Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 5Decisione del 17 giugno 2021

Cassazione n. 35860/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3510-2014 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - 2021 contro 4129 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 78/2013 della COMM.TRIB.REG.LOMBARDIA, depositata il 01/07/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. L'Agenzia delle Entrate nctificanq.: alle Cooperativa di lavoro [OSCURATO:PERSONA] S.c.p.a. un avviso di liquidazione con ±ND:,a.7_icfie delle sanzioni per l'imposta di registro relativa alla sentenza, Eille;53a a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, che l'aveva condanrata quale garante per obbligazioni non adempiute da parte del soggetto gararlit:; sulla base di una lettera di patronage, al pagamento delle somme oggetto ci faThire, assoggettabili ad IVA, rimaste insolute.

1.1. [OSCURATO:PERSONA], in persona de Fr. , impugnava detto atto dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] :h ..v.ilEinc sostenendo la mancanza dei requisiti per l'assoggettabilità ad inp:ista di registro proporzionale dei decreti ingiuntivi nei confronti dei garanti E difettp di motivazione dell'atto impositivo. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provilcia e -:gettava il ricorso, confermando la legittimità dell'atto impositivo impugni:11:c

1.2. [OSCURATO:PERSONA] contribuente proponeva Eppello di fronte alla Commissione tributaria regionale della Lombardia ,i1:clerclo i motivi già esposti.

I Giudici di secondo grado, con sentenza n. n':3/1:3/1.:;, accoglievano il gravame ritenendo che le somme - oggetto d'imposiziole c ella sentenza di condanna fossero già assoggettate ad IVA, che l'obbligazior e società garante fosse in rapporto di accessorietà rispetto all'obbligazre ,Dr.ncipae del soggetto garantito e che la lettera di patronage, fonte del rapportc cC ca -enzia, costituisse una forma atipica di garanzia personale a favore di terzi ,

1.3. Avverso questa ultima c.Ecit ,;ione, I.'4genzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un I nic vidtivo.

1.4. [OSCURATO:PERSONA] S.c.p.a. ha pres5.2rtEto cifese. [OSCURATO:PERSONA]:

2. L'Ufficio, con l'unico moti\m, (ErLJ1CÌEI a violazione e falsa applicazione degli artt. 8, comma 1, lett. b) della Tz, riftE parte prima allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 e 37 medesimo d.P.R., in re iElzi,)r- e all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., assumendo che la Corr mis siole trIutaria regionale avrebbe errato nel considerare la lettera di patronE.2(: tule fideiussione, poiché essa darebbe luogo ad un rapporto obbligatorio dive -su rispetto all'obbligazione originaria tra creditore e debitore, di natura risa r la.

3. Il motivo di ricorso è infordat).

4. L'assunto del ricorrente seccr.co il quale le somme, a cui la Società garante è stata condannata a pacar e in I Jogo del debitore principale, sono di natura risarcitoria, indipendenterneT:e cia rapporto originario fonte del debito saldato dal garante, non è fondatc.

Questa :ode, infatti, ha già avuto modo in passato di chiarire che "in tema :li rripos:e di registro, la registrazione del decreto ingiuntivo esecutivo otten.JI:c. , dal ,:reditore per il pagamento di somme assoggettate all'IVA gode, in base an )-incipip dell'alternatività posto dall'art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, CEN: ia:p icazione dell'imposta di registro in misura fissa, senza che assuma riii,c la circostanza che l'ingiunzione sia emessa contro il solo debitore principale i fide ussore o entrambi, non soggetti IVA" (Cass, Sez. 5, n. 9390 del 201?) e..(la utimo, si è precisato che "in tema di imposta di registro sugli atti giutlizie h ., a li sentenza di condanna ottenuta dal creditore sia nei confronti del debi.torE: inz,del-iipiente che del fideiussore per il recupero di somme soggette ad IVA, noi è applicabile l'imposta di registro in misura proporzionale bensì, ai sensi ial, a t. 13, comma 1, lett. b), nota II della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del :1935, I imposta in misura fissa, senza che assuma rilievo se la stessa sia ernelssa contlo il solo debitore principale, il solo fideiussore o entrambi, non soggetti :VA.' (Case.

