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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 maggio 2026

Cassazione n. 12674/2026

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rappresentante legale pro tempore,[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in forza di procuraspeciale e nomine poste in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA](codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 80B16 H501 R) e, anche disgiuntamente,dall’all’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 71B13 H501 N)- RICORRENTE –CONTROl’AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in personadel Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]).Numero registro generale 5109/2024Numero sezionale 1339/2026Numero di raccolta generale 12674/2026Data pubblicazione 05/05/2026- CONTRORICORRENTE -per la cassazione della sentenza n. 6235/8/2022 della Corte digiustizia tributaria di secondo grado del Lazio, depositata in data 22dicembre 2022, non notificata.UDITA la relazione svolta all’udienza camerale dell’11 febbraio 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Oggetto di controversia è l’avviso in atti con cui l’Agenzia delleEntrate liquidava l’imposta di registro in relazione ad unfinanziamento soci avvenuto nel corso di una seduta assembleare,verbalizzato dal notaio con atto registrato.2.

Con l’impugnata sentenza la Corte di giustizia tributaria disecondo grado del Lazio, giudicando in sede di rinvio dopo lapronuncia della Corte di Cassazione n. 24650/2020 (che avevaannullato la decisione impugnata per radicale assenza dimotivazione), dichiarava cessata la materia del contendere,prendendo atto che la coobbligata del debito di imposta avevaprovveduto a versare l’importo dovuto, così definendo il rapportotributario in relazione a tutti i condebitori.3.

Con atto notificato in data 20 febbraio 2024, utilizzando iltermine di sospensione di cui all’art. 1, comma 199, della legge n.197/2022, la suindicata contribuente proponeva ricorso percassazione contro la menzionata pronuncia sulla base di due motivi,depositando il 16 dicembre 2025 memoria illustrativa.4.

L’Agenzia delle Entrate resisteva, depositando controdeduzioniin data 10 aprile 2022.Numero registro generale 5109/2024Numero sezionale 1339/2026Numero di raccolta generale 12674/2026Data pubblicazione 05/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di censura la ricorrente ha eccepito, conriguardo all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c. la nullità dellasentenza per omessa pronuncia in violazione dell'art. 112 c.p.c., peravere i Giudici di secondo grado dichiarato estinto il giudizio percessata materia del contendere nonostante che sulla base dei fattiavesse manifestato l’interesse alla prosecuzione del giudizio «perveder riconosciuta l’infondatezza della pretesa erariale, ed opporreuna eventuale pronuncia positiva ad un eventuale azione di rivalsadella UnipolSai» (v. pagina n. 13 del ricorso), così omettendo dipronunciare sulla domanda.2.

Con la seconda doglianza l’istante ha eccepito, con riferimentoall’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e falsaapplicazione dell’art. 46 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che nonricorreva nessuna delle ipotesi contemplate da tale disposizione(definizione della lite in ambito amministrativo o cessazione dellamateria del contendere), essendovi contrasto sul punto tra le parti,volendo la società ottenere una decisione di merito, tenendo altresìconto che il pagamento da parte del coobbligato ben poteva essereintervenuto al solo fine di evitare l’azione esecutiva.3.

I due motivi risultano, sotto distinte angolazioni, connessi evanno unitariamente esaminati.3.1.

Intanto, cominciando col dire che non vi è stata omessapronuncia, avendo in realtà la Corte regionale deciso la causa sulrilievo, ritenuto assorbente, dell’intervenuta cessazione della materiadel contendere, circostanza questa che, secondo la logica delladecisione, sollevava dal dovere di pronunciarsi sul merito dellacontroversia.Numero registro generale 5109/2024Numero sezionale 1339/2026Numero di raccolta generale 12674/2026Data pubblicazione 05/05/20263.2.

La decisione di dichiarare cessata la materia del contenderein ragione del pagamento eseguito dal coobbligato risulta altresìcorretta.Questa Corte, pronunciandosi in tema di definizione agevolatadelle liti (in relazione all’art. 39, comma 12, del d.l. 6 luglio 2011 n.98, che rinvia all’art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289), haribadito principi che sono estensibili alla fattispecie in rassegna.Nello specifico, è certamente applicabile al caso che occupa ilnucleo concettuale del ragionamento secondo il quale la solidarietàdell'obbligazione, come quella in rassegna ai sensi dell’art. 57 d.P.R.n. 131/1986, comporta, per il disposto dell'art. 1292 c.c., chel'adempimento da parte di uno dei condebitori libera anche gli altri.E ciò perchè una sola è l'eadem res debita, cioè la prestazione percui tutti sono solidalmente obbligati, sicchè il pagamento incide sullaprestazione d'imposta dovuta dai relativi condebitori oggettivamentee non soggettivamente, per cui il versamento dell’unica prestazionedovuta da parte di uno di essi comporta che l'effetto liberatorio siesplichi radicalmente ed oggettivamente, cancellando il debito neiconfronti degli altri debitori, i quali vengono a beneficiarneindifferenziatamente (v.

Cass. n. 29031/2025 e la giurisprudenza ivimenzionata).Conta rimarcare che il pagamento da parte del coobbligatodefinisce, chiude il rapporto con l’ente impositore, estingue il debitotributario, il che rende ragione del rilievo che anche la sua appendiceprocessuale non abbia più ragion d’essere nei confronti del fisco.Si comprende allora la ragione per la quale non vi sia più motivodi contesa con l’amministrazione finanziaria, tenuto conto delmeccanismo liberatorio dell’obbligo fiscale anche per il condebitoreNumero registro generale 5109/2024Numero sezionale 1339/2026Numero di raccolta generale 12674/2026Data pubblicazione 05/05/2026(che non ha pagato) alla luce delle regole della solidarietà passiva(cfr. sul punto Cass. n. 28684/2024).3.3.

L’errore concettuale da cui muove la censura è che l’interessealla decisione per la ricorrente sta nel veder «[…] riconosciutal’infondatezza della pretesa erariale ed opporre una eventualepronuncia positiva ad un’eventuale azione di rivalsa nei confrontodella società coobbligata» (v. pagina n. 19 del ricorso).Epperò, stando così le cose, non può non osservarsi che - in unoalla sussistenza di un interesse solo potenziale (ove cioè il coobbligatoesercitasse l’azione di rivalsa), come tale non rilevante – le ragioniaddotte attengono non al rapporto con il fisco, ma con l’altro soggettoobbligato che ha pagato e ciò all’interno di una vicenda interamenteprivatistica in cui viene in gioco il buon diritto alla rivalsa.Ed è in tale sede (civilistica) che la ricorrente potrà opporre leproprie ragioni per negare la pretesa esercitata dalla coobbligataazionata in via di regresso o di rivalsa.In altre parole ed in definitiva, l’istituto della solidarietà consenteal creditore di rivolgersi indifferentemente a ciascuno dei debitori perottenere il soddisfacimento del credito ed il debitore escusso haregresso verso gli altri coobbligati per il recupero della parte da essidovuta: è in questa sede che il condebitore non adempiente può farvalere le proprie eccezioni (cfr. sul principio Cass. n. 28684/2024 cherichiama Cass. n. 4047/2007 e Cass. n. 15005/2014; nello stessosenso Cass. n. 2165/2020 e Cass. n. 19965/2019).3.4.

Va da ultimo osservato che non ha pregio l’argomento dellaricorrente secondo cui il predetto principio, affermato dellemenzionate ultime due pronunce (Cass. n. 2165/2020 e Cass. n.19965/2019) in fattispecie aventi ad oggetto l’istanza di rimborso,Numero registro generale 5109/2024Numero sezionale 1339/2026Numero di raccolta generale 12674/2026Data pubblicazione 05/05/2026non potrebbe operare nel caso in rassegna in cui di discute dellapretesa fiscale, essendo, in realtà, medesimo il principio di dirittoapplicabile, in ragione dell’identità dei relativi presupposti,accumunati dalla circostanza del pagamento dell’imposta eseguito dauno dei soggetti obbligati con effetti liberatori per l’altro.Detto principio va, allora, qui ribadito, riaffermando che: «in temadi imposta di registro, il pagamento effettuato dal coobbligatodefinisce il rapporto tributario, estinguendo il debito anche neiconfronti del condebitore non adempiente e perciò determinando lacessazione della materia del contendere in relazione al giudiziotributario da questi proposto, restando impregiudicata la facoltà delcondebitore non adempiente di far valere le proprie ragioniopponendosi all'azione di regresso o di rivalsa eventualmentepromossa dal coobbligato che ha versato l’imposta».4.

Alla stregua delle riflessioni svolte, il ricorso va respinto.5.

Le spese del presente grado di giudizio seguono lasoccombenza.6.

Va, infine, dato atto che sussistono le condizioni di cui all’art.13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da partedella ricorrente di una somma ulteriore pari a quella eventualmentedovuta a titolo di contributo unificato.

P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese del presente grado di giudizio, che liquida in favore dell’Agenziadelle Entrate nella somma di 12.000,00 € per competenze, oltre alpagamento delle spese prenotate a debito.Numero registro generale 5109/2024Numero sezionale 1339/2026Numero di raccolta generale 12674/2026Data pubblicazione 05/05/2026Dà atto che sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte dellaricorrente di una somma ulteriore pari a quella eventualmente dovutaa titolo di contributo unificato .Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11 febbraio 2026 .IL PRESIDENTEGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rappresentante legale pro tempore,[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in forza di procuraspeciale e nomine poste in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA](codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 80B16 H501 R) e, anche disgiuntamente,dall’all’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 71B13 H501 N)- RICORRENTE –CONTROl’AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in personadel Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]).Numero registro generale 5109/2024Numero sezionale 1339/2026Numero di raccolta generale 12674/2026Data pubblicazione 05/05/2026- CONTRORICORRENTE -per la cassazione della sentenza n. 6235/8/2022 della Corte digiustizia tributaria di secondo grado del Lazio, depositata in data 22dicembre 2022, non notificata.UDITA la relazione svolta all’udienza camerale dell’11 febbraio 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Oggetto di controversia è l’avviso in atti con cui l’Agenzia delleEntrate liquidava l’imposta di registro in relazione ad unfinanziamento soci avvenuto nel corso di una seduta assembleare,verbalizzato dal notaio con atto registrato.2. Con l’impugnata sentenza la Corte di giustizia tributaria disecondo grado del Lazio, giudicando in sede di rinvio dopo lapronuncia della Corte di Cassazione n. 24650/2020 (che avevaannullato la decisione impugnata per radicale assenza dimotivazione), dichiarava cessata la materia del contendere,prendendo atto che la coobbligata del debito di imposta avevaprovveduto a versare l’importo dovuto, così definendo il rapportotributario in relazione a tutti i condebitori.3. Con atto notificato in data 20 febbraio 2024, utilizzando iltermine di sospensione di cui all’art. 1, comma 199, della legge n.197/2022, la suindicata contribuente proponeva ricorso percassazione contro la menzionata pronuncia sulla base di due motivi,depositando il 16 dicembre 2025 memoria illustrativa.4. L’Agenzia delle Entrate resisteva, depositando controdeduzioniin data 10 aprile 2022.Numero registro generale 5109/2024Numero sezionale 1339/2026Numero di raccolta generale 12674/2026Data pubblicazione 05/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di censura la ricorrente ha eccepito, conriguardo all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c. la nullità dellasentenza per omessa pronuncia in violazione dell'art. 112 c.p.c., peravere i Giudici di secondo grado dichiarato estinto il giudizio percessata materia del contendere nonostante che sulla base dei fattiavesse manifestato l’interesse alla prosecuzione del giudizio «perveder riconosciuta l’infondatezza della pretesa erariale, ed opporreuna eventuale pronuncia positiva ad un eventuale azione di rivalsadella UnipolSai» (v. pagina n. 13 del ricorso), così omettendo dipronunciare sulla domanda.2. Con la seconda doglianza l’istante ha eccepito, con riferimentoall’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e falsaapplicazione dell’art. 46 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che nonricorreva nessuna delle ipotesi contemplate da tale disposizione(definizione della lite in ambito amministrativo o cessazione dellamateria del contendere), essendovi contrasto sul punto tra le parti,volendo la società ottenere una decisione di merito, tenendo altresìconto che il pagamento da parte del coobbligato ben poteva essereintervenuto al solo fine di evitare l’azione esecutiva.3. I due motivi risultano, sotto distinte angolazioni, connessi evanno unitariamente esaminati.3.1. Intanto, cominciando col dire che non vi è stata omessapronuncia, avendo in realtà la Corte regionale deciso la causa sulrilievo, ritenuto assorbente, dell’intervenuta cessazione della materiadel contendere, circostanza questa che, secondo la logica delladecisione, sollevava dal dovere di pronunciarsi sul merito dellacontroversia.Numero registro generale 5109/2024Numero sezionale 1339/2026Numero di raccolta generale 12674/2026Data pubblicazione 05/05/20263.2. La decisione di dichiarare cessata la materia del contenderein ragione del pagamento eseguito dal coobbligato risulta altresìcorretta.Questa Corte, pronunciandosi in tema di definizione agevolatadelle liti (in relazione all’art. 39, comma 12, del d.l. 6 luglio 2011 n.98, che rinvia all’art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289), haribadito principi che sono estensibili alla fattispecie in rassegna.Nello specifico, è certamente applicabile al caso che occupa ilnucleo concettuale del ragionamento secondo il quale la solidarietàdell'obbligazione, come quella in rassegna ai sensi dell’art. 57 d.P.R.n. 131/1986, comporta, per il disposto dell'art. 1292 c.c., chel'adempimento da parte di uno dei condebitori libera anche gli altri.E ciò perchè una sola è l'eadem res debita, cioè la prestazione percui tutti sono solidalmente obbligati, sicchè il pagamento incide sullaprestazione d'imposta dovuta dai relativi condebitori oggettivamentee non soggettivamente, per cui il versamento dell’unica prestazionedovuta da parte di uno di essi comporta che l'effetto liberatorio siesplichi radicalmente ed oggettivamente, cancellando il debito neiconfronti degli altri debitori, i quali vengono a beneficiarneindifferenziatamente (v. Cass. n. 29031/2025 e la giurisprudenza ivimenzionata).Conta rimarcare che il pagamento da parte del coobbligatodefinisce, chiude il rapporto con l’ente impositore, estingue il debitotributario, il che rende ragione del rilievo che anche la sua appendiceprocessuale non abbia più ragion d’essere nei confronti del fisco.Si comprende allora la ragione per la quale non vi sia più motivodi contesa con l’amministrazione finanziaria, tenuto conto delmeccanismo liberatorio dell’obbligo fiscale anche per il condebitoreNumero registro generale 5109/2024Numero sezionale 1339/2026Numero di raccolta generale 12674/2026Data pubblicazione 05/05/2026(che non ha pagato) alla luce delle regole della solidarietà passiva(cfr. sul punto Cass. n. 28684/2024).3.3. L’errore concettuale da cui muove la censura è che l’interessealla decisione per la ricorrente sta nel veder «[…] riconosciutal’infondatezza della pretesa erariale ed opporre una eventualepronuncia positiva ad un’eventuale azione di rivalsa nei confrontodella società coobbligata» (v. pagina n. 19 del ricorso).Epperò, stando così le cose, non può non osservarsi che - in unoalla sussistenza di un interesse solo potenziale (ove cioè il coobbligatoesercitasse l’azione di rivalsa), come tale non rilevante – le ragioniaddotte attengono non al rapporto con il fisco, ma con l’altro soggettoobbligato che ha pagato e ciò all’interno di una vicenda interamenteprivatistica in cui viene in gioco il buon diritto alla rivalsa.Ed è in tale sede (civilistica) che la ricorrente potrà opporre leproprie ragioni per negare la pretesa esercitata dalla coobbligataazionata in via di regresso o di rivalsa.In altre parole ed in definitiva, l’istituto della solidarietà consenteal creditore di rivolgersi indifferentemente a ciascuno dei debitori perottenere il soddisfacimento del credito ed il debitore escusso haregresso verso gli altri coobbligati per il recupero della parte da essidovuta: è in questa sede che il condebitore non adempiente può farvalere le proprie eccezioni (cfr. sul principio Cass. n. 28684/2024 cherichiama Cass. n. 4047/2007 e Cass. n. 15005/2014; nello stessosenso Cass. n. 2165/2020 e Cass. n. 19965/2019).3.4. Va da ultimo osservato che non ha pregio l’argomento dellaricorrente secondo cui il predetto principio, affermato dellemenzionate ultime due pronunce (Cass. n. 2165/2020 e Cass. n.19965/2019) in fattispecie aventi ad oggetto l’istanza di rimborso,Numero registro generale 5109/2024Numero sezionale 1339/2026Numero di raccolta generale 12674/2026Data pubblicazione 05/05/2026non potrebbe operare nel caso in rassegna in cui di discute dellapretesa fiscale, essendo, in realtà, medesimo il principio di dirittoapplicabile, in ragione dell’identità dei relativi presupposti,accumunati dalla circostanza del pagamento dell’imposta eseguito dauno dei soggetti obbligati con effetti liberatori per l’altro.Detto principio va, allora, qui ribadito, riaffermando che: «in temadi imposta di registro, il pagamento effettuato dal coobbligatodefinisce il rapporto tributario, estinguendo il debito anche neiconfronti del condebitore non adempiente e perciò determinando lacessazione della materia del contendere in relazione al giudiziotributario da questi proposto, restando impregiudicata la facoltà delcondebitore non adempiente di far valere le proprie ragioniopponendosi all'azione di regresso o di rivalsa eventualmentepromossa dal coobbligato che ha versato l’imposta».4. Alla stregua delle riflessioni svolte, il ricorso va respinto.5. Le spese del presente grado di giudizio seguono lasoccombenza.6. Va, infine, dato atto che sussistono le condizioni di cui all’art.13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da partedella ricorrente di una somma ulteriore pari a quella eventualmentedovuta a titolo di contributo unificato. P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese del presente grado di giudizio, che liquida in favore dell’Agenziadelle Entrate nella somma di 12.000,00 € per competenze, oltre alpagamento delle spese prenotate a debito.Numero registro generale 5109/2024Numero sezionale 1339/2026Numero di raccolta generale 12674/2026Data pubblicazione 05/05/2026Dà atto che sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte dellaricorrente di una somma ulteriore pari a quella eventualmente dovutaa titolo di contributo unificato .Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11 febbraio 2026 .IL PRESIDENTEGiacomo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 12674/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris