CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 ottobre 2021
Cassazione n. 41885/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 15878-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, PIAllA CAVOUR, presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in 2021 persona del legale rappresentante pro tempore, 3014 elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistente con mandato - avverso la sentenza n. 1357/2015 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 08/01/2016 R.G.N. 2572/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. ;- [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Palermo ha confermato, con diversa motivazione, la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta a conseguire il beneficio della rivalutazione contributiva ex art. 13, I. n. 257/1992, per i periodi di lavoro in cui era stato esposto ad amianto; che avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura, successivamente illustrato con memoria; che l'INPS ha depositato delega in calce al ricorso notificatogli; [OSCURATO:PERSONA] che, con l'unico motivo di censura, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 47, comma 5, d.l. n. 269/2003 (conv. con I. n. 326/2003), e 3, comma 132, I. n. 350/2003, in relazione all'art. 13, comma 8, I. n. 257/1992, per averlo la Corte di merito dichiarato decaduto dalla domanda sull'erroneo presupposto che, pur avendo presentato domanda all'INAIL in data anteriore al 2.10.2003, onde ottenere il riconoscimento della precorsa esposizione all'amianto, fosse tenuto ex art. 47, comma 5, d.l. n. 269/2003, cit., a ripresentarla entro il 15.6.2005, giusta la previsione del d.m. 27.10.2004; che il motivo è fondato, essendosi ormai consolidato il principio secondo cui il termine di decadenza di cui all'art. 47, comma 5, d.l. n. 269/2003, cit., non si applica nei confronti di chi abbia diritto all'applicazione della disciplina di cui all'art. 13, comma 8, I. n. 257/1992, precedente al 2.10.2003, data di entrata in vigore delle modifiche apportate alla disposizione ult. cit. dall'art. 47, comma 1, d.l. n. 269/2003, parimenti cit., vale a dire non solo a quanti abbiano ottenuto sentenze favorevoli o abbiano effettuato domanda di pensionamento all'INPS prima del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ma anche a quanti abbiano effettuato prima di tale data domanda di accertamento dell'esposizione all'INAIL o, a fortiori, abbiano ottenuto la certificazione attestante detta esposizione e altresì a quanti, a prescindere da qualsiasi domanda giudiziaria o amministrativa, abbiano maturato il trattamento pensionistico prima della data dianzi citata (cfr. tra le più recenti Cass. nn. 5866 del 2017, 13744 del 2018, 1096 del 2019, 27553 del 2020); che, non essendosi la Corte territoriale attenuta a tale principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione; P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]0K GIUDIZIARIO [OSCURATO:PERSONA] MoJPìGiacoia [OSCURATO:PERSONA] in Cancelle