Sez. 5, n. 15268 del 2021).

4.1. Sulla base di detto orieltdirieltD, questa Corte ritiene che in tali ipotesi l'elemento discriminante ai fini :rnposítivi sia il conseguimento da parte del creditore, soggetto IVA, di un ..r i : :itclo esecutivo per il soddisfacimento del proprio diritto, a prescindere dal f3tto c -te tale diritto trovi la sua fonte sia nel rapporto principale con il debi core ::hiE in cuello di garanzia.

La natura del . fatto tassabile così delineata fa den'al! logicamente l'identità del prelievo fiscale, indipendentemente dalla ci -costanza che l'obbligazione di uno dei debitori discenda da un contratto .ThEilss.orio ed abbia connotazioni di sussidiarietà.

Appare decisiva la pos.i:.rione del creditore, poiché la tassazione investe il titolo esecutivo dallo StCSSD otLenu .,:c: se il creditore ha la qualità di "soggetto-IVA" e se l'adempimento -eciarnatc) riconducibile nell'ambito di una fattispecie che implichi l'insorge -za del SUO obbligo di pagare VIVA, il provvedimento giudiziale assume la consistenza di condanna ad un pagamento sottoposto all'IVA medesima.

Taltc bas:a per giustificare l'operatività del canone della prevalenza dell'IVA rriDcs:a proporzionale di registro, atteso che la relativa regola si ricollega al men assoggettamento di quel pagamento all'IVA, senza che assuma rilevan2a la 1 .cos;:anza che la condanna si rivolga contemporaneamente al debitore principale ed al coobbligato solidale, per il quale la fonte dell'obbligo nasce da t..n ra:porto distinto, quale il negozio costitutivo della fideiussione (nella ,spe'le lettera di patronage); per il creditore la condanna ha sempre ad oggettc• 1,111 am ;Alto sottoposto ad IVA, quale che sia il soggetto tenuto al pagamento ti Peliitore principale od il terzo che abbia offerto la garanzia).

6. Da quanto esposto consegue i I r,1:12ttcr del ricorso con la compensazione delle spese in virtù del consolidars de I cri entarnento giurisprudenziale citato.

P. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3510-2014 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - 2021 contro 4129 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 78/2013 della COMM.TRIB.REG.LOMBARDIA, depositata il 01/07/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. L'Agenzia delle Entrate nctificanq.: alle Cooperativa di lavoro [OSCURATO:PERSONA] S.c.p.a. un avviso di liquidazione con ±ND:,a.7_icfie delle sanzioni per l'imposta di registro relativa alla sentenza, Eille;53a a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, che l'aveva condanrata quale garante per obbligazioni non adempiute da parte del soggetto gararlit:; sulla base di una lettera di patronage, al pagamento delle somme oggetto ci faThire, assoggettabili ad IVA, rimaste insolute. 1.1. [OSCURATO:PERSONA], in persona de Fr. , impugnava detto atto dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] :h ..v.ilEinc sostenendo la mancanza dei requisiti per l'assoggettabilità ad inp:ista di registro proporzionale dei decreti ingiuntivi nei confronti dei garanti E difettp di motivazione dell'atto impositivo. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provilcia e -:gettava il ricorso, confermando la legittimità dell'atto impositivo impugni:11:c 1.2. [OSCURATO:PERSONA] contribuente proponeva Eppello di fronte alla Commissione tributaria regionale della Lombardia ,i1:clerclo i motivi già esposti. I Giudici di secondo grado, con sentenza n. n':3/1:3/1.:;, accoglievano il gravame ritenendo che le somme - oggetto d'imposiziole c ella sentenza di condanna fossero già assoggettate ad IVA, che l'obbligazior e società garante fosse in rapporto di accessorietà rispetto all'obbligazre ,Dr.ncipae del soggetto garantito e che la lettera di patronage, fonte del rapportc cC ca -enzia, costituisse una forma atipica di garanzia personale a favore di terzi , 1.3. Avverso questa ultima c.Ecit ,;ione, I.'4genzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un I nic vidtivo. 1.4. [OSCURATO:PERSONA] S.c.p.a. ha pres5.2rtEto cifese. [OSCURATO:PERSONA]: 2. L'Ufficio, con l'unico moti\m, (ErLJ1CÌEI a violazione e falsa applicazione degli artt. 8, comma 1, lett. b) della Tz, riftE parte prima allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 e 37 medesimo d.P.R., in re iElzi,)r- e all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., assumendo che la Corr mis siole trIutaria regionale avrebbe errato nel considerare la lettera di patronE.2(: tule fideiussione, poiché essa darebbe luogo ad un rapporto obbligatorio dive -su rispetto all'obbligazione originaria tra creditore e debitore, di natura risa r la. 3. Il motivo di ricorso è infordat). 4. L'assunto del ricorrente seccr.co il quale le somme, a cui la Società garante è stata condannata a pacar e in I Jogo del debitore principale, sono di natura risarcitoria, indipendenterneT:e cia rapporto originario fonte del debito saldato dal garante, non è fondatc. Questa :ode, infatti, ha già avuto modo in passato di chiarire che "in tema :li rripos:e di registro, la registrazione del decreto ingiuntivo esecutivo otten.JI:c. , dal ,:reditore per il pagamento di somme assoggettate all'IVA gode, in base an )-incipip dell'alternatività posto dall'art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, CEN: ia:p icazione dell'imposta di registro in misura fissa, senza che assuma riii,c la circostanza che l'ingiunzione sia emessa contro il solo debitore principale i fide ussore o entrambi, non soggetti IVA" (Cass, Sez. 5, n. 9390 del 201?) e..(la utimo, si è precisato che "in tema di imposta di registro sugli atti giutlizie h ., a li sentenza di condanna ottenuta dal creditore sia nei confronti del debi.torE: inz,del-iipiente che del fideiussore per il recupero di somme soggette ad IVA, noi è applicabile l'imposta di registro in misura proporzionale bensì, ai sensi ial, a t. 13, comma 1, lett. b), nota II della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del :1935, I imposta in misura fissa, senza che assuma rilievo se la stessa sia ernelssa contlo il solo debitore principale, il solo fideiussore o entrambi, non soggetti :VA.' (Case. Sez. 5, n. 15268 del 2021). 4.1. Sulla base di detto orieltdirieltD, questa Corte ritiene che in tali ipotesi l'elemento discriminante ai fini :rnposítivi sia il conseguimento da parte del creditore, soggetto IVA, di un ..r i : :itclo esecutivo per il soddisfacimento del proprio diritto, a prescindere dal f3tto c -te tale diritto trovi la sua fonte sia nel rapporto principale con il debi core ::hiE in cuello di garanzia. La natura del . fatto tassabile così delineata fa den'al! logicamente l'identità del prelievo fiscale, indipendentemente dalla ci -costanza che l'obbligazione di uno dei debitori discenda da un contratto .ThEilss.orio ed abbia connotazioni di sussidiarietà. Appare decisiva la pos.i:.rione del creditore, poiché la tassazione investe il titolo esecutivo dallo StCSSD otLenu .,:c: se il creditore ha la qualità di "soggetto-IVA" e se l'adempimento -eciarnatc) riconducibile nell'ambito di una fattispecie che implichi l'insorge -za del SUO obbligo di pagare VIVA, il provvedimento giudiziale assume la consistenza di condanna ad un pagamento sottoposto all'IVA medesima. Taltc bas:a per giustificare l'operatività del canone della prevalenza dell'IVA rriDcs:a proporzionale di registro, atteso che la relativa regola si ricollega al men assoggettamento di quel pagamento all'IVA, senza che assuma rilevan2a la 1 .cos;:anza che la condanna si rivolga contemporaneamente al debitore principale ed al coobbligato solidale, per il quale la fonte dell'obbligo nasce da t..n ra:porto distinto, quale il negozio costitutivo della fideiussione (nella ,spe'le lettera di patronage); per il creditore la condanna ha sempre ad oggettc• 1,111 am ;Alto sottoposto ad IVA, quale che sia il soggetto tenuto al pagamento ti Peliitore principale od il terzo che abbia offerto la garanzia). 6. Da quanto esposto consegue i I r,1:12ttcr del ricorso con la compensazione delle spese in virtù del consolidars de I cri entarnento giurisprudenziale citato. P. [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 35860/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris