CassazionedecretoSezione 1Decisione del 23 gennaio 2024
Cassazione n. 07172/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso nr 13531/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’ C [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Roma, piazza A. Mancini nr 4, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Onofrio, rappresentat a e difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura a margine del ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] della D IVINA P ROVVIDENZA i n [OSCURATO:PERSONA], in persona del Commissario straordinario p. t., elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 72, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al controricorso -controricorrente- avverso il decreto del Tribunale di Trani depositato il 4/5/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 gennaio 2024 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1 Il Tribunale di Trani, con decreto del 24/2/2016 , ha acco lto parzialmente l’opposizione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] (di seguito, per brevità, Cooperativa) avverso lo stato passivo dell’[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] d ella [OSCURATO:PERSONA] (di seguito Congregazione). 1.1. Per ciò che nella presente sede ancora interessa, il giudice del merito ha ritenuto che il credito (ammesso interamente al chirografo dal C.S.) vantato dall’opponente, quale appaltatrice dei servizi di assistenza infermieristica e socio - sanitaria commissionatile dalla Congregazione con contratti stipulati nel luglio del 2010 e nel marzo del 2013, andasse collocato in prededuzione limitatamente all’ ammontare di € 165.247,36 , costituente il corrispettivo delle prestazioni eseguite successivamente al 18/12/2013, d ata d i apertura della procedura concorsuale, mentre ha escluso che potesse riconoscersi uguale collocazione al credito maturato per le prestazioni rese anteriormente alla predetta data , in quanto la nota del 7 / 4 / 2014 , con la quale il [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto una proroga del termine di scadenza del secondo contratto sino al 15.5.2014, non conteneva una manifestazione d i subentr o, ma, al contrario, una dichiarazione di scioglimento ex art. 50 d. lgs. n. 270/99, sia pure con effetto dalla data prorogata. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la c assazione del decreto, affidato a tre motivi, cui la Congregazione ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con tutti e tre i motivi la ricorrente lamenta che il tribunale abbia escluso la natura prededucibile del credito sorto anteriormente all’apertura della procedura. 1.1. Col primo, che denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 20, 50, 51 e 52 d.lgs.nr. 270/1999 e 74 e 111, 1° comma nr. 1, l.fall. , sostiene che i l comportamento del [OSCURATO:PERSONA], che dapprima, con la nota del 7/4/2014 , aveva prorogato l’efficacia del contrattostipulato nel marzo 2013 sino al 15 maggio 2014 e, con successiva nota del 14/4/2014, aveva autorizzato il [OSCURATO:PERSONA] a richiedere un’ulteriore proroga del termine di scadenza, sino al 30/6/2014, era rappresentativo del suo subentro nel rapporto pendente. 1.1 Col secondo motivo , che prospetta violazione o falsa applicazione degli artt.1362 e segg. c.c., nonché, nuovamente, delle norme già indicate nel primo motivo,assume che una corretta interpretazione del contenuto letterale delle proposte formulate dall’ente in A.S. il 7/4 e il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e del comportamento delle parti avrebbe dovuto indurre il tribunale a ritenere che il Commissario era subentrato nel contratto stipulato nel marzo 2013, avendone disposto espressamente la prosecuzione oltre il termine di scadenza di un anno in esso originariamente concordato. 1.2 Col terzo motivo, che de nuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 1 bis del d.l. 134/2008 (oltre che degli artt. 50 e 51 d.l gs. nr. 270/1999 e 74 e 111 l.fall.), deduce che il giudice del merito ha richiamato erroneamente a sostegno della decisione la sentenza n. 3193/2016 di questa Corte, posto che un’espressa dichiarazione di subentro non è necessaria allorché, come accaduto nella specie, i l contratto prosegua sine die, oltre ogni ragionevole tempo tecnico necessario al compimento da parte del Commissario delle relative, opportune valutazioniin ordine all’esercizio di tale facoltà. 2 I motivi, da esaminare congiuntamente, sono inammissibili. 2.1 E' opportuno ricordare che l’art. 50 del d.lgs. n. 270 / 99 dispone, per quanto qui rileva, che “ 1 […] il commissario straordinario può sciogliersi dai contratti, anche ad esecuzione continuata o periodica, ancora ineseguiti o non interamente eseguiti da entrambe le parti alla data di apertura dell'amministrazione straordinaria. 2. Fino a quando la facoltà di scioglimento non è esercitata, il contratto continua ad avere esecuzione. 3. Dopo che è stata autorizzata l'esecuzione del programma, l'altro contraente può intimare per iscritto al commissario straordinario di far conoscere le proprie determinazioni nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'intimazione, decorso il quale il contratto si intende sciolto… ». Il legislatore, con l’art. 1- bis della l. n. 166/2008 (di conversione, con modificazioni, del d.l. n. 134/ 2008 ) , ha poi chiarito che “ La disposizione di cui alcomma 2 dell’art. 50 del d ecreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270 v a interpretata nel senso che l'esecuzione del contratto, o la richiesta di esecuzione del contratto da parte del commissario straordinario, non fanno venir meno la facoltà di scioglimento dai contratti di cui al medesimo articolo, che rimane impregiudicata, né comportano, fino all'espressa dichiarazione di subentro del commissario straordinario, l'attribuzione all'altro contraente dei diritti previsti in caso di subentro del commissario straordinario dall’art. 51,commi 1 e 2…”. 2.2 In sostanza, s econdo la richiamata disciplina , i l contratto , anche di durata, pendente alla data di apertura della procedura continua ad avere esecuzione indipendentemente da l fatto che il commissario straordinario manifesti la volontà di subentr arvi; al contrario, in mancanza di un’espressa dichiarazione di subentro, resta fermo il potere dell’organo della procedura di sciogliersi in ogni momento dal contratto. 2.3.Va aggiunto per completezza, sebbene non vi sia sul punto contestazione fra le parti, che la sorte dei crediti anteriormente sorti del contraente in bonis che ha continuato ad eseguire le prestazioni poste a suo carico anche dopo l’apertura della procedura è regolata da l primo comma dell ’ art. 51 del d.l gs. n. 270cit., il quale rinvia, nel testo applicabile ratione temporis , all e disposizioni di cui agli artt. 72 e segg. l. fall. (che solo in caso di subentro prevedono il pagamento in prededuzione anche di tali crediti). 2.4 Sulla scorta di tale disciplina, questa Corte ha ripetutamente affermato che nell’A.S. la prosecuzione di una precedente somministrazione di servizi dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza, ove non accompagnata da un'espressa dichiarazione di subentro da parte del [OSCURATO:PERSONA] , non comporta il trasferimento del rapporto in capo alla procedura anche per le prestazioni pregresse e la (conseguente) prededucibilità del relativo credito ( c fr. Cass. nn. 3193/2016 , 1 9946/2017, 1 195/2018 ) , sia pure precisando che per ritenere integrato il subingresso è sufficiente una manifestazione di volontà del Commissario diretta in modo non equivoco a profittare del medesimo programma negoziale già vigente tra le parti (Cass. n. 3948/018). 2.5 Nel caso di specie il Tribunale ha escluso che il [OSCURATO:PERSONA], con la nota del [OSCURATO:DATA_NASCITA], contenente la richiesta di proroga di poco più di un mese de l contratto stipulato in data 1/3/2013, avesse manifestato la volontà di subentrarvi, ma ha anzi rimarcato che da quella proposta si evinceva la contraria volontà dell’organo della procedura di sciogliersi dal vincolo. 2.6. Ebbene, con nessuno dei tre motivi di ricorso la Cooperativa imputa al giudice del merito di essere incorso in un vizio di violazione di legge, ovvero (secondo quanto richiesto dall’art. 360 , 1° comma n. 3 c.p.c. ) in un’errata ricognizione dell’astratta fattispecie normativa disciplinata dagli artt. 50 e 51 del d. lgs. n. 270/99. 2.7. La ricorrente sostiene invece che il tribunale: ha erroneamente interpretato le risultanze di causa , laddove ha escluso che la richiesta di proroga proveniente dal C.S. (a suo dire ripetuta) comportasse il subentro (mot. 1); ha violato le regole ermeneutiche di interpretazione dei contratti (mot. 2); non ha tenuto conto della lunga durata della proroga, tale di per sé stessa da comportare la rinuncia allo scioglimento(mot.3). 2.8. Ciò precisato, è agevole rilevare: i) che il primo motivo si risolve nella mera richiesta di una nuova valutazione di merito, difforme da quella operata dal giudice e non sindacabile in sede di legittimità se non nei ristretti limiti consentiti d all’art. 360, 1° comma n. 5 c.p.c. (neppure richiamato in rubrica), senza che sia stato indicato il fatto storico decisivo, oggetto di discussione fra le parti, di cui il tribunale avrebbe omesso l’esame e che, se considerato, avrebbe condotto all’integrale accoglimento dell’opposizione (è appena il caso di aggiungere che la ricorrente non solo non ha precisato se, e, in quali termini, abbia invocato a sostegno del ricorso ex art. 98 l.fall. la nota del C.S. che autorizzava il Direttore Generale a richiedere un’ulteriore proroga dell’efficacia del contratto, ma non ha minimamente illustrato la decisività del fatto emergente da tale documento , limitandosi a sostenere, in via meramente assertiva, che “questo comportamento non poteva non essere rappresentativo dell’avvenuto subentro”; ii) che il secondo motivo non chiarisce in cosa sia consistita la violazione dell’art. 1362 c.c., ma ribadisce, anch’esso in via assertiva , che la volontà di subentro nel contratto doveva necessariamente desumersi dalla ripetute richieste di proroga; iii) che il terzo motivo deduce una questione, mista di fatto e di diritto, che non risulta aver formato oggetto del giudizio di merito. 3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. 4.Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. PQM [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso e c ondanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 8.200,di cui € 200 per esborsi, oltre Iva, cap e rimborso forfettario del15%. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo,pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo