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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 5 gennaio 2024

Cassazione n. 31091/2024

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7168/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Viareggio (LU), al [OSCURATO:PERSONA] n. 152, presso l o studio dell’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliata in F irenze, alla via A. F irenzuola n . 13, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende . -controricorrente- e [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA] S .

P .

A . -intimate- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] , n. 24/2024,depositata in data 05/01/2024 .

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-biscod. p roc . c iv . e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ giusta l’art. 380 - bis , secondo comma, cod. p roc . c iv . ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ex art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, ai sensi dell’art. 391, secondo comma, cod. p roc . c iv ., deve provvedersi sulle spese processuali, tra le sole parti costituite, liquidate come in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. [OSCURATO:PERSONA] pagamento, in favore della costituitasi controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma,il 03 dice

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7168/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Viareggio (LU), al [OSCURATO:PERSONA] n. 152, presso l o studio dell’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliata in F irenze, alla via A. F irenzuola n . 13, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende . -controricorrente- e [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA] S . P . A . -intimate- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] , n. 24/2024,depositata in data 05/01/2024 . Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-biscod. p roc . c iv . e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ giusta l’art. 380 - bis , secondo comma, cod. p roc . c iv . ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ex art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, ai sensi dell’art. 391, secondo comma, cod. p roc . c iv ., deve provvedersi sulle spese processuali, tra le sole parti costituite, liquidate come in dispositivo; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. [OSCURATO:PERSONA] pagamento, in favore della costituitasi controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 03 dice