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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 12180/2023

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 giugno 1975 avverso la sentenza resa il 7 Febbraio 2022 dalla Corte di Appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento della sentenza perché il fatto non sussiste.

Sentite le conclusioni dell' avv.[OSCURATO:PERSONA] che insiste nei motivi di ricorso e chiede dichiararsi l'intervenuta prescrizione del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Marsala il 7 Febbraio 2019 con cui è stata dichiarata la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di danneggiamento, commesso esplodendo un colpo di pistola ai danni della serranda e della porta finestra di un immobile di [OSCURATO:PERSONA], commesso il 14 Aprile 2015.

2. Avverso te detta sentenza propone ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deducendo: 2.1 violazione degli articoli 2, comma quattro, e 635 cod.pen. e vizio della motivazione poiché per effetto del decreto legislativo n. 7 del 2016 la fattispecie del danneggiamento semplice non costituisce più reato e tale norma trova applicazione anche nei processi pendenti per fatti commessi in precedenza.

La Corte di Appello, tuttavia, ha trascurato le specifiche censure mosse al riguardo dalla difesa, omettendo di fornire ogni argomentazione sul punto. 2.2 Violazione degli art. 517 e 522 cod. proc.pen. poiché l'ipotesi aggravata del danneggiamento, in ordine alla quale i giudici di merito hanno ritenuto la responsabilità dell'imputato, non risulta contestata nel capo di imputazione, non essendo in alcun modo indicata la fattispecie del danneggiamento aggravato, sicché la contestazione risulta priva di una compiuta indicazione degli elementi costitutivi dell'aggravante. 2.3 Vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità e violazione dell'articolo 42 cod.pen., poiché la corte non ha motivato in ordine alla sussistenza del dolo di danneggiamento e non ha spiegato se l'imputato abbia agito con dolo o con colpa, ove si consideri che ha sparato alcuni colpi in aria in occasione dell' arrivo del nuovo Anno. 2.4 Violazione degli artt. 132 e 133 cod.pen. e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio poiché la corte non spiega se è stata applicata la pena prevista per il danneggiamento semplice o per il danneggiamento aggravato sostenendo che comunque il tribunale si è mantenuto nell'ambito della forbice edittale prevista dall'articolo 635 cod.pen. all'epoca di consumazione del fatto, ma non ha spiegato i criteri che guidano il potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena in concreto. 2.5 Vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche poiché la corte non ha tenuto conto della volontà risarcitoria manifestata dall'imputato, affermando di contro che dagli atti non sì evince un'autentica ed effettiva volontà in tal senso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile perchè generico e manifestamente infondato. 1.1 Il primo motivo di ricorso è inammissibile ai sensi dell'articolo 606 comma tre cod. proc.pen. poiché non è stato dedotto con i motivi di appello, mentre la norma sopravvenuta, che il ricorrente lamenta essere stata trascurata, è entrata in vigore nel 2016, e cioè nel corso del giudizio di primo grado, e la difesa avrebbe ben potuto dolersene con í motivi di gravame, considerato che la sentenza di primo grado è stata pronunciata il 7 Febbraio 2019.

La censura è comunque manifestamente infondata poiché è evidente, e la corte di appello lo precisa in sentenza, che nella determinazione del capo di imputazione e nella valutazione della condotta l'autorità giudiziaria ha tenuto conto della nuova formulazione dell'art. 635 cod.pen. che, in forza del richiamo dell'articolo 625 n. 7 cod.pen. , prevede la rilevanza penale della condotta di danneggiamento avente ad oggetto cose esistenti in ufficio stabilimenti pubblici o sottoposti a sequestro pignoramento o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione a pubblica fede. 1.2 La seconda censura è generica poiché non si confronta con la motivazione resa dalla corte e lamenta la mancata contestazione in punto di fatto della violenza sulle persone, che nel caso di specie non ricorre all'evidenza, e non è mai stata presa in considerazione dai giudici di merito.

Nel caso in esame, infatti, si evince con inequivoca evidenza dalla lettura del capo di imputazione che il danneggiamento ha avuto per oggetto un bene esposto per necessità alla pubblica fede e pertanto riconnpreso nell'ambito della previsione dell'attuale art. 635 secondo comma lett. 1 codice penale Giova ricordare in questa sede che per effetto della riforma intervenuta nel 2016 l'esposizione del bene a pubblica fede non costituisce più elemento che integra una circostanza aggravante, ma un elemento necessario della condotta materiale del danneggiamento, sicché correttamente nel capo di imputazione è stato indicato il solo art. 635 cod.pen. e non ricorre nel caso di specie alcuna discrasia tra il fatto dettagliatamente descritto nel capo di imputazione, la sua qualificazione giuridica e quanto ritenuto in motivazione.

Quanto alla sussistenza di tale qualità del bene danneggiato, mai contestato in modo specifico dalla difesa, è sufficiente rilevare che una persiana posta all'esterno di una abitazione e avente lo scopo di impedirne l'accesso a terzi costituisce bene esposto a pubblica fede per necessità.

E' stato infatti precisato che la serranda, la vetrina, la mostra di un locale in luogo pubblico o aperto al pubblico, che vengano danneggiate dalla condotta antigiuridica di terzi sono oggetto dell'art. 625 n. 7 cod. pen. tenuto conto della specifica destinazione di esse, per cui, in detta ipotesi, deve ritenersi sussistente il delitto di danneggiamento aggravato.* (Sez. 1, Sentenza n. 8088 del 23/05/1986 Ud. (dep. 11/08/1986 ) Rv. 173534 - 01) 1.3 Il terzo motivo è manifestamente infondato poiché la corte a pagina tre e quattro della motivazione ha spiegato come dagli esiti della perizia balistica svolta è emerso che il colpo non può essere stato esploso per errore, ma la traiettoria era diretta contro il bene colpito e pertanto sintomatica di una volontà di danneggiare l'obiettivo.

Giova al riguardo ricordare che l'elemento psicologico del delitto di danneggiamento si ravvisa nella coscienza e volontà di danneggiare e a nulla rilevano il movente o la finalità per le quali il fatto è stato commesso (rv 168272). 1.4 Il quarto motivo è manifestamente infondato poiché la Corte ha risposto alla specifica censura evidenziando che l'intrinseca gravità della condotta criminosa, che solo per la precaria assenza da casa della persona offesa non ha sortito conseguenze più gravi, rende del tutto adeguata e congrua la pena, determinata in 10 mesi di reclusione.

Alla stregua delle considerazioni già formulate e della particolare qualità del bene danneggiato, che all'epoca del fatto integrava un'aggravante e successivamente un elemento necessario della fattispecie, la pena è stata determinata nell'ambito della cornice edittale già prevista per il danneggiamento semplice e ricompresa tra i sei mesi e i tre anni di reclusione.

Dagli atti non emerge che l'imputato si sia attivato per elidere le conseguenze dannose della sua condotta e pertanto correttamente la Corte ha evidenziato che non emergono elementi per giustificare la concessione del beneficio invocato, considerato che il mero stato di incensurato non è sufficiente a giustificarne la concessione. 2.Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

L'inammissibilità del ricorso impedisce di rilevare eventuali cause estintive del reato che siano maturate dopo la sentenza di appello.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Roma 25 gennaio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e‘

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 giugno 1975 avverso la sentenza resa il 7 Febbraio 2022 dalla Corte di Appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento della sentenza perché il fatto non sussiste. Sentite le conclusioni dell' avv.[OSCURATO:PERSONA] che insiste nei motivi di ricorso e chiede dichiararsi l'intervenuta prescrizione del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Marsala il 7 Febbraio 2019 con cui è stata dichiarata la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di danneggiamento, commesso esplodendo un colpo di pistola ai danni della serranda e della porta finestra di un immobile di [OSCURATO:PERSONA], commesso il 14 Aprile 2015. 2. Avverso te detta sentenza propone ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deducendo: 2.1 violazione degli articoli 2, comma quattro, e 635 cod.pen. e vizio della motivazione poiché per effetto del decreto legislativo n. 7 del 2016 la fattispecie del danneggiamento semplice non costituisce più reato e tale norma trova applicazione anche nei processi pendenti per fatti commessi in precedenza. La Corte di Appello, tuttavia, ha trascurato le specifiche censure mosse al riguardo dalla difesa, omettendo di fornire ogni argomentazione sul punto. 2.2 Violazione degli art. 517 e 522 cod. proc.pen. poiché l'ipotesi aggravata del danneggiamento, in ordine alla quale i giudici di merito hanno ritenuto la responsabilità dell'imputato, non risulta contestata nel capo di imputazione, non essendo in alcun modo indicata la fattispecie del danneggiamento aggravato, sicché la contestazione risulta priva di una compiuta indicazione degli elementi costitutivi dell'aggravante. 2.3 Vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità e violazione dell'articolo 42 cod.pen., poiché la corte non ha motivato in ordine alla sussistenza del dolo di danneggiamento e non ha spiegato se l'imputato abbia agito con dolo o con colpa, ove si consideri che ha sparato alcuni colpi in aria in occasione dell' arrivo del nuovo Anno. 2.4 Violazione degli artt. 132 e 133 cod.pen. e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio poiché la corte non spiega se è stata applicata la pena prevista per il danneggiamento semplice o per il danneggiamento aggravato sostenendo che comunque il tribunale si è mantenuto nell'ambito della forbice edittale prevista dall'articolo 635 cod.pen. all'epoca di consumazione del fatto, ma non ha spiegato i criteri che guidano il potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena in concreto. 2.5 Vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche poiché la corte non ha tenuto conto della volontà risarcitoria manifestata dall'imputato, affermando di contro che dagli atti non sì evince un'autentica ed effettiva volontà in tal senso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile perchè generico e manifestamente infondato. 1.1 Il primo motivo di ricorso è inammissibile ai sensi dell'articolo 606 comma tre cod. proc.pen. poiché non è stato dedotto con i motivi di appello, mentre la norma sopravvenuta, che il ricorrente lamenta essere stata trascurata, è entrata in vigore nel 2016, e cioè nel corso del giudizio di primo grado, e la difesa avrebbe ben potuto dolersene con í motivi di gravame, considerato che la sentenza di primo grado è stata pronunciata il 7 Febbraio 2019. La censura è comunque manifestamente infondata poiché è evidente, e la corte di appello lo precisa in sentenza, che nella determinazione del capo di imputazione e nella valutazione della condotta l'autorità giudiziaria ha tenuto conto della nuova formulazione dell'art. 635 cod.pen. che, in forza del richiamo dell'articolo 625 n. 7 cod.pen. , prevede la rilevanza penale della condotta di danneggiamento avente ad oggetto cose esistenti in ufficio stabilimenti pubblici o sottoposti a sequestro pignoramento o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione a pubblica fede. 1.2 La seconda censura è generica poiché non si confronta con la motivazione resa dalla corte e lamenta la mancata contestazione in punto di fatto della violenza sulle persone, che nel caso di specie non ricorre all'evidenza, e non è mai stata presa in considerazione dai giudici di merito. Nel caso in esame, infatti, si evince con inequivoca evidenza dalla lettura del capo di imputazione che il danneggiamento ha avuto per oggetto un bene esposto per necessità alla pubblica fede e pertanto riconnpreso nell'ambito della previsione dell'attuale art. 635 secondo comma lett. 1 codice penale Giova ricordare in questa sede che per effetto della riforma intervenuta nel 2016 l'esposizione del bene a pubblica fede non costituisce più elemento che integra una circostanza aggravante, ma un elemento necessario della condotta materiale del danneggiamento, sicché correttamente nel capo di imputazione è stato indicato il solo art. 635 cod.pen. e non ricorre nel caso di specie alcuna discrasia tra il fatto dettagliatamente descritto nel capo di imputazione, la sua qualificazione giuridica e quanto ritenuto in motivazione. Quanto alla sussistenza di tale qualità del bene danneggiato, mai contestato in modo specifico dalla difesa, è sufficiente rilevare che una persiana posta all'esterno di una abitazione e avente lo scopo di impedirne l'accesso a terzi costituisce bene esposto a pubblica fede per necessità. E' stato infatti precisato che la serranda, la vetrina, la mostra di un locale in luogo pubblico o aperto al pubblico, che vengano danneggiate dalla condotta antigiuridica di terzi sono oggetto dell'art. 625 n. 7 cod. pen. tenuto conto della specifica destinazione di esse, per cui, in detta ipotesi, deve ritenersi sussistente il delitto di danneggiamento aggravato.* (Sez. 1, Sentenza n. 8088 del 23/05/1986 Ud. (dep. 11/08/1986 ) Rv. 173534 - 01) 1.3 Il terzo motivo è manifestamente infondato poiché la corte a pagina tre e quattro della motivazione ha spiegato come dagli esiti della perizia balistica svolta è emerso che il colpo non può essere stato esploso per errore, ma la traiettoria era diretta contro il bene colpito e pertanto sintomatica di una volontà di danneggiare l'obiettivo. Giova al riguardo ricordare che l'elemento psicologico del delitto di danneggiamento si ravvisa nella coscienza e volontà di danneggiare e a nulla rilevano il movente o la finalità per le quali il fatto è stato commesso (rv 168272). 1.4 Il quarto motivo è manifestamente infondato poiché la Corte ha risposto alla specifica censura evidenziando che l'intrinseca gravità della condotta criminosa, che solo per la precaria assenza da casa della persona offesa non ha sortito conseguenze più gravi, rende del tutto adeguata e congrua la pena, determinata in 10 mesi di reclusione. Alla stregua delle considerazioni già formulate e della particolare qualità del bene danneggiato, che all'epoca del fatto integrava un'aggravante e successivamente un elemento necessario della fattispecie, la pena è stata determinata nell'ambito della cornice edittale già prevista per il danneggiamento semplice e ricompresa tra i sei mesi e i tre anni di reclusione. Dagli atti non emerge che l'imputato si sia attivato per elidere le conseguenze dannose della sua condotta e pertanto correttamente la Corte ha evidenziato che non emergono elementi per giustificare la concessione del beneficio invocato, considerato che il mero stato di incensurato non è sufficiente a giustificarne la concessione. 2.Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. L'inammissibilità del ricorso impedisce di rilevare eventuali cause estintive del reato che siano maturate dopo la sentenza di appello. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma 25 gennaio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e‘
Decreto Cassazione n. 12180/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris