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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 4 novembre 2021

Cassazione n. 44103/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Proc.

Gen., che ha concluso per il rigetto del ricorso; sentito l'avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA, che ha depositato nomina a sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA, difensore di [OSCURATO:PERSONA], e ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l'istanza di [OSCURATO:PERSONA], proposta in data 23 febbraio 2021, ai sensi dell'art. 629-bis cod.proc.pen., volta alla rescissione del giudicato formatosi sulla sentenza di condanna n. 576 del 2020, emessa dal Tribunale di Ravenna all'esito di un giudizio celebrato in assenza.

Ad avviso della Corte territoriale, la richiesta è stata proposta irritualmente a mezzo di posta elettronica certificata senza il rispetto dei requisiti di cui al d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella

I. 18 dicembre 2020, n. 176, che prescrive, a pena di inammissibilità, la sottoscrizione digitale del difensore sia dell'atto sia delle copie informatiche dei documenti, di cui deve essere attestata la conformità all'originale.

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore e procuratore speciale, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione avverso il provvedimento della Corte di appello di Bologna, sostenendo che l'istanza di rescissione è una impugnazione straordinaria (come confermato dalle modalità di presentazione presso la Corte di appello e non presso l'ufficio che ha emesso il provvedimento, dalla disciplina del termine e dalla individuazione di uno specifico dies a quo, dalla necessità di un procuratore speciale e, più in generale, dalla disciplina complessiva dell'istituto), mentre l'art. 24 del d.l. n. 137 del 2020, convertito in I. n. 176 del 2020, è riferito solo alle impugnazioni ordinarie e non è esteso da nessuna disposizione all'istituto in esame. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato.

2. In primo luogo occorre osservare che il comma 6-quinquies dell'art. 24 d.l. n. 137 del 2020, convertito in I. n. 176 del 2020, stabilisce espressamente che le disposizioni di cui ai precedenti commi 6-bis, 6-ter e 6-quater si applicano a tutti gli atti di impugnazione, comunque, denominati, senza alcuna distinzione o limitazione, sicché la nuova disciplina, che consente, in collegamento con l'emergenza sanitaria, la presentazione in via telematica, tramite la posta elettronica certificata, dell'atto di impugnazione, opera anche per l'istanza di cui all'art. 629-bis cod.proc.Pen., sebbene si tratti di una impugnazione straordinaria, soggetta, per gli altri profili (quali, ad esempio, l'individuazione dell'ufficio presso cui va presentata o del dies a quo del relativo termine), ad una disciplina speciale.

Il comma 6-sexies, lett. a e b, del citato art. 24 (che dispone che, fermo quanto previsto dall'art. 591 cod.proc.pen., nel caso di proposizione dell'atto ai sensi del comma 6-bis, l'impugnazione è altresì inammissibile, quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore e/o quando le copie informatiche per immagine non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità), sebbene non sia espressamente richiamato dal precedente comma 6-quinqies, completa il comma 2-bis, in quanto introduce delle cause di inammissibilità di carattere generale relativamente all'impugnazione proposta in via telematica, tra cui l'assenza della sottoscrizione digitale del difensore.

Ne consegue, pertanto, l'impossibilità di scindere il comma 2-bis dal successivo 2-sexies e di applicarli disgiuntamente.Né può pervenirsi a conclusioni diverse in considerazione del comma 6-octies, secondo cui le disposizioni del comma 6-sexies (sulle cause di inammissibilità) si applicano in quanto compatibili agli atti indicati nel comma 6-quinquies.

Difatti, non si riscontra alcuna ragione di incompatibilità relativamente alle cause di inammissibilità di cui alle lett. a e b, riferibili a tutte le impugnazioni e collegate all'esigenza imprescindibile di verificare la provenienza ed autenticità dell'atto e dei documenti allegati.

Neppure risulta ostativo il comma 6-septies, che dispone che la inammissibilità dell'impugnazione è dichiarata dal giudice che ha emesso il provvedimento, dovendo, piuttosto, ritenersi che solo tale regola specifica sia incompatibile e, quindi, inapplicabile alla rescissione, da presentarsi non all'ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento, ma alla Corte di appello del distretto in cui si trova.

La decisione della Corte di appello, che ha ritenuto inammissibile l'istanza ex art. 629-bis cod.proc.pen. in quanto mancante della sottoscrizione digitale del difensore, in applicazione del comma 6-sexies dell'art. 24 del d.l. n. 137 del 2020, convertito nella

I. n. 176 del 2020, è, dunque, corretta. 3.Per completezza deve osservarsi che laddove non si ritenesse applicabile all'istanza di rescissione del giudicato la disciplina introdotta dall'art. 24, commi 6-bis e seguenti, del d.l. n. 137 del 2020, convertito nella

I. n. 176 del 2020, l'istanza avrebbe dovuto essere depositata con le modalità tradizionali presso la Corte di appello e, dunque, risulterebbe inammissibile, non essendo prevista dagli artt. 582 e 583 cod.proc.pen. la trasmissione a mezzo posta elettronica certifica, ma solo il deposito personale o tramite un incaricato in cancelleria o la trasmissione a mezzo posta.

4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali.

Così deciso in Roma 4 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Proc. Gen., che ha concluso per il rigetto del ricorso; sentito l'avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA, che ha depositato nomina a sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA, difensore di [OSCURATO:PERSONA], e ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l'istanza di [OSCURATO:PERSONA], proposta in data 23 febbraio 2021, ai sensi dell'art. 629-bis cod.proc.pen., volta alla rescissione del giudicato formatosi sulla sentenza di condanna n. 576 del 2020, emessa dal Tribunale di Ravenna all'esito di un giudizio celebrato in assenza. Ad avviso della Corte territoriale, la richiesta è stata proposta irritualmente a mezzo di posta elettronica certificata senza il rispetto dei requisiti di cui al d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella I. 18 dicembre 2020, n. 176, che prescrive, a pena di inammissibilità, la sottoscrizione digitale del difensore sia dell'atto sia delle copie informatiche dei documenti, di cui deve essere attestata la conformità all'originale. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore e procuratore speciale, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione avverso il provvedimento della Corte di appello di Bologna, sostenendo che l'istanza di rescissione è una impugnazione straordinaria (come confermato dalle modalità di presentazione presso la Corte di appello e non presso l'ufficio che ha emesso il provvedimento, dalla disciplina del termine e dalla individuazione di uno specifico dies a quo, dalla necessità di un procuratore speciale e, più in generale, dalla disciplina complessiva dell'istituto), mentre l'art. 24 del d.l. n. 137 del 2020, convertito in I. n. 176 del 2020, è riferito solo alle impugnazioni ordinarie e non è esteso da nessuna disposizione all'istituto in esame. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. 2. In primo luogo occorre osservare che il comma 6-quinquies dell'art. 24 d.l. n. 137 del 2020, convertito in I. n. 176 del 2020, stabilisce espressamente che le disposizioni di cui ai precedenti commi 6-bis, 6-ter e 6-quater si applicano a tutti gli atti di impugnazione, comunque, denominati, senza alcuna distinzione o limitazione, sicché la nuova disciplina, che consente, in collegamento con l'emergenza sanitaria, la presentazione in via telematica, tramite la posta elettronica certificata, dell'atto di impugnazione, opera anche per l'istanza di cui all'art. 629-bis cod.proc.Pen., sebbene si tratti di una impugnazione straordinaria, soggetta, per gli altri profili (quali, ad esempio, l'individuazione dell'ufficio presso cui va presentata o del dies a quo del relativo termine), ad una disciplina speciale. Il comma 6-sexies, lett. a e b, del citato art. 24 (che dispone che, fermo quanto previsto dall'art. 591 cod.proc.pen., nel caso di proposizione dell'atto ai sensi del comma 6-bis, l'impugnazione è altresì inammissibile, quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore e/o quando le copie informatiche per immagine non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità), sebbene non sia espressamente richiamato dal precedente comma 6-quinqies, completa il comma 2-bis, in quanto introduce delle cause di inammissibilità di carattere generale relativamente all'impugnazione proposta in via telematica, tra cui l'assenza della sottoscrizione digitale del difensore. Ne consegue, pertanto, l'impossibilità di scindere il comma 2-bis dal successivo 2-sexies e di applicarli disgiuntamente.Né può pervenirsi a conclusioni diverse in considerazione del comma 6-octies, secondo cui le disposizioni del comma 6-sexies (sulle cause di inammissibilità) si applicano in quanto compatibili agli atti indicati nel comma 6-quinquies. Difatti, non si riscontra alcuna ragione di incompatibilità relativamente alle cause di inammissibilità di cui alle lett. a e b, riferibili a tutte le impugnazioni e collegate all'esigenza imprescindibile di verificare la provenienza ed autenticità dell'atto e dei documenti allegati. Neppure risulta ostativo il comma 6-septies, che dispone che la inammissibilità dell'impugnazione è dichiarata dal giudice che ha emesso il provvedimento, dovendo, piuttosto, ritenersi che solo tale regola specifica sia incompatibile e, quindi, inapplicabile alla rescissione, da presentarsi non all'ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento, ma alla Corte di appello del distretto in cui si trova. La decisione della Corte di appello, che ha ritenuto inammissibile l'istanza ex art. 629-bis cod.proc.pen. in quanto mancante della sottoscrizione digitale del difensore, in applicazione del comma 6-sexies dell'art. 24 del d.l. n. 137 del 2020, convertito nella I. n. 176 del 2020, è, dunque, corretta. 3.Per completezza deve osservarsi che laddove non si ritenesse applicabile all'istanza di rescissione del giudicato la disciplina introdotta dall'art. 24, commi 6-bis e seguenti, del d.l. n. 137 del 2020, convertito nella I. n. 176 del 2020, l'istanza avrebbe dovuto essere depositata con le modalità tradizionali presso la Corte di appello e, dunque, risulterebbe inammissibile, non essendo prevista dagli artt. 582 e 583 cod.proc.pen. la trasmissione a mezzo posta elettronica certifica, ma solo il deposito personale o tramite un incaricato in cancelleria o la trasmissione a mezzo posta. 4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali. Così deciso in Roma 4 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]
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