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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 24188/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il P.G. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che conclude chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], detto "Zarrillo", ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 19 agosto 2021 che, in sede di rinvio, ha rigettato il riesame ex art. 309 cod. proc. pen. avverso il provvedimento del 23 marzo 2020, con il quale il G.i.p. del Tribunale di Catanzaro aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere, ritenendolo gravemente indiziato del reato di omicidio premeditato di [OSCURATO:PERSONA], commesso 1'11 aprile 2005 nel cimitero di Piscopio ([OSCURATO:PERSONA]) in concorso con [OSCURATO:PERSONA], detto "Pulcino", e [OSCURATO:PERSONA], detto "Sanno".

Secondo la ricostruzione operata dal Tribunale, il pomeriggio dell'Il aprile 2005, [OSCURATO:PERSONA], all'epoca quindicenne ma già gravitante nel contesto del clan di 'ndrangheta operante in Piscopio, aveva ucciso [OSCURATO:PERSONA] servendosi di un revolver, calibro 357 magnum, a causa di una relazione extraconiugale intrattenuta dalla vittima con sua madre, [OSCURATO:PERSONA].

Tale relazione era osteggiata dai familiari di Fortuna, che consideravano [OSCURATO:PERSONA] come un parassita che voleva approfittare delle possidenti economiche della donna a scapito dei congiunti.

Alla luce delle prime risultanze investigative il pubblico ministero era stato disposto il fermo di [OSCURATO:PERSONA] ed altri; il G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] non lo aveva convalidato, con giudizio poi confermato anche dal Tribunale della libertà nella veste di giudice d'appello, sicché in una prima fase il procedimento contro [OSCURATO:PERSONA] per detto omicidio veniva archiviato.

Successivamente, le indagini venivano riaperte a seguito delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, in data 16 aprile 2020, il Tribunale del riesame di Catanzaro confermava l'ordinanza applicativa dlela misura custodiale emessa dal G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] sulla base delle nuove dichiarazioni rese da detti collaboratori di giustizia.

Con la sentenza della prima Sezione penale della Corte ch cassazione del 16 ottobre 2020 era stata annullata l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 16 aprile 2020 per carenza di motivazione: a) sull'affidabile individuazione della fonte primaria dF notizie riferite dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva parlato dei fatti delittuosi per come riferiti a lui da [OSCURATO:PERSONA], suo collaboratore durante la latitanza; b) sui rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e i tre presunti esecutori dell'omicidio, Michele e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Con ulteriore ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro del 4 dicembre 2020, in sede di rinvio, era stata rigettata la richiesta di riesame di [OSCURATO:PERSONA], utilizzando un nuovo verbale delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] in data 2 dicembre 2020 il giorno prima all'udienza dinanzi al Tribunale di Catanzaro del 3 dicembre 2020.

Successivamente, la Corte di cassazione, quinta sezione penale, con provvedimento n. 29890 del 25 maggio 2021 ha nuovamente annullato la decisione del Tribunale di Catanzaro con rinvio al medesimo Tribunale per accertare che il nuovo interrogatorio del 2 dicembre 2020 fosse effettivamente coerente con l'oggetto delle indagini del più recente procedimento penale R.G.N.R. n. 2272/2018 nell'ambito del quale erano stati assunti nuovi elementi, oppure se lo stesso fosse stato assunto per eludere il divieto di utilizzabilità posto dall'art. 407 cod. proc. pen. di nuovi elementi acquisiti dopo la scadenza dei termini delle indagini preliminari dell'originario procedimento penale instaurato per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA].

2. Con l'impugnata ordinanza del 19 agosto 2021, il Tribunale di Catanzaro, preso atto della declaratoria di inutilizzabilità - allo stato - del verbale delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia del 2 dicembre 2020 e non essendo state fornite ulteriori delucidazioni da parte del pubblico ministero circa gli aspetti sopra evidenziati, ha dichiarato inutilizzabile nel procedimento cautelare detto verbale ed ha operato una rivalutazione delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] dei verbali del 16 giugno 2016, del 14 luglio 2016 del 14 e del 20 ottobre 2016 e nel verbale illustrativo del 21 maggio 2016, 21, 25 e 26 ottobre 2016.

In particolare, dal verbale dell'interrogatorio del 14 luglio 2016, il Tribunale ha argomentato che Mantella aveva spiegato di aver assistito proprio il giorno dell'omicidio, poco prima della sua esecuzione, ai preparativi posti in essere da [OSCURATO:PERSONA] in viale Affaccio nella stalla dello zio [OSCURATO:PERSONA] dove venne a trovarlo [OSCURATO:PERSONA], che lo proteggeva negli spostamenti durante la latitanza invitandolo ad allontanarsi con lui dalla zona, in quanto [OSCURATO:PERSONA] doveva commettere un omicidio ed era andato a prendere la vittima ([OSCURATO:PERSONA]) per darle un appuntamento nel pomeriggio al cimitero, dove poi effettivamente è stata assassinata a colpi di pistola.

La vittima era l'amante della madre dell'aggressore, il quale si sarebbe allontanato dal luogo dell'omicidio a bordo di una [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], nipote di [OSCURATO:PERSONA], per nascondersi in una villa di quest'ultimo in contrada [OSCURATO:PERSONA] di Francica.

Sul luogo dell'omicidio c'erano anche [OSCURATO:PERSONA] e un altro appartenente alla famiglia Fiorillo, poi identificato in [OSCURATO:PERSONA].

Si era trattato di una vendetta familiare della quale era a conoscenza l'intera famiglia, perché la mamma di [OSCURATO:PERSONA] si era invaghita totalmente di [OSCURATO:PERSONA] che si stava "mangiando" tutti i risparmi della famiglia insieme a lei.

Il Tribunale, pertanto, ha ritenuto che la lacuna motivazionale, evidenziata dalla Corte di cassazione nella prima sentenza di annullamento, potesse essere colmata con un argomento di carattere prettamente logico, atteso che, pur non essendo stato indicato in detto interrogatorio del 2016 la fonte di conoscenza delle informazioni riferite da Mantella, era ragionevole ritenere che Monelli avesse detto a Montella fatti appresi direttamente dagli esecutori dell'omicidio, stante la circostanza che si trattava di notizie ricevute in anticipo rispetto al delitto e subito dopo la sua esecuzione, atteso che solo gli esecutori materiali dell'agguato e dell'omicidio avrebbero potuto fornire notizie così riservate.

Vi era, poi, convergenza con le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], collaboratore di giustizia appartenente alla cosca dei Piscopisani, clan operante nel luogo in cui era avvenuto l'omicidio, che aveva dichiarai:o di aver appreso direttamente sia da [OSCURATO:PERSONA], sia da [OSCURATO:PERSONA] le ragioni dell'omicidio e le modalità esecutive della sua esecuzione.

Infine, tali elementi di accusa convergevano con il contenuto dell'intercettazione ambientale (progressivo 2097 del 18 maggio 2005), in cui [OSCURATO:PERSONA] lasciava intendere il coinvolgimento del figlio nell'omicidio avvenuto al cimitero di Piscopio, atteso che, nel riferirsi agli esecutori del delitto da lei chiamati con i soprannomi di "Sanino" e "Pulcino", aveva mostrato la consapevolezza del coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] (detto "Pulcino") e aveva parlato sempre al plurale degli "altri" esecutori (che avevano coinvolto "Pulcino"): «una volta che avete fatto questo coso qui, che almeno fosse stato fatto con garbo e vi dovevate tappare il muso e non che gliela ... a Pulcino», concludendo il discorso - per di più - col timore di microspie nell'auto.

Subito dopo essersi congedati da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] era stato intercettato mentre parlava con la moglie [OSCURATO:PERSONA] e, nel confermare la bontà della ricostruzione dell'omicidio di cui avevano parlato con la Giofrè, aveva fatto espresso riferimento al fatto che la madre di [OSCURATO:PERSONA] conosceva l'identità degli autori del delitto: «lei sa tutto quanto», «il fatto dello Zarrillo (soprannome di [OSCURATO:PERSONA])», «si sta stringendo il cerchio, è partito lo Zarillo, si sta stringendo il cerchio».

2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 192, 195 e 273 cod. proc. pen. e 110 e 575 4 cod. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale non avrebbe ottemperato al dovere di specificare la valutazione imposto dalla Corte di cassazione con la prima sentenza di annullamento, atteso che non era stato aggiunto alcunché rispetto alla motivazione del primo provvedimento cassato.

Inoltre, l'intercettazione sopracitata non poteva costituire riscontro delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, essendo antecedente e non successiva alle dichiarazioni di Mantella anche in considerazione del fatto che la conversazione era avvenuta il 18 maggio 2005, dopo un mese dall'omicidio dell'Il aprile 2005, quando era stato già eseguito il fermo di [OSCURATO:PERSONA] disposto dal pubblico ministero, sicché il riferimento a tale ultimo soggetto poteva essere stato indotto dall'avvenuto fermo disposto il mese antecedente e dalle conseguenti notizie diffuse in tale occasione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto nell'interesse di Fiorillo è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.

Il giudice di merito, fornendo sul punto una motivazione chiara e lineare, ha ottemperato alla prescrizione imposta dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 32131 del 16 ottobre 2020 sulla valutazione dell'affidabile individuazione della fonte primaria delle propalazioni, posto che le particolari circostanze di tempo e di luogo in cui Mantella aveva appreso da Morelli dei fatti può costituire un plausibile argomento logico concreto per ritenere che il primo fosse stato informato in tempo reale dei preparativi e dei soggetti coinvolti nella fase esecutiva del delitto.

Come evidenziato nel provvedimento impugnato, infatti, solo chi aveva preso parte al delitto avrebbe potuto riferire tali circostanze riservate a Morelli, che era intento a allontanare il latitante Mantella dalla zona dove si stava per consumare il delitto di sangue.

Le considerazioni offerte nel ricorso, a sostegno della ritenuta inidoneità del contenuto delle intercettazioni a fornire un riscontro alle dichiarazioni di Mantella, non affrontano in modo complessivo tutti gli elementi valorizzati dai giudici nel provvedimento impugnato e di conseguenza non appaiono idonee a far venir meno la ritenuta valenza indiziaria degli stessi per la loro pluralità e convergenza, posto che il giudice di merito ha messo in diretta relazione, in modo convincente e non manifestamente illogico: 1) le dichiarazioni di Mantella su Rosario e [OSCURATO:PERSONA] e il riferimento all'esecuzione del delitto fatto nelle conversazioni intercettate alla madre di quest'ultimo;2) le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], moglie della vittima, che aveva confermato che il marito aveva intrattenuto una relazione extraconiugale con la madre di [OSCURATO:PERSONA]; 3) le dichiarazioni di quest'ultima, che aveva confermato di aver sentito l'ultima volta la vittima poco prima che fosse ucciso; 4) le stesse parziali ammissioni di [OSCURATO:PERSONA], che aveva dichiarato che la mattina dell'Il aprile 2005, verso le 10:30 si era recato a trovare [OSCURATO:PERSONA] presso il suo ufficio, negli uffici della direzione provinciale del lavoro di [OSCURATO:PERSONA], dove era rimasto fino alle 11:15, mentre nel pomeriggio, fra le 15:00 e le 16:00 si era recato in giro per [OSCURATO:PERSONA] proprio insieme al suo amico [OSCURATO:PERSONA], per poi rientrare Piscopio tra le 18:00 e le 19:00, allorquando aveva appreso dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], sicché vi era piena compatibilità tra il momento in cui è avvenuto l'omicidio e la compresenza del ricorrente accanto a [OSCURATO:PERSONA] detto «Pulcino».

Tutti questi elementi, quindi, offrono una convergenza di riscontri individualizzanti alla ricostruzione della vicenda delittuosa sulla base delle dichiarazioni di Mantella e in particolare sulla complicità di [OSCURATO:PERSONA] all'azione delittuosa posta in essere da [OSCURATO:PERSONA], il cui movente era da individuarsi nella depauperazione patrimoniale della famiglia a seguito della relazione extraconiugale della vittima con la madre dello stesso [OSCURATO:PERSONA].

2. In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato, atteso che le censure del ricorrente non affrontano in modo specifico il complessivo quadro indiziario così ricostruito dai giudici.

Rientra nella ipotesi della genericità del ricorso, non solo la aspecificità dei motivi stessi, ma anche la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione (Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, Orrù, Rv. 230751), che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634).

Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. 3.

Stante lo stato di detenzione di Fiorillo, si dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del presente provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., affinché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo.

P.Q.M. ce) cr) Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il P.G. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che conclude chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], detto "Zarrillo", ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 19 agosto 2021 che, in sede di rinvio, ha rigettato il riesame ex art. 309 cod. proc. pen. avverso il provvedimento del 23 marzo 2020, con il quale il G.i.p. del Tribunale di Catanzaro aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere, ritenendolo gravemente indiziato del reato di omicidio premeditato di [OSCURATO:PERSONA], commesso 1'11 aprile 2005 nel cimitero di Piscopio ([OSCURATO:PERSONA]) in concorso con [OSCURATO:PERSONA], detto "Pulcino", e [OSCURATO:PERSONA], detto "Sanno". Secondo la ricostruzione operata dal Tribunale, il pomeriggio dell'Il aprile 2005, [OSCURATO:PERSONA], all'epoca quindicenne ma già gravitante nel contesto del clan di 'ndrangheta operante in Piscopio, aveva ucciso [OSCURATO:PERSONA] servendosi di un revolver, calibro 357 magnum, a causa di una relazione extraconiugale intrattenuta dalla vittima con sua madre, [OSCURATO:PERSONA]. Tale relazione era osteggiata dai familiari di Fortuna, che consideravano [OSCURATO:PERSONA] come un parassita che voleva approfittare delle possidenti economiche della donna a scapito dei congiunti. Alla luce delle prime risultanze investigative il pubblico ministero era stato disposto il fermo di [OSCURATO:PERSONA] ed altri; il G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] non lo aveva convalidato, con giudizio poi confermato anche dal Tribunale della libertà nella veste di giudice d'appello, sicché in una prima fase il procedimento contro [OSCURATO:PERSONA] per detto omicidio veniva archiviato. Successivamente, le indagini venivano riaperte a seguito delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, in data 16 aprile 2020, il Tribunale del riesame di Catanzaro confermava l'ordinanza applicativa dlela misura custodiale emessa dal G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] sulla base delle nuove dichiarazioni rese da detti collaboratori di giustizia. Con la sentenza della prima Sezione penale della Corte ch cassazione del 16 ottobre 2020 era stata annullata l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 16 aprile 2020 per carenza di motivazione: a) sull'affidabile individuazione della fonte primaria dF notizie riferite dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva parlato dei fatti delittuosi per come riferiti a lui da [OSCURATO:PERSONA], suo collaboratore durante la latitanza; b) sui rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e i tre presunti esecutori dell'omicidio, Michele e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Con ulteriore ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro del 4 dicembre 2020, in sede di rinvio, era stata rigettata la richiesta di riesame di [OSCURATO:PERSONA], utilizzando un nuovo verbale delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] in data 2 dicembre 2020 il giorno prima all'udienza dinanzi al Tribunale di Catanzaro del 3 dicembre 2020. Successivamente, la Corte di cassazione, quinta sezione penale, con provvedimento n. 29890 del 25 maggio 2021 ha nuovamente annullato la decisione del Tribunale di Catanzaro con rinvio al medesimo Tribunale per accertare che il nuovo interrogatorio del 2 dicembre 2020 fosse effettivamente coerente con l'oggetto delle indagini del più recente procedimento penale R.G.N.R. n. 2272/2018 nell'ambito del quale erano stati assunti nuovi elementi, oppure se lo stesso fosse stato assunto per eludere il divieto di utilizzabilità posto dall'art. 407 cod. proc. pen. di nuovi elementi acquisiti dopo la scadenza dei termini delle indagini preliminari dell'originario procedimento penale instaurato per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Con l'impugnata ordinanza del 19 agosto 2021, il Tribunale di Catanzaro, preso atto della declaratoria di inutilizzabilità - allo stato - del verbale delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia del 2 dicembre 2020 e non essendo state fornite ulteriori delucidazioni da parte del pubblico ministero circa gli aspetti sopra evidenziati, ha dichiarato inutilizzabile nel procedimento cautelare detto verbale ed ha operato una rivalutazione delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] dei verbali del 16 giugno 2016, del 14 luglio 2016 del 14 e del 20 ottobre 2016 e nel verbale illustrativo del 21 maggio 2016, 21, 25 e 26 ottobre 2016. In particolare, dal verbale dell'interrogatorio del 14 luglio 2016, il Tribunale ha argomentato che Mantella aveva spiegato di aver assistito proprio il giorno dell'omicidio, poco prima della sua esecuzione, ai preparativi posti in essere da [OSCURATO:PERSONA] in viale Affaccio nella stalla dello zio [OSCURATO:PERSONA] dove venne a trovarlo [OSCURATO:PERSONA], che lo proteggeva negli spostamenti durante la latitanza invitandolo ad allontanarsi con lui dalla zona, in quanto [OSCURATO:PERSONA] doveva commettere un omicidio ed era andato a prendere la vittima ([OSCURATO:PERSONA]) per darle un appuntamento nel pomeriggio al cimitero, dove poi effettivamente è stata assassinata a colpi di pistola. La vittima era l'amante della madre dell'aggressore, il quale si sarebbe allontanato dal luogo dell'omicidio a bordo di una [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], nipote di [OSCURATO:PERSONA], per nascondersi in una villa di quest'ultimo in contrada [OSCURATO:PERSONA] di Francica. Sul luogo dell'omicidio c'erano anche [OSCURATO:PERSONA] e un altro appartenente alla famiglia Fiorillo, poi identificato in [OSCURATO:PERSONA]. Si era trattato di una vendetta familiare della quale era a conoscenza l'intera famiglia, perché la mamma di [OSCURATO:PERSONA] si era invaghita totalmente di [OSCURATO:PERSONA] che si stava "mangiando" tutti i risparmi della famiglia insieme a lei. Il Tribunale, pertanto, ha ritenuto che la lacuna motivazionale, evidenziata dalla Corte di cassazione nella prima sentenza di annullamento, potesse essere colmata con un argomento di carattere prettamente logico, atteso che, pur non essendo stato indicato in detto interrogatorio del 2016 la fonte di conoscenza delle informazioni riferite da Mantella, era ragionevole ritenere che Monelli avesse detto a Montella fatti appresi direttamente dagli esecutori dell'omicidio, stante la circostanza che si trattava di notizie ricevute in anticipo rispetto al delitto e subito dopo la sua esecuzione, atteso che solo gli esecutori materiali dell'agguato e dell'omicidio avrebbero potuto fornire notizie così riservate. Vi era, poi, convergenza con le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], collaboratore di giustizia appartenente alla cosca dei Piscopisani, clan operante nel luogo in cui era avvenuto l'omicidio, che aveva dichiarai:o di aver appreso direttamente sia da [OSCURATO:PERSONA], sia da [OSCURATO:PERSONA] le ragioni dell'omicidio e le modalità esecutive della sua esecuzione. Infine, tali elementi di accusa convergevano con il contenuto dell'intercettazione ambientale (progressivo 2097 del 18 maggio 2005), in cui [OSCURATO:PERSONA] lasciava intendere il coinvolgimento del figlio nell'omicidio avvenuto al cimitero di Piscopio, atteso che, nel riferirsi agli esecutori del delitto da lei chiamati con i soprannomi di "Sanino" e "Pulcino", aveva mostrato la consapevolezza del coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] (detto "Pulcino") e aveva parlato sempre al plurale degli "altri" esecutori (che avevano coinvolto "Pulcino"): «una volta che avete fatto questo coso qui, che almeno fosse stato fatto con garbo e vi dovevate tappare il muso e non che gliela ... a Pulcino», concludendo il discorso - per di più - col timore di microspie nell'auto. Subito dopo essersi congedati da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] era stato intercettato mentre parlava con la moglie [OSCURATO:PERSONA] e, nel confermare la bontà della ricostruzione dell'omicidio di cui avevano parlato con la Giofrè, aveva fatto espresso riferimento al fatto che la madre di [OSCURATO:PERSONA] conosceva l'identità degli autori del delitto: «lei sa tutto quanto», «il fatto dello Zarrillo (soprannome di [OSCURATO:PERSONA])», «si sta stringendo il cerchio, è partito lo Zarillo, si sta stringendo il cerchio». 2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 192, 195 e 273 cod. proc. pen. e 110 e 575 4 cod. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale non avrebbe ottemperato al dovere di specificare la valutazione imposto dalla Corte di cassazione con la prima sentenza di annullamento, atteso che non era stato aggiunto alcunché rispetto alla motivazione del primo provvedimento cassato. Inoltre, l'intercettazione sopracitata non poteva costituire riscontro delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, essendo antecedente e non successiva alle dichiarazioni di Mantella anche in considerazione del fatto che la conversazione era avvenuta il 18 maggio 2005, dopo un mese dall'omicidio dell'Il aprile 2005, quando era stato già eseguito il fermo di [OSCURATO:PERSONA] disposto dal pubblico ministero, sicché il riferimento a tale ultimo soggetto poteva essere stato indotto dall'avvenuto fermo disposto il mese antecedente e dalle conseguenti notizie diffuse in tale occasione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto nell'interesse di Fiorillo è infondato e, pertanto, deve essere rigettato. Il giudice di merito, fornendo sul punto una motivazione chiara e lineare, ha ottemperato alla prescrizione imposta dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 32131 del 16 ottobre 2020 sulla valutazione dell'affidabile individuazione della fonte primaria delle propalazioni, posto che le particolari circostanze di tempo e di luogo in cui Mantella aveva appreso da Morelli dei fatti può costituire un plausibile argomento logico concreto per ritenere che il primo fosse stato informato in tempo reale dei preparativi e dei soggetti coinvolti nella fase esecutiva del delitto. Come evidenziato nel provvedimento impugnato, infatti, solo chi aveva preso parte al delitto avrebbe potuto riferire tali circostanze riservate a Morelli, che era intento a allontanare il latitante Mantella dalla zona dove si stava per consumare il delitto di sangue. Le considerazioni offerte nel ricorso, a sostegno della ritenuta inidoneità del contenuto delle intercettazioni a fornire un riscontro alle dichiarazioni di Mantella, non affrontano in modo complessivo tutti gli elementi valorizzati dai giudici nel provvedimento impugnato e di conseguenza non appaiono idonee a far venir meno la ritenuta valenza indiziaria degli stessi per la loro pluralità e convergenza, posto che il giudice di merito ha messo in diretta relazione, in modo convincente e non manifestamente illogico: 1) le dichiarazioni di Mantella su Rosario e [OSCURATO:PERSONA] e il riferimento all'esecuzione del delitto fatto nelle conversazioni intercettate alla madre di quest'ultimo;2) le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], moglie della vittima, che aveva confermato che il marito aveva intrattenuto una relazione extraconiugale con la madre di [OSCURATO:PERSONA]; 3) le dichiarazioni di quest'ultima, che aveva confermato di aver sentito l'ultima volta la vittima poco prima che fosse ucciso; 4) le stesse parziali ammissioni di [OSCURATO:PERSONA], che aveva dichiarato che la mattina dell'Il aprile 2005, verso le 10:30 si era recato a trovare [OSCURATO:PERSONA] presso il suo ufficio, negli uffici della direzione provinciale del lavoro di [OSCURATO:PERSONA], dove era rimasto fino alle 11:15, mentre nel pomeriggio, fra le 15:00 e le 16:00 si era recato in giro per [OSCURATO:PERSONA] proprio insieme al suo amico [OSCURATO:PERSONA], per poi rientrare Piscopio tra le 18:00 e le 19:00, allorquando aveva appreso dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], sicché vi era piena compatibilità tra il momento in cui è avvenuto l'omicidio e la compresenza del ricorrente accanto a [OSCURATO:PERSONA] detto «Pulcino». Tutti questi elementi, quindi, offrono una convergenza di riscontri individualizzanti alla ricostruzione della vicenda delittuosa sulla base delle dichiarazioni di Mantella e in particolare sulla complicità di [OSCURATO:PERSONA] all'azione delittuosa posta in essere da [OSCURATO:PERSONA], il cui movente era da individuarsi nella depauperazione patrimoniale della famiglia a seguito della relazione extraconiugale della vittima con la madre dello stesso [OSCURATO:PERSONA]. 2. In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato, atteso che le censure del ricorrente non affrontano in modo specifico il complessivo quadro indiziario così ricostruito dai giudici. Rientra nella ipotesi della genericità del ricorso, non solo la aspecificità dei motivi stessi, ma anche la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione (Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, Orrù, Rv. 230751), che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634). Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. 3. Stante lo stato di detenzione di Fiorillo, si dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del presente provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., affinché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo. P.Q.M. ce) cr) Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle