CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 settembre 2021
Cassazione n. 37672/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Salerno, sezione riesame visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore dell'imputata, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che, riportandosi ai motivi proposti, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 13 gennaio 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno revocava la misura cautelare degli arresti domiciliari applicata a [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati alla stessa ascritti e per i quali aveva riportato condanna all'esito di giudizio abbreviato il 23 febbraio 2021, previa riqualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Il giudice valorizzava l'avvenuto ridimensionamento della gravità dei fatti contestati, l'entità della pena inflitta (anni due e mesi otto di reclusione, oltre alla multa) nonché il tempo trascorso in custodia cautelare, prima carceraria poi domiciliare. Sull'appello del P.M., il quale invece evidenziava la perdurante sussistenza delle esigenze cautelari che avevano supportato l'applicazione della misura -attesa la consolidata professionalità dell'indagata nella condotta di spaccio a fronte della mancanza di qualsivoglia attività lavorativa- il Tribunale di Salerno, in accoglimento del gravame, ripristinava la misura degli arresti domiciliari delocalizzati in [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale, ritenuto che le esigenze cautelari non fossero elise dalla riqualificazione della fattispecie di lieve entità, alla luce della stabilità dell'attività di spaccio posta in essere dall'imputata, reputava idonea l'applicazione della misura degli arresti domiciliari delocalizzati, che implicava l'allontanamento dal luogo di commissione dei reati, evidenziando per contro l'inadeguatezza del dispositivo di controllo elettronico dal momento che la condotta illecita si era svolta presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA]. La peculiare conformazione delle esigenze cautelari, circa il rischio di recidivanza e l'esclusiva adeguatezza della misura delocalizzata, emergeva dalle allarmanti modalità della fiorente, collaudata e sistematica attività di spaccio di cocaina (circa 200 cessioni rilevate nell'arco di appena un mese) svolta con evidente professionalità dall'imputata, quotidianamente e anche in orario notturno, all'interno della propria abitazione, munita all'uopo di un sistema di videosorveglianza. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Ma rotta denunziando la violazione di legge e il vizio di motivazione per non avere il Tribunale tenuto in adeguato conto la diversa (e più lieve) qualificazione giuridica del fatto all'esito del giudizio di primo grado né lo stato di incensuratezza dell'imputata, né tanto meno il presofferto cautelare subìto della medesima. Per contro avrebbe operato una valutazione meramente assertiva circa la perdurante presenza del pericolo di recidivanza, trascurando altresì la circostanza che la stessa non fosse rientrata ad Eboli neppure nel momento in cui la misura era stata revocata, rimanendo viceversa nella località di [OSCURATO:PERSONA], né analizzando la percorribilità di misure meno afflittive. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso, concernenti i vari profili delle esigenze cautelari (concretezza e attualità del pericolo di recidivanza, proporzionalità e adeguatezza della misura degli arresti donniciliari delocalizzati) sono infondati.Ed invero, l'apparato argomentativo del provvedimento impugnato risulta coerente con il quadro normativo di riferimento. Nell'ordinanza del riesame, ai fini del consistente e attuale pericolo di reiterazione criminosa e dell'apprezzamento di proporzionalità e di esclusiva adeguatezza della misura indicata, sono stati valorizzati con motivazione diffusa e logicamente congrua, perciò insindacabile in sede di legittimità, i dati fattuali attinenti alla continuità, sistematicità, professionalità dell'attività di spaccio di cocaina svolta dall'imputata all'interno della propria abitazione, munita all'uopo di un sistema di videosorveglianza. I giudici dell'appello hanno quindi dato conto di avere valutato le allegazioni difensive relative al decorso del tempo e al rispetto degli obblighi costituenti il nucleo essenziale della misura che si chiede di rivalutare, nonché alla diversa qualificazione dei fatti operata con la condanna nel frattempo intervenuta in primo grado, e, con un articolato giudizio fattuale, hanno apprezzato la persistente attualità delle esigenze cautelari poste a base del provvedimento originario, che non potevano essere fronteggiate da misure più lievi di tipo non custodiale, alla luce della professionalità della condotta di spaccio (oltre 200 cessioni registrate dal sistema di videosorveglianza nell'arco di circa un mese, fra giugno e luglio 2020) e dell'imponente reiterazione della condotta, interrotta soltanto dall'arresto in flagranza. Trattasi, a ben vedere, di puntuale e adeguatamente motivato apprezzamento dei giudici dell'appello cautelare, rispetto al quale non è consentito alla Corte di legittimità di estendere il perimetro del controllo di legittimità del provvedimento impugnato. 2. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso il 21/09/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]