CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 28763/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.5891/2018 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende ope legis -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] A. BEVIGNANI 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende come da procura in atti -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del Lazio , n. 4193/12/2017,depositata il 11/07/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/05/2023 dallaCons. [OSCURATO:PERSONA] . Ritenuto che: L’Agenzia dele entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, che in controversia su impugnazione del silenzio rifiuto sul rimborso della maggiore Irpef asseritamente versata da [OSCURATO:PERSONA] per gli anni 2013 e 2014 per la mancata applicazione dell’aliquota ridotta del 15% sulla pensione integrativa percepita dall’INPS, ha respinto l’appello dell’Ufficio. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente ritenendo fondato il diritto al rimborso; la CTR, dichiarata l’estromissione dal giudizio dell’Inps e respinte le eccezioni di inammissibilità, ritenendo il ricorso tempestivo e il ritardo nella produzione delle certificazioni addebitabile all’Inps, ha ritenuto anche nel merito fondata la domanda, in quanto l’art. 11 comma 6 del d.lgs. 252/2005 fa riferimento a pensioni “comunque erogate”, con ciò intendendosi riferire a soggetti eroganti sia pubblici che privati, disponendo il rimborso dal 1.2.2013 oltre interessi e rivalutazione. Contro la indicata sentenza ricorre con due motivi l’Agenzia dele entrate; resiste con controricorso il contribuente. Considerato che: [OSCURATO:PERSONA], rilevato che la comunicazione dell’adunanza camerale odierna non risulta sia stata ritualmente comunicata al difensore della contribuente, avv. [OSCURATO:PERSONA], come da attestazione della cancelleria; preso atto altresì che il predetto difensore è stato cancellato su sua domanda dall’Albo degli avvocati; ritiene necessario differire l'udienza , disponendo la comunicazione della stessa alla parte personalmente, per consentire la nomina di un nuovo difensore al fine di assicurare il diritto di difesa nella fase finale della trattazione. P.Q.M. Rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla cancelleria di dare comunicazione alla parte personalmente della fissazione della nuova