 41; CGUE in causa C-492/13, cit.,punto 31).4.1.5. Peraltro, è la stessa Corte di giustizia a chiarire che le lettere divettura, così come i documenti equipollenti, possono essere consideratecome elemento idoneo a dimostrare che i beni cui si riferiscono sianodestinati a essere trasportati o spediti verso un altro Stato membro, maNumero registro generale 16503/2024Numero sezionale 2782/2026Numero di raccolta generale 8273/2026Data pubblicazione 02/04/2026solo se debitamente compilate con l’indicazione di tutti gli elementinecessari, ivi compresa la data della consegna (CGUE 20 giugno 2018, incausa C-108/17, [OSCURATO:PERSONA]).4.1.6. In ogni caso, non è contrario al diritto dell’Unione esigere che unoperatore agisca in buona fede e adotti tutte le misure che gli si possanoragionevolmente richiedere al fine di assicurarsi che l’operazioneeffettuata non lo conduca a partecipare ad un’evasione tributaria (CGUE,in causa C-409/04, cit., punto 65; CGUE 21 giugno 2012, in causeMahagében e Dávid, punto 54; CGUE in causa C-273/11, cit., punto 48).4.2. Anche tali principi sono stati recepiti dalla recente giurisprudenzadi questa Corte, la quale ha ritenuto che «ove l'Amministrazionefinanziaria contesti l'imponibilità di cessioni relative a merci che siritengano fittiziamente esportate in altro Paese membro della UE, gravasul cedente l'onere di provare l'effettività del trasporto nel territorio delloStato in cui risiede il cessionario» (Cass. n. 29498 del 24/12/2020). Inparticolare, «il cedente ha l'onere di dimostrare l'effettivitàdell'esportazione della merce nel territorio dello Stato nel quale risiede ilcessionario o, in mancanza, di fornire adeguata prova della propria buonafede, ossia di aver adottato tutte le misure che si possonoragionevolmente richiedere, per non essere coinvolto in un'evasionefiscale avendo riguardo alle circostanze del caso concreto: ne deriva che,in caso di vendita con clausola "franco fabbrica", il cedente ha dirittoall'esenzione IVA solo ove fornisca la prova documentale rappresentativadell'effettiva dislocazione della merce nel territorio dello Stato membro didestinazione o di "fatti secondari", dai quali desumere la presenza dellemerci in un territorio diverso dallo Stato di residenza, ovvero, se ladocumentazione sia in possesso di terzi non collaboranti e non siaacquisibile da altri soggetti, di aver espressamente concordato, neicontratti stipulati con vettore, spedizioniere e cessionario, l'obbligo diconsegna del documento e, a fronte dell'altrui inadempimento, di averNumero registro generale 16503/2024Numero sezionale 2782/2026Numero di raccolta generale 8273/2026Data pubblicazione 02/04/2026esperito ogni utile iniziativa giudiziaria» (Cass. n. 4045 del 12/02/2019;Cass. n. 17727 del 01/07/2025).4.2.1. Si è, inoltre, osservato, sempre in relazione all’onere probatorioche incombe sul cedente, che «il documento di accompagnamento dellamerce è surrogabile anche con un documento commerciale contenente lestesse informazioni e la sua terza copia (l'esemplare che deve essererinviato allo speditore per appuramento, cosiddetta copia di ritorno per ilcedente) è idonea a comprovare, ai fini del beneficio dell'esenzione IVA,l'effettività del trasferimento della merce in altro Stato membro» (Cass. n.28831 del 08/11/2019; con riferimento alla prova del trasporto dellamerce nel territorio di altro Stato membro si vedano anche Cass. n. 7524del 15/04/2016; Cass. n. 2327 del 02/02/2021; Cass. n. 25587 del21/09/2021).4.3. La sentenza impugnata è rispettosa dei superiori principi di dirittoconsegna della merce al di fuori del territorio dello Stato; ii) ai fini di taleprova la società contribuente avrebbe dovuto conservare la necessariadocumentazione e dimostrare l’effettività dei pagamenti; iii) tale provanon è stata offerta da Cambria, anche perché le dichiarazioni di terzo(legali rappresentati di Cabrem) non erano attendibili, trattandosi disoggetti direttamente interessati nelle transazioni.4.4. Il superiore accertamento in fatto non può essere posto indiscussione con le censure proposte: da un lato, infatti, la ricorrente, purdeducendo apparentemente, una violazione di norme di legge, mira, inrealtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così darealizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in unnuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. n. 3340 del05/02/2019; Cass. n. 640 del 14/01/2019; Cass. n. 24155 del13/10/2017; Cass. n. 8758 del 04/07/2017; Cass. n. 8315 del05/04/2013); dall’altro, spetta, in via esclusiva, al giudice di merito ilNumero registro generale 16503/2024Numero sezionale 2782/2026Numero di raccolta generale 8273/2026Data pubblicazione 02/04/2026compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarnel'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanzedel processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare laveridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenzaall'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamenteprevisti dalla legge (cfr. Cass. n. 331 del 13/01/2020; Cass. n. 19547 del04/08/2017; Cass. n. 24679 del 04/11/2013; Cass. n. 27197 del16/12/2011; Cass. n. 2357 del 07/02/2004).4.5. Occorre, poi, considerare che «una censura relativa alla violazionee falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per unaerronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice dimerito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base delladecisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuoridei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudenteapprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facentipiena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di provasoggetti invece a valutazione» (Cass. n. 6774 del 01/03/2022; Cass. n.1229 del 17/01/2019; Cass. n. 27000 del 27/12/2016).4.6. Ebbene, nella valutazione delle prove la CGT2 non ha compiutoalcun errore di diritto, avendo peraltro valutato le dichiarazioni rese daiterzi, legittimamente ritenendole inattendibili. Infine, non è inutileevidenziare che le indicazioni effettuate dalla società contribuente econcernenti la mancata valutazione di prove restano prive della necessariaspecificità.5. Con il quinto motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazionedell’art. 6 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, per non avere la CGT2ritenuto la sussistenza di quella obiettiva incertezza normativa cheavrebbero comportato l’inapplicabilità delle sanzioni.5.1. Il motivo è infondato.Numero registro generale 16503/2024Numero sezionale 2782/2026Numero di raccolta generale 8273/2026Data pubblicazione 02/04/20265.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «l'incertezzanormativa oggettiva - che deve essere distinta dalla ignoranza incolpevoledel diritto, come si evince dall'art. 6 del d.lgs. n. 472 del 1997 - ècaratterizzata dalla impossibilità di individuare con sicurezza edunivocamente la norma giuridica nel cui ambito il caso di specie èsussumibile e può essere desunta da alcuni "indici", quali, ad esempio: 1)la difficoltà di individuazione delle disposizioni normative; 2) la difficoltà diconfezione della formula dichiarativa della norma giuridica; 3) la difficoltàdi determinazione del significato della formula dichiarativa individuata; 4)la mancanza di informazioni amministrative o la loro contraddittorietà; 5)l'assenza di una prassi amministrativa o la contraddittorietà delle circolari;6) la mancanza di precedenti giurisprudenziali; 7) l'esistenza diorientamenti giurisprudenziali contrastanti, specie se sia stata sollevataquestione di legittimità costituzionale; 8) il contrasto tra prassiamministrativa e orientamento giurisprudenziale; 9) il contrasto traopinioni dottrinali; 10) l'adozione di norme di interpretazione autentica omeramente esplicative di una disposizione implicita preesistente» (Cass.n. 15452 del 13/06/2018) e deve riguardare non già il contribuente,generico ovvero informato, ma il giudice, unico soggetto dell'ordinamentoa cui è attribuito il potere-dovere di accertare la ragionevolezza di unadeterminata interpretazione (Cass. n. 15144 del 06/06/2025; Cass. n.3108 del 01/02/2019).5.3. Nel caso di specie, non può configurarsi alcuna incertezza inordine alle norme applicabili alla fattispecie, soprattutto in presenza di uncontribuente che non ha fornito la prova sullo stesso gravante sia inordine al trasporto all’estero della merce ceduta, sia in ordine aipagamenti effettuati.6. In conclusione, il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannataal pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente,Numero registro generale 16503/2024Numero sezionale 2782/2026Numero di raccolta generale 8273/2026Data pubblicazione 02/04/2026liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della litedi euro 376.554,14. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favoredella controricorrente, delle spese del presente procedimento, che siliquidano in euro 8.200,00, oltre alle spese di prenotazione a debito.Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente delcontributo unificato previsto per il ricorso a norma dell'art. 1 bis dellostesso art. 13, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/03/2026.La PresidenteGiulia Iofrida
Sentenza Cassazione n. 08273/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